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	<title>Successione Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 14:55:21 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Successione Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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		<title>Un caso di problemi famigliari tra coniugi</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/separazione-divorzio-coniugi-italo-svizzeri-assegno-avs-reversibilita-mantenimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Giugno 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Spett.le studio legale, Sono una cittadina italiana che anni fa ha sposato con regime di comunione dei beni (in Italia) un cittadino svizzero. Lo stesso ha acquistato pochi giorni dopo il matrimonio due immobili nello stesso paese dove viviamo dopo aver venduto un suo alloggio a Mendrisio. Faccio presente che i due immobili sono cointestati</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/separazione-divorzio-coniugi-italo-svizzeri-assegno-avs-reversibilita-mantenimento/">Un caso di problemi famigliari tra coniugi</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-26395"  class="panel-layout" ><div id="pg-26395-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-26395-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-26395-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Regimi patrimoniali, acquisti immobiliari, residenza, pensioni e separazione</h3>
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	<p><em>Spett.le studio legale,</em></p>
<p><em>Sono una cittadina italiana che anni fa ha sposato con regime di comunione dei beni (in Italia) un cittadino svizzero.</em></p>
<p><em>Lo stesso ha acquistato pochi giorni dopo il matrimonio due immobili nello stesso paese dove viviamo dopo aver venduto un suo alloggio a Mendrisio. Faccio presente che i due immobili sono cointestati senza alcuna clausola in cui dichiarava che fossero stati pagati da proventi ereditari (come di fatto non è).</em></p>
<p><em>Abbiamo vissuto insieme nella prima delle due case per alcuni anni, fino al giorno in cui lui mi ha letteralmente buttata fuori di casa dicendo solo che si era stufato della mia compagnia senza darmi nessun sostegno economico.</em></p>
<p><em>Lui non ha mai spostato la residenza in Italia, quindi non risultava il suo nome da nessuna parte se non negli atti di acquisto e nella casa comunale del paese.</em></p>
<p><em>Io dopo l'allontanamento da casa, e con il suo consenso, sono andata a vivere nell'altra casa da lui acquistata e sto pagando le spese e i consumi vari come da logica e vi ho preso la residenza.</em></p>
<p><em>Ora ho scoperto che lui ha acquistato un’auto in Svizzera, naturalmente con targa svizzera, dando come residenza l'indirizzo in Svizzera dell'ultimo appartamento di sua proprietà ma venduto. Ed è circolante in Italia. </em></p>
<p><em>Come è possibile questo? Le autorità della precisa Svizzera non fanno controlli incrociati? Sono certa che lui non ha altre proprietà immobiliari in Svizzera né in affitto né acquistate.</em></p>
<p><em>In caso di separazione e anche di divorzio, se io ottenessi in giudizio (sto iniziando una causa) un assegno di mantenimento visto che la mia pensione italiana è meno della metà della sua rendita AVS, in caso di premorienza di uno dei due, l'altro avrebbe diritto alla cosiddetta reversibilità?</em></p>
<p><em>E se lui non volesse presentare le ultime tre dichiarazioni dei redditi per stabilire il divario dei redditi tra noi due, cosa dovrei fare per venirne a conoscenza?</em></p>
<p><em>Ringrazio per le risposte e mi scuso per il caso ingarbugliato. Confido nel vostro aiuto per riacquistare il sonno perduto.</em></p>
<p><em>(C.A. - Liguria)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>leggo con un po’ di stupore la Sua lettera e la descrizione dei Suoi problemi familiari.</p>
<p>Mi scuso, anzi, con Lei se ho dovuto abbreviare la missiva solo per ragioni di spazio, anche perché le questioni che essa solleva sono numerose e complesse e Lei, a quanto comprendo, ha già un o una legale di fiducia per la causa di separazione.</p>
<p>Cercherò, dunque, abbastanza sinteticamente di fornire qualche spunto o chiarimento delle problematiche che la riguardano, anche a titolo informativo per i nostri Lettori. Vediamole in sintesi partitamente</p>
<h2>Regime patrimoniale tra coniugi</h2>
<p>In primo luogo, da quanto Lei mi scrive il regime patrimoniale tra i coniugi è quello della comunione dei beni. Poiché il matrimonio è avvenuto in Italia di fatto avete scelto il regime legale della comunione dei beni, e non la separazione dei beni.</p>
<p>In base ad esso tutti gli acquisti dei coniugi dopo le nozze effettuati insieme o separatamente, divengono proprietà comune al 50%, oltre ai frutti dei beni propri e eventuali altri proventi.</p>
<p>Va specificato che restano invece personali tutti i beni mobili o immobili posseduti prima del matrimonio, quelli ricevuti per eredità o donazione, quelli di uso personale e per l’esercizio della professione e quelli acquistati con la vendita di beni personali.</p>
<p>Ricordo, ma solo a titolo informativo, che in Svizzera i regimi patrimoniali della famiglia sono tre: oltre alla comunione dei beni ed alla separazione dei beni, vi è la c.d. partecipazione agli acquisti.</p>
<p>Quest’ultimo è anche il regime patrimoniale ordinario, ed è simile alla comunione dei beni in Italia ma comprende anche gli acquisti successori.</p>
<p>La comunione dei beni svizzera invece prevede una unica massa patrimoniale comune di beni e redditi con la sola esclusione dei beni personali dei singoli coniugi e le donazioni di terzi.</p>
<p>La cittadinanza svizzera di Suo marito però in questo caso non rileva.</p>
<h2>Gli immobili cointestati</h2>
<p>I dubbi potrebbero sorgere sul fatto che gli immobili acquistati in Italia siano entrati a far parte della comunione legale o meno, in quanto essi lo sarebbero stati con i proventi della vendita di quelli personali di Suo marito in Svizzera.</p>
<p>Stando a quanto Lei scrive però, entrambi gli immobili in Italia sono stati cointestati anche a Lei e pertanto non dovrebbe sorgere contestazione in merito.</p>
<p>Infatti, la comunione opera automaticamente all’acquisto del bene, anche se effettuato da uno solo dei coniugi, salvo che all’atto d’acquisto questi dichiari che esso avviene con il ricavato del trasferimento di beni propri e l’altro coniuge intervenga al rogito.</p>
<h2>La residenza</h2>
<p>Quanto alla residenza in Italia mi pare strano che essa non appaia, soprattutto alla luce degli acquisti in Italia. Lei stessa poi scrive che il nominativo di Suo marito risulterebbe negli atti di acquisto e nella casa comunale.</p>
<p>Essa comunque è una questione di fatto.</p>
<p>Molto meno strano è invece che egli possa ancora risultare con la residenza (ovvero il domicilio) nel precedente comune svizzero ove viveva, se non si è effettivamente cancellato.</p>
<p>Solo così si spiegherebbe l’acquisto dell’auto con targa svizzera, il che però non esclude il rischio di possibili irregolarità in Italia se vi fosse prova di una residenza qui.</p>
<p>Abbiamo affrontato il tema varie volte in passato su queste pagine.</p>
<h2>La reversibilità dell’AVS</h2>
<p>Con riferimento alla questione dell’AVS posso dire che la reversibilità è prevista a determinate condizioni.</p>
<p>In caso di premorienza del coniuge, alla vedova spetta la pensione se ha compiuto 45 anni e sono trascorsi 5 anni dal matrimonio per cui nel Suo caso non dovrebbe preoccuparsi ma si deve presentare apposita domanda.</p>
<p>Tale diritto cessa con un nuovo matrimonio.</p>
<p>In caso di divorzio, è pure possibile ottenere una c.d. “rendita vedovile” se il divorzio è intervenuto dopo il compimento del 45° anno d’età e il matrimonio è durato 10 o più anni.</p>
<p>Per quanto riguarda l’accertamento del reddito del coniuge in caso di separazione o divorzio esistono adeguati meccanismi in Italia sui quali potrà sicuramente fornirLe maggiori ragguagli il o la Sua legale.</p>
<p>Spero con questo di averLe garantito almeno qualche notte di sonno tranquillo.</p>
<p>Un cordiale saluto a Lei ed a tutti i nostri Lettori.</p>
<p><em>Markus W. Wiget</em><br />
<em>Avvocato</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tassa di successione e donazione in Svizzera?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-tasse-italia-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 20:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Donazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Caro Avvocato, ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione. Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti. Ma</p>
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		><h3 class="widget-title">La prossima votazione popolare può modificare gli scenari attuali</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione.</em></p>
<p><em>Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti.</em></p>
<p><em>Ma il dubbio resta ed è molto semplice: è meglio che la successione si apra in Italia o in Svizzera? In altre parole, conviene che io rimanga residente in Italia o che trasferisca la mia residenza in Svizzera?</em></p>
<p><em>Spero che possa rispondermi ed aiutarmi a prendere una decisione e grazie in anticipo, anche per questa sua preziosa rubrica e per i consigli che regolarmente elargisce.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(H.W. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Caro Lettore,</p>
<p>innanzitutto complimenti sinceri per la Sua veneranda età, un traguardo davvero ragguardevole. E poi un grazie sentito per i suoi apprezzamenti, fa piacere sapere che dopo tanti anni riusciamo ancora a risultare utili ai nostri Lettori.</p>
<p>Quindi non dubito che continuerà a seguirci, e per molti anni ancora, ne sono certo. In realtà, abbiamo già spesso affrontato l’argomento per i nostri concittadini che leggono e sostengono la Gazzetta Svizzera (cosa che mi auguro anche Lei continui a fare). L’ultima volta, però, è stato un po’ di tempo fa, ed in effetti la questione assume ora una nuova rilevanza, perché di estrema attualità, innanzitutto in Svizzera, come vedremo.</p>
<p>Ad ogni buon conto, e anche per questo, la Sua preoccupazione è perfettamente comprensibile e legittima. Vediamo allora se riusciamo a tranquillizzarla, almeno in una certa misura.</p>
<p>Si tratta, in sostanza, di tratteggiare due scenari – una successione con residenza in Italia ed una con residenza in Svizzera – e raffrontarli tra di loro con riferimento all’imposta di successione.</p>
<p>Prima va detto, però, che l’imposta in oggetto è assai controversa perché, se da un lato secondo i fautori della stessa si verifica un trasferimento di ricchezza che lo Stato ha interesse a tassare, dall’altro lato i critici della medesima sostengono che si tratta di un’ingiusta doppia imposizione dei beni che cadono in successione i quali – si suppone, almeno – sono già stati tassati.</p>
<h3>Imposta di Successione in Italia</h3>
<p>Come spiegato a più riprese sulla nostra Rubrica Legale, in Italia la materia trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni)</p>
<p>Il principio regolatore è quello della territorialità dell’imposta.</p>
<p>Conseguentemente, a norma dell’art. 2 TUSD, la morte del soggetto residente in Italia, indipendentemente dalla nazionalità, determinerà inevitabilmente l’applicazione dell’imposta di successione a tutti i suoi beni, ovunque essi si trovino (in Italia o all’estero, mobili o immobili).</p>
<p>Se invece il soggetto defunto risiede all’estero, ad esempio in Svizzera, l’Italia non applica alcuna imposta sui suoi beni all’estero ma mantiene una pretesa impositiva limitatamente a quelli, mobili o immobili, posti sul proprio territorio.</p>
<p>Nel suo caso, dunque, la valutazione sulla convenienza di mantenere una residenza italiana dipenderà sostanzialmente dalla composizione del suo patrimonio: se prevalentemente in Italia, è qui che si concentrerà maggiormente il carico fiscale, mentre se interamente o prevalentemente all’estero l’Italia non lo tasserà (ma potrebbero essere tassati dal Paese di residenza, come vedremo).</p>
<p>Va detto, poi, che per i lasciti al coniuge e quelli in linea retta in Italia la legge prevede una franchigia sino a 1 milione di euro per ogni erede e poi un’imposta del 4% sull’eccedenza.</p>
<p>Inoltre, con riferimento alle donazioni che, come Lei scrive, consentono di anticipare la volontà e gli effetti testamentari (anche se dovrà tenersi conto ovviamente del rispetto della legittima) segnalo che esse soggiacciono alle medesime disposizioni fiscali dell’eredità, e cioè una franchigia di 1 milione per donatario, ma delle stesse non dovrà tenersi conto in sede ereditaria, nella quale si applicherà una nuova franchigia per erede.</p>
<p>Aggiungo, infine, che l’imposta italiana (che in passato era anche stata abrogata) è tra le più basse in Europa (Francia, Germania e Gran Bretagna applicano aliquote altissime) e anche per questo da tempo si discute di innalzarla.</p>
<h3>Imposta di Successione in Svizzera</h3>
<p>Per la Svizzera la situazione è molto più articolata e per nulla omogenea.</p>
<p>Innanzitutto ad oggi non esiste una un’imposta federale sulle successioni e donazioni come in Italia.</p>
<p>Viceversa certi Cantoni prevedono solo l’una o l’altra, o alcuni persino entrambe, e per di più a condizioni soggettive (linea di parentela) e oggettive (franchigie e aliquote) assai diverse tra di loro.</p>
<p>Ad esempio, i Cantoni di Schwyz e Obwalden non applicano alcuna imposizione, né per la successione, né per le donazioni, mentre Lucerna tassa solo le successioni ma non le donazioni (se non degli ultimi 5 anni prima del decesso).</p>
<p>Il Cantone di Ginevra applica entrambe le tasse con aliquote tra le più alte della Confederazione e Solothurn tassa sia la massa ereditaria indivisa nel suo complesso, sia i singoli eredi per quota.</p>
<p>Tutti i Cantoni esentano però il coniuge, e quasi tutti anche i discendenti in linea retta. Solo i Cantoni di Appenzell Innerrhoden, Neuchâtel e Vaud tassano anche questi soggetti.</p>
<p>Discipline diverse vigono poi, ad esempio, anche per le convivenze e concubinati, le franchigie e il trasferimento ai trust. I Cantoni riscuotono l’imposta di successione nell’ultimo domicilio fiscale del <em>decuius</em> o del donatore ma per gli immobili vale il luogo in cui il bene è situato.</p>
<p>Quindi la valutazione su una residenza e sulla convenienza ai fini dell’imposte di successione e/o di donazione, in questo caso, dipenderà da una duplicità di fattori. Da un lato dal Cantone che dovesse scegliere come luogo dove andare a vivere in Svizzera (e anche del luogo di ubicazione di un eventuale immobile) ma dall’altro anche dalla composizione del suo patrimonio, perché ove vi fossero dei beni in Italia al momento del decesso, su questi l’Italia manterrebbe la pretesa impositiva sempre per il principio di territorialità.</p>
<h3>Referendum in Svizzera a Novembre 2025</h3>
<p>La situazione in Svizzera come sopra descritta, potrebbe radicalmente mutare in base degli esiti della consultazione popolare prevista a fine novembre di questo anno.</p>
<p>I cittadini svizzeri saranno infatti chiamati a votare sull’introduzione o meno di un’imposta sulle successioni e sulle donazioni.</p>
<p>Tale tassazione riguarderebbe però solo le eredità e le donazioni superiori a 50 milioni di franchi ma comunque con un’aliquota importante, pari al 50% dei beni caduti in successione.</p>
<p>La riscossione avverrebbe a cura dei singoli Cantoni che tratterrebbero 1/3 del gettito, mentre i restanti 2/3 sarebbero destinati alla Confederazione. Scopo dell’imposta è il reperimento di fondi per il contrasto alla crisi climatica a cui il ricavato sarebbe vincolato a tal fine.</p>
<p>La disciplina, una volta entrata in vigore, si vorrebbe retroattiva alla data della votazione qualora approvata, anche se l’imposizione concreta avverrebbe successivamente.</p>
<p>È anche ipotizzato che vengano emanate precise disposizioni volte a prevenire l’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera per trasferirsi in altre giurisdizioni (si suppone più favorevoli dal punto di vista dell’imposizione, ovviamente) ma in questo caso a partire dall’entrata in vigore.</p>
<p>Il Consiglio federale si è dichiarato contrario all’iniziativa popolare per una serie di ragioni di carattere economico e giuridico ma la parola ora passerà al popolo confederato, e l’esito non può mai dirsi scontato in tali casi.</p>
<h3>Convenzione I–CH contro la doppia imposizione (1976)</h3>
<p>Esistono diversi Paesi che non riscuotono alcuna tassa sulle sull’eredità (ad esempio l’Austria, la Norvegia e la Svezia per restare vicini a noi, oppure la Nuova Zelanda ed il Canada per andare più lontano) e molte convenzioni contro le doppie imposizioni tra Paesi, ma solo alcune di queste ultime riguardano le imposte di successione e le donazioni.</p>
<p>La Svizzera, ad esempio, con riguardo a queste imposte, ne ha sottoscritte diverse, in particolare con Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Danimarca, Svezia, USA e Gran Bretagna.</p>
<p>Nulla invece con l’Italia. Infatti la Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976 non prevede alcunché in materia e, pertanto, laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.</p>
<p>Anche il Trattato di Domicilio e Consolare del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>In conclusione, per quanto semplice sia la domanda, essendo molteplici i fattori coinvolti, essi condizionano la risposta, che quindi, come spesso accade, non è mai univoca. Nondimeno mi auguro che il quadro sia sufficiente per una sua decisione, o quantomeno utile a tutti gli approfondimenti necessari. A lei ed a tutti i nostri Lettori i miei migliori saluti,</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		<item>
		<title>Amministrazione di sostegno e successione in italia</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/amministrazione-di-sostegno-e-successione-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 18:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Aprile 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[rendiconto]]></category>
		<category><![CDATA[rinuncia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentilissimo Avvocato Wiget, mi rivolgo a Lei per alcune domande riguardo all’eredità mia e di mia sorella, e Le scrivo perché così si può fare un’idea migliore della questione un po’ complicata. Mia zia, affidata ad una R.S.A. e con un’amministratrice di sostegno da tempo, era italiana e residente in Italia, ed è deceduta l’anno</p>
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		><h3 class="widget-title">Un caso complesso con eredi in Svizzera</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em>Gentilissimo Avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>mi rivolgo a Lei per alcune domande riguardo all’eredità mia e di mia sorella, e Le scrivo perché così si può fare un’idea migliore della questione un po’ complicata.</em></p>
<p><em>Mia zia, affidata ad una R.S.A. e con un’amministratrice di sostegno da tempo, era italiana e residente in Italia, ed è deceduta l’anno scorso. Non era sposata e non aveva figli.</em></p>
<p><em>Non ha lasciato testamento e gli eredi saremmo mia sorella ed io perché nostra madre è mancata da tempo ma viviamo in Svizzera. Poi sempre in Svizzera la zia aveva 2 sorelle (anche loro in ospizio) e alcuni cugini ma noi siamo gli unici che erano legati alla zia e in contatto con lei. </em></p>
<p><em>Ora le nostre domande:</em></p>
<ul>
<li><em>Si applica il diritto svizzero perché tutti gli eredi sono Svizzeri? Sono passati più di 3 mesi dalla morte; possiamo ancora rinunciare all’eredità o vale già come accettata? </em></li>
<li><em>La amministratrice di sostegno ci ha mandato un rendiconto da approvare e al funerale ci ha consegnato le chiavi di casa della zia essendo presenti solo noi come parenti; possiamo approvare senza aver visto i documenti ed entrare in casa per vedere in che condizioni si trova?</em></li>
<li><em>Come possiamo procedere se volessimo accettare l’eredità? E gli altri parenti? Non sono interessati ma possono ancora rinunciare? </em></li>
</ul>
<p><em>Grazie di una Sua risposta. Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(R.E. e M.L. – Svizzera)</em></p>
<hr />
<p>Cari Lettori,</p>
<p>vedo che ormai la Gazzetta Svizzera è letta anche in Svizzera e me ne rallegro. Naturalmente potete dare un contributo anche da lì e Vi ringraziamo in anticipo per la Vostra generosità.</p>
<p>Ma occupiamoci ora del Vostro problema, per nulla semplice in effetti, ed al quale cercheremo di dare qualche risposta nell’ordine dei Vostri quesiti.</p>
<p>Cominciamo con il dire che la successione, essendo la zia italiana e residente in Italia, è pacificamente regolata dal diritto italiano.</p>
<p><strong>Rinuncia ed accettazione di eredità in Italia</strong></p>
<p>Diversamente dalla Svizzera, in Italia non vi è un termine per la rinuncia o l’accettazione dell’eredità (salvo, in quest’ultimo caso, la prescrizione di 10 anni entro i quali esercitare la petizione di eredità).</p>
<p>In Italia, l’eredità, sia essa testamentaria, sia legittima va accettata. Fino a tale momento il soggetto non è erede ma solo <strong>chiamato all’eredità</strong>.</p>
<p>Tuttavia, se il chiamato è in possesso dei beni ereditari (p.es. perché conviveva insieme al defunto), l’accettazione con beneficio d’inventario deve essere fatta <strong>entro 3 mesi</strong>; altrimenti se non in possesso dei beni, finché non si prescrive il diritto.</p>
<p>E dunque, nel Vostro caso, anche se sono trascorsi 3 mesi dalla morte (o dalla conoscenza del decesso) Lei e sua sorella in Italia potete ancora rinunciare o accettare, ma attenzione a non commettere errori.</p>
<p>L’accettazione, infatti, può essere <strong>espressa</strong> attraverso un atto notarile o pubblico, ad esempio una dichiarazione di accettazione o un atto di notorietà.</p>
<p>Ma essa può anche essere <strong>tacita</strong> – e cioè con un comportamento materiale concludente del chiamato e che questi non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.</p>
<p>La casistica di accettazioni tacite è molto ampia. Vi rientrano ad esempio, il prelievo di somme da un conto corrente del defunto, o il pagamento di suoi debiti, o ancora il godimento di un immobile o l’ingresso nel medesimo per prelevare beni dell’eredità.</p>
<p>Infine l’accettazione può essere <strong>pura e semplice</strong>, e cioè senza riserve, oppure <strong>con beneficio di inventario</strong> se si nutrono dubbi sulla consistenza dell’eredità e per il timore che magari vi siano più passività che attività nella massa ereditaria.</p>
<p>Infatti, il beneficio d’inventario garantisce l’erede, che non risponderà come successore universale con tutti suoi beni di eventuali debiti del <em>de cuius</em>, ma solo nei limiti di quanto ricevuto dalla successione.</p>
<p><strong>L’approvazione del rendiconto e la consegna delle chiavi</strong></p>
<p>Ritengo senz’altro che il rendiconto vada approvato solo dopo aver visto tutti i documenti, ma in ogni caso prima di approvare il rendiconto va valutato, in base alla documentazione, se accettare formalmente l’eredità o meno, e se farlo con beneficio d’inventario o puramente e semplicemente.</p>
<p>È anche vero, però che un rendiconto con relativa documentazione possono già dare un quadro abbastanza affidabile della situazione attivo/passivo dell’eredità.</p>
<p>Naturalmente l’amministratore di sostegno premerà per una rapida approvazione, anche perché, con la stessa potrà fare immediata richiesta di liquidazione di un equo compenso per l’attività professionale svolta, cui ha pienamente diritto.</p>
<p>L’indennità viene determinata dal Giudice tutelare con riferimento alla durata dell’incarico e all’ammontare del patrimonio liquido della beneficiaria. e dovrà essere prelevato dal patrimonio della defunta o pagato direttamente dagli eredi, che hanno accettato l’eredità.</p>
<p>Allo stesso modo, il possesso delle chiavi di casa può essere strumentalizzato, per cui, essendovi già state consegnate al funerale, a questo punto la cosa più importante è non farne uso entrando nell’appartamento o asportando beni dalla casa della zia.</p>
<p>Infatti, tali ipotesi configurerebbero certo forme di accettazione tacita e pura e semplice, impedendo quindi la possibilità di richiedere il beneficio d’inventario in seguito.</p>
<p><strong>Gli altri eredi legittimi</strong></p>
<p>Ma chi sono gli eredi (o meglio i chiamati all’eredità) in assenza di testamento?</p>
<p>L’art. 570 cod. civ. prevede la successione legittima di fratelli e sorelle in mancanza di coniuge, discendenti o ascendenti.</p>
<p>Se però il chiamato o la chiamata all’eredità non vuole o non può accettare (ad esempio perché è premorta alla defunta, come nel caso di Vostra madre) il diritto si trasferisce per rappresentazione ai suoi discendenti.</p>
<p>In questo caso vi sono 2 sorelle sopravvissute alla defunta, ma poi altri Vostri cugini figli di altri fratelli o sorelle premorti, se capisco bene, tra i quali Voi stessi, che succedono per rappresentazione. Se invece i cugini sono figli delle due sorelle ancora in vita, ovviamente non concorrono alla successione.</p>
<p>Nel Vostro caso, è importante sapere che intenzioni hanno gli altri chiamati all’eredità, e cioè se vogliono accettare o rinunciare all’eredità. In entrambi i casi dovranno formalizzare la loro volontà davanti a Notaio.</p>
<p>In ipotesi di rinuncia, la questione si complicherebbe però ulteriormente, se i rinuncianti avessero dei figli minori, soprattutto se in Svizzera, con conseguente applicazione del diritto elvetico per la stessa.</p>
<p>Comunque, in base al diritto italiano, il terzo interessato (p.es. un creditore o un coerede) può sempre sollecitare la dichiarazione di accettazione dei chiamati all’eredità.</p>
<p>Naturalmente se nessuno accetta, l’eredità viene considerata relitta ed in ultima istanza viene devoluta allo Stato italiano.</p>
<p><strong>Imposta di successione</strong></p>
<p>Ricordo poi sempre che in Italia è dovuta l’imposta di successione con differenti aliquote in base al grado di parentela, e che la denuncia di successione va presentata al fisco italiano entro 1 anno dalla morte.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>Mi auguro di aver risposto in modo esaustivo e chiaro alle Vostre domande, e sperando abbiate tutti trascorso una buona Pasqua, invio a Voi ed a tutti i nostri fedeli Lettori, in Italia o in Svizzera, i miei migliori saluti.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		><h3 class="widget-title">La Gazzetta ha bisogno di te.</h3>
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	<p>Cara lettrice, caro lettore online,<br />
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		<title>Cambia il diritto successorio internazionale Svizzero</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/cambia-il-diritto-successorio-internazionale-svizzero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Febbraio 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto applicabile]]></category>
		<category><![CDATA[Doppi cittadini italo-svizzeri]]></category>
		<category><![CDATA[Professio iuris]]></category>
		<category><![CDATA[Successione]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunali svizzeri]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Egregio Avvocato, ho più volte consultato la sua Rubrica Legale in materia successoria italo-svizzera e ho sempre apprezzato la chiarezza delle sue risposte e convincenti le argomentazioni sviluppate a sostegno del diritto svizzero. Leggo però ora casualmente notizie di stampa svizzera su una recente modifica del diritto internazionale che avrebbe ad oggetto proprio il diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/cambia-il-diritto-successorio-internazionale-svizzero/">Cambia il diritto successorio internazionale Svizzero</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-23616"  class="panel-layout" ><div id="pg-23616-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-23616-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-23616-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Le recentissime modifiche al diritto internazionale privato approvato dal Parlamento Svizzero</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em>Egregio Avvocato,</em></p>
<p><em>ho più volte consultato la sua Rubrica Legale in materia successoria italo-svizzera e ho sempre apprezzato la chiarezza delle sue risposte e convincenti le argomentazioni sviluppate a sostegno del diritto svizzero.</em></p>
<p><em>Leggo però ora casualmente notizie di stampa svizzera su una recente modifica del diritto internazionale che avrebbe ad oggetto proprio il diritto successorio.</em></p>
<p><em>Mi chiedo, e Le chiedo allora se questa riforma riguarda anche le successioni di cittadini svizzeri in Italia e se è di portata tale da modificare le sue tesi in merito?</em></p>
<p><em>La ringrazio per l’attenzione che vorrà dare a questa mia e per il Suo impegno costante a favore della “colonia” svizzera in Italia.</em></p>
<p><em>(L.M. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettore,</p>
<p>questa Sua lettera riguarda un tema attualissimo che ci consente di dare una risposta quasi “in tempo reale” rispetto alla cronaca parlamentare svizzera – e dunque La ringrazio soprattutto per questo, oltre che per i cortesi apprezzamenti.</p>
<p>In effetti, abbiamo più volte propugnato su queste pagine la competenza dei tribunali svizzeri e conseguentemente l’applicabilità del diritto elvetico anche alle successioni di nostri connazionali residenti e deceduti in Italia, anche e soprattutto dopo l’avvento delle disposizioni europee che introducevano l’applicabilità del diritto del luogo di residenza abituale al momento della morte (fatta salva la <em>professio iuris</em>).</p>
<p>Ciò sulla scorta del risalente Trattato di Domicilio e Consolare tra l’Italia e la Svizzera del 22.7.1868, il cui articolo 17 a nostro avviso prevale proprio sul Regolamento UE n. 650 del 4.7.2012 (in vigore dal 2015) in materia successoria, il quale all’art. 75 fa salve le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri (nella fattispecie l’Italia) sono già parte.</p>
<p>La suddetta disposizione pattizia tra Stati sovrani, per quanto opinabile e per certi versi anche anacronistica, era e resta tuttora diritto vigente, e sul punto ci ha poi confortato anche la miglior dottrina italiana e svizzera.</p>
<p>Ora, però, vi è un “<em>quid novi</em>” che Lei ha correttamente segnalato, che dovrà imporre una rivalutazione della situazione nel suo complesso. Proviamo a riassumere di cosa si tratta.</p>
<p><strong>La revisione del diritto internazionale svizzero della successione</strong></p>
<p>Poco prima di Natale, e più precisamente il 22.12.2023, il Parlamento svizzero ha approvato un’importante revisione in questo ambito.</p>
<p>L’iter della modifica aveva avuto il suo avvio già nel 2020.</p>
<p>Esso era stato occasionato dalla necessità di una modernizzazione della legge sul diritto internazionale privato svizzero (LDIP o IPRG) e della sua armonizzazione con la situazione giuridica europea venutasi a creare dopo l’entrata in vigore del Reg. UE n. 650/2012 nel 2015.</p>
<p>Lo scopo dichiarato era quello di minimizzare il rischio di conflitti di competenza internazionale e giurisdizione con altri Stati e di giudicati contrastanti, ma anche quello di  ampliare, tipicamente per la Svizzera, in una certa misura il margine di libertà dei cittadini riguardo alle loro successioni.</p>
<p><strong>Il contenuto in sintesi della riforma </strong></p>
<p>Sulla scorta di tali premesse, il testo della revisione approvato nei giorni scorsi dell’Assemblea federale interviene sui Capitoli 3 (Diritto Matrimoniale), 6 (Diritto Applicabile) e 13 (Disposizioni Finali).</p>
<p>Con riferimento al primo ambito del diritto matrimoniale, il Legislatore elvetico ha stabilito la competenza dei tribunali svizzeri che si occupano di liquidare la successione anche per la liquidazione del regime patrimoniale dei beni in caso di morte di un coniuge, prevedendo però alcune eccezioni.</p>
<p>Ma è con riguardo all’ambito della giurisdizione e del diritto applicabile che le modifiche sono più corpose e significative.</p>
<p><strong>La giurisdizione</strong></p>
<p>In primo luogo, si è circoscritta la giurisdizione svizzera per i cittadini residenti all’estero, ritenendola eccezionalmente riservata al luogo di origine svizzero a condizione che le autorità straniere non se ne occupino.</p>
<p>Al fine di evitare conflitti di giurisdizione, però, i giudici svizzeri possono declinare la propria competenza se della successione si occupa lo Stato di origine estero o di dimora abituale del defunto, ovvero quello di situazione di singoli beni successori (art. 87.1 LDIP).</p>
<p>Per controbilanciare tale scelta, tuttavia, si è stabilito che la Svizzera è sempre competente se l’ereditando cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero ha per testamento o contratto successorio sottoposto ai tribunali svizzeri o anche solo al diritto svizzero l’intera successione, ovvero i beni situati in Svizzera (art. 87.2 LDIP).</p>
<p>Si afferma anche che la litispendenza di cui all’art. 9 LDIP riguarda il procedimento successorio nel suo insieme per analogia (art. 88 LDIP).</p>
<p>Viceversa si esclude la competenza svizzera se il <em>de cuius</em> ha sottoposto con testamento o contratto successorio la sua successione (o un fondo all’estero) alla competenza di uno Stato estero di cui aveva la cittadinanza e questo se ne occupa (art. 88 LDIP).</p>
<p><strong>Il diritto applicabile e la <em>professio iuris </em>dei doppi-nazionali </strong></p>
<p>La successione di un soggetto con domicilio all’estero e regolato dalla legge di diritto internazionale privato locale, e se questa rinvia al diritto internazionale privato svizzero si applicherà il diritto successorio dello Stato di domicilio (art. 90 LDIP).</p>
<p>Quanto alla scelta del diritto, si prevede espressamente (art. 91 LDIP) la possibilità per un soggetto di scegliere, per testamento o contratto, quale legge regolatrice della propria successione il diritto di uno dei suoi Stati di origine, ma la relativa cittadinanza deve sussistere all’atto della disposizione o al momento della morte.</p>
<p>Il cittadino svizzero, tuttavia, non può derogare al diritto svizzero sulle porzioni disponibili (art. 91.2 LDIP).</p>
<p>Si tratta all’evidenza di una disposizione molto importante per i doppi cittadini italo-svizzeri perché sancisce espressamente ed inconfutabilmente anche per costoro la possibilità di uno <em>professio iuris </em>a favore del diritto svizzero.</p>
<p>Per quel che attiene la validità materiale, revocabilità e interpretazione del testamento ed i suoi effetti, vale il diritto dello Stato in cui il disponente era domiciliato alla sua morte, salvo che il <em>de cuius</em> abbia effettuato la <em>professio iuris</em> per il diritto di uno dei suoi Stati di origine, di cui abbia la nazionalità in quel momento o alla sua morte (art. 94 LDIP).</p>
<p>Lo stesso vale con riferimento al contratto successorio (art. 95 LDIP).</p>
<p>Infine, il terzo ambito riguarda l’applicabilità delle suddette modifiche al capitolo 6, che è prevista solo per le successioni aperte dopo la loro entrata in vigore.</p>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>Come si vede il processo, pur lungo, di approvazione ha portato a notevoli modifiche.</p>
<p>In linea di massima possiamo dire che le riforma esaminata persegue il principio ragionevole dell’unità della successione (e cioè unitarietà di competenza e diritto per l’intera successione) ma allo stesso tempo mantiene e rafforza quale primo criterio di conflitto quello dell’ultimo domicilio del <em>de cuius</em>.</p>
<p>Sotto altro profilo, non risultano allo stato specifici interventi abrogativi o modificativi del Trattato italo-svizzero del 1868, ma certo alcuni potenziali punti di contrasto paiono sussistere. Bisognerà vedere se questa revisione complessiva del diritto successorio internazionale svizzero ne condizionerà in qualche modo l’applicabilità o l’interpretazione.</p>
<p>Questo è quanto mi è possibile dire in questo momento.</p>
<p>La normativa è ancora troppo “fresca” e lo studio della stessa andrà approfondito ma solo il tempo dirà se cambierà qualcosa.</p>
<p>* * *</p>
<p>Spero così di aver soddisfatto le Sue legittime curiosità e porgo a Lei ed ai nostri Lettori i miei migliori saluti.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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