Tassazione di pensioni del 2° pilastro di enti pubblici svizzeri

Gentili Redattori, egregi Avvocati,

Ho letto con molto interesse l'articolo in oggetto di pagina 10 e le traduzioni di pagina 11 del mese di aprile 2023.

In virtù di questo, ho chiesto alla mia Cassa pensioni svizzera (CPCN di La Chaux-de-Fonds) di applicare il nuovo tasso del 5% alla fonte contro l'11% che applica attualmente e questo con effetto retroattivo. La risposta è stata che, essendo io una assicurata del pubblico impiego, la legge impone la trattenuta dell’11% (imposta comunale, cantonale e federale) nonostante la mia residenza sia in Italia dal 21 marzo 2022.

Che ne pensate? Perché questa differenza tra pubblico impiego e quello privato? La risposta è stata ancora di inviare un reclamo al Controllo delle Finanze di Berna che emana queste strane leggi perché loro non possono cambiarle.

Cosa devo fare? Quale è il vostro consiglio? Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta e porgo cordiali saluti.

PS: La Gazzetta svizzera è molto interessante. Il mio contributo avverrà oggi stesso.

R.G.


Gentile lettrice,

La ringraziamo del Suo messaggio, dell’apprezzamento del nostro periodico e dell’annuncio di un contributo. Ci sottopone una richiesta che ci aspettavamo da qualche tempo e che ci dà l’occasione di spiegare una situazione che era sottintesa, forse capita o sfuggita alla maggior parte dei nostri lettori.

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, entrata in vigore il 27 marzo 1979, stabilisce all’articolo 19: «1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.» Cioè le pensioni di enti pubblici o assimilati di cittadini svizzeri residenti in Italia vengono tassate alla fonte in Svizzera, con un’aliquota fissata da ciascun Cantone – in genere tra il 9 e l’11% – e non devono più essere dichiarate in Italia. Sono considerati enti pubblici svizzeri la Confederazione, i cantoni e comuni, nonché le Ferrovie federali svizzere (FFS); l’Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); l’Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST). Invece le pensioni del 2° pilastro pagate da datori di lavoro privati devono essere sottoposte a tassazione in Italia. La stessa regola si applica ai cittadini italiani pensionati da enti pubblici italiani residenti in Svizzera.

In virtù di questo accordo sulle doppie imposizioni – tra l’altro molto similare alla maggior parte di questi accordi tra Paesi – per decenni i cittadini svizzeri pensionati da datore di lavoro privati residenti in Italia hanno finora pagato imposte italiane tra il 23 e il 43%, mentre i concittadini pensionati da enti pubblici tra il 9 e l’11% ed erano (e rimangono) esenti dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione di reddito per questo importo.

Il nostro consiglio: si accontenti del fatto di pagare un’imposta dell’11% soltanto, contro una percentuale sensibilmente maggiore che Lei pagherebbe in Svizzera ed essere esente da ogni formalità fiscale per questo importo, in Svizzera ed in Italia, e conceda il piacere ai pensionati di datori di lavoro privati di godere di uno sconto dopo tanti anni di cartelle salate.

Ci spiace comunque non poter dare né a Lei né ai Suoi colleghi una risposta migliore.

Robert Engeler
Avv. Andrea Pogliani

Il nuovo portale online e CdC della Cassa Svizzera di Compensazione: non ancora per noi

SwissCommunity, l’Organizzazione degli Svizzeri all’Estero, ha pubblicato la bella notizia che la Cassa Svizzera di Compensazione mette da subito a disposizione degli assicurati uno sportello online che permette di accedere direttamente ai dati personali, a controllare i contributi AVS versati, caricare e consultare i documenti, dichiarare il reddito.

Purtroppo questo portale per ora è solo disponibile alle persone attualmente iscritte all’assicurazione facoltativa, cioè non ai residenti nell’UE e AELS esclusi dall’AVS facoltativa dal 2001. Alla fine di quest’anno, il portale sarà anche disponibile per le persone che godono di una rendita della Cassa Svizzera di Compensazione, mentre per ora non si conosce il termine per le persone non ancora pensionate che avevano versato contributi facoltativi in passato.

Vi terremo informati. Chi vuole provare e batterci sui tempi di informazione: il link è https://ecdc.zas.admin.ch/public

Cordiali saluti.

Robert Engeler
Avv. Andrea Pogliani