L’adozione internazionale di persona maggiorenne

Difficoltà burocratiche per lo Stato Civile e riconoscimento di sentenze

Buongiorno, gentile avvocato,
innanzitutto mi presento, sono R.C., figlio di madre svizzera con doppia cittadinanza italiana e svizzera.
Ho il passaporto svizzero e il diritto di voto, da molti anni, e sono sposato con F.M., anche lei doppia cittadinanza italiana/svizzera, con passaporto svizzero, cittadinanza acquisita successivamente al matrimonio.
Anche se vivo in Italia, sono sempre rimasto legato alla Svizzera, dove ho numerosi parenti.

Fatta questa breve premessa vengo alla mia domanda di informazioni.
Vivendo in una città di frontiera, Brindisi in Puglia, abbiamo avuto occasione di interagire con ragazzi rifugiati, mia moglie insegna loro l’italiano. Abbiamo conosciuto un ragazzo Afghano, a cui siamo affezionati, sia per la sua storia che per il suo carattere, e dopo due anni abbiamo deciso di adottarlo. Alla fine ci siamo riusciti.

Essendo una variazione essenziale del mio stato, come ho già fatto per cambi di residenza ed altro, mi sono attivato presso l’ambasciata svizzera di Roma per comunicarlo e sapere cosa dovevo fare. Però, ad un primo livello di informazione, mi hanno chiesto dei documenti, tipo il suo atto di nascita, che ci sembra un impresa impossibile da soddisfare, data la situazione della sua regione e stato di origine, Afghanistan.
La realtà lì è decisamente molto differente dalla nostra in Europa, solo entrare in un ufficio pubblico pone seri problemi diciamo di “segnalazione”.
Per questo le scrivo per poter avere un aiuto circa l’iter per vedere riconosciuto il nuovo stato della mia famiglia, non abbiamo altri figli, e capire cosa possiamo fare. Non ho idea quale tipo di documenti riusciremo ad ottenere, le ripeto che in Afghanistan bisogna muoversi con molta cautela per non avere conseguenze spiacevoli per i parenti che ancora vivono lì e per lui se dovesse tornare in Afghanistan; oltre a una struttura amministrativa decisamente particolare, pensi che nel villaggio dove viveva non ci sono i nomi delle vie, solo per farle un esempio, Anche la tipologia di documenti che da noi è normale richiedere è di difficile reperimento.
Purtroppo per lettera non riesco a chiarirle tutto quanto sia necessario, spero che possa aiutarmi a trovare la giusta soluzione.

In attesa di un suo cortese riscontro le invio i saluti miei e della mia famiglia.
(R.C. – Brindisi)

Risposta
Caro Lettore,
grazie della Sua lettera. Mi scuso se per ragioni di spazio ho dovuto ridurre la Sua missiva, ricca di dettagli, ma spero di aver mantenuto inalterato lo spirito ed il contenuto sostanziale della stessa.

Devo dire che il tema delle adozioni è molto sentito anche dai nostri lettori e connazionali in Italia. Me ne sono già occupato in passato – anche se si trattava di adozioni nazionali – ma ho già ricevuto altre richieste di chiarimenti tramite la Gazzetta Svizzera e presto affronteremo su queste pagine un altro caso di adozione internazionale da parte di nostri compatrioti.
L’adozione è sempre un gesto di grande amore e generosità, tanto più in un caso come il Vostro. Pubblico dunque volentieri la Sua storia soprattutto per questo motivo.

Non mi pare, infatti, vi sia un vero e proprio quesito giuridico o un aspetto di natura legale, quanto più dei profili pratici e di difficoltà burocratica, ma ne approfitterò per fornire qualche informazione su questa materia.
Sembra infatti che la difficoltà risieda nel fornire all’Ambasciata Svizzera di Roma una serie di documenti, tra i quali in particolare l’atto di nascita dell’adottato – che sarebbe impossibile da ottenere in Afghanistan.

Non sono a conoscenza precisa di quali altri documenti Le abbiano chiesto, anche se sono ben conscio che in alcuni Paesi stranieri Vi possano essere delle difficoltà a procurarne alcuni, soprattutto laddove l’anagrafe è rudimentale o se lacerati da conflitti militari.
Tenga comunque presente che, anche lo stato civile svizzero (e vi è un ufficio apposito, l’UFSC nell’ambito dell’ufficio Federale di Giustizia) ha necessità di aggiornare la Vostra situazione.

E tuttavia, forse, l’atto di nascita è il punto meno problematico.
Innanzitutto, immagino che già ai fini del procedimento di adozione sia stato necessario fornire un certificato di nascita dell’adottando, o almeno della documentazione equipollente. Forse non sarà più possibile utilizzare la stessa documentazione ma è ragionevole ritenere che possa essere procurata come in precedenza.

A tal fine, tutt’al più, penso possa essere utile rivolgersi all’Ambasciata afghana di Roma per avere indicazioni su come procurarsi una certificazione di questo tipo.

Ad ogni buon conto, possiamo dire che con la sentenza che ha pronunciato l’adozione la situazione in Italia risulta chiara ed incontestata. L’adottando è diventato Vostro figlio adottivo a tutti gli effetti ed il rapporto, dunque, sarà regolato dalle norme del codice civile relativo.
Per quanto riguarda l’adozione rilevo, peraltro, dalla copia della sentenza che gentilmente mi ha trasmesso, come la stessa disponga che la cancelleria curi gli adempimenti previsti dall’art. 314 c.c. italiano.

La norma in parola prevede la pubblicità della sentenza che pronunzia l’adozione, e ciò mediante trascrizione entro pochi giorni su apposito registro e comunicazione “all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato”.
Si tratta dunque di capire se lo stato civile Vi può fornire tale certificazione ufficiale secondo il diritto italiano.

Peraltro, in base al diritto internazionale privato italiano, il procedimento di adozione di un maggiorenne di norma è regolato dalla legge nazionale degli adottanti, cioè quella italiana nel Vostro caso, essendo questa l’unica cittadinanza rilevante per l’Italia (nonostante la Vostra doppia-cittadinanza italo-svizzera). Si applicano invece le norme della legge dell’adottato maggiorenne per quel che riguarda il consenso all’adozione, e dunque quella afghana nel caso di specie (art. 38 D.I.P., L. 31.5.1995 n. 218).

A titolo informativo poi segnalo che in base alla Legge sulla Cittadinanza italiana n. 91 del 5.2.1992 (art. 9), la stessa può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica allo straniero maggiorenne adottato da cittadini italiani, il quale risiede legalmente in Italia dopo 5 anni dalla data dell’adozione.

Analogamente per la Svizzera (ove si distingue tra adozione semplice e completa), l’art. 266 Codice Civile elvetico disciplina l’adozione di maggiorenni ma in casi limitati e dopo 5 anni di cura o convivenza, e prevede che l’adottato acquisisca lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi.
L’art. 267 c.c. svizzero prevede poi che il minore adottato acquisti la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale e con queste la cittadinanza svizzera del genitore adottivo di cui porta il nome.

Si veda in proposito anche l’art. 4 L.Cit (Legge Federale sulla Cittadinanza Svizzera del 20.6.2014).
Nulla invece si dice dell’adottato maggiorenne straniero, il quale non acquisisce la cittadinanza elvetica.
Infine, va detto per completezza che la sentenza italiana di adozione può ottenere riconoscimento o essere delibata all’estero, ed anche in Svizzera come previsto con criteri abbastanza larghi dall’art. 78 LDIP svizzera ed in base alla Convenzione di Lugano II del 2007. Ciò a determinate condizioni che, però, sarebbe troppo lungo spiegare a questo punto.

Di più, allo stato attuale, non posso dirLe ma spero che almeno queste annotazioni Vi possano essere di ausilio in qualche misura.
Avv. Markus Wiget

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