Importanti differenze tra successioni italiane e svizzere
Gentile Avvocato,
vari anni fa è venuta a mancare una mia zia in Italia quale aveva un’attività imprenditoriale redditizia ma che poi per la crisi ha dovuto chiudere dichiarando il fallimento. I figli di mia zia, cioè i miei cugini, avevano rinunciato all’eredità per via dei debiti. Io stessa avevo provveduto a rinunciare all’eredità della zia.
Alcuni mesi fa è mancato un altro mio zio, cittadino svizzero residente in Svizzera al quale ero molto legata che ha lasciato testamento nominando erede di una piccola somma di denaro me e i miei due fratelli.
Il resto dell’eredità è andata invece alla moglie cittadina svizzera.
Parlando con un mio amico notaio mi ha segnalato che accettando l’eredità di mio zio potrei essere ritenuta responsabile anche dei debiti della zia fallita vari anni fa quindi a questo punto mi è sorto un dubbio.
E allora Le chiedo: è possibile che io debba rispondere dei debiti di cui nulla so e cosa posso fare per evitare che si abbatta sulla mia famiglia una eventualità disastrosa come questa? P.A.C. (Prov. di Milano)
Gentile Lettrice,
la situazione che Lei ci descrive è molto complessa perché coinvolge varie successioni, aperte in Paesi diversi, potenzialmente disciplinate da leggi diverse.
Ma la soluzione probabilmente è più semplice di quel che si potrebbe pensare. Andiamo con ordine.
Successione della zia italiana
Questa successione è pacificamente regolata dal diritto italiano.
In base alla legge italiana l’erede è considerato successore universale del defunto e, come tale, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dello stesso.
Lei ci ha detto che i figli della zia hanno già formalmente rinunciato all’eredità, ed in questi casi vengono chiamati per legge all’eredità i fratelli e le sorelle del de cuius.
Infatti, l’art. 570 Codice Civile Italiano stabilisce che se il de cuius muore senza lasciare prole, genitori né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
Inoltre, in base all’art. 522 CCI, in caso di rinunzia all’eredità la parte di colui che rinunzia si accresce di regola a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante.
Aggiunge ancora l’art. 677 CCI che, in mancanza di accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi.
Poiché anche Lei ci dice di aver rinunciato all’eredità deduco che sia stata chiamata all’eredità per rappresentazione ai sensi dell’art. 467 C.C.I, subentrando a uno dei suoi genitori (fratello o sorella della defunta zia) che a sua volta aveva rinunciato, o era mancato prima della zia.
Non è dato invece sapere se Lei ha dei figli perché in tal caso anch’essi dovrebbero rinunciare o aver rinunciato all’eredità e, se minori, previa autorizzazione del giudice tutelare competente.
In tal caso, allora, nulla vi ha da temere per sé e per il Suo patrimonio dal versante italiano.
Successione dello zio svizzero
In questo caso è pacifico che la successione sia regolata dal diritto svizzero.
Infatti, lo zio non solo era cittadino svizzero ma era anche residente nella Confederazione e, dunque, nessun dubbio può sussistere in merito.
Anche in Svizzera l’erede subentra nella medesima posizione del de cuius.
Sotto questo profilo noi non siamo a conoscenza se lo zio svizzero abbia o meno rinunciato a sua volta all’eredità della zia fallita. Se così fosse, nulla quaestio, in quanto lo zio sicuramente non sarebbe divenuto successore universale della propria sorella defunta.
In caso contrario il dubbio è invece legittimo perché, gli eventuali debiti gravanti sull’eredità potrebbero essere passati in capo allo zio, e pertanto, in questo caso potrebbero venire trasmessi nel compendio ereditario agli eredi dello stesso. Poiché dal testamento Lei e i Suoi fratelli risultereste essere stati nominati quali eredi, il rischio è concreto.
La soluzione
Due sono a mio modo di vedere le possibili soluzioni.
In primo luogo, essendo la successione disciplinata dal diritto svizzero, è prevista anche in questo caso la possibilità per gli eredi legittimi ed istituiti di una rinuncia alla chiamata come erede, in base all’art. 566 Codice Civile Svizzero.
Tuttavia la rinunzia in Svizzera è sottoposta ad un limite temporale abbastanza ristretto. L’art. 567 CCS, infatti dispone che il termine per rinunciare è di soli 3 mesi.
Tale termine decorre di norma per gli eredi legittimi dalla data della conoscenza della morte, mentre nel suo caso per gli eredi istituiti con testamento dalla comunicazione ufficiale della disposizione testamentaria che li riguarda. In base all’art. 569 CCS, poi, se l’erede muore prima di essersi pronunciato sull’accettazione o rinuncia all’eredità, la facoltà di rinunciare si trasmette ai suoi eredi.
Quanto agli effetti, se l’erede non rinuncia entro il termine di 3 mesi egli acquista incondizionatamente l’eredità (art. 571 CCS). Se poi rinunciano tutti gli eredi legittimi l’eredità viene liquidata dagli uffici dei fallimenti (art. 573 CCS).
Solo per gravi motivi l’art. 576 CCS prevede che l’autorità posso prorogare il termine per la rinuncia ovvero concederne uno nuovo agli eredi.
In secondo luogo, così come in Italia è sempre possibile anche in Svizzera la cosiddetta accettazione con il beneficio d’inventario (art. 580 CCS e ss.).
In tal caso, fatta domanda e chiuso l’inventario dei beni, crediti e debiti, l’erede è tenuto a dichiarare entro un mese se rinuncia all’eredità o se la accetta col beneficio di inventario o incondizionatamente (artt. 587, 588 CCS).
In quest’ultima eventualità, l’erede risponderà quale successore universale, se accetta invece col beneficio, risponderà solo per tutti i debiti risultanti dall’inventario medesimo. Ciò, però, non solo con l’eredità ma anche con tutti i beni propri (art. 590 CCS).
In questo vi è una notevole diversità rispetto al diritto italiano, perché l’erede che accetta con il beneficio d’inventario in Italia non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre al valore dei beni a lui pervenuti con la successione.
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Come vede, per risolvere i suoi dubbi, è fondamentale sapere se lo zio aveva rinunciato all’eredità della sorella. In caso negativo, diviene essenziale sapere se sono già trascorsi – come io temo – i 3 mesi per la rinunzia.
In quest’ultima ipotesi, si tratterà allora di vedere se è stata chiesta una proroga o, alla peggio, se si può ottenere un nuovo termine.
Debbo però dirLe che i casi di concessione di un nuovo termine eventualmente spirato, devono essere fondati, come detto, su gravi motivi e sono assai rari.
Purtroppo se è trascorso inutilmente il termine l’eredità si considera accettata incondizionatamente, e non è più possibile accettare con beneficio d’inventario.
Spero di essere stato di aiuto, almeno a chiarire la questione, e La saluto augurando a Lei ed a tutti i nostri Lettori una buona ripresa dopo la pausa estiva.
Avv. Markus W. Wiget