Amministrazione di sostegno e successione in italia

Un caso complesso con eredi in Svizzera

Gentilissimo Avvocato Wiget,

mi rivolgo a Lei per alcune domande riguardo all’eredità mia e di mia sorella, e Le scrivo perché così si può fare un’idea migliore della questione un po’ complicata.

Mia zia, affidata ad una R.S.A. e con un’amministratrice di sostegno da tempo, era italiana e residente in Italia, ed è deceduta l’anno scorso. Non era sposata e non aveva figli.

Non ha lasciato testamento e gli eredi saremmo mia sorella ed io perché nostra madre è mancata da tempo ma viviamo in Svizzera. Poi sempre in Svizzera la zia aveva 2 sorelle (anche loro in ospizio) e alcuni cugini ma noi siamo gli unici che erano legati alla zia e in contatto con lei.

Ora le nostre domande:

  • Si applica il diritto svizzero perché tutti gli eredi sono Svizzeri? Sono passati più di 3 mesi dalla morte; possiamo ancora rinunciare all’eredità o vale già come accettata?
  • La amministratrice di sostegno ci ha mandato un rendiconto da approvare e al funerale ci ha consegnato le chiavi di casa della zia essendo presenti solo noi come parenti; possiamo approvare senza aver visto i documenti ed entrare in casa per vedere in che condizioni si trova?
  • Come possiamo procedere se volessimo accettare l’eredità? E gli altri parenti? Non sono interessati ma possono ancora rinunciare?

Grazie di una Sua risposta. Cordiali saluti

(R.E. e M.L. – Svizzera)


Cari Lettori,

vedo che ormai la Gazzetta Svizzera è letta anche in Svizzera e me ne rallegro. Naturalmente potete dare un contributo anche da lì e Vi ringraziamo in anticipo per la Vostra generosità.

Ma occupiamoci ora del Vostro problema, per nulla semplice in effetti, ed al quale cercheremo di dare qualche risposta nell’ordine dei Vostri quesiti.

Cominciamo con il dire che la successione, essendo la zia italiana e residente in Italia, è pacificamente regolata dal diritto italiano.

Rinuncia ed accettazione di eredità in Italia

Diversamente dalla Svizzera, in Italia non vi è un termine per la rinuncia o l’accettazione dell’eredità (salvo, in quest’ultimo caso, la prescrizione di 10 anni entro i quali esercitare la petizione di eredità).

In Italia, l’eredità, sia essa testamentaria, sia legittima va accettata. Fino a tale momento il soggetto non è erede ma solo chiamato all’eredità.

Tuttavia, se il chiamato è in possesso dei beni ereditari (p.es. perché conviveva insieme al defunto), l’accettazione con beneficio d’inventario deve essere fatta entro 3 mesi; altrimenti se non in possesso dei beni, finché non si prescrive il diritto.

E dunque, nel Vostro caso, anche se sono trascorsi 3 mesi dalla morte (o dalla conoscenza del decesso) Lei e sua sorella in Italia potete ancora rinunciare o accettare, ma attenzione a non commettere errori.

L’accettazione, infatti, può essere espressa attraverso un atto notarile o pubblico, ad esempio una dichiarazione di accettazione o un atto di notorietà.

Ma essa può anche essere tacita – e cioè con un comportamento materiale concludente del chiamato e che questi non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.

La casistica di accettazioni tacite è molto ampia. Vi rientrano ad esempio, il prelievo di somme da un conto corrente del defunto, o il pagamento di suoi debiti, o ancora il godimento di un immobile o l’ingresso nel medesimo per prelevare beni dell’eredità.

Infine l’accettazione può essere pura e semplice, e cioè senza riserve, oppure con beneficio di inventario se si nutrono dubbi sulla consistenza dell’eredità e per il timore che magari vi siano più passività che attività nella massa ereditaria.

Infatti, il beneficio d’inventario garantisce l’erede, che non risponderà come successore universale con tutti suoi beni di eventuali debiti del de cuius, ma solo nei limiti di quanto ricevuto dalla successione.

L’approvazione del rendiconto e la consegna delle chiavi

Ritengo senz’altro che il rendiconto vada approvato solo dopo aver visto tutti i documenti, ma in ogni caso prima di approvare il rendiconto va valutato, in base alla documentazione, se accettare formalmente l’eredità o meno, e se farlo con beneficio d’inventario o puramente e semplicemente.

È anche vero, però che un rendiconto con relativa documentazione possono già dare un quadro abbastanza affidabile della situazione attivo/passivo dell’eredità.

Naturalmente l’amministratore di sostegno premerà per una rapida approvazione, anche perché, con la stessa potrà fare immediata richiesta di liquidazione di un equo compenso per l’attività professionale svolta, cui ha pienamente diritto.

L’indennità viene determinata dal Giudice tutelare con riferimento alla durata dell’incarico e all’ammontare del patrimonio liquido della beneficiaria. e dovrà essere prelevato dal patrimonio della defunta o pagato direttamente dagli eredi, che hanno accettato l’eredità.

Allo stesso modo, il possesso delle chiavi di casa può essere strumentalizzato, per cui, essendovi già state consegnate al funerale, a questo punto la cosa più importante è non farne uso entrando nell’appartamento o asportando beni dalla casa della zia.

Infatti, tali ipotesi configurerebbero certo forme di accettazione tacita e pura e semplice, impedendo quindi la possibilità di richiedere il beneficio d’inventario in seguito.

Gli altri eredi legittimi

Ma chi sono gli eredi (o meglio i chiamati all’eredità) in assenza di testamento?

L’art. 570 cod. civ. prevede la successione legittima di fratelli e sorelle in mancanza di coniuge, discendenti o ascendenti.

Se però il chiamato o la chiamata all’eredità non vuole o non può accettare (ad esempio perché è premorta alla defunta, come nel caso di Vostra madre) il diritto si trasferisce per rappresentazione ai suoi discendenti.

In questo caso vi sono 2 sorelle sopravvissute alla defunta, ma poi altri Vostri cugini figli di altri fratelli o sorelle premorti, se capisco bene, tra i quali Voi stessi, che succedono per rappresentazione. Se invece i cugini sono figli delle due sorelle ancora in vita, ovviamente non concorrono alla successione.

Nel Vostro caso, è importante sapere che intenzioni hanno gli altri chiamati all’eredità, e cioè se vogliono accettare o rinunciare all’eredità. In entrambi i casi dovranno formalizzare la loro volontà davanti a Notaio.

In ipotesi di rinuncia, la questione si complicherebbe però ulteriormente, se i rinuncianti avessero dei figli minori, soprattutto se in Svizzera, con conseguente applicazione del diritto elvetico per la stessa.

Comunque, in base al diritto italiano, il terzo interessato (p.es. un creditore o un coerede) può sempre sollecitare la dichiarazione di accettazione dei chiamati all’eredità.

Naturalmente se nessuno accetta, l’eredità viene considerata relitta ed in ultima istanza viene devoluta allo Stato italiano.

Imposta di successione

Ricordo poi sempre che in Italia è dovuta l’imposta di successione con differenti aliquote in base al grado di parentela, e che la denuncia di successione va presentata al fisco italiano entro 1 anno dalla morte.

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Mi auguro di aver risposto in modo esaustivo e chiaro alle Vostre domande, e sperando abbiate tutti trascorso una buona Pasqua, invio a Voi ed a tutti i nostri fedeli Lettori, in Italia o in Svizzera, i miei migliori saluti.

Avv. Markus Wiget

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