Le recentissime modifiche al diritto internazionale privato approvato dal Parlamento Svizzero
Egregio Avvocato,
ho più volte consultato la sua Rubrica Legale in materia successoria italo-svizzera e ho sempre apprezzato la chiarezza delle sue risposte e convincenti le argomentazioni sviluppate a sostegno del diritto svizzero.
Leggo però ora casualmente notizie di stampa svizzera su una recente modifica del diritto internazionale che avrebbe ad oggetto proprio il diritto successorio.
Mi chiedo, e Le chiedo allora se questa riforma riguarda anche le successioni di cittadini svizzeri in Italia e se è di portata tale da modificare le sue tesi in merito?
La ringrazio per l’attenzione che vorrà dare a questa mia e per il Suo impegno costante a favore della “colonia” svizzera in Italia.
(L.M. – Milano)
Gentile Lettore,
questa Sua lettera riguarda un tema attualissimo che ci consente di dare una risposta quasi “in tempo reale” rispetto alla cronaca parlamentare svizzera – e dunque La ringrazio soprattutto per questo, oltre che per i cortesi apprezzamenti.
In effetti, abbiamo più volte propugnato su queste pagine la competenza dei tribunali svizzeri e conseguentemente l’applicabilità del diritto elvetico anche alle successioni di nostri connazionali residenti e deceduti in Italia, anche e soprattutto dopo l’avvento delle disposizioni europee che introducevano l’applicabilità del diritto del luogo di residenza abituale al momento della morte (fatta salva la professio iuris).
Ciò sulla scorta del risalente Trattato di Domicilio e Consolare tra l’Italia e la Svizzera del 22.7.1868, il cui articolo 17 a nostro avviso prevale proprio sul Regolamento UE n. 650 del 4.7.2012 (in vigore dal 2015) in materia successoria, il quale all’art. 75 fa salve le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri (nella fattispecie l’Italia) sono già parte.
La suddetta disposizione pattizia tra Stati sovrani, per quanto opinabile e per certi versi anche anacronistica, era e resta tuttora diritto vigente, e sul punto ci ha poi confortato anche la miglior dottrina italiana e svizzera.
Ora, però, vi è un “quid novi” che Lei ha correttamente segnalato, che dovrà imporre una rivalutazione della situazione nel suo complesso. Proviamo a riassumere di cosa si tratta.
La revisione del diritto internazionale svizzero della successione
Poco prima di Natale, e più precisamente il 22.12.2023, il Parlamento svizzero ha approvato un’importante revisione in questo ambito.
L’iter della modifica aveva avuto il suo avvio già nel 2020.
Esso era stato occasionato dalla necessità di una modernizzazione della legge sul diritto internazionale privato svizzero (LDIP o IPRG) e della sua armonizzazione con la situazione giuridica europea venutasi a creare dopo l’entrata in vigore del Reg. UE n. 650/2012 nel 2015.
Lo scopo dichiarato era quello di minimizzare il rischio di conflitti di competenza internazionale e giurisdizione con altri Stati e di giudicati contrastanti, ma anche quello di ampliare, tipicamente per la Svizzera, in una certa misura il margine di libertà dei cittadini riguardo alle loro successioni.
Il contenuto in sintesi della riforma
Sulla scorta di tali premesse, il testo della revisione approvato nei giorni scorsi dell’Assemblea federale interviene sui Capitoli 3 (Diritto Matrimoniale), 6 (Diritto Applicabile) e 13 (Disposizioni Finali).
Con riferimento al primo ambito del diritto matrimoniale, il Legislatore elvetico ha stabilito la competenza dei tribunali svizzeri che si occupano di liquidare la successione anche per la liquidazione del regime patrimoniale dei beni in caso di morte di un coniuge, prevedendo però alcune eccezioni.
Ma è con riguardo all’ambito della giurisdizione e del diritto applicabile che le modifiche sono più corpose e significative.
La giurisdizione
In primo luogo, si è circoscritta la giurisdizione svizzera per i cittadini residenti all’estero, ritenendola eccezionalmente riservata al luogo di origine svizzero a condizione che le autorità straniere non se ne occupino.
Al fine di evitare conflitti di giurisdizione, però, i giudici svizzeri possono declinare la propria competenza se della successione si occupa lo Stato di origine estero o di dimora abituale del defunto, ovvero quello di situazione di singoli beni successori (art. 87.1 LDIP).
Per controbilanciare tale scelta, tuttavia, si è stabilito che la Svizzera è sempre competente se l’ereditando cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero ha per testamento o contratto successorio sottoposto ai tribunali svizzeri o anche solo al diritto svizzero l’intera successione, ovvero i beni situati in Svizzera (art. 87.2 LDIP).
Si afferma anche che la litispendenza di cui all’art. 9 LDIP riguarda il procedimento successorio nel suo insieme per analogia (art. 88 LDIP).
Viceversa si esclude la competenza svizzera se il de cuius ha sottoposto con testamento o contratto successorio la sua successione (o un fondo all’estero) alla competenza di uno Stato estero di cui aveva la cittadinanza e questo se ne occupa (art. 88 LDIP).
Il diritto applicabile e la professio iuris dei doppi-nazionali
La successione di un soggetto con domicilio all’estero e regolato dalla legge di diritto internazionale privato locale, e se questa rinvia al diritto internazionale privato svizzero si applicherà il diritto successorio dello Stato di domicilio (art. 90 LDIP).
Quanto alla scelta del diritto, si prevede espressamente (art. 91 LDIP) la possibilità per un soggetto di scegliere, per testamento o contratto, quale legge regolatrice della propria successione il diritto di uno dei suoi Stati di origine, ma la relativa cittadinanza deve sussistere all’atto della disposizione o al momento della morte.
Il cittadino svizzero, tuttavia, non può derogare al diritto svizzero sulle porzioni disponibili (art. 91.2 LDIP).
Si tratta all’evidenza di una disposizione molto importante per i doppi cittadini italo-svizzeri perché sancisce espressamente ed inconfutabilmente anche per costoro la possibilità di uno professio iuris a favore del diritto svizzero.
Per quel che attiene la validità materiale, revocabilità e interpretazione del testamento ed i suoi effetti, vale il diritto dello Stato in cui il disponente era domiciliato alla sua morte, salvo che il de cuius abbia effettuato la professio iuris per il diritto di uno dei suoi Stati di origine, di cui abbia la nazionalità in quel momento o alla sua morte (art. 94 LDIP).
Lo stesso vale con riferimento al contratto successorio (art. 95 LDIP).
Infine, il terzo ambito riguarda l’applicabilità delle suddette modifiche al capitolo 6, che è prevista solo per le successioni aperte dopo la loro entrata in vigore.
Conclusioni
Come si vede il processo, pur lungo, di approvazione ha portato a notevoli modifiche.
In linea di massima possiamo dire che le riforma esaminata persegue il principio ragionevole dell’unità della successione (e cioè unitarietà di competenza e diritto per l’intera successione) ma allo stesso tempo mantiene e rafforza quale primo criterio di conflitto quello dell’ultimo domicilio del de cuius.
Sotto altro profilo, non risultano allo stato specifici interventi abrogativi o modificativi del Trattato italo-svizzero del 1868, ma certo alcuni potenziali punti di contrasto paiono sussistere. Bisognerà vedere se questa revisione complessiva del diritto successorio internazionale svizzero ne condizionerà in qualche modo l’applicabilità o l’interpretazione.
Questo è quanto mi è possibile dire in questo momento.
La normativa è ancora troppo “fresca” e lo studio della stessa andrà approfondito ma solo il tempo dirà se cambierà qualcosa.
* * *
Spero così di aver soddisfatto le Sue legittime curiosità e porgo a Lei ed ai nostri Lettori i miei migliori saluti.
Avv. Markus Wiget
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