Un caso di “immigrante svizzero” in Italia

Quali problemi per il soggiorno, le cure sanitarie ed il fisco?

Caro Avvocato,

leggo la sua rubrica legale sempre con tanto interesse da tanti anni, anche se da un po’ di tempo trascorro molto più tempo in Svizzera che in Italia.

Sono infatti residente qui anche se vengo sempre più spesso in Italia per ragioni famigliari, soprattutto dopo la perdita di mia moglie.

Sto quindi pensando di tornare a vivere in Italia e trasferirmi vicino ai miei nipotini ed alle mie nipotine.

Sono oramai anche quasi pensionato, ma grazie al computer riesco ancora a lavorare come consulente per alcuni importanti progetti che mi appassionano e che sono anche abbastanza remunerativi.

Mi chiedevo allora se fosse complicato tornare a vivere in Italia, se occorre un permesso come Svizzero, se posso usufruire del Servizio Sanitario e se posso avere problemi fiscali lavorando in Svizzera.

Tenga presente che ho già una mia abitazione di proprietà in Italia.

Spero non siano troppe le domande e La ringrazio sin da ora se troverà tempo e modo per rispondermi.

(J.-L. M. - Svizzera)

 


Carissimo ed affezionato Lettore,

grazie della Sua assiduità. Mi auguro che ciò significhi che questa piccola Rubrica Legale è sempre utile a Voi che ci seguite e che comunque incuriosisce un po’.

Le sue domande sembrano semplici ma tali non sono, anche perché riguardano temi molto generali che abbracciano vari settori e materie molto vaste. Le rispondo però volentieri, anche se dovrò essere necessariamente sintetico, seguendo il suo ordine.

Trasferimento in Italia

Riprendendo la Sua domanda Le posso dire che venire a vivere in Italia non è molto complicato ma viverci poi lo è un po’ di più. Anche se questo forse già lo sa.

Battute a parte, vediamo in concreto cosa prevede la normativa per gli Svizzeri.

La fonte principale e generale è l’ALC e cioè l’“Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone” del 21 giugno 1999, in vigore dal 2002 e successivi protocolli, tra Unione Europea e i Paesi dell’EFTA (o AELS – Associazione Europea del Libero Scambio) di cui fanno parte Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

In base a tale Accordo oggi per i cittadini svizzeri in Italia, come negli altri Paesi dell’UE, valgono le stesse condizioni di soggiorno, di residenza e di lavoro dei cittadini dell’UE.

In base all’accordo bilaterale, in Italia, come negli altri Paesi dell’UE, i cittadini svizzeri hanno, tra gli altri, i seguenti diritti:

  • mobilità geografica e professionale: essi nell’area dell’UE possono liberamente circolare, scegliere e cambiare il luogo di soggiorno o di residenza, svolgere un’attività lavorativa e scegliere e cambiare il posto ed il luogo di lavoro;
  • residenza: anche chi non esercita più un’attività lavorativa ha diritto a rimanere in Italia.

Naturalmente può essere richiesto un permesso di soggiorno. Con riferimento alla Sua situazione, mi limiterei a descrivere quelli di interesse in linea generale, poiché la disciplina è complessa.

I soggiorni inferiori a 3 mesi ed in qualità di turista o di persona non esercitante attività lucrativa non vanno notificati.

Invece, il cittadino svizzero che vuole svolgere un’attività di lavoro autonomo in Italia può ottenere un permesso di dimora di 5 anni, che gli verrà rilasciato se avrà documentato il tipo di attività che vuole svolgere e se essa gli permetterà il sostenimento in Italia. Tale permesso verrà automaticamente prorogato di altri 5 anni, se non intervengono cambiamenti.

L’ALC prevede poi un diritto di soggiorno per i cittadini di Stati dell’UE/AELS senza attività lucrativa quali redditieri, studenti e altri, nonché per i loro familiari. Per quanto riguarda i pensionati, questi devono disporre di norma:

  • o di risorse finanziarie sufficienti per non essere a carico dello Stato ospite durante il soggiorno;
  • o di un’assicurazione contro malattia e infortuni che copra tutti i rischi.

Rispettate queste condizioni, si può ottenere un permesso di soggiorno di almeno 5 anni che viene rinnovato automaticamente per altri 5 anni se continuano a essere soddisfatti i suddetti requisiti.

Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all’importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d’assistenza.

Ciò sempre che non esistano accordi bilaterali tra singoli Stati ancor più favorevoli.

Copertura sanitaria

Il tema della copertura sanitaria, invece è particolarmente complesso e delicato sia per l’importanza della salute per ognuno di noi, sia per le ricadute che può avere in termini di costi per l’assistenza.

Per i soggiorni inferiori a tre mesi, il cittadino proveniente dall’UE, dalla SEE e dalla Svizzera, che ha necessità di cure sanitarie può rivolgersi direttamente sia alle strutture ospedaliere, sia a quelle private convenzionate con il SSN per ottenere le prestazioni in forma diretta (ovvero gratuitamente, salvo pagamento del “ticket”), presentando la TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia).

Per quanto riguarda i soggiorni di lunga durata, come già menzionato in passato, il D. Lgs. n. 286/98 (Testo Unico in materia di immigrazione e condizione dello straniero), all’art. 34, comma 1, come da ultimo novellato, prevede l’obbligo di iscrizione al SSN e parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani con conseguente obbligo contributivo all’assistenza erogata in Italia dal SSN:

  1. per gli stranieri qui soggiornanti con regolare lavoro subordinato o autonomo o iscritti alle liste di collocamento;
  2. per gli stranieri regolarmente soggiornanti o richiedenti il rinnovo del permesso per lavoro subordinato o autonomo per motivi familiari, oltre che per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto cittadinanza, ed altri casi specifici.

È poi possibile l’iscrizione volontaria dello straniero regolarmente soggiornante, che continua ad essere prevista come in passato, con un contributo annuale forfettario per i soggetti non rientranti tra le categorie suddette, in alternativa ad una polizza con assicurazione italiana o straniera, valida per il territorio italiano.

Con particolare riguardo all’assistenza sanitaria all’estero garantita ai cittadini stranieri, però il Ministero della Salute ha precisato (v. DPCM 12.1.2017 sulla “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”):

  1. che il SSN garantisce l’assistenza sanitaria erogata in Italia agli stranieri iscritti sia obbligatoriamente che volontariamente, a parità di trattamento e di diritti rispetto ai cittadini italiani;
  2. che l’assistenza sanitaria all’estero invece è limitata ai soli iscritti a titolo obbligatorio, i quali avranno diritto al rilascio della TEAM, o se del caso, di autorizzazione alle cure all’estero;
  3. che, per gli iscritti a titolo volontario, il SSN l’assistenza del SSN è garantita a parità di trattamento con gli iscritti obbligatori solo limitatamente al territorio nazionale ma non si estende all’assistenza sanitaria all’estero, né al trasferimento per cure all’estero, con conseguente rilascio di Tessera Sanitaria ma non della TEAM.

Secondo l’interpretazione ministeriale, che ha creato non poca confusione, il presupposto sarebbe costituito proprio dal fatto che anche il trasferimento per cure all’estero, ai sensi dei Regg. CE nn. 883/2004 e 987/2009 e della normativa nazionale e regionale attuativa, è limitato ai soli iscritti obbligatori al SSN.

In tali casi, si sostiene, l’erogazione – previa autorizzazione della ASL – avviene negli Stati della UE, dell’area EFTA/AELS e negli Stati con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, con riguardo a livelli essenziali di assistenza solo, se le prestazioni non possono essere erogate in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico.

Ritengo, tuttavia, che, per i cittadini della UE non si possa adottare siffatta interpretazione (evidentemente pensata per “altri” stranieri). Ciò in base agli stessi regolamenti europei citati.

Allo stesso modo, essa non dovrebbe essere nemmeno valida per i cittadini elvetici ed agli altri stranieri dell’area EFTA nelle stesse condizioni, in forza del già citato ALC sulla libera circolazione delle persone concluso il 21.6.1999.

Ma indipendentemente dal fatto che la si condivida o meno (e a noi pare comunque dubbia, come già segnalato), il problema tuttavia evidentemente sussiste, e sussiste per tutti gli stranieri iscritti facoltativamente, svizzeri e comunitari, con riguardo all’estero perché talvolta la TEAM ad alcuni nostri patrioti in Italia, non viene rilasciata o viene ritirata in sede di rinnovo, come sa chi ci legge.

In realtà, l’art. 19 del Reg. n. 883/2004, prevede che la persona che dimori al di fuori del proprio Stato di appartenenza (senza trasferirvi la propria residenza) ha diritto alle prestazioni mediche che si rendono necessarie all’estero e che esse vengono, in questo caso, erogate dall’ente sanitario del luogo di dimora per conto dello Stato di appartenenza, che rimane di norma quello di residenza.

Con Decisione, adottata dalla Commissione Amministrativa europea per il Coordinamento di sicurezza sociale il 12.6.2009, in merito alla citata Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), si è stabilito che tale documento:

  • attesta che una persona, sia esso un assicurato o un pensionato, dimorante in un Paese aderente, ha diritto alle prestazioni sanitarie che là si rendono necessarie (art. 1);
  • possa essere utilizzato in tutte le situazioni di dimora temporanea durante le quali una persona abbia bisogno di cure mediche, indipendentemente dal fatto che lo scopo del soggiorno sia turistico, professionale o di studio (art. 8).

Tale disciplina trova applicazione anche nei rapporti con la Svizzera in forza dell’ALC del 1999. L’Allegato II dell’Accordo, infatti, richiama espressamente proprio le norme comunitarie in questione. Quindi, in definitiva, sotto questo punto di vista le regole relative al funzionamento dei diversi sistemi nazionali di assistenza sanitaria sono state estese anche alla Svizzera.

Fisco e Tasse

Questo aspetto è anch’esso molto critico e mi pare che ciò valga anche per il Suo caso, perché se Lei dovesse prendere formalmente la residenza in Italia sarebbe fiscalmente soggetto alla tassazione in Italia.

Mi permetto di ricordare ancora una volta per tutti che, a norma dell’art. 2 del TUIR-Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), sono residenti fiscalmente in Italia coloro che, alternativamente, per più di sei mesi:

  1. sono iscritti nell’anagrafe dei residenti in Italia,
  2. hanno il domicilio in Italia,
  3. hanno la residenza in Italia.

Solo se nessuna di queste tre condizioni ricorre nel caso concreto, viene meno il presupposto della residenza fiscale.

Corollario della residenza fiscale italiana è il principio generale stabilito dall’art. 3 del TUIR della tassazione del reddito mondiale (“worldwide taxation principle”), in base al quale il soggetto passivo d’imposta subisce la tassazione italiana del reddito, ovunque questo sia prodotto.

Il principio suddetto soffre alcune eccezioni, soprattutto in caso di redditi prodotti all’estero o di particolari categorie di contribuenti. Tali situazioni sono di norma disciplinate nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (CDI).

È questo infatti anche il caso dell’Italia e della Svizzera che hanno stipulato l’Accordo del 9 marzo 1976, in vigore dal 27 marzo 1979.

Tale accordo bilaterale disciplina anche i redditi delle libere professioni (art. 14).

Diversamente, ove Lei mantenesse per ragioni di convenienza la residenza in Svizzera ma prevedesse di venire con maggior frequenza in Italia, rimarrebbe contribuente svizzero ma resta consigliabile molta prudenza, soprattutto se percettore di redditi.

È pur vero che in quanto cittadino mononazionale della Svizzera ed ivi residente, se ho ben compreso dalla Sua lettera, Lei non è soggetto all’inversione dell’onere della prova previsto dall’art. 2, comma 2-bis del TUIR, ancora (purtroppo!) vigente per i cittadini italiani o doppi nazionali italo-svizzeri in conseguenza del permanere della Svizzera nella famigerata “black-list” di cui al DM 4.5.1999 sui Paesi a fiscalità privilegiata – nonostante tutti gli sforzi della Confederazione in materia di trasparenza e di collaborazione nello scambio automatico e su richiesta dei dati fiscali.

Tuttavia, come più volte spiegato anche su queste pagine, il fisco può accertare una residenza fiscale di fatto in presenza di una serie di indici che possono far ritenere una persona soggetta alla tassazione italiana, quali ad esempio frequenti viaggi ed affetti famigliari in Italia, abitazioni e permanenza in Italia per un consistente lasso di tempo, conti correnti ed interessi economici in Italia.

Queste situazioni vanno quindi tutte vagliate attentamente caso per caso.

* * *

Spero sinceramente grazie a questi pochi consigli di essere riusciti a chiarirLe le idee, e così magari ad aver contribuito a farle godere di più i Suoi nipotini in futuro. Con l’occasione auguro a Lei ed a tutti i nostri Lettori anche buone ferie e un’estate stimolante, ma sempre riposante, in vista della ripresa settembrina.

(Avv. Markus Wiget)