Home / Rubrica Legale / Un caso di problemi famigliari tra coniugi

Un caso di problemi famigliari tra coniugi

Regimi patrimoniali, acquisti immobiliari, residenza, pensioni e separazione

Spett.le studio legale,

Sono una cittadina italiana che anni fa ha sposato con regime di comunione dei beni (in Italia) un cittadino svizzero.

Lo stesso ha acquistato pochi giorni dopo il matrimonio due immobili nello stesso paese dove viviamo dopo aver venduto un suo alloggio a Mendrisio. Faccio presente che i due immobili sono cointestati senza alcuna clausola in cui dichiarava che fossero stati pagati da proventi ereditari (come di fatto non è).

Abbiamo vissuto insieme nella prima delle due case per alcuni anni, fino al giorno in cui lui mi ha letteralmente buttata fuori di casa dicendo solo che si era stufato della mia compagnia senza darmi nessun sostegno economico.

Lui non ha mai spostato la residenza in Italia, quindi non risultava il suo nome da nessuna parte se non negli atti di acquisto e nella casa comunale del paese.

Io dopo l'allontanamento da casa, e con il suo consenso, sono andata a vivere nell'altra casa da lui acquistata e sto pagando le spese e i consumi vari come da logica e vi ho preso la residenza.

Ora ho scoperto che lui ha acquistato un’auto in Svizzera, naturalmente con targa svizzera, dando come residenza l'indirizzo in Svizzera dell'ultimo appartamento di sua proprietà ma venduto. Ed è circolante in Italia.

Come è possibile questo? Le autorità della precisa Svizzera non fanno controlli incrociati? Sono certa che lui non ha altre proprietà immobiliari in Svizzera né in affitto né acquistate.

In caso di separazione e anche di divorzio, se io ottenessi in giudizio (sto iniziando una causa) un assegno di mantenimento visto che la mia pensione italiana è meno della metà della sua rendita AVS, in caso di premorienza di uno dei due, l'altro avrebbe diritto alla cosiddetta reversibilità?

E se lui non volesse presentare le ultime tre dichiarazioni dei redditi per stabilire il divario dei redditi tra noi due, cosa dovrei fare per venirne a conoscenza?

Ringrazio per le risposte e mi scuso per il caso ingarbugliato. Confido nel vostro aiuto per riacquistare il sonno perduto.

(C.A. - Liguria)


Gentile Lettrice,

leggo con un po’ di stupore la Sua lettera e la descrizione dei Suoi problemi familiari.

Mi scuso, anzi, con Lei se ho dovuto abbreviare la missiva solo per ragioni di spazio, anche perché le questioni che essa solleva sono numerose e complesse e Lei, a quanto comprendo, ha già un o una legale di fiducia per la causa di separazione.

Cercherò, dunque, abbastanza sinteticamente di fornire qualche spunto o chiarimento delle problematiche che la riguardano, anche a titolo informativo per i nostri Lettori. Vediamole in sintesi partitamente

Regime patrimoniale tra coniugi

In primo luogo, da quanto Lei mi scrive il regime patrimoniale tra i coniugi è quello della comunione dei beni. Poiché il matrimonio è avvenuto in Italia di fatto avete scelto il regime legale della comunione dei beni, e non la separazione dei beni.

In base ad esso tutti gli acquisti dei coniugi dopo le nozze effettuati insieme o separatamente, divengono proprietà comune al 50%, oltre ai frutti dei beni propri e eventuali altri proventi.

Va specificato che restano invece personali tutti i beni mobili o immobili posseduti prima del matrimonio, quelli ricevuti per eredità o donazione, quelli di uso personale e per l’esercizio della professione e quelli acquistati con la vendita di beni personali.

Ricordo, ma solo a titolo informativo, che in Svizzera i regimi patrimoniali della famiglia sono tre: oltre alla comunione dei beni ed alla separazione dei beni, vi è la c.d. partecipazione agli acquisti.

Quest’ultimo è anche il regime patrimoniale ordinario, ed è simile alla comunione dei beni in Italia ma comprende anche gli acquisti successori.

La comunione dei beni svizzera invece prevede una unica massa patrimoniale comune di beni e redditi con la sola esclusione dei beni personali dei singoli coniugi e le donazioni di terzi.

La cittadinanza svizzera di Suo marito però in questo caso non rileva.

Gli immobili cointestati

I dubbi potrebbero sorgere sul fatto che gli immobili acquistati in Italia siano entrati a far parte della comunione legale o meno, in quanto essi lo sarebbero stati con i proventi della vendita di quelli personali di Suo marito in Svizzera.

Stando a quanto Lei scrive però, entrambi gli immobili in Italia sono stati cointestati anche a Lei e pertanto non dovrebbe sorgere contestazione in merito.

Infatti, la comunione opera automaticamente all’acquisto del bene, anche se effettuato da uno solo dei coniugi, salvo che all’atto d’acquisto questi dichiari che esso avviene con il ricavato del trasferimento di beni propri e l’altro coniuge intervenga al rogito.

La residenza

Quanto alla residenza in Italia mi pare strano che essa non appaia, soprattutto alla luce degli acquisti in Italia. Lei stessa poi scrive che il nominativo di Suo marito risulterebbe negli atti di acquisto e nella casa comunale.

Essa comunque è una questione di fatto.

Molto meno strano è invece che egli possa ancora risultare con la residenza (ovvero il domicilio) nel precedente comune svizzero ove viveva, se non si è effettivamente cancellato.

Solo così si spiegherebbe l’acquisto dell’auto con targa svizzera, il che però non esclude il rischio di possibili irregolarità in Italia se vi fosse prova di una residenza qui.

Abbiamo affrontato il tema varie volte in passato su queste pagine.

La reversibilità dell’AVS

Con riferimento alla questione dell’AVS posso dire che la reversibilità è prevista a determinate condizioni.

In caso di premorienza del coniuge, alla vedova spetta la pensione se ha compiuto 45 anni e sono trascorsi 5 anni dal matrimonio per cui nel Suo caso non dovrebbe preoccuparsi ma si deve presentare apposita domanda.

Tale diritto cessa con un nuovo matrimonio.

In caso di divorzio, è pure possibile ottenere una c.d. “rendita vedovile” se il divorzio è intervenuto dopo il compimento del 45° anno d’età e il matrimonio è durato 10 o più anni.

Per quanto riguarda l’accertamento del reddito del coniuge in caso di separazione o divorzio esistono adeguati meccanismi in Italia sui quali potrà sicuramente fornirLe maggiori ragguagli il o la Sua legale.

Spero con questo di averLe garantito almeno qualche notte di sonno tranquillo.

Un cordiale saluto a Lei ed a tutti i nostri Lettori.

Markus W. Wiget
Avvocato

La Gazzetta ha bisogno di te.

Cara lettrice, caro lettore online,
la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico clicca qui per i dettagli.

Tag: