Quali beni entrano in comunione e quali restano personali?
Caro Avvocato,
leggo sempre la Sua interessante Rubrica Legale con utili chiarimenti e prudenti consigli a noi svizzeri in Italia.
Questa volta, però, mi ha sorpreso un po’ leggere nell’ultimo numero che vi è diversità tra la comunione dei beni svizzera a quella italiana, e che il regime più simile a quest’ultima è la partecipazione agli acquisti in Svizzera.
Mi sono quindi risolto a scriverLe per chiederLe quali sono queste differenze? E poi vorrei anche sapere se i beni ereditati entrano in comunione o meno?
Spero vorrà rispondere a questi miei dubbi e La ringrazio sentitamente per il Suo costante e prezioso impegno per la nostra comunità.
(R.S. - Provincia di Lodi)
Gentilissimo Lettore,
innanzitutto grazie infinite per le Sue belle parole. Vedo che spesso i problemi di chi mi scrive sono comuni a molti nostri compatrioti e sono lieto di sapere che la nostra Rubrica Legale continua ad essere un utile supporto per Voi Lettori.
Cerchiamo di non dare nulla per scontato, anche se il settore legale è molto articolato e talvolta vi è il rischio di rimanere prigionieri di questa complessità.
Ma veniamo al Suo quesito, al quale spero di rispondere in maniera comprensibile.
Comunione dei beni in Svizzera
Vediamo in primo luogo come si configura la comunione dei beni secondo il diritto elvetico.
In primo luogo, la comunione dei beni non è il regime patrimoniale ordinario (o legale) dei coniugi. In base al Codice Civile Svizzero (CCS) essa prevede che vi facciano parte tutti i beni dei coniugi, sia quelli comuni, e cioè acquistati insieme, sia quelli propri di ciascun coniuge (art. 221 e ss. CCS).
Si tratta di una comunione universale che comprende tutti i beni e redditi della coppia (c.d. sostanza), fatta esclusione per i beni propri per legge, i cui proventi però entrano in comunione.
Nessuno dei coniugi può disporre individualmente della sostanza o di parte di essa senza il consenso dell’altro, ma entrambi possono limitare la comunione agli acquisti, ovvero escludere convenzionalmente dalla comunione alcuni beni o categorie di beni specifici (ed in tal caso anche i relativi redditi sono esclusi).
Vige poi una presunzione relativa a favore della comunione dei beni, salvo prova contraria che si tratti di beni propri (art. 226 CCS).
Sono beni propri quelli oggetto di convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi (cioè donazioni o lasciti ereditari) o stabiliti per legge.
Mentre i primi possono essere degli immobili o beni strumentali destinati all’esercizio di un’impresa o di una professione, o ancora il reddito lavorativo di un coniuge, sono beni propri per legge quelli destinati esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi e i redditi per risarcimenti da danni morali.
Vi rientrano, poi, come beni propri anche i beni ricevuti per eredità e per donazione, salvo che siano stati compresi tra i beni comuni nella convenzione matrimoniale, ed in tal caso è esclusa pure la legittima.
La partecipazione agli acquisti del diritto svizzero
Si tratta del regime patrimoniale tra coniugi ordinario in Svizzera, e cioè quello legale che non necessita di scelta, come invece quello della comunione o della separazione dei beni. La partecipazione agli acquisti comprende i beni acquisiti durante il regime e i beni propri di ogni coniuge (art. 196 CCS). Gli acquisti sono rappresentati segnatamente (art. 197 CCS)
- dai proventi del proprio lavoro;
- dalla previdenza e dalle assicurazioni sociali;
- dai risarcimenti per invalidità in ambito lavorativo;
- dai redditi su beni propri;
- dai beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.
Al contrario sono beni propri per legge (art. 198 CCS)
- i beni di uso strettamente personale di un coniuge;
- i beni appartenenti ad un coniuge prima del matrimonio ovvero dell’istituzione del regime in parola, o pervenuti successivamente per successione o ad altro titolo gratuito;
- le pretese risarcitorie per danni morali;
- i beni acquisiti in sostituzione di beni propri.
A mezzo di convenzione matrimoniale è possibile limitare o estendere a beni diversi il regime patrimoniale in parola.
In questi casi vige la presunzione relativa di comproprietà del bene e che tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti, salvo, in entrambi i casi, prova contraria dell’altro coniuge.
La comunione dei beni in Italia
La comunione è il regime legale della famiglia in Italia. Le parti possono comunque stipulare una convenzione matrimoniale, ovvero optare (così come in Svizzera) per un diverso regime patrimoniale e cioè quello della separazione dei beni, anche all’atto del matrimonio. A norma del Codice Civile Italiano (CCI) fanno parte della comunione (art. 177)
- gli acquisti individuali e congiunti dei coniugi durante il matrimonio (esclusi però i beni personali);
- i frutti dei beni di ciascun coniuge non consumati allo scioglimento;
- i proventi dell’attività di ciascun coniuge non consumati allo scioglimento;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio.
Sono considerati invece beni personali (art. 179 CCI)
- i beni rispetto ai quali il coniuge era proprietario o titolare di diritto reale prima del matrimonio;
- i beni acquisiti dopo il matrimonio per donazione o successione (salvo diversa indicazione nell’atto di liberalità);
- i beni di uso strettamente personali;
- i beni acquisiti per risarcimento del danno, ovvero talune pensioni come quella di invalidità;
- i beni acquisiti con il prezzo dei beni personali suddetti, purché ciò sia espressamente enunciato nell’atto d’acquisto.
Inoltre è escluso dalla comunione l’acquisto di immobili effettuato dopo il matrimonio quali beni di uso strettamente personale, beni strumentali della professione e beni ottenuti con la vendita di altri beni personali, sempre che l’esclusione risulta dall’atto e l’altro coniuge vi abbia partecipato.
Alla luce della descrizione di cui sopra è ora più agevole rispondere in modo esauriente ai Suoi quesiti.
In primo luogo, risulta evidente dal rapporto dei vari regimi come vi sia maggiore affinità tra il regime patrimoniale della partecipazione agli acquisti in Svizzera con la comunione dei beni in Italia, entrambi regimi legali.
In secondo luogo, con riguardo specifico ai beni ereditari (e le donazioni) possiamo anche dire che non rientrano nella comunione di beni svizzera, mentre rientrano nella partecipazione agli acquisti in Svizzera e nella comunione italiana dopo il matrimonio.
Auguro a tuti i nostri Lettori una buona estate!
Un cordiale saluto,
Markus W. Wiget
Avvocato

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