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	<title>Rubrica Legale Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>Rubrica Legale Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<item>
		<title>Locazione e responsabilità solidale in Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/affitto-svizzera-responsabilita-solidale-coinquilini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Maggio 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Gentile Avvocato, desidero sottoporle una situazione riguardante alcune richieste di pagamento che sto ricevendo relative a presunte pendenze collegate a un precedente contratto di locazione. Tali richieste risultano intestate esclusivamente a me, nonostante il contratto di locazione fosse firmato da due persone, a seguito di “Vertragsumschreibung” come da allegato. L’altro coinquilino indicato nel contratto non</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/affitto-svizzera-responsabilita-solidale-coinquilini/">Locazione e responsabilità solidale in Svizzera</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-26303"  class="panel-layout" ><div id="pg-26303-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-26303-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-26303-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Sostanziale identità di disciplina tra Italia e Svizzera</h3>
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	<p><em>Gentile Avvocato,</em></p>
<p><em>desidero sottoporle una situazione riguardante alcune richieste di pagamento che sto ricevendo relative a presunte pendenze collegate a un precedente contratto di locazione.</em></p>
<p><em>Tali richieste risultano <strong>intestate esclusivamente a me</strong>, nonostante il contratto di locazione fosse <strong>firmato da due persone</strong>, a seguito di “Vertragsumschreibung” come da allegato.</em></p>
<p><em>L’altro coinquilino indicato nel contratto <strong>non è rintracciabile</strong> e non sta collaborando in alcun modo. Di conseguenza, temo che mi stiano imputando l’intera responsabilità economica, anche per importi che non dovrebbero riguardarmi interamente.</em></p>
<p><em>(G.T. - Prov. Barletta)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrore,</p>
<p>grazie del Suo quesito e mi scuserà se ho ridotto la lettera per ragioni di spazio.</p>
<p>Riassumo in sintesi la vicenda ed il contenuto degli accordi contrattuali.</p>
<p>Lei ha inizialmente stipulato, unitamente ad una Sua amica, un contratto di locazione per un immobile in Svizzera di proprietà di una società attraverso un intermediario.</p>
<p>Successivamente Lei ha firmato una scrittura integrativa con un Suo amico subentrante alla prima co-conduttrice nel contratto.</p>
<p>Il Suo amico, in realtà, dopo poco tempo ha smesso di pagare la Sua quota di affitto, ha lasciato l’appartamento, non ha più risposto al telefono, e si è reso del tutto irreperibile.</p>
<p>Le invece ha continuato a pagare la Sua quota del canone.</p>
<p>A quanto pare la proprietà ha ceduto il credito per i canoni non corrisposti dal Suo amico ad una società di recupero crediti, la quale ora ne ha chiesto il pagamento a Lei.</p>
<p>Di qui il Suo dubbio.</p>
<p>Esaminata la voltura del contratto che mi ha trasmesso, che concreta una vera e propria cessione dello stesso, si evince quanto segue.</p>
<p>In primo luogo, la parte cedente il contratto (e cioè Lei e la Sua amica) si impegna, tra l’altro, a garantire in via solidale con la parte cessionaria (e cioè sempre Lei ed il Suo amico) l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e di legge sino alla fine del contratto.</p>
<p>D’altro lato, lo stesso obbligo di adempire alle pattuizioni contrattuali e obbligazioni di legge lo assume la parte cessionaria nei confronti della parte cedente, in particolare per eventuali fatture, costi aggiuntivi, pagamenti arretrati e conguagli (ma anche per accrediti).</p>
<p>Il contratto, che risulta regolarmente sottoscritto da tutte le parti, contiene altre clausole di carattere amministrativo. Ma quelle sopra menzionate sono quelle essenziali per rispondere al Suo quesito.</p>
<p>Tali pattuizioni, peraltro, corrispondono né più né meno che alle prassi del settore ed alle regole del Codice Civile Svizzero in tema di obbligazioni solidali.</p>
<p>Dispone, infatti, l’art. 143 CCS che la solidarietà sorge quando i debitori dichiarano di obbligarsi ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione.</p>
<p>Inoltre, in base all’art. 144 CCS il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o una parte soltanto.</p>
<p>A norma, poi, dell’art. 147 CCS il pagamento di uno dei debitori solidali dell’intero debito libera gli altri debitori, ma al debitore che abbia pagato più della sua parte, l’art. 148 CCS riconosce il diritto di regresso verso il condebitore o i condebitori, i quali, sempre in forza del medesimo articolo, nei loro rapporti interni si intendono obbligati in parti uguali, salvo diverso accordo.</p>
<p>Il creditore può essere responsabile, però, se abbia avvantaggiato la posizione giuridica di un debitore solidale a danno degli altri (art. 149 CCS).</p>
<p>*                      *                                *</p>
<p>La disciplina svizzera, non differisce sostanzialmente da quella italiana.</p>
<p>Per rispondere quindi alle Sue domande, possiamo dirLe innanzitutto che la responsabilità per le obbligazioni del contratto di locazione con la proprietà svizzera è solidale.</p>
<p>Pertanto Lei sarebbe comunque obbligato per l’intero verso il creditore (anche verso la società che ne ha acquistato la titolarità), e dunque anche per la parte del Suo amico moroso.</p>
<p>Se un dubbio può sollevarsi è quello che, rispetto al requisito richiesto dall’art. 143 CCS, potrebbe risultare dubbia la volontà di obbligarsi ciascuno “singolarmente” mentre la voltura sembrerebbe far riferimento più ad una responsabilità congiunta come “parte” tanto di quella cedente, quanto di quella cessionaria. L’osservazione, tuttavia, potrebbe essere ritenuta speciosa.</p>
<p>In secondo luogo, pare estremamente improbabile riuscire a far sospendere le richieste del creditore, in assenza di oggettivi motivi di non debenza delle pigioni.</p>
<p>Infine, con riferimento al Suo ultimo quesito, come illustrato, una volta pagato Lei subentra in tutti i diritti del creditore verso il Suo amico e può agire in regresso nei confronti dello stesso una volta individuato il Suo nuovo domicilio, residenza, l’eventuale posto di lavoro o il conto in banca per il recupero di quanto da lui dovuto per la locazione, oltre a eventuali danni.</p>
<p>Un cordiale saluto a Lei ed a tutti i nostri Lettori.</p>
<p><em>Markus W. Wiget</em><br />
<em>Avvocato</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Testamento biologico, Dat e donazione di organi</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/testamento-biologico-dat-donazione-organi-italia-validita-stranieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Aprile 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
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		<category><![CDATA[diritto internazionale privato]]></category>
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		<category><![CDATA[Vorsorgeauftrag]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Gentile Avvocato, sono una doppia cittadina italo-svizzera da decenni residente in Italia. Il mio partner, che è cittadino svizzero e convive insieme a me in Italia da qualche anno, ha a suo tempo disposto con una procura e un contratto di non voler essere tenuto in vita da una macchina. Ora ci chiediamo come è</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/testamento-biologico-dat-donazione-organi-italia-validita-stranieri/">Testamento biologico, Dat e donazione di organi</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-26179"  class="panel-layout" ><div id="pg-26179-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-26179-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-26179-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">L'attuale disciplina italiana e la validità di disposizioni straniere.</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><span data-path-to-node="9,1"><span class="citation-108">Gentile Avvocato,<br />
sono una doppia cittadina italo-svizzera da decenni residente in Italia</span></span><span data-path-to-node="9,3">.</span></p>
<p><span data-path-to-node="9,5"><span class="citation-107">Il mio partner, che è cittadino svizzero e convive insieme a me in Italia da qualche anno, ha a suo tempo disposto con una procura e un contratto di non voler essere tenuto in vita da una macchina</span></span><span data-path-to-node="9,7">.<br />
</span><span data-path-to-node="9,9"><span class="citation-106">Ora ci chiediamo come è regolata la questione in Italia e se tale sua volontà potrà essere rispettata anche qui</span></span><span data-path-to-node="9,11">.</span></p>
<p>(B.S. Prov. Cesena)</p>
<hr />
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Gentile Lettrice,</p>
<p>grazie della Sua cortese lettera, che offre alla riflessione di noi tutti, come individui e come società, temi assai personali e molto delicati.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Se provo a sintetizzare, i Suoi quesiti sono due:</p>
<ul class="marker:text-quiet list-disc pl-8">
<li class="py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [&amp;&gt;p]:pt-0 [&amp;&gt;p]:mb-2 [&amp;&gt;p]:my-0">
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Quali sono i requisiti del testamento biologico in Italia?</p>
</li>
<li class="py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [&amp;&gt;p]:pt-0 [&amp;&gt;p]:mb-2 [&amp;&gt;p]:my-0">
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Il testamento biologico fatto in Svizzera vale anche in Italia?</p>
</li>
</ul>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Ebbene, prima di rispondere cerchiamo di rinfrescarci la memoria, perché della questione ce ne siamo già occupati, e delle sue implicazioni morali se ne parla spesso, ma è opportuno prima ricordare i termini esatti della stessa.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Naturalmente il punto di partenza non può che essere quello normativo. Cosa prevede la legge italiana in materia?</p>
<hr class="bg-quiet h-px border-0" />
<h2 id="l-n2192017-sul-testamento-biologico" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-lg first:mt-0 md:text-lg [hr+&amp;]:mt-4">L. n.219/2017 sul testamento biologico</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Il provvedimento legislativo intitolato "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", affronta vari aspetti e dunque occorre anche chiarirsi con precisione sui singoli concetti. Vediamoli.</p>
<h2 id="testamento-biologico" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Testamento biologico</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Il termine è un po' fuorviante. Si tratta infatti di un atto diverso dal testamento come siamo soliti intenderlo.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Al contrario, il "testamento biologico" è previsto che esplichi i suoi effetti quando la persona è ancora in vita ma non è più capace di intendere e volere, né di provvedere a sé stessa, e quindi non è in grado di auto-determinarsi.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">D'altronde anche la "donazione di organi" avviene (di norma, salvo casi limitati) dopo la morte, mentre è disposto con un atto di liberalità che invece è tipicamente esercitato da vivi, e che viene registrato presso l'ufficio anagrafe del proprio comune al rilascio o al rinnovo della carta d'identità.</p>
<h2 id="dat" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">DAT</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Sono le cosiddette "disposizioni anticipate di trattamento" e cioè le decisioni sulla salute che la persona maggiorenne capace d'intendere e di volere può predisporre proprio per il caso che tale capacità venga meno.</p>
<h2 id="consenso-informato" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Consenso informato</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">È il diritto del paziente ad essere informato delle proprie condizioni di salute, quanto a diagnosi, prognosi, cure, anche alternative, e rischi di ogni trattamento sanitario. Diviene condizione per ogni trattamento sanitario iniziato o da proseguirsi (salvo i casi previsti per legge).</p>
<h2 id="cure-palliative-e-terapia-del-dolore" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Cure palliative e terapia del dolore</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">In ogni caso, il medico deve per legge adoperarsi con mezzi idonei ad alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto dello stesso, garantendo un'appropriata terapia del dolore anche con cure palliative (previste dalla L. n.38/2010).</p>
<h2 id="accanimento-terapeutico-e-sedazione" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Accanimento terapeutico e sedazione</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Laddove si sia in presenza di prognosi infausta a breve o addirittura in imminenza della morte, il medico è obbligato ad astenersi dalla prosecuzione irragionevole di cure o di trattamenti inutili e sproporzionati.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">In taluni casi il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ma la stessa o il suo rifiuto devono essere motivati.</p>
<h2 id="suicidio-assistito-ed-eutanasia" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Suicidio assistito ed eutanasia</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Sono due concetti diversi che spesso si confondono. Nel primo caso è la persona stessa a compiere materialmente l'atto che ne determina la morte ed un terzo si limita a prestare aiuto e supporto; nella seconda ipotesi è, invece, il terzo a porre fine alla vita della persona che vuole morire. Ne abbiamo già scritto diffusamente in passato.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Chiarito quanto sopra, cerchiamo di capire meglio riforma e contenuto previsti dalla legge italiana.</p>
<h2 id="forma-del-testamento-biologico" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Forma del testamento biologico</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Le c.d. DAT corrispondono più o meno alle direttive anticipate di trattamento (c.d. Patientenverfügung) o DA (c.d. PV). Esse devono essere redatte in forma scritta ma possono anche essere semplicemente videoregistrate.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Quanto alla forma scritta può trattarsi di:</p>
<ul class="marker:text-quiet list-disc pl-8">
<li class="py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [&amp;&gt;p]:pt-0 [&amp;&gt;p]:mb-2 [&amp;&gt;p]:my-0">
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Un atto pubblico notarile</p>
</li>
<li class="py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [&amp;&gt;p]:pt-0 [&amp;&gt;p]:mb-2 [&amp;&gt;p]:my-0">
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Una scrittura privata autenticata (sempre da notaio o dal comune – ufficio stato civile)</p>
</li>
<li class="py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [&amp;&gt;p]:pt-0 [&amp;&gt;p]:mb-2 [&amp;&gt;p]:my-0">
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Una forma solo olografa con firma e data, depositata presso il comune gratuitamente</p>
</li>
</ul>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Può anche essere depositata presso talune strutture sanitarie competenti, se autorizzate dalla Regione.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Le varie DAT vengono inserite in una banca dati nazionale. Oggi sono qualche centinaio di migliaia.</p>
<h2 id="contenuto" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Contenuto</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Le DAT si possono integrare, modificare e anche revocate in ogni momento. Esse in principio vincolano il medico che non potrà effettuare trattamenti sanitari o somministrare cure (persino la nutrizione e l'idratazione artificiali) e farmaci senza il consenso informato del paziente o laddove questi li abbia espressamente esclusi o rifiutati.</p>
<h2 id="il-fiduciario" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Il fiduciario</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Infine, molto importante, con tale atto può essere istituito un fiduciario, il quale si interfaccerà con il medico curante, e che può essere revocato in ogni tempo.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Tale soggetto, che non deve necessariamente essere un parente ma può essere anche una persona convivente o un amico, dovrà curare che tutte le disposizioni anticipate vengano puntualmente osservate.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Egli ha facoltà di ottenere tutte le informazioni sullo stato di salute e le cure da applicare.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">In passato e in assenza della normativa si era fatto ricorso alla figura dell'amministratore di sostegno.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Questo dunque il panorama legislativo italiano, molto articolato ma non tanto dissimile da quello elvetico. Ciò anche per quel che riguarda quello a cui penso Lei si riferisca, e cioè il mandato precauzionale (c.d. Vorsorgeauftrag) previsto nel codice civile svizzero dall'art. 360 e ss.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Anche di questi temi abbiamo scritto negli anni scorsi.</p>
<hr class="bg-quiet h-px border-0" />
<h2 id="il-diritto-internazionale-privato" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-lg first:mt-0 md:text-lg [hr+&amp;]:mt-4">Il diritto internazionale privato</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Con riferimento, infine, al secondo quesito, qui occorre maggiore prudenza perché il terreno è più insidioso.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Personalmente ritengo che le disposizioni straniere, se compatibili con l'ordine pubblico, e non in contrasto con norme di applicazione necessarie, possano avere piena validità in Italia.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Infatti, a norma del diritto internazionale privato italiano (L. n.218/1995), si può sostenere che in base sia all'art. 23 sulla capacità d'agire, sia all'art. 24 sui diritti di personalità, sia applicabile la legge nazionale del soggetto (salvo vi siano condizioni speciali).</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Pertanto anche il soggetto straniero, nel nostro caso svizzero, è legittimato in base al codice civile svizzero a ricorrere alla "Patientenverfügung", e cioè alla DAT, e al "Vorsorgeauftrag", e cioè alla nomina di un fiduciario con il contenuto equivalente ad un mandato precauzionale.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Anche con riferimento alla forma degli atti non dovrebbe sorgere alcun dubbio se è stata rispettata la legge del luogo in cui l'atto viene formato. Prudenzialmente comunque suggerirei di far sempre effettuare una traduzione in italiano se necessario, e di far apporre anche un'autentica notarile in Svizzera, munita di Apostille dell'Aja.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Sul contenuto in concreto delle disposizioni del Suo compagno, nulla posso dire, andrebbero verificate in concreto rispetto a quelle italiane, per capire se possono sorgere dubbi o contrasti che dovrebbero poi essere risolti dal giudice tutelare.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Mi scuso per la lunghezza di questa trattazione ma la complessità e la particolare delicatezza della materia imponevano di essere il più chiaro e preciso possibile. Spero di esserci riuscito.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">A Lei e a tutti i nostri Lettori i migliori auguri di Buona Pasqua.</p>
<p><em>Markus W. Wiget</em><br />
<em>Avvocato</em></p>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida in stato di ebbrezza con patente Svizzera in Italia</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/guida-in-stato-di-ebbrezza-con-patente-svizzera-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 17:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Marzo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[art 135 CdS]]></category>
		<category><![CDATA[art 186 Codice della Strada]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione con patente estera]]></category>
		<category><![CDATA[diritto penale stradale]]></category>
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		<category><![CDATA[sospensione patente Italia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Gentile Avvocato, ho un problema particolare che mi riguarda, ma non so se Lei se ne occupa. Sono residente in Svizzera da qualche tempo. Alcune sere fa ho festeggiato in Italia con dei miei ex-colleghi il pensionamento di un caro amico e ovviamente abbiamo “alzato un po’ il gomito”, ma senza eccedere particolarmente. Purtroppo, mentre</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/guida-in-stato-di-ebbrezza-con-patente-svizzera-in-italia/">Guida in stato di ebbrezza con patente Svizzera in Italia</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-26061"  class="panel-layout" ><div id="pg-26061-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-26061-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-26061-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Quali conseguenze in Italia e Svizzera</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em>Gentile Avvocato,</em></p>
<p><em>ho un problema particolare che mi riguarda, ma non so se Lei se ne occupa.</em></p>
<p><em>Sono residente in Svizzera da qualche tempo. </em></p>
<p><em>Alcune sere fa ho festeggiato in Italia con dei miei ex-colleghi il pensionamento di un caro amico e ovviamente abbiamo “alzato un po’ il gomito”, ma senza eccedere particolarmente.</em></p>
<p><em>Purtroppo, mentre tornavo a casa, ad un controllo stradale con l’alcol test sono risultato fuori dai limiti consentiti. </em></p>
<p><em>I carabinieri hanno ritirato la mia patente svizzera ed io Le chiedo in primis se potevano farlo e se e quando mi verrà restituita. </em></p>
<p><em>In secondo luogo cosa rischio in Italia, essendo residente in Svizzera.</em></p>
<p><em>Infine, mi domandavo se la sospensione in Italia valga anche in Svizzera.</em></p>
<p><em>La ringrazio infinitamente e la saluto cordialmente.</em></p>
<p><em>(F.C. – Svizzera)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettore,</p>
<p>grazie della Sua lettera, che conferma come il problema di cui ci scrive è tutt’altro che raro. Purtroppo, infatti, a seguito della recrudescenza di incidenti stradali dovuti ad alterazioni psico-fisiche indotti da bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, il Legislatore italiano ha emanato normative estremamente severe.</p>
<p>Vediamo allora quali sono i limiti, le sanzioni, anche accessorie previste in Italia.</p>
<h2>Il Codice della Strada</h2>
<p>L’Art. 186 CdS punisce la guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) con la contravvenzione dell’arresto da 6 mesi a 1 anno e dell’ammenda da 1.500 a 6.000 Euro.</p>
<p>Come si vede, le sanzioni sono elevate per un tasso alcolemico relativamente basso (considerate anche le variabili soggettive).</p>
<p>Inoltre, la pena è aumentata in caso di guida in orario notturno, in particolare da 1/3 alla ½ se il reato è commesso tra le 22.00 e le 7.00.</p>
<p>E ancora, l’aggravante suddetta (c.d. a effetto speciale) non può essere oggetto di giudizio di equivalenza o prevalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.</p>
<p>Ma non basta. La norma prevede altresì le seguenti soluzioni accessorie:</p>
<ul>
<li>sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni in ogni caso;</li>
<li>tale sospensione è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato;</li>
<li>revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio;</li>
<li>confisca del veicolo con la condanna ovvero con il patteggiamento, salvo che il veicolo sia di proprietà di terzi estranei al reato;</li>
<li>le sanzioni accessorie si applicano tutte anche in caso di patteggiamento.</li>
</ul>
<p>Un regime durissimo all’evidenza, in parte mitigabile con alcune misure sostitutive ed alternative, ma che si applica anche a chi guida in Italia con patenti straniere rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, come vedremo.</p>
<p>Naturalmente è dato ricorso al Giudice di Pace per contestare la contravvenzione irrogata e/o al Prefetto per le sospensioni, con un discreto caos interpretativo.</p>
<p>Infatti, come prevedibile, la afflittività delle sanzioni, talvolta sproporzionate per minimi superamenti dei livelli consentiti, combinata ad esigenze anche pratiche o lavorative, ha generato un incremento notevole di opposizioni ed impugnazioni con un’altrettanta significativa crescita della casistica in materia.</p>
<h2>La circolazione in Italia con patente svizzera</h2>
<p>Cosa succede in caso la violazione dell’art. 186 CdS avvenga ad opera di un soggetto con patente diversa da quella italiana?</p>
<p>L’art. 135 CdS disciplina proprio il caso della circolazione con patenti straniere, ed è applicabile in particolare anche alle licenze di guida svizzere.</p>
<p>Infatti, si prevede che i conducenti titolari di patenti di guida straniere abilitati anche in Italia, siano tenuti all’osservanza di tutte le norme di comportamento del Codice della Strada.</p>
<p>In caso di violazione che preveda anche la sospensione della patente di guida, la stessa viene ritirata al trasgressore contestualmente all’accertamento dagli operanti.</p>
<p>Essa viene poi trasmessa al Prefetto territorialmente competente che entro 15 giorni emana un provvedimento di inibizione alla guida in Italia per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per violazione commessa, che viene notificato all’interessato, il quale se dichiara di abbandonare il territorio italiano può richiedere la restituzione della patente, fermo restando il divieto di guidare in Italia.</p>
<p>La patente in pratica di norma viene trasmessa alla competente autorità cantonale svizzera unitamente al rapporto di servizio e/o al provvedimento di inibizione alla guida del Prefetto.</p>
<p>L’autorità elvetica poi restituisce la patente di guida all’interessato e, se i fatti contestati hanno rilevanza penale – come nel caso del superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l – resta in attesa della decisione del Giudice italiano, senza assumere alcun provvedimento.</p>
<p>Una volta ottenuta l’informativa dell’autorità italiana, in base ai fatti descritti ed accertati in sentenza, assume le proprie valutazioni in piena discrezionalità.</p>
<p>In altre parole, può valutare a sua volta quali misure adottare, che in caso di condanna, potrebbero comportare persino la revoca della licenza di guida in Svizzera.</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>Credo così di avere così risposto a tutti i Suoi dubbi.</p>
<p>La violazione in cui Lei è incorso in Italia è un reato, anche se solo contravvenzionale e, dunque, dovrà affrontare un giudizio in Italia.</p>
<p>La norma violata prevede anche come sanzione accessoria la sospensione e, pertanto, legittimamente la Sua patente è stata ritirata. Le verrà notificato un provvedimento dal Prefetto di inibizione alla guida in Italia che verrà poi trasmesso anche all’autorità cantonale competente che ha rilasciato la patente.</p>
<p>La Svizzera non dovrebbe assumere nessun provvedimento interinale sino alla pronuncia dell’autorità italiana, riservandosi una sua valutazione in caso di condanna per un reato penale.</p>
<p>Spero di essere stato sufficientemente chiaro e di aiuto, e porgo a Lei ed ai nostri Lettori tutti i miei migliori saluti.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
</div></div></div><div id="pgc-26061-0-1"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-26061-0-1-0" class="so-panel widget widget_sow-image panel-first-child" data-index="1" ><div
			
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		<title>Successione internazionale tra Svizzera e Italia</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-internazionale-svizzera-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 23:02:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Gennaio Febbraio 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Avv. Markus Wiget]]></category>
		<category><![CDATA[diritto successorio svizzero]]></category>
		<category><![CDATA[eredità estero]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Gazzetta Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di successione]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio ereditato]]></category>
		<category><![CDATA[quadro RW]]></category>
		<category><![CDATA[successione internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera-Italia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Gentile Avv. Wiget, Le scrivo per richiedere una consulenza legale in materia di successione internazionale tra Svizzera e Italia. Le riassumo in sintesi, la situazione che mi riguarda. Mia madre, nata e cresciuta in Svizzera, è cittadina svizzera dalla nascita e ha acquisito anche la cittadinanza italiana essendo residente in Italia da oltre 30 anni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/successione-internazionale-svizzera-italia/">Successione internazionale tra Svizzera e Italia</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-25911"  class="panel-layout" ><div id="pg-25911-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25911-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25911-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Aspetti legali, fiscali e rientro del patrimonio ereditato</h3>
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	<p><em>Gentile Avv. Wiget,</em></p>
<p><em>Le scrivo per richiedere una consulenza legale in materia di successione internazionale tra Svizzera e Italia.</em></p>
<p><em>Le riassumo in sintesi, la situazione che mi riguarda.</em></p>
<p><em>Mia madre, nata e cresciuta in Svizzera, è cittadina svizzera dalla nascita e ha acquisito anche la cittadinanza italiana essendo residente in Italia da oltre 30 anni.</em></p>
<p><em>A seguito del decesso di suo padre, avvenuto pochi mesi fa, ha ereditato un patrimonio abbastanza consistente in titoli, liquidità e una quota di immobile.</em></p>
<p><em>Mio nonno era residente in Svizzera ed il comune di sua ultima residenza era nel Cantone di Lucerna (Svizzera).</em></p>
<p><em>La domanda che le sottopongo è la seguente:</em></p>
<ul>
<li><em>Quali sono gli aspetti legali e fiscali della successione in ambito transfrontaliero;</em></li>
<li><em>Sarebbe conveniente trasferire parte dell’eredità in Italia e mantenere una parte in Svizzera;</em></li>
<li><em>Quali sono le modalità per un trasferimento in Italia?</em></li>
</ul>
<p><em>La ringrazio se può prendere in considerazione questa Lettera.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(C.B. – senza indirizzo)</em></p>
<hr />
<p>Gentilissima Lettrice,</p>
<p>la Sua richiesta, per quanto sintetica, è chiara e le risponderò con altrettanta brevità e, spero, chiarezza. Il tema è abbastanza noto per i nostri Lettori “storici” ma qualcuno più di recente acquisizione come Lei potrà giovarsene.</p>
<h2>Aspetti legali delle successioni transfrontaliere.</h2>
<p>Il primo aspetto da chiarire è quale sia la legge regolatrice della successione con elementi di estraneità di un soggetto svizzero deceduto che risiedeva in Svizzera con un erede doppia cittadina italo-svizzera residente in Italia.</p>
<p>Alla luce del domicilio elvetico del <em>de cuius, </em>la successione del medesimo sarà interamente regolata dal diritto svizzero, sia quanto a questioni strettamente sostanziali (eredi, legittima, ecc.) sia quanto a quelle più procedurali (accettazione, rinuncia, ecc.).</p>
<h2>Aspetti fiscali italiani e svizzeri</h2>
<p>Il secondo profilo di interesse in caso di successioni internazionali come questa è certamente quello fiscale, per il quale ciò che rileva anche qui non è la cittadinanza o la residenza dell’erede ma solo la residenza o domicilio (a seconda dei Paesi) del <em>de cuius</em>.</p>
<p>In Italia, la tassazione della successione trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni) il cui principio regolatore è quello della territorialità dell’imposta.</p>
<p>In base all’art. 2 di tale legge, la morte di un soggetto residente in Italia, a prescindere dalla sua nazionalità, determinerà l’applicazione dell’imposta di successione a tutti i suoi beni, ovunque essi siano localizzati, in Italia o all’estero, e sia che si tratti di mobili o immobili.</p>
<p>Per il soggetto defunto che invece risiede all’estero, come nel Suo caso in Svizzera, in Italia non si prevede alcuna imposta sui beni all’estero ma permane una pretesa impositiva solo rispetto a quelli, mobili o immobili, situati sul proprio territorio.</p>
<p>Va precisato comunque che l’imposta italiana è tra le più basse in tutta Europa (contrariamente a Francia, Germania e Gran Bretagna che applicano aliquote altissime).</p>
<p>Se dunque il padre di Sua mamma, Suo nonno, risedente nella Confederazione non aveva nel suo patrimonio beni di sorta in Italia, nessuna tassa verrà elevata in Italia.</p>
<p>Si tratta ora di vedere se, invece, sul fronte elvetico la situazione è diversa.</p>
<p>Per la Svizzera, date le sue caratteristiche, la situazione è molto più articolata e per nulla omogenea.</p>
<p>Ebbene, diciamo subito che non esiste un’imposta federale svizzera sulle successioni e donazioni. Anche a seguito della recente votazione popolare di novembre 2025, i cittadini elvetici hanno respinto la proposta di una sua introduzione.</p>
<p>Tuttavia taluni Cantoni prevedono solo una delle due, alcuni persino entrambe, e per di più a condizioni soggettive (linea di parentela) e oggettive (franchigie e aliquote) assai diverse tra di loro,</p>
<p>ma altri ancora (Schwyz e Obwalden) non ne hanno nessuna, né per la successione, né per le donazioni.</p>
<p>Il Cantone di Lucerna tassa solo le successioni (sin dal lontano 1908) ma non le donazioni, salvo che queste ultime siano avvenute negli ultimi 5 anni prima del decesso.</p>
<p>Si applicano aliquote differenziate in base al grado di parentela ed anche all’entità del lascito.</p>
<p>Sono però previste esenzioni, ad esempio per i discendenti, ma in tal caso possono elevare una minima pretesa i Comuni.</p>
<p>I Cantoni riscuotono l’imposta di successione nell’ultimo domicilio fiscale del <em>de cuius</em> mentre per i beni immobili rileva il luogo in cui il bene si trova.</p>
<p>Quindi, in questo caso, l’applicazione dell’imposta successoria dipenderà dal Cantone e, per l’immobile, dal luogo ove si trova l’immobile stesso.</p>
<h2>La convenienza di mantenere o spostare il patrimonio</h2>
<p>Poco o niente posso dire sulla convenienza di mantenere tutto il patrimonio o parte di esso in Italia e Svizzera, in quanto la stessa è fortemente condizionata da indici soggettivi.</p>
<p>Innanzitutto infatti, la scelta può dipendere da esigenze specifiche di natura economica che possono indirizzare il patrimonio ereditato verso l’uno o l’altro Paese, o anche entrambi.</p>
<p>Inoltre, ciò può essere dovuto ai membri della famiglia, in funzione della loro residenza, o delle loro aspirazioni, o degli investimenti in essere o futuri.</p>
<p>Infine, anche la composizione del patrimonio può incidere sulla decisione in funzione della tassazione dei beni o delle diverse aliquote, e anche della pianificazione successoria, soprattutto per grandi patrimoni.</p>
<p>Dal lato più strettamente oggettivo, ciò che rileva per il contribuente italiano è l’obbligo del monitoraggio fiscale, e cioè mantenere un patrimonio, o parte di esso, in Svizzera è certamente consentito ma per il contribuente italiano è necessaria la compilazione del Quadro RW, e cioè l’indicazione in uno spazio apposito della dichiarazione dei redditi della disponibilità all’estero, e delle sue variazioni anno per anno. L’omissione è sanzionata gravemente.</p>
<p>Va altresì ricordato che in caso di immobili all’estero, o di attività finanziarie (prodotti finanziari, conti correnti, ecc.) sono applicabili due piccoli balzelli: per i primi l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero), e per la seconda l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero).</p>
<h2>Il trasferimento in Italia</h2>
<p>Da ultimo il trasferimento in Italia è senz’altro possibile ma richiede alcuni accorgimenti importanti.</p>
<p>È, infatti, innanzitutto necessario poter dimostrare la provenienza dei beni dalla successione. Ciò sia alla banca, sia – eventualmente – al fisco italiano.</p>
<p>Il che significa, ad esempio, la conservazione di documentazione notarile e quella relativa alle spese sostenute per la successione (ivi comprese le imposte pagate).</p>
<p>Infine, è sempre bene effettuare trasferimenti tracciabili attraverso il sistema bancario e, anche in questo caso, poterli dimostrare documentalmente in caso di bisogno.</p>
<p>Come vede una risposta definitiva alle Sue domande può dipendere fortemente dalle aspettative o intenzioni soggettive o da elementi esogeni.</p>
<p>Spero comunque di avere fornito a Lei e Sua mamma un quadro sufficiente ad orientarsi.</p>
<p>A Lei ed a tutti i Lettori vanno nuovamente i miei auguri di un buon anno nuovo!</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<title>I limiti all’acquisto di immobili in Italia</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/acquisto-casa-italia-cittadini-svizzeri-residenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 20:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Dicembre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
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		<category><![CDATA[trasferimento residenza]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-25697"  class="panel-layout" ><div id="pg-25697-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25697-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25697-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Quando un cittadino svizzero può comprare casa in Italia e con quali limiti?</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em>Buongiorno Avvocato, </em></p>
<p><em>siamo una coppia sposata di pensionati svizzeri; io doppia cittadinanza argentina/svizzera e mia moglie brasiliana/svizzera. </em></p>
<p><em>Abbiamo l'intenzione di comprare un appartamento in Lombardia (meno di 200 metri quadri), lasciare la Svizzera e trasferire la nostra residenza in Italia (anche quella fiscale).</em></p>
<p><em>Con questo modo potremmo superare le limitazioni per la compra di un immobile in Italia? (per esempio condizione di reciprocità).</em></p>
<p><em>Cordialmente,</em></p>
<p>(R.S. – loc. non indicata)</p>
<hr />
<p>Gentile Lettore,<br />
abbiamo già spesso affrontato l’argomento per i nostri compatrioti che leggono e sostengono la Gazzetta Svizzera, quindi mi auguro che anche Lei continui a farlo.</p>
<p>Prendiamo quindi volentieri in considerazione il Suo quesito, che ci consente una volta in più di ribadire i principi e le norme che presiedono alla materia, e di rinfrescarci tutti la memoria. Anche perché di tanto in tanto ce n’è bisogno e lo dimostrano lettere come la Sua.</p>
<p>Effettivamente, sussistono alcune restrizioni all’acquisto di immobili in Italia da parte di cittadini svizzeri, ma questi nascono dal fatto che è la Svizzera che notoriamente ha posto in passato dei vincoli all’acquisto di immobili da parte di tutti gli stranieri (non solo gli italiani).</p>
<p>Ciò ha determinato un’asimmetria di diritti tra italiani e svizzeri in questo ambito, che in materia di diritto internazionale privato si chiama difetto di reciprocità, e che richiede quindi un intervento di riallineamento da parte di uno dei due Stati.</p>
<p>Conviene allora partire dai divieti introdotti in Svizzera per spiegare i vincoli in Italia.</p>
<h3>La LAFE e la regolamentazione di acquisti di immobiliari degli stranieri</h3>
<p>La materia è oggi regolata dalla Legge federale sull’Acquisto di Fondi da parte di persone all’Estero (LAFE) del 16.12.1983, entrata in vigore il 1° gennaio 1985 – la famigerata Lex Friedrich poi modificata dalla successiva Lex Koller del 1997 – e dall’Ordinanza esecutiva della stessa dell’1.10.1984 (OAFE).</p>
<p>La genesi di questa disciplina è di natura insieme economica e politica.</p>
<p>Sin dall'inizio degli anni Cinquanta e soprattutto negli anni Settanta si era assistito ad un consistente incremento della domanda di proprietà fondiaria da parte di acquirenti stranieri – sia per agevolazioni fiscali in Svizzera, sia per fenomeni economici all’estero (inflazione, crisi valutarie, speculazioni).</p>
<p>Si era quindi già cercato di porvi freno con altri provvedimenti legislativi (Lex von Moos del 1961 modificata nel 1965, Lex Celio del 1972 e Lex Furgler del 1973) per il timore di una “svendita” del territorio svizzero agli stranieri (c.d. “inforestierimento”), soprattutto in centri turistici più o meno rinomati.</p>
<p>In termini generali, oggi si osserva un costrutto normativo che costituisce un regime autorizzatorio per tutti i soggetti stranieri, persone fisiche o giuridiche, che siano intenzionati ad acquistare proprietà immobiliari ovvero altri diritti reali in territorio elvetico.</p>
<h3>Eccezioni alla disciplina</h3>
<p>Va però detto che, ai fini dell’applicazione della disciplina, i cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) non sono ritenuti stranieri se hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera, e cioè permessi di domicilio.</p>
<p>Sono, poi, previste altre eccezioni a tale regime (per esempio, in caso di permesso di dimora B), essendo consentito il libero acquisto di immobili senza autorizzazioni, alla stregua di quanto avviene in Italia, se l’immobile sia adibito ad abitazione principale, quale domicilio legale ed effettivo.</p>
<p>Inoltre, è prevista “<em>un’eccezione giusta</em>” per cui, non sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione i seguenti soggetti:</p>
<ul>
<li>gli eredi legittimi, in base al diritto svizzero, nella devoluzione dell’eredità;</li>
<li>i parenti in linea ascendente (genitori) e discendente (figli e nipoti) del venditore ed il suo coniuge o il suo partner registrato;</li>
<li>l’acquirente, se già comproprietario o proprietario in comune del fondo;</li>
<li>i comproprietari per le permute dei loro piani nel medesimo immobile;</li>
<li>i frontalieri seguenti, titolari di permesso di domicilio A, che acquistano un’abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro, e cioè:</li>
</ul>
<ol>
<li>i cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS;</li>
<li>i cittadini del Regno Unito in base all’Accordo 25.2.2019 con la Svizzera.</li>
</ol>
<p>È prevista, però, la facoltà per i singoli Cantoni di consentire ulteriori fattispecie di autorizzazione (anche per promuovere il turismo).</p>
<p>L’Ordinanza del 1984 prevede poi che la superficie abitabile netta delle abitazioni secondarie, delle abitazioni di vacanza e delle unità d’abitazione in <em>apparthotel</em> non deve superare di regola i 200 metri quadrati. Inoltre, sempre per le abitazioni secondarie e le abitazioni di vacanza che non sono costituite in proprietà per piani, la superficie totale del fondo non può di regola superare i 1’000 metri quadri.</p>
<h3>Sanzioni civili e penali</h3>
<p>A titolo sanzionatorio, i negozi giuridici aventi ad oggetto l’acquisto di immobili in violazione delle autorizzazioni di legge sono giuridicamente inefficaci finché non intervenga l’atto autorizzativo, e divengono totalmente nulli se vengono attuati comunque in mancanza della prescritta autorizzazione o se viene emesso il provvedimento di diniego di autorizzazione.</p>
<p>Sono altresì previste conseguenze di carattere penale come la detenzione fino a tre anni per elusione dell’obbligo di autorizzazione, nel caso di esecuzione di un negozio giuridico nullo per assenza di autorizzazione, o per indicazioni inesatte, e in caso di mera colpa si irrogano ingenti pene pecuniarie (sino a 50’000 CHF).</p>
<h3>La clausola di reciprocità nel diritto italiano</h3>
<p>Nel diritto italiano l’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, stabilisce che lo straniero, sia esso persona fisica o giuridica, “<em>è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali</em>”.</p>
<p>Tuttavia, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione il principio di reciprocità non riguarda i diritti fondamentali come quelli alla vita, all’incolumità ed alla salute, che non possono essere limitati in ragione della cittadinanza del loro portatore e sono conseguentemente riconosciuti a tutti i soggetti in modo indifferenziato ed egualitario.</p>
<p>Il diritto di proprietà immobiliare, invece, non è annoverato tra questi ultimi, e, pertanto, esso soggiace al principio di reciprocità.</p>
<p>Orbene, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia in principio “<em>gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano</em>” a norma del d.lgs. n. 286 del 25.07.1998.</p>
<p>Pertanto, per il cittadino svizzero che regolarmente soggiornante in Italia, allo stesso modo del doppio-cittadino dotato di cittadinanza straniera oltre a quella italiana, non vi sono problemi particolari, essendo la condizione giuridica del tutto analoga a quella di un qualsiasi cittadino italiano che intenda acquistare un immobile.</p>
<h3>Gli effetti per i cittadini svizzeri</h3>
<p>In Italia in realtà, non abbiamo una legge come quella elvetica che limiti in via generale il diritto di proprietà sugli immobili per gli stranieri. Tuttavia l’acquisto immobiliare dello straniero non regolarmente soggiornante in Italia può avvenire solo in caso lo preveda un trattato internazionale, oppure laddove vi sia reciprocità.</p>
<p>Quest’ultima si ritiene verificata, per le persone fisiche svizzere non residenti in Italia, in maniera speculare a quanto avviene in Svizzera per gli italiani, per l’acquisto di:</p>
<ul>
<li>abitazioni secondarie, di vacanza ed unità d'abitazione in <em>apparthotel</em>, con superficie abitabile netta non superiore ai 200 mq;</li>
<li>fondi, di pertinenza di abitazioni secondarie e di vacanza (singole unità immobiliari come ville e fabbricati) la cui superficie non ecceda i 1’000 mq;</li>
<li>immobili ad uso esclusivamente commerciale;</li>
<li>immobili da parte degli eredi legittimi negli acquisti <em>mortis causa</em> e dei parenti dell’alienante in linea ascendente e discendente (nonni, genitori e figli) e del suo coniuge.</li>
</ul>
<p>Inoltre si considera che ciò valga anche per l’acquisto dell’abitazione principale nel luogo del domicilio legale ed effettivo.</p>
<h3>Assenza di autorizzazioni e di sanzioni penali</h3>
<p>A differenza del cittadino italiano in Svizzera, il cittadino svizzero che intende acquistare la proprietà in Italia non dovrà chiedere nessuna autorizzazione alle autorità italiane.</p>
<p>Sarà viceversa compito del notaio italiano – eventualmente anche con l’ausilio del Ministero degli Affari Esteri italiano – nelle fasi preparatorie dell’atto di compravendita verificare scrupolosamente che tutte le condizioni siano rispettate e, in caso di accertata violazione della condizione di reciprocità, esimersi dal compiere l’atto richiesto, poiché contrario alla legge.</p>
<p>Non vi sono multe o altre sanzioni, tantomeno penali.</p>
<h3>Conclusione</h3>
<p>Rispondo a questo punto ai Vostri dubbi e, come avrete capito, posso tranquillizzarvi, dicendo che nessun ostacolo o vincolo sussiste per Voi all’acquisto di una casa in Italia.</p>
<p>Infatti, in quanto (anche) svizzeri, non sareste soggetti a limitazioni soggettive ed alla condizione delle dimensioni di 200 metri quadri, essendo Voi intenzionati a trasferire la residenza in Italia.</p>
<p>Si tratterebbe all’evidenza di prima abitazione con l’acquisto della residenza sul territorio italiano, e non di un’abitazione secondaria o di vacanze e, in questo caso, la condizione di reciprocità è data, in quanto alla stessa maniera anche un italiano potrebbe acquistare in Svizzera.</p>
<p>Peraltro, in quanto doppi nazionali, si potrebbe verificare, per completezza, anche se vi siano limiti all’acquisto in Italia da parte di cittadini dell’Argentina o del Brasile o condizione di reciprocità ma questa è tutta un’altra storia…</p>
<p>Spero che quanto sopra sia sufficientemente chiaro e auguro a tutti un serenissimo Natale ed un felice inizio di nuovo anno.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		<item>
		<title>L’acquisto della cittadinanza Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/cittadinanza-svizzera-figli-madre-padre-straniero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 20:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Ottobre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Avv. Markus Wiget]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza per nascita]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[diritto comparato]]></category>
		<category><![CDATA[doppia cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[figli madre svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[LCit]]></category>
		<category><![CDATA[legge cittadinanza svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[padre straniero]]></category>
		<category><![CDATA[riforma cittadinanza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Gentile Avv. Markus Wiget, …Infine, un ultimo dubbio: in base alle leggi dell’epoca, se i miei genitori non fossero stati entrambi svizzeri, io e mia sorella saremmo comunque risultate svizzere per nascita? Insomma, viste le tante variabili, mi riesce difficile credere che la soluzione percorsa dai miei genitori sia stata frutto di un automatismo legale</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/cittadinanza-svizzera-figli-madre-padre-straniero/">L’acquisto della cittadinanza Svizzera</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-25477"  class="panel-layout" ><div id="pg-25477-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25477-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25477-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Continua il nostro breve excursus in materia, questa volta dal lato della Svizzera</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em>Gentile Avv. Markus Wiget,</em></p>
<p><em>…Infine, un ultimo dubbio: in base alle leggi dell’epoca, se i miei genitori non fossero stati entrambi svizzeri, io e mia sorella saremmo comunque risultate svizzere per nascita?</em></p>
<p><em>Insomma, viste le tante variabili, mi riesce difficile credere che la soluzione percorsa dai miei genitori sia stata frutto di un automatismo legale e non una scelta deliberata…</em></p>
<p><em>Grazie e cordiali saluti.</em></p>
<p><em>(N.P. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>tengo fede alla promessa fatta il mese scorso e, in questo nuovo numero della Gazzetta Svizzera, riprendo la questione ancora rimasta in sospeso della Sua gentile lettera.</p>
<p>Ciò anche perché il tema, seppur non di stretta attualità come Lei giustamente scrive, è però di sicuro interesse per molti nostri concittadini. Completiamo, dunque, questo breve e sommario affresco di diritto comparato tra l’Italia e la Svizzera.</p>
<p>Iniziamo dicendo che anche nella Confederazione Elvetica vige principalmente e storicamente lo <em>ius sanguinis</em>, in perfetta analogia con gli altri Stati nazionali europei.</p>
<p>La originaria “Legge Federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera” (LCit) del 29 settembre 1952, della quale abbiamo già spesso trattato in questa Rubrica Legale, ha poi – come del resto è avvenuto in molti Paesi – subito numerose modifiche.</p>
<p>Il testo legislativo oggi in vigore è frutto di una serie progressiva di adattamenti dovuta alla modificata sensibilità sui temi della cittadinanza ma anche, in termini più generali, su quelli della parità di genere e della famiglia.</p>
<p>Infatti, l’art. 3 LCit nella sua versione del 1952 prevedeva che la donna straniera acquisisse la cittadinanza per matrimonio con un cittadino svizzero, ma era altresì stabilito che le donne svizzere la perdessero sposando uno straniero e che i figli di madre svizzera e padre straniero non divenissero automaticamente cittadini della Confederazione (o più precisamente anche del Cantone e del Comune svizzero).</p>
<p>Importanti modifiche, come accennavamo, sono intervenute nel corso degli anni.</p>
<p>Nel 1984, 1990 e 1992 si è concessa prima la possibilità per le donne svizzere sposate con stranieri di ottenere il riconoscimento della cittadinanza originaria, così come per i figli di madri svizzere (con alcune eccezioni), e poi vi è stata l’eliminazione della perdita automatica della cittadinanza per le donne, ammettendo anche formalmente la doppia cittadinanza.</p>
<p>Tanto è vero che nel 1997 fu anche prevista la piena trasmissione della cittadinanza a tutti i figli di cittadina svizzera sposata ad uno straniero, anche se residenti all’estero, così superando una limitazione ancora esistente di una disposizione transitoria risalente al 1985 sulla naturalizzazione agevolata dei figli senza limiti di età, purché con stretti legami con la Svizzera.</p>
<p>Con la riforma del 2003 (in vigore dal 2006) scompaiono poi tutte le distinzioni tra cittadine svizzere per origine, naturalizzazione o adozione e quelle per matrimonio.</p>
<p>Orbene, numerose altre modifiche intervengono negli anni a seguire e da ultimo con la Revisione totale della Legge federale sulla cittadinanza del 2014, entrata in vigore nel 2018 (di cui abbiamo abbondantemente scritto in passato).</p>
<p>Come si intuisce il panorama è assai ampio e la materia articolata, senza nemmeno considerare i vari Referendum del passato in proposito e – molto importante sotto il profilo legislativo e regolamentare – l’Ordinanza sulla cittadinanza (OCit) la quale specifica molti aspetti pratici e concreti della disciplina, a mano a mano che questa si modifica.</p>
<p>L’art. 1 LCit comunque prevede ancora oggi come primo criterio di attribuzione dello status di cittadino svizzero la discendenza.</p>
<p>In particolare, è cittadino elvetico dalla nascita chi risulta figlio di genitori uniti in matrimonio dei quali uno almeno sia svizzero, mentre in precedenza, ciò non avveniva sempre, ad esempio per il figlio di uno straniero e di una madre divenuta svizzera per altro matrimonio.</p>
<p>Ciò vale invece altresì per il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.</p>
<p>Sempre il medesimo articolo statuisce poi che con il riconoscimento del padre, che costituisce il rapporto di filiazione, anche il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se fosse nato svizzero.</p>
<p>Ma anche questo non è stato sempre così. In passato ciò avveniva solo a seguito di matrimonio.</p>
<p>Questi i casi rilevanti nella fattispecie di acquisto della cittadinanza per legge.</p>
<p>* * *</p>
<p>Vengo ora al Suo quesito specifico, rispondere al quale in maniera tranchant è tutt’altro che semplice per le tante ragioni sopra menzionate.</p>
<p>Debbo dire in linea generale, che è assai probabile, da quanto mi ha scritto, che Lei e Sua sorella sareste comunque risultate svizzere per nascita, ma per una risposta certa e definitiva sarebbe necessario disporre di molti altri dati personali e relativi ai Suoi genitori ed alla Vostra famiglia che non conosciamo.</p>
<p>Sia come sia, spero che questa mia la tranquillizzi e abbia fugato i residui “sospetti” sulle scelte dei Suoi genitori e gli automatismi legali in un’epoca che non conosceva la varietà e la multiculturalità delle società moderne che, quindi, si sono adattate anche legislativamente.</p>
<p>Un cordiale saluto a tutti Voi che ci seguite.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<item>
		<title>Un caso di perdita della cittadinanza italiana</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/perdita-cittadinanza-italiana-matrimonio-straniero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 18:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Settembre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza italiana]]></category>
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		<category><![CDATA[doppia cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[legge 555 1912]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Wiget]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio con straniero]]></category>
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		<category><![CDATA[riacquisto cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[riforma diritto di famiglia 1975]]></category>
		<category><![CDATA[storia cittadinanza italiana]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Gentile avv. Markus Wiget, avrei un quesito da porre alla Rubrica Legale della Gazzetta Svizzera sulla questione della cittadinanza in relazione al matrimonio; mi scuso però, perché il mio dubbio è di carattere “storico”, legato cioè non alle leggi attuali bensì agli accordi tra Italia e Svizzera vigenti nel 1962. In quell’anno infatti mia madre,</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/perdita-cittadinanza-italiana-matrimonio-straniero/">Un caso di perdita della cittadinanza italiana</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-25403"  class="panel-layout" ><div id="pg-25403-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25403-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25403-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Breve e curioso excursus storico-legislativo in caso di matrimonio con straniero (svizzero)</h3>
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	<p><em>Gentile avv. Markus Wiget,</em></p>
<p><em>avrei un quesito da porre alla Rubrica Legale della Gazzetta Svizzera sulla questione della cittadinanza in relazione al matrimonio; mi scuso però, perché il mio dubbio è di carattere “storico”, legato cioè non alle leggi attuali bensì agli accordi tra Italia e Svizzera vigenti nel 1962.</em></p>
<p><em>In quell’anno infatti mia madre, cittadina italiana, sposò mio padre, cittadino svizzero residente in Italia. Con il matrimonio, lei perse la cittadinanza italiana e acquisì quella svizzera. Mi sono sempre chiesta se questa soluzione fosse allora l’unica possibile. Non avrebbe potuto mantenere entrambe le cittadinanze? Oppure restare italiana e non acquisire la cittadinanza del marito? E, nel caso l’unica possibilità fosse “uniformare” le cittadinanze dei coniugi, era necessariamente previsto che fosse la moglie a perdere la propria a favore di quella del marito? Infine, un ultimo dubbio: in base alle leggi dell’epoca, se i miei genitori non fossero stati entrambi svizzeri, io e mia sorella saremmo comunque risultate svizzere per nascita?</em></p>
<p><em>Insomma, viste le tante variabili, mi riesce difficile credere che la soluzione percorsa dai miei genitori sia stata frutto di un automatismo legale e non una scelta deliberata.</em></p>
<p><em>Anche se mi rendo conto che si tratta di un dubbio tutt’altro che di stretta attualità, mi piacerebbe avere una visione più articolata sul tema e vi ringrazio se potrete darmi qualche lume o indicarmi una fonte dove io possa documentarmi in autonomia.</em></p>
<p><em>Grazie e cordiali saluti.</em></p>
<p><em>(N.P. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>grazie della Sua garbata richiesta, certo un po’ singolare, più che per il contenuto, per le motivazioni che paiono sottintenderla ma che cercheremo di soddisfare la meglio delle nostre possibilità, considerato anche lo spazio che ci è concesso per questa nostra Rubrica Legale.</p>
<p>Infatti, il tema della cittadinanza è di notevole vastità e complessità ed una sua analisi comporterebbe al contempo anche un’attenta considerazione di aspetti culturali e sociologici, nonché politici e sociali che hanno determinato il Legislatore ad orientarsi in un modo o nell’altro. Va tenuto conto, quindi, che le scelte in materia di <em>status civitatis</em> (ma come in molte altre materie del diritto, del resto) sono sempre in evoluzione, anche in relazione ai costumi ed alle contingenze storiche.</p>
<p>La cittadinanza, pertanto, non è questione solo “storica” ma è anzi anche particolarmente attuale, poiché è stata oggetto di modifiche legislative recenti in Svizzera, ed ancor più recentemente in Italia nonché di un quesito referendario pochi mesi fa, ed è tuttora un argomento nell’agenda politica di vari partiti.</p>
<p>In queste pagine ci limiteremo, tuttavia, principalmente agli aspetti strettamente tecnico-normativi per fornire a Lei gli strumenti per una valutazione della Sua particolare situazione.</p>
<p>Il che, per me significa scavare ancora più a fondo non solo negli insegnamenti ricevuti e nell’esperienza maturata ai tempi della pratica forense con il mio indimenticato <em>dominus</em> dell’epoca, avvocato Ugo Guidi, ma anche andare a consultare qualche vecchio e sacro testo universitario.</p>
<p>Ciò detto, aggiungo che, comunque, nel Suo caso si tratta, mi creda, di una condizione nient’affatto rara, anche se oggi del tutto superata e non riproponibile, quantomeno con riguardo ai Paesi da Lei citati, e cioè l’Italia e la Svizzera.</p>
<p>Proviamo dunque a ricostruire la vicenda familiare da Lei descritta sulla base dei soli dati da Lei forniti.</p>
<p><strong>La legge sulla cittadinanza in vigore in Italia nel 1962</strong></p>
<p>Cominciando dal principio, all’epoca dei fatti descritti la disciplina della cittadinanza in vigore in Italia era contenuta nella Legge 13.6.1912 n. 555 i cui principi cardine erano ispirati ai caratteri predominanti del nazionalismo, sull’esclusività dello <em>ius sanguinis</em>, e sulla preminenza della figura maritale, ovvero del capofamiglia.</p>
<p>Ad esempio, l’art. 1 stabiliva che era cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, mentre il figlio di madre cittadina riceveva la nazionalità italiana solo se il padre era ignoto o non aveva la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non seguiva la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi apparteneva.</p>
<p>In concreto, poi, sulla base di tale disposizione legislativa, perdeva la cittadinanza chiunque spontaneamente acquistava una cittadinanza straniera, ovvero chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiarava di rinunziare alla cittadinanza italiana ed inoltre, in entrambi i casi, stabiliva o aveva stabilito all’estero la propria residenza (art. 8).</p>
<p>Inoltre, altri casi di perdita di cittadinanza erano previsti per coloro che avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi avessero persistito nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio.</p>
<p>Era, però, possibile in tali casi il riacquisto a specifiche condizioni, e cioè prestando servizio militare (nel Regno prima e nella Repubblica poi) o accettando un impiego dello Stato, ovvero dichiarando di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui apparteneva o provando di aver rinunziato all’impiego o al servizio militare all’estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi, l’aver stabilito o stabilendo entro l’anno dalla rinuncia la propria residenza in Italia (art. 9).</p>
<p>Per quel che qui più interessa, invece, la legge del 1912 conteneva all’art. 10 una prima risposta ai quesiti sollevati.</p>
<p>In primo luogo, esso sanciva espressamente che la donna coniugata (in allora <em>maritata</em>) non potesse assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale fra coniugi.</p>
<p>Inoltre</p>
<ol>
<li>mentre la donna straniera che si univa in matrimonio ad un cittadino acquistava la cittadinanza italiana e la manteneva anche in caso di vedovanza a certe condizioni,</li>
<li>la donna cittadina che sposava uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunicasse,</li>
<li>in caso di scioglimento del matrimonio ritornava cittadina se risiedeva in Italia o vi rientrava, e dichiarava in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza.</li>
</ol>
<p>Il risalente provvedimento legislativo in parola è in seguito stato oggetto di vari interventi correttivi come in parte vedremo.</p>
<p><strong>La Riforma del diritto di famiglia del 1975</strong></p>
<p>Tra le numerose conquiste sociali e giuridiche degli anni ’70 del secolo scorso (ricordiamo ad esempio la legge sul divorzio, l'abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni e lo Statuto dei lavoratori) va annoverata anche la Riforma del diritto di famiglia adottata con Legge n. 151 del 19.5.1975, che introdusse principi di uguaglianza tra i coniugi e di parità tra figli legittimi e naturali con una visione nuova della famiglia e più confacente ai tempi, adottando consistenti modifiche alla struttura legislativa previgente, in particolare:</p>
<ul>
<li>l’abolizione della potestà maritale e l’affermazione dell'eguaglianza fra coniugi;</li>
<li>la trasformazione della patria potestà nella potestà genitoriale;</li>
<li>del regime patrimoniale della comunione dei beni come regime legale della famiglia e la scelta di separazione dei beni o comunione convenzionale;</li>
<li>la modifica delle norme regolanti la separazione personale, ora anche per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.</li>
</ul>
<p>In tema di cittadinanza, poi, la riforma venne in parte anticipata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 16.4.1975, che dichiarò l'illegittimità del succitato art. 10 della L. n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la nazionalità straniera del coniuge per effetto di matrimonio.</p>
<p>Anche a seguito di tale sentenza, la riforma del 1975, introduceva al Codice Civile l’art. 143-<em>ter</em> che disciplinava espressamente la cittadinanza della moglie come segue: “<em>La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera</em>".</p>
<p>Il Legislatore, nello stabilire che la moglie conservava la propria cittadinanza indipendentemente dalle vicende di cittadinanza del marito, formulò altresì l'art. 219 della legge 151/1975 che consentiva alle donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, di riacquistarla tramite una espressa dichiarazione. La norma, infatti, al primo comma, recita: "<em>La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile</em>". Ciò, peraltro, come fu specificato in seguito, con effetto retroattivo.</p>
<p>Si dichiarava infine genericamente l’abrogazione di tutte le norme in contrasto.</p>
<p><strong>Le ulteriori e successive leggi sulla cittadinanza e la L. n. 91/1994</strong></p>
<p>Varie sono le state le modifiche legislative succedutesi nel tempo in materia di cittadinanza.</p>
<p>Ricordiamo, ad esempio, la Legge 21.4.1983 n. 123 che conteneva disposizioni sull’acquisto e la rinuncia della nazionalità italiana da parte del coniuge straniero o apolide del cittadino italiano, così come del figlio minorenne anche adottivo di madre o padre italiano, nonché facilitazioni in ordine alla legittimazione a presentare la richiesta da parte del coniuge italiano, ma anche condizioni preclusive.</p>
<p>Fondamentale, invece, fu la promulgazione della L. n. 91 del 5.2.1992 che ha rappresentato una radicale ed organica riforma della disciplina in materia di cittadinanza.</p>
<p>Il principale criterio di acquisto resta lo <em>ius sanguinis</em> e cioè la trasmissione per discendenza, ma in ogni caso da entrambi i genitori, e quindi per i figli nati sia dal padre sia dalla madre. Inoltre, in caso di genitori ignoti, apolidi o di cittadinanza che non si trasmette, i figli nati in Italia acquistano la cittadinanza in base allo <em>ius soli </em>(art. 1).</p>
<p>Allo straniero che vantasse genitori o un ascendente in linea retta di secondo grado (nonni e bisnonni) italiani per nascita, o fosse nato in Italia, poteva essere concessa la cittadinanza italiana (art. 9).</p>
<p>Condizioni preclusive, perdita e riacquisto sono sostanzialmente invariati rispetto alla vecchia legge, con esclusione però del matrimonio come causa di perdita della cittadinanza (artt. 6, 12 e 13).</p>
<p>È espressamente prevista la possibilità della doppia cittadinanza, per il cittadino italiano che possiede, ne acquista o riacquista una straniera, salvo che voglia rinunciare a quella italiana e risieda o stabilisca la residenza all’estero (art. 11).</p>
<p>Inoltre chi avesse a suo tempo perduto la cittadinanza in base ai vecchi artt. 8 e 12 della L. n. 555/1912 o per mancato esercizio dell’opzione della L. n. 123/1983 la poteva riacquistare con una dichiarazione entro due anni dall’entrata in vigore della nuova legge (art. 17).</p>
<p>Infine, con tale legge sono stati abrogati, tra gli altri, la L. n. 555/1912, l’art. 143-ter c.c., la stessa L. n. 123 del 21.4.1983 succitati, e ogni altra disposizione incompatibile con essa. Viceversa restava fermo quanto disposto dall'art. 219 della suddetta Riforma.</p>
<p>Anche la L. n. 91/1992, tuttavia, nel corso degli anni ha subito numerose modificazioni (come ad esempio l’introduzione della condizione del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana), tanto che solo pochi mesi fa, infatti, vi è stato un ulteriore intervento con D.L. n. 36 del 28.3.2025 (convertito con modifiche in Legge n. 74 del 23.5.2025) che è invece volto ad evitare eccessivi automatismi nella trasmissione della cittadinanza per discendenza sia in caso di minori nati all’estero, sia eccezioni per i figli nati all’estero che hanno già un’altra cittadinanza e limitandola a due generazioni e condizioni ulteriori e prevedendo varie deroghe all’impianto della legge.</p>
<p>Infine, sono stati inseriti termini perentori per le dichiarazioni previste in relazione ad acquisto e riacquisto della cittadinanza.</p>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>Riassumendo quanto esposto sopra, possiamo dire che Sua madre ha certamente perso la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con Suo padre, coniuge straniero nella fattispecie svizzero, in base alla L. n. 555/1912.</p>
<p>La scelta non è da considerarsi volontaria, ma quale mera conseguenza che la disposizione di legge annetteva al matrimonio, né era prevista alternativa o eccezione ai tempi.</p>
<p>La mamma avrebbe, invece, potuto riacquistare la cittadinanza italiana dopo il 1975 a seguito della citata Riforma del diritto di famiglia, purché ne avesse fatto richiesta.</p>
<p>A seguito delle varie modifiche legislative intervenute, oggi vi è parità tra i coniugi sia nel trasmettersi vicendevolmente la cittadinanza, sia nel trasmetterla ai figli, e dunque una situazione come quella verificatasi all’epoca da lei descritta non sarebbe attualmente più possibile, né immaginabile.</p>
<p>Mi auguro di avere chiarito così un po’ di dubbi su quanto appreso da Vostra madre in merito alla sua cittadinanza svizzera ed alla perdita di quella italiana.</p>
<p>Per quanto riguarda, invece, la cittadinanza svizzera Sua e di Sua sorella purtroppo non ho più spazio in questo numero, ma mi riservo di parlarne in un prossimo numero della Gazzetta Svizzera. Spero che avrà la costanza e la pazienza di continuare a seguirci ed a sostenerci, come fatto sinora.</p>
<p>A Voi ed a tutti i nostri Lettori una buona ripresa “settembrina” ed un cordiale saluto.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Testamento si o testamento no? Un quesito semplice con una risposta complessa</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/testamento-svizzeri-italia-convivente-successione-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 09:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Luglio Agosto 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Gentile Avvocato Wiget, Mi rivolgo a Lei per un consiglio sul fare o meno un testamento. Leggo e apprezzo molto la Sua rubrica sulla Gazzetta Svizzera e La ringrazio. Sono cittadina svizzera con doppia cittadinanza, ho 72 anni e vivo in Italia da 36. Sono vedova e convivo con un partner con il quale siamo</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/testamento-svizzeri-italia-convivente-successione-legge/">Testamento si o testamento no? Un quesito semplice con una risposta complessa</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-25267"  class="panel-layout" ><div id="pg-25267-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25267-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25267-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Un caso di doppia cittadinanza e la diversa disciplina in ambito familiare tra Italia e Svizzera</h3>
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	<p><em>Gentile Avvocato Wiget,</em><br />
<em><br />
Mi rivolgo a Lei per un consiglio sul fare o meno un testamento. Leggo e apprezzo molto la Sua rubrica sulla Gazzetta Svizzera e La ringrazio.</em><br />
<em>Sono cittadina svizzera con doppia cittadinanza, ho 72 anni e vivo in Italia da 36. Sono vedova e convivo con un partner con il quale siamo registrati al comune. Non ho figli, ho ancora un fratello e due nipoti in Svizzera. Anche il mio partner è senza figli.<br />
</em><br />
<em>Non possiedo immobili, ho dei conti bancari in Italia e in Svizzera. Il mio partner, italiano, è proprietario di una casa con terreno dove attualmente risediamo. Lui ha fatto testamento per lasciare a me questa proprietà nel caso lui dovesse morire prima di me. Non è interessato ereditare da me. </em><br />
<em><br />
La ringrazio per una Sua risposta. Allego un pagamento per la Gazzetta Svizzera.</em><br />
<em>Cordiali saluti.</em><br />
<em>(H.R.L. – Prov. di Brescia)</em></p>
<hr />
<p>Cara Lettrice,</p>
<p>grazie a Lei per seguirci con tanta attenzione e per il Suo prezioso supporto. Ne abbiamo sempre bisogno, come avrà anche certamente notato leggendo la nostra Rubrica Legale. Fatta questa doverosa premessa, vengo al Suo breve quesito che, semplice all’apparenza, sembrerebbe richiedere una risposta altrettanto breve e diretta. Così non è, purtroppo.</p>
<h3>Il testamento</h3>
<p>Senza addentrarmi sulle ragioni storiche della nascita e diffusione del testamento come strumento giuridico del regolamento della successione (ma non l’unico), mi limiterò a constatarne la fondamentale natura.</p>
<p>Infatti, il testamento nelle sue varie forme (olografo, per atto pubblico, ecc.) e con i suoi diversi limiti (riserva o legittima se prevista, divieto di patti successori e contratti successori nei vari Paesi), consente di disporre dei propri beni per il caso di morte, e ciò in massima libertà, purché nel pieno delle proprie facoltà mentali.</p>
<p>Ciò significa in termini più semplici che se si vuole, o che è necessario, decidere a chi lasciare cosa del proprio patrimonio, non solo materiale di valore ma anche solo affettivo, si può fare.</p>
<p>Nell’ipotesi invece in cui un soggetto non vi provveda (o lo faccia solo in parte) interviene normalmente la legge con la c.d. successione, appunto, legittima o c.d. “ab intestato”. Dunque nel Suo caso partirò da qui.</p>
<h3>Legge successoria</h3>
<p>Come Lei scrive, il Suo status è quello di una doppia cittadina italo-svizzera, residente in Italia.</p>
<p>In questo caso, alla Sua successione sarebbe applicabile il Reg. UE n. 650/2012 del 4.7.2012, in vigore dall’agosto 2015, ed in particolare l’art. 21, il quale statuisce che di norma la legge regolatrice della successione è quella dello Stato in cui il <em>de cuius</em> aveva la propria residenza abituale al momento della morte.</p>
<p>Ne conseguirebbe indubbiamente l’applicabilità della legge italiana alla Sua eventuale successione. Non avendo Lei figli (né suppongo ascendenti) la valutazione va fatta tenendo in considerazione il Suo partner e Suo fratello quali possibili successibili.</p>
<h3>Successione legittima</h3>
<p>In difetto di testamento il Codice Civile Italiano detta all’art. 582 le seguenti regole per situazioni come la Sua:</p>
<ul>
<li>In caso di assenza di figli ma in presenza del coniuge, l’eredità si suddividerebbe per i 2/3 al coniuge e per 1/3 al fratello (o ai fratelli).</li>
<li>Al coniuge non è parificato il partner convivente registrato (cioè il convivente di fatto) al quale spetterebbe solo un limitato diritto.</li>
<li>In assenza del coniuge, di prole o ascendenti, per l’art. 570 c.c. succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali e, quindi, in ipotesi Suo fratello.</li>
<li>Non concorrerebbero, in ogni caso, i nipoti, se figli del fratello, salvo che il fratello non rinunci all’eredità, nel qual caso i suoi figli succederebbero per rappresentazione, così come eventuali altri nipoti, figli di fratelli o sorelle premorti.</li>
</ul>
<h3>Diritti del convivente di fatto</h3>
<p>In assenza di coniuge, dunque, a Suo fratello verrebbe devoluta l’intera eredità (nel Suo caso gli averi depositati su Suoi conti bancari).</p>
<p>Come vede la mera convivenza di fatto, ancorché registrata non attribuisce diritti successori ed è per questo che il Suo compagno ha disposto per testamento a Suo favore.<br />
Infatti, ai conviventi superstiti la legge dal 2016 (c.d. Cirinnà) ha riservato solo il diritto ad abitare la casa di comune residenza per un periodo variabile tra i 2 ed i 5 anni, ovvero il diritto a subentrare nel contratto di locazione. Si tratta di benefici, peraltro, di cui il Suo compagno non avrebbe bisogno, essendo proprietario della casa che abitate.</p>
<h3>Successione testamentaria</h3>
<p>In caso di testamento la situazione muta radicalmente. Infatti, i fratelli e le sorelle differentemente da coniuge e figli, non sono c.d. legittimari.  Ad essi, cioè, non è riservata una quota di eredità dalla legge, ma essi succedono al <em>de cuius</em> nell’intera eredità solo se mancano coniuge e figli (nonché ascendenti), e ovviamente di testamento, come detto.</p>
<p>Pertanto, laddove Lei disponesse per testamento in favore del Suo compagno, devolvendogli l’intero Suo patrimonio o designandolo più semplicemente Suo erede universale, gli garantirebbe in futuro, il godimento esclusivo del Suo patrimonio. Non essendovi legittimari che possono vantare un diritto alla riserva, poi, i Suoi averi sono tutti liberamente disponibili senza restrizioni.</p>
<h3>Conclusioni</h3>
<p>Come vede, da questo breve excursus, che però credo completo, della Sua situazione, la risposta non è semplice. L’unico elemento dirimente in questo caso, però, fortunatamente per Lei, è la Sua stessa volontà. Se vuole beneficiare solo il Suo compagno ed escludere Suo fratello, deve fare testamento. Se non vuole beneficiare il Suo compagno, non faccia nulla e renderà erede legittimo solo Suo fratello. Se ha invece ragioni per voler lasciare qualcosa a Suo fratello o ai Suoi nipoti, può includerli per la parte che ritiene come eredi o con un semplice legato. I motivi di ogni scelta li conoscerà solo Lei e saranno decisioni esclusivamente Sue.</p>
<p>Spero così di averLe fornito i chiarimenti che desiderava per assumere le decisioni più opportune e, con l’occasione auguro a Lei ed a tutti i nostri amici Lettori una buona estate.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		<item>
		<title>Diritto di visita dei nonni ai nipoti minorenni</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/diritto-visita-nonni-italia-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 22:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Giugno 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di visita nonni]]></category>
		<category><![CDATA[diritto familiare italiano]]></category>
		<category><![CDATA[diritto familiare svizzero]]></category>
		<category><![CDATA[diritto internazionale privato]]></category>
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		<category><![CDATA[tribunale minori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Gentile avvocato Wiget, Sono cittadina italo-svizzera e mio marito è cittadino italiano. Da circa due anni viviamo in Svizzera, mentre nostra figlia è nata lo scorso maggio. La questione che vorrei sottoporle riguarda i diritti di visita dei nonni paterni, che vivono in Italia. Mio marito, da tempo, ha interrotto ogni rapporto con sua madre,</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/diritto-visita-nonni-italia-svizzera/">Diritto di visita dei nonni ai nipoti minorenni</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-25151"  class="panel-layout" ><div id="pg-25151-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25151-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25151-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Un caso di doppia cittadinanza e la diversa disciplina in ambito familiare tra Italia e Svizzera</h3>
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	<p><em>Gentile avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>Sono cittadina italo-svizzera e mio marito è cittadino italiano. Da circa due anni viviamo in Svizzera, mentre nostra figlia è nata lo scorso maggio. La questione che vorrei sottoporle riguarda i diritti di visita dei nonni paterni, che vivono in Italia. Mio marito, da tempo, ha interrotto ogni rapporto con sua madre, tanto che non ha mai consentito alla nonna di incontrare nostra figlia, mentre mio suocero talvolta vede la bambina. </em></p>
<p><em>Recentemente, abbiamo appreso che mia suocera ha intenzione di fare riferimento alla legislazione italiana per chiedere al tribunale di stabilire il suo diritto di visita verso nostra figlia. So che in Svizzera non esiste una legge simile, e quindi mi sento relativamente tranquilla sotto questo profilo. Non vedo inoltre alcun beneficio per mia figlia nell’instaurare un rapporto con la nonna paterna. Tuttavia, considerando che nostra figlia ha doppia cittadinanza, mi chiedo se ci sia il rischio che possiamo essere citati in tribunale in Italia e se, pur vivendo in Svizzera, potremmo subirne conseguenze.</em></p>
<p><em>La ringrazio sin d'ora per la disponibilità e per qualsiasi consiglio che vorrà offrirci.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p><em>(J.M. – Svizzera)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Signora</p>
<p>La ringrazio per la Sua cortese lettera, alla quale rispondo con vivo interesse. Siamo lieti di poter offrire il nostro supporto a Lettrici e Lettori su questioni così delicate, specialmente quando coinvolgono i legami familiari e il benessere di un minore. Inoltre il tema è decisamente particolare e non credo che vi sia stata occasione in passato di scriverne.</p>
<p>In un contesto familiare un po' complesso, e con due ordinamenti giuridici potenzialmente coinvolti, è naturale nutrire dubbi e incertezze.</p>
<p>Cercheremo quindi di chiarire i profili giuridici della vicenda, così da rispondere al meglio alle Sue legittime preoccupazioni.</p>
<p><strong>La normativa italiana</strong></p>
<p>Secondo l'ordinamento italiano, il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti non è un semplice diritto generico, ma è tutelato dalla legge come parte del più ampio principio di "diritti dei familiari" nei confronti dei minori. In particolare, l’<strong>articolo 317-<em>bis </em>c.c. (“<em>Rapporti con gli ascendenti</em>”) </strong>stabilisce che "<em>Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore</em>".</p>
<p>Sono da intendersi per parenti non solo gli ascendenti biologici, ma anche tutti coloro che vengano riconosciuti dai minori come figure a fianco dei nonni biologici. Tale ampliamento della portata applicativa della norma è avvenuto sulla scorta della interpretazione evolutiva dell’art. 8 della CEDU che ha ricompreso all’interno della nozione di famiglia ogni rapporto “significativo”, anche se non “di sangue”.</p>
<p>Peraltro sull’argomento, con sentenza n. 34566/2022 la Corte di Cassazione Civile ha statuito che l’art. 317-<em>bis </em>c.c. nel riconoscere il diritto a favore degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, non detta un principio incondizionato ma lascia alla discrezionalità del giudice la valutazione sull’opportunità o meno del mantenimento dei suddetti rapporti. Alla base del giudizio dovrà esserci infatti la valutazione dell’esclusivo interesse del minore<em>. “La sussistenza di tale interesse – sancisce la Corte di legittimità – è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore”. </em></p>
<p>I genitori hanno il dovere di non ostacolare senza motivo i legami affettivi tra figli e nonni, poiché ciò potrebbe danneggiare lo sviluppo del minore. Tuttavia, se ritengono che quel rapporto sia dannoso, possono opporsi, facendo prevalere l’interesse del figlio. In questi casi, il diritto dei nonni cede il passo. Si tratta, in sostanza, di un approccio molto favorevole, salvo vi siano ragioni contrarie.</p>
<p><strong>La normativa svizzera</strong></p>
<p>L’ordinamento svizzero, al contrario, regola in maniera differente e più rigidamente tale tema. Infatti, in Svizzera i nonni non sono pienamente tutelati di fronte all’esercizio del diritto di visita ai nipoti, in quanto essi sono trattati come terzi alla stregua degli altri parenti.</p>
<p>Il codice civile svizzero all’art. 274a prevede un più generico riconoscimento del diritto alle relazioni personali con il minore, conferibile, in circostanze straordinarie, anche ad altri parenti oltre che ai genitori, qualora il coinvolgimento dei parenti serva alla crescita del minore.</p>
<p>Pertanto, per ottenere il diritto di contatto (diritto di visita), devono essere soddisfatte due condizioni:</p>
<ul>
<li><strong>Esistenza di circostanze eccezionali</strong>: spetta ai nonni dimostrare che questa condizione è soddisfatta, tramite un legame affettivo già consolidato o un ruolo significativo nella vita del minore. Tuttavia, la prova è molto difficile da fornire, poiché il legislatore svizzero non ha voluto concedere di per sé ai nonni un diritto di visita che possa essere oggetto di un’istanza in merito alle relazioni personali.</li>
<li><strong>Rispetto dell’interesse del minore</strong>: deve essere l’interesse del minore a determinare il diritto di contatto e non l’interesse delle persone con cui il minore avrebbe contatti, nel nostro caso i nonni. Sotto questo profilo, il grado di parentela con i nonni non è un titolo di favore ma è di secondaria importanza.</li>
</ul>
<p><strong>Il ruolo del diritto internazionale: l’ordinamento prevalente</strong></p>
<p>Il diritto in esame suscita un’apprezzabile attenzione in campo europeo ed internazionale, con la conseguenza di esercitare un non sottovalutabile effetto di sollecitazione sul nostro ordinamento.</p>
<p>La posizione del minore ha assunto una decisiva rilevanza nel panorama internazionale con l’adozione della <strong>Convenzione UN di New York</strong>, <strong>sui diritti del fanciullo del 1989</strong> con la quale la centralità assunta dal minore si traduce nella definizione di un filtro interpretativo applicabile in ogni contesto che lo riguarda, il c.d. <em>best interest of the child</em>, ovvero l’interesse superiore del fanciullo.</p>
<p>Nello specifico occorre fare riferimento al concetto di “vita privata e familiare” richiamata dall’art. 8 della <strong>Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950</strong> (CEDU) e dall’art. 7 della <strong>Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE del 2000 e s.m.i.</strong> (CDFUE) che in tale locuzione ricomprendono il diritto di visita degli ascendenti ai proprio discendenti minorenni.</p>
<p>Nel consolidamento di questo diritto la Corte EDU di Strasburgo ha assunto un ruolo fondamentale. Alla luce del cruciale beneficio apportato dagli avi allo sviluppo del minore, difatti, si registrano numerose pronunce nelle quali l’interruzione o la sospensione della relazione affettiva nonni-nipoti integrano una violazione dell’art. 8 CEDU. Compito affidato alla Corte è invero, tra gli altri, anche quello di vigilare affinché le autorità nazionali adottino tutte le misure necessarie a garantire il rapporto in questione.</p>
<p>Da ultimo si segnala che con il Regolamento (UE) n. 2019/1111 meglio noto come Regolamento Bruxelles II <em>ter</em> (<em>Moduli per questioni matrimoniali e questioni in materia di responsabilità genitoriale</em><strong>) </strong>si ravvisava, inizialmente, un problema interpretativo in ordine all’estensione del c.d. “diritto di visita” anche agli ascendenti. La questione è stata chiarita dalla <strong>Corte di giustizia dell’UE</strong>, con la sentenza <em>Neli Valcheva c. Georgios Babanarakis</em>, nella quale si è sancito che il diritto di visita debba ritenersi esteso anche ai nonni in quanto figure ritenute determinanti nello sviluppo personale del minore.</p>
<p>In linea con questi principi europei ed internazionali, si osserva come diversi ordinamenti stranieri – tra cui ad esempio quelli tedesco e francese – si orientino verso un riconoscimento esplicito del diritto di visita dei nonni.</p>
<p>Altri ordinamenti, invece, come quello svizzero o spagnolo, sono più cauti e subordinano tale diritto a condizioni più restrittive, condizionandone l’esercizio a delle valutazioni caso per caso, sempre però con al centro l’interesse del minore.</p>
<p>In virtù delle considerazioni esposte, sembra emergere comunque una tendenza comune tra gli ordinamenti europei e internazionali a riconoscere ai nonni un vero e proprio diritto di visita nei confronti dei nipoti, sul modello di quanto già previsto dall’ordinamento italiano.</p>
<p><strong>Il diritto internazionale privato italiano e svizzero a confronto</strong></p>
<p>In presenza di elementi transfrontalieri, come nel caso in esame, è fondamentale capire quale legge regoli effettivamente la questione del diritto di visita tra nonni e nipoti. A tal fine intervengono le norme c.d. di conflitto del diritto internazionale privato.</p>
<p>Secondo il diritto internazionale privato italiano - DIP (Legge n. 218/1995), “<em>la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (…). Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti</em>” (art. 42).</p>
<p>La <strong>Convenzione dell’Aia</strong> citata si basa sul principio di coincidenza tra <em>forum</em> e <em>ius</em> che fissa la legge applicabile e la competenza ad adottare misure protettive di norma in capo alle autorità dello Stato in cui il minore abbia la residenza abituale (art. 1).</p>
<p>Sono previste alcune deroghe che però non paiono essere applicabili al nostro caso.</p>
<p>D’altro canto, in Svizzera la Legge Federale sul Diritto internazionale privato, all’art. 85, 1, recepisce integralmente la Convenzione dell’Aja, rendendola parte del diritto interno (LDIP). Per colmare eventuali lacune normative, l’art. 85, 2, ne estende l'applicazione a due casi non espressamente previsti dalla stessa:</p>
<ul>
<li>da un lato alle persone “minori” soltanto secondo la legge svizzera;</li>
<li>dall’altro ai minori che non hanno la residenza abituale in uno Stato contraente.</li>
</ul>
<p>In stretta connessione con questa impostazione, la Convenzione determina la legge applicabile in funzione della competenza giudiziaria, nel senso che l’autorità competente ad adottare misure di protezione del minore, ovvero l’autorità della residenza abituale del minore, applica sempre la propria legge.</p>
<p>Questo significa che anche in Svizzera eventuali richieste da parte dei nonni, italiani o residenti all’estero, saranno valutate secondo l’ordinamento svizzero se la minore ivi risiede stabilmente, come nel caso specifico.</p>
<p><strong>Conclusione </strong></p>
<p>Alla luce del quadro normativo esaminato, ora è possibile rispondere al quesito posto.</p>
<p>Sebbene Vostra figlia abbia la doppia cittadinanza italiana e svizzera, il criterio decisivo per stabilire quale giurisdizione sia competente e quale legge si applichi non è la cittadinanza, bensì la residenza abituale del minore.</p>
<p>Secondo quanto affermato anche dalla Suprema Corte (sentenza a Sezioni Unite Civili n. 1310/2017), in presenza di doppia cittadinanza prevale la giurisdizione dello Stato con cui il minore ha il collegamento più stretto, individuato nel luogo in cui vive stabilmente. La Corte ha anche chiarito che non può trovare applicazione l’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 1961 – che fa riferimento alla cittadinanza – proprio nei casi di doppia cittadinanza, in quanto ciò rischierebbe di compromettere l’interesse del minore, che invece va tutelato privilegiando la continuità della sua vita affettiva e relazionale.</p>
<p>Nel caso specifico, essendo la bambina residente stabilmente in Svizzera, ogni eventuale decisione sui rapporti con i nonni dovrà essere assunta dalle autorità svizzere, secondo quanto previsto dal diritto elvetico, che ammette tali rapporti solo in circostanze eccezionali.</p>
<p>Pertanto, il solo requisito della cittadinanza italiana della minore di per sé non è sufficiente per attribuire competenza ai giudici italiani: ogni valutazione dovrà avvenire in Svizzera, nel rispetto del principio dell’interesse superiore del minore, salvo il caso di un serio pericolo.</p>
<p>Spero di averla rasserenata con queste indicazioni. In bocca al lupo, quindi, ed un cordiale saluto a Lei ed ai nostri Lettori.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		<title>Vivere in Svizzera &#8211; Vantaggi e svantaggi di un trasferimento</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/vivere-in-svizzera-trasferirsi-con-figli-vantaggi-e-consigli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 17:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Maggio 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Salve,  sono mamma vedova con figlia attualmente residente in Italia. Ho ricevuto una ottima offerta di lavoro da un’azienda svizzera e sto valutando trasferimento con mia figlia in Svizzera. Non sono riuscita a capire qual è il miglior modo di gestire questo trasferimento nonché cambio di vita per me e mia figlia. Essendo proprietaria della</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/vivere-in-svizzera-trasferirsi-con-figli-vantaggi-e-consigli/">Vivere in Svizzera &#8211; Vantaggi e svantaggi di un trasferimento</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-25086"  class="panel-layout" ><div id="pg-25086-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25086-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25086-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Trasferirsi in Svizzera con figli: vantaggi, permessi, fisco e consigli pratici</h3>
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	<p><em>Salve, </em></p>
<p><em>sono mamma vedova con figlia attualmente residente in Italia. </em></p>
<p><em>Ho ricevuto una ottima offerta di lavoro da un’azienda svizzera e sto valutando trasferimento con mia figlia in Svizzera. Non sono riuscita a capire qual è il miglior modo di gestire questo trasferimento nonché cambio di vita per me e mia figlia.</em></p>
<p><em>Essendo proprietaria della casa in Italia dove attualmente vivo, posso comunque spostare la residenza?</em></p>
<p><em>Sarei soggetta a doppia tassazione?</em></p>
<p><em>Vi sarei grata se riusciste ad aiutarmi con un po’ di corrette informazioni.</em></p>
<p><em>Grazie mille </em></p>
<p><em>(E.G. – Località sconosciuta)</em></p>
<hr />
<p>Gentili Signora,</p>
<p>molte grazie della Sua breve missiva alla quale rispondo con grande piacere, perché poter aiutare le nostre Lettrici ed i nostri Lettori in scelte tanto importanti per loro e, come in questo caso, anche per i loro figli, ci riempie di soddisfazione, se non proprio di orgoglio.</p>
<p>Capiamo le Sue preoccupazioni. Naturalmente il trasferimento in un altro Paese è costellato di dubbi e incertezze. Ma oramai viviamo tutti in un mondo che appare sempre più caratterizzato da insicurezza: economica, climatica, militare.</p>
<p>Nel Suo caso però ci sentiamo di essere ottimisti e crediamo di poterLe offrire alcune importanti rassicurazioni in ordine alle Sue scelte ed al Suo futuro.</p>
<p>Siamo lieti, quindi, dell’offerta di lavoro che ha ricevuto e che la soddisfa. Il lavoro è sempre un ottimo motivo per spostarsi da un Paese all’altro ma, come immaginerà, non l’unico.</p>
<p>Ovviamente vi sono interessanti opportunità di guadagno ma anche un costo della vita assai più elevato.</p>
<p>Nel Suo caso non vedo, quindi, un problema a trasferirsi in Svizzera. Naturalmente, però, la situazione cambia a seconda del fatto che Lei sia svizzera o meno.</p>
<p><strong>Il trasferimento in Svizzera. Differenze </strong></p>
<p>Infatti, e lo abbiamo scritto varie volte, la cittadina (o il cittadino) della Confederazione ha diritto a stabilirsi ovunque in Svizzera, e in qualsiasi momento vi può fare ritorno.</p>
<p>Il principio, incontestato, trova il suo fondamento nella nostra Costituzione Federale all’art. 21 proprio in tema di garanzia della libertà di domicilio.</p>
<p>Purtroppo Lei non ci specifica nella Sua lettera questo elemento essenziale, né con riguardo alla Sua persona, né a Sua figlia.</p>
<p>Invece, per i cittadini stranieri la materia dell’ingresso e dello stabilimento in Svizzera è regolato di norma dalla Legge Federale sugli stranieri e loro integrazione (LStrI) del 2005, ma nel Suo caso, come cittadina solo italiana, ovviamente si applicherebbe la disciplina di favore prevista dall’Accordo sulla Libera Circolazione (ALC) del 1999 in vigore dal 2002 per tutti i cittadini dell’Unione Europea.</p>
<p><strong>Permessi in Svizzera</strong></p>
<p>In concreto, occorre chiedere un permesso di soggiorno presentando entro 14 giorni il proprio documento di identità, un contratto di affitto di un immobile e il contratto di lavoro.</p>
<p>A quel punto potrà ottenere un permesso di dimora di diverse caratteristiche in base al Suo rapporto di lavoro:</p>
<ul>
<li>se inferiore a 1 anno, il permesso L, di durata pari al contratto di lavoro</li>
<li>se a tempo determinato uguale o superiore a 1 anno, o a tempo indeterminato, il permesso B, della durata di 5 anni.</li>
</ul>
<p>Dopo cinque anni di domicilio (residenza secondo il diritto italiano) è possibile ottenere il permesso C di durata indeterminata.</p>
<p>Nel periodo di dimora autorizzata, è consentito anche cambiare lavoro, e anche città o Cantone.</p>
<p>I permessi, in effetti, sono rilasciati dai singoli Cantoni e possono esservi lievi differenze sulle richieste documentali.</p>
<p><strong>Profili fiscali </strong></p>
<p>Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, invece, se il Suo trasferimento con Sua figlia in Svizzera è effettivo, come pare, non deve preoccuparsi. Lei sarà soggettata di principio solo al Fisco svizzero per i Suoi redditi.</p>
<p>Il sistema fiscale elvetico è molto meno burocratico e solitamente assai più vantaggioso.</p>
<p>Potrà tranquillamente mantenere la Sua casa italiana e potrà farvi ritorno periodicamente ma sempre brevemente avendo l’accortezza di non superare il limite di 183 giorni (o frazioni di giorni) l’anno di permanenza in Italia (vacanze comprese):</p>
<p>Inoltre, dovrà iscriversi entro 3 mesi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) per evitare sanzioni.</p>
<p>Infine, essendo anche venuta meno la presunzione di fittizietà della residenza all’estero con l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, a seguito della cancellazione della Svizzera dall’elenco italiano dei Paesi a fiscalità privilegiata, dovrà essere semmai il Fisco italiano a contestare la Sua residenza estera.</p>
<p><strong>Assicurazione sanitaria </strong></p>
<p>Un altro elemento da tenere in considerazione, poi, è l’obbligo vigente in Svizzera di disporre di un’assicurazione sanitaria, iscrivendosi entro breve ad un Cassa Malati locale.</p>
<p>I costi sono elevati ma l’assistenza è qualificata. Ciò è dovuto primariamente al costo della vita ed agli stipendi più alti in Svizzera.</p>
<p><strong>Conclusione </strong></p>
<p>Come scrivevamo all’inizio, poi, vanno considerati anche altri fattori di diversa natura, oltre a quello economico-finanziario.</p>
<p>Ad esempio il sistema scolastico/universitario per Sua figlia, se ancora studente. Purtroppo non ci fornisce neanche su questo alcun dettaglio e nemmeno l’età. Il sistema educativo svizzero, comunque, è uno di quelli considerati di eccellenza. Potrà informarsi, però, cominciando da <em>educationsuisse,</em> che trova agevolmente su internet.</p>
<p>Un altro elemento ancora sono i rapporti sociali e gli affetti che si lasciano o che non si potranno coltivare come in passato, in un Paese e/o che si devono in parte ricostruire in un altro luogo. Tale aspetto, soprattutto per i più giovani, è un momento non facile da gestire. Ma con intelligenza, pazienza e qualche viaggio a sorpresa in più sono convinto che Lei e Sua figlia saprete superare senza difficoltà anche questo.</p>
<p>Spero di averla rasserenata con queste indicazioni. In bocca al lupo, quindi, ed un cordiale saluto a Lei ed ai nostri Lettori.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		><h3 class="widget-title">La Gazzetta ha bisogno di te.</h3>
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			</item>
		<item>
		<title>Un caso di doppia residenza?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/doppia-residenza-fiscale-svizzera-italia-tassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 21:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Aprile 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Gentile Avvocato Wiget,  ci rivolgiamo a Lei per una questione immobiliare. Siamo una coppia di pensionati con doppia cittadinanza. In questo momento io ho la residenza sia in Svizzera che in Italia. Mio marito ha la residenza in Italia, a Genova. Ho ricevuto in eredità da mio padre insieme a mio fratello una casa nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/doppia-residenza-fiscale-svizzera-italia-tassazione/">Un caso di doppia residenza?</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-24974"  class="panel-layout" ><div id="pg-24974-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24974-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24974-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Residenza fiscale e tassazione di immobili in Svizzera</h3>
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	<p><em>Gentile Avvocato Wiget, </em></p>
<p><em>ci rivolgiamo a Lei per una questione immobiliare.</em></p>
<p><em>Siamo una coppia di pensionati con doppia cittadinanza.</em></p>
<p><em>In questo momento io ho la residenza sia in Svizzera che in Italia. Mio marito ha la residenza in Italia, a Genova. </em></p>
<p><em>Ho ricevuto in eredità da mio padre insieme a mio fratello una casa nel cantone Aargau. Io e mio marito successivamente abbiamo acquistato la parte spettante a mio fratello.</em></p>
<p><em>Abbiamo letto nella Gazzetta Svizzera, che si devono pagare le tasse per questo immobile in ambedue i Paesi. È vero questo fatto?</em></p>
<p><em>Ci chiediamo adesso se è possibile ridurre le tasse mantenendo uno di noi la residenza in Svizzera. </em></p>
<p><em>Ci può dare altri consigli per ridurre le spese? </em></p>
<p><em>La ringraziamo in anticipo e La salutiamo cordialmente.</em></p>
<p><em>(R.M. + F.D. – Genova)</em></p>
<hr />
<p>Gentili Signori,</p>
<p>la Vostra cortese richiesta descrive un caso, non infrequente nella nostra comunità svizzera in Italia, che crea spesso incertezza, per cui, siccome è un po’ che non ne scriviamo, cerchiamo, ancora una volta, di fare un po’ di chiarezza.</p>
<p><strong>La doppia residenza</strong></p>
<p>Una prima questione preliminare riguarda la residenza, e nello specifico quella fiscale.</p>
<p>Nella lettera mi scrivete che uno di Voi ha una doppia residenza in Italia e Svizzera, mentre l’altro solo in Italia. Ciò può avere molteplici ragioni che non è il caso di indagare ai nostri fini.</p>
<p>Va detto però che già il concetto di doppia residenza è equivoco, almeno fiscalmente.</p>
<p>Infatti, ciascuno Stato può ritenere, in base a propri criteri e leggi, il soggetto in tale condizione un suo contribuente – con il rischio conseguente di una doppia tassazione degli stessi redditi o patrimoni nei due Paesi.</p>
<p>Al fine di evitare simili situazioni molti Stati hanno stipulato le c.d. Convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono la tassazione esclusivamente in uno dei due Stati contraenti, oppure una suddivisione di imposte per periodi di residenza, e soprattutto le c.d. <em>tie-</em> <em>breaker</em> <em>rules</em> per risolvere situazioni dubbie proprio di doppia residenza.</p>
<p>Nel Vostro caso, i pochi elementi disponibili mi inducono a ritenere che, in realtà, siate entrambi residenti in Italia, o quantomeno questo è quanto potrebbe sostenere il fisco italiano.</p>
<p>Da un lato, infatti, lo siete entrambi già formalmente e se anche uno dei due coniugi fosse residente solo in Svizzera, la residenza italiana dell’altro rischierebbe di attrarre in Italia anche quella svizzera.</p>
<p>Ciò in base alla recente modifica della legislazione fiscale italiana introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023, la quale ha previsto ora all’art. 2 del TUIR che il domicilio idoneo a determinare la residenza fiscale del soggetto, con relativa imponibilità del medesimo in Italia, è il luogo dello sviluppo principale delle relazioni personali o familiari della persona, che in concreto sembrerebbe proprio l’Italia.</p>
<p>Vi è poi un ulteriore elemento non trascurabile, che la Vostra missiva non menziona ma che possiamo ipotizzare, e cioè il fatto che trascorriate gran parte dell’anno in Italia piuttosto che in Svizzera, e cioè più di 183 giorni (o frazioni di giorno) all’anno (184 giorni negli anni bisestili).</p>
<p>Naturalmente, come certamente saprà – se non altro perché ne abbiamo scritto tante volte – tra Italia e Svizzera è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni dal 1976. Tuttavia, in difetto di altre informazioni, sembrerebbe che anche alla luce della stessa prevalga nel caso della moglie la residenza italiana, quale centro degli interessi vitali, su quella elvetica.</p>
<p><strong>Obblighi conseguenti alla residenza fiscale in Italia </strong></p>
<p>La prima conseguenza di una simile ipotesi è rappresentata ovviamente dall’obbligo di pagare le tasse in Italia, ma la seconda è quella che, come più volte spiegato, il residente fiscale in Italia è tenuto a compilare il c.d. “Quadro RW” per tutti i beni (conti correnti, investimenti ecc.), anche immobili, detenuti all’estero, ai fini del monitoraggio fiscale.</p>
<p>È pur vero che l’indicazione di tali sostanze non comporta una tassazione (salvo una minima parte, come vedremo tra poco) ma l’inosservanza dell’obbligo è severamente sanzionata, soprattutto per la omessa indicazione di beni posseduti in Paesi a fiscalità privilegiata, individuati dall’Italia con la c.d. <em>black-list</em>.</p>
<p>Ciò vale anche per la Svizzera relativamente agli anni passati, ma non più dal 2024 a seguito dell’esclusione della Confederazione della suddetta <em>black-list</em>.</p>
<p>Pertanto, anche se ritengo lo abbiate fatto, la proprietà dell’immobile in Svizzera da Voi ottenuta prima in via ereditaria e poi per acquisto tra vivi, andava indicata al fisco italiano.</p>
<p><strong>Tassazione dell’immobile in Svizzera</strong></p>
<p>La seconda problematica – che è quella per la quale ci avete scritto – riguarda invece l’immobile, e la sua tassazione, questione che discende a sua volta dalla prima analizzata sopra.</p>
<p>Partendo, dunque, dalla Vostra residenza italiana, l’immobile in Svizzera non è tassato in Italia se non produce un reddito, perché, ad esempio, affittato a terze persone.</p>
<p>Diversamente dalla Svizzera, infatti, la “sostanza”, e cioè il patrimonio, non è imponibile di per sé, seppur con alcune lievi eccezioni.</p>
<p>Una di queste è la c.d. IVIE e ciò l’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero, che dal 2024 ammonta all’1,06% del valore del bene immobile, ed è stata recentemente aumentata perché sino al 2023 era lo 0,76% del valore, catastale o di acquisto (nel caso della Svizzera).</p>
<p>L’imposta non è applicabile, però, se si tratta di abitazione principale.</p>
<p>In Svizzera, le aliquote e le tasse variano da Cantone a Cantone, oltre alle imposte federali sulla sostanza, ma sul punto immagino sarete già ampiamente edotti.</p>
<p>Per rispondere più nello specifico, anche la residenza esclusiva in Svizzera di uno di Voi, come abbiamo già illustrato sopra, purtroppo, non sarebbe risolutiva, né probabilmente la residenza esclusiva di entrambi in Italia.</p>
<p>La Convenzione I-CH citata (CDI 1976), infatti, si applica di regola ai redditi e, quanto agli immobili, prevede la tassazione da parte dello Stato nel quale gli stessi sono situati.</p>
<p>*                                         *                                             *</p>
<p>Spero di aver chiarito in gran parte i Vostri dubbi. Naturalmente il mio consiglio è sempre quello di far valutare la Vostra situazione specifica da un esperto di fiscalità internazionale che possa fare una disamina precisa del patrimonio e della situazione di fatto.</p>
<p>Con i miei migliori saluti</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		<item>
		<title>Figli di naturalizzati Svizzeri</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/naturalizzazione-svizzera-figli-normativa-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 17:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Marzo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Legge federale cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Naturalizzazione svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[reintegrazione cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-24860"  class="panel-layout" ><div id="pg-24860-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24860-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24860-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Lo stato normativo attuale per l’acquisto della cittadinanza</h3>
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	<p><em>Buongiorno Avvocato, </em></p>
<p><em>leggendo la Sua rubrica, ho pensato di chiedere a Lei un chiarimento per un problema che per problemi vari avevo accantonato.</em></p>
<p><em>Sono naturalizzata svizzera perché svizzeri erano mio nonno, mia mamma, mio fratello e i miei cugini.</em></p>
<p><em>Quando c'era stata la possibilità di richiedere la naturalizzazione anche per i propri figli, mi era sfuggita la data di scadenza e non avevo potuto fare la domanda necessaria.</em></p>
<p><em>Ora sono anziana, mi è difficile partecipare agli incontri di collegamento, tornare nel comune dove vivevano i nonni e dove continuo a votare per posta e condividere le notizie della Gazzetta: mi chiedo però, se, nel tempo, non si fosse riaperta una nuova finestra di ammissione, nuovamente sfuggitami. In questo caso mia figlia, che – essendo andata ad abitare a Como e avendo un figlio che studia a Lugano – ha con la Svizzera frequenti contatti, potrebbe richiedere di ottenere la naturalizzazione a sua volta? Il mio legame con la Svizzera avrebbe così un senso e una continuità.</em></p>
<p><em>Potrei sapere qualcosa in proposito?</em></p>
<p><em>La ringrazio caldamente per una Sua risposta e La saluto cordialmente,</em></p>
<p><em>(F.C. – Serravalle)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Signora,</p>
<p>grazie molte dell’attenzione che ci riserva e dell’assiduità con cui ci segue anche da un piccolo ma splendido paese del Ticino.</p>
<p>Provo dunque ad accontentare la Sua richiesta in termini molto generali, restando poi volentieri a disposizione per eventuali chiarimenti ulteriori Le dovessero occorrere.</p>
<p>La disciplina è contenuta nella Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit) che ha subito negli anni varie modifiche. Riassumiamo allora lo stato attuale della normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2018.</p>
<p><strong>Cittadinanza svizzera per nascita </strong></p>
<p>Come più volte scritto anche su queste pagine, la cittadinanza svizzera si acquisisce (art. 1 LCit) innanzitutto per filiazione da genitori coniugati dei quali entrambi, o l’uno o l’altro siano elvetici.</p>
<p>Inoltre, sono svizzeri dalla nascita anche</p>
<ul>
<li>(i) il figlio di madre svizzera non coniugata con il padre;</li>
<li>(ii) il figlio minorenne straniero riconosciuto dal padre svizzero non coniugato con la madre (ed in questo caso anche i successivi figli del minorenne suddetto).</li>
</ul>
<p>Il figlio acquisisce contestualmente anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore svizzero, ovvero nell’ipotesi entrambi i genitori siano svizzeri di quello di cui assume il cognome.</p>
<p><strong>Cittadini svizzeri naturalizzati</strong></p>
<p>Esistono poi i casi di acquisto per naturalizzazione della cittadinanza, che è quello che La riguarda nello specifico. E qui la disciplina prevede due casi di naturalizzazione: ordinaria e agevolata.</p>
<p>La naturalizzazione ordinaria (art. 9 LCit) è quella che viene di norma concessa con provvedimento autorizzativo federale al soggetto</p>
<ul>
<li>(i) che è titolare di un permesso di domicilio, e</li>
<li>(ii) che può dimostrare di aver soggiornato complessivamente 10 anni in Svizzera, di cui almeno 3 anni negli ultimi 5 anni precedenti la domanda (salvi alcuni altri casi eccezionali).</li>
</ul>
<p>Sono altresì previste condizioni particolari per i partner registrati che vivono in unione domestica formale con un cittadino svizzero (art. 10 LCit).</p>
<p>Tuttavia per la naturalizzazione è necessario che ricorrano anche altri requisiti (art. 11 LCit) e cioè:</p>
<ul>
<li>(i) l’integrazione del richiedente secondo criteri legislativi (art. 12 LCit);</li>
<li>(ii) la familiarità del medesimo con le condizioni di vita svizzere; e</li>
<li>(iii) che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna dalla Svizzera.</li>
</ul>
<p>Vi è, infine, la naturalizzazione agevolata che – sempre nel rispetto dei criteri di integrazione di cui sopra e della sicurezza interna ed esterna svizzera – riguarda il coniuge di un cittadino svizzero (art. 21 LCit).</p>
<p>In questi casi le condizioni sono le seguenti</p>
<ol>
<li>il richiedente dopo il matrimonio vive da 3 anni con il coniuge, e ha soggiornato in Svizzera per 5 anni complessivi, incluso quello precedente alla domanda.</li>
<li>se il richiedente straniero risiede o ha risieduto all’estero, il matrimonio deve durare da 6 anni e occorrono vincoli stretti con la Confederazione.</li>
</ol>
<p>Nei due casi suddetti è possibile allo straniero chiedere la naturalizzazione agevolata anche se, dopo il matrimonio il coniuge acquisisce la cittadinanza per</p>
<ul>
<li>(i) reintegrazione; oppure</li>
<li>(ii) naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.</li>
</ul>
<p><strong>Reintegrazione </strong></p>
<p>La reintegrazione previsa dall’art. 26 L.Cit. presuppone gli stessi criteri della naturalizzazione e si applica a chi abbia perso la cittadinanza, purché la domanda sia presentata entro 10 anni, o anche successivamente ma solo se il richiedente risiede in Svizzera da almeno 3 anni.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Estensione ai figli </strong></p>
<p>La naturalizzazione e reintegrazione di norma si applica ai figli minorenni conviventi (art 30 LCit) salvo che per i 16enni che devono esprimersi personalmente.</p>
<p>Tuttavia l’art 24 L.Cit. stabilisce anche espressamente che il figlio straniero di genitore naturalizzato o reintegrato che era minorenne all’epoca della domanda del genitore e non vi è stato incluso, può presentare a sua volta domanda prima del 22° anno d’età dopo aver dimostrato un soggiorno complessivo di 5 anni in Svizzera, di cui 3 precedenti la sua richiesta.</p>
<p>La disciplina in vigore prevedeva alcune particolari disposizioni transitorie ad es. riguardanti gli stranieri di terza generazione che nel 2016 avevano tra 26 e 35 anni compiuti (art. 51° e art. 21°), che però da ultimo sono venute meno anch’esse dal 15 febbraio 2023. Altre “finestre” non ve ne sono state.</p>
<p><strong>Conclusioni </strong></p>
<p>Venendo quindi alla Sua richiesta e sulla base di questa sommaria ricognizione della legge federale sulla cittadinanza, mi spiace dover dire che, con ogni probabilità, non sussistano i presupposti per una naturalizzazione di Sua figlia.</p>
<p>Naturalmente si tratta di una valutazione fondata su una descrizione dei fatti, come detto, un po’ scarsa con tutti i limiti quindi che essa comporta, e che può modificarsi con un’analisi più accurata di elementi non evidenziati, anche perché la normativa è molto più complessa di quel che sembra.</p>
<p>A Lei ed ai nostri Lettori, nel frattempo, vanno i miei migliori saluti</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		<title>Neopatentati in Italia e Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/neopatentati-in-italia-e-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 17:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Gennaio Febbraio 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[conversione patente Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[limiti potenza auto]]></category>
		<category><![CDATA[normativa Svizzera patente]]></category>
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		<category><![CDATA[regole circolazione Italia 2024]]></category>
		<category><![CDATA[velocità neopatentati]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Caro Avvocato, leggo sempre la Sua rubrica legale e desideravo sottoporLe un piccolo quesito relativo alla patente. Mio figlio studia in Svizzera ed è residente formalmente a Zurigo. Stiamo acquistando un’auto per i suoi spostamenti ma non sappiamo se in Svizzera vi sono dei limiti di potenza per i giovani alla guida così come in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-24744"  class="panel-layout" ><div id="pg-24744-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24744-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24744-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Effetti della conversione di una patente italiana</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>leggo sempre la Sua rubrica legale e desideravo sottoporLe un piccolo quesito relativo alla patente.<br />
</em><em>Mio figlio studia in Svizzera ed è residente formalmente a Zurigo. </em><em>Stiamo acquistando un’auto per i suoi spostamenti ma non sappiamo se in Svizzera vi sono dei limiti di potenza per i giovani alla guida così come in Italia oppure si può scegliere qualsiasi modello e tipologia di vettura?</em></p>
<p><em>Grazie se potrà rispondere e per l’attenzione.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(C.B. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Gentilissima Lettrice,</p>
<p>grazie a Lei per averci riservato la Sua considerazione, che ci ripaga dei nostri sforzi per tutti i lettori affezionati che ci seguono, e ai quali non ci stanchiamo mai di ricordare l’importanza del Vostro contributo perché Gazzetta Svizzera possa continuare ad informare gli svizzeri in Italia sulle questioni di interesse comune.</p>
<p>Rispondo, pertanto, volentieri al Suo quesito che affronta una tematica, quella della circolazione stradale, di grande interesse, soprattutto per i continui interventi del Legislatore italiano, anche recenti, e per la necessità altresì di adattamenti interpretativi alla luce degli accordi bilaterali con la Svizzera.</p>
<p>Purtroppo la Sua lettera non è prodiga di particolati per una risposta più precisa.</p>
<p>Ci limiteremo, dunque, a descrivere lo stato attuale della questione in termini generali, ma così anche in maniera più ampia.</p>
<p>Cominciamo dalla disciplina italiana del Codice della Strada (CdS) relativa alla patente ottenuta da Suo figlio.</p>
<p><strong><u>Limitazioni per i neopatentati in Italia</u></strong></p>
<p>Come è noto la patente di guida prevede vari livelli di autorizzazione, oggettivi quando relativi alla tipologia di mezzi, e soggettivi quando relativi ai conducenti. Il tema delle limitazioni per i neopatentati, in particolare, è disciplinato dall’art. 117 del CdS, ed è stato recentemente oggetto di modifica.</p>
<p>In generale, tali limitazioni per i neopatentati sono di tipo temporale ed attengono alla potenza dei veicoli e ai limiti di velocità.</p>
<p>La norma in questione considera guidatori neopatentati tutti i conducenti fino a 3 (tre) anni dal conseguimento della patente. E ciò indipendentemente dalla loro età, ma solo con riferimento alla data in cui è stato ottenuto il titolo abilitativo.</p>
<p>Il recentissimo intervento normativo, L. n. 177 del 25.11.2024 con delega al Governo per la revisione del CdS, in vigore dal 14.12.2024 ha infatti previsto:</p>
<ul>
<li>l’estensione da un anno, stabilito in precedenza, fino a 3 (tre) anni per l’applicazione dei limiti di potenza per i neopatentati;</li>
<li>l’innalzamento dei limiti riferiti alla potenza, anche con riferimento ai veicoli elettrici o ibridi.</li>
</ul>
<p>Sono rimasti invariati, invece, i limiti in ordine alla velocità già in vigore precedentemente, che pure si applicano ai neopatentati.</p>
<p>Nello specifico, in base alla normativa in oggetto per i primi 3 (tre) anni dal rilascio della patente <u>non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica superiore a 75 kW/t (equivalenti a 101,972 cv)</u> in luogo di 55 kW/t previsti in precedenza.</p>
<p>Nel caso di veicoli destinati al trasporto di persone, con un numero di posti a sedere non superiore a nove, compreso il conducente (categoria M1), anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW (equivalenti a 142,76 cv), in luogo di 65 kW/t previsti in passato.</p>
<p>Sempre per i primi 3 (tre) anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B <u>non è consentito il superamento della velocità di <strong>100 km/h per le autostrade</strong> e di <strong>90 km/h per le strade extraurbane principali</strong></u>.</p>
<p>Le limitazioni di cui al presente articolo <u>non si applicano </u></p>
<ul>
<li><u>ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 CdS, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, oppure </u></li>
<li><u>nel caso al fianco del conducente vi sia persona di età <strong>non superiore</strong> <strong>a 65 anni</strong></u>, munita di patente valida per la stessa categoria, <u>conseguita da <strong>almeno 10 anni</strong></u>, ovvero valida per la categoria superiore.</li>
</ul>
<p>Le limitazioni alla guida e alla velocità suddette sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121 CdS.</p>
<p>Il titolare di patente di guida italiana che viola le <u>suddette limitazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 165 ad euro 660</strong></u>.</p>
<p><u>La trasgressione comporta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da <strong>2</strong> <strong>(due) ad 8 (otto) mesi</strong></u>.</p>
<p>Infine, si rileva che ai sensi dell’art. 186 <em>bis</em> CdS, per i primi 3 (tre) anni di patente il <strong>limite alcolemico</strong> per neopatentati deve essere pari a 0 (zero) pena il pagamento di una multa di 624 euro, oltre alle possibili conseguenze sul piano penale.</p>
<p><strong><u>Neopatentato con patente italiana convertita in Svizzera </u></strong></p>
<p>La materia è regolata dalla <strong><u>Convenzione per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida del 13 maggio 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana</u></strong> (della quale abbiamo anche già scritto) valida sino al 2026 che aggiorna precedenti accordi bilaterali tra i due Paesi, e dalle norme interne alla Svizzera.</p>
<p>In generale, si rileva che nel rispetto dell’accordo di reciprocità tra Italia e Svizzera (art. 3) la patente di guida italiana è <u>valida</u> ai fini della circolazione nel territorio svizzero:</p>
<ul>
<li>senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Svizzera;</li>
<li>per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Svizzera;</li>
<li>senza limitazioni temporali se il titolare è “dimorante settimanale” in Svizzera e mantiene la residenza in Italia dove rientra regolarmente (almeno due volte al mese). In tal caso le persone dette dimoranti settimanali devono presentare agli organi di controllo un certificato di residenza del competente Comune italiano o un attestato di dimora settimanale in Svizzera (rilasciato dalle competenti autorità cantonali Ufficio controllo abitanti/Polizia degli stranieri).</li>
</ul>
<p>Se il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle due parti stabilisce la residenza nel territorio dell’altra parte, <u>può convertire la sua patente senza dover sostenere esami di sorta, teorici o pratici, ma può essere richiesto un certificato medico per i requisiti psicofisici e fatte salve situazioni particolari</u>.</p>
<p>Tuttavia, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, le limitazioni di guida e le sanzioni previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.</p>
<p>Pertanto, i<u>n caso di conversione della patente italiana per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Svizzera</u>, a partire dalla data di rilascio della patente italiana di cui si chiede la conversione (o il duplicato). L’Accordo prevede poi tabelle tecniche di equipollenza delle categorie di patenti.</p>
<p>Il soggetto neopatentato italiano con patente convertita in licenza di condurre svizzera dovrà quindi fare riferimento alle norme previste dalla Svizzera per tale specifica condizione, cioè la <strong><u>Legge federale del 19 dicembre 1958</u></strong><u> <strong>sulla circolazione stradale (LCStr)</strong></u> e varie Ordinanze in materia (ad es. ONC - sulle norme della circolazione stradale del 13.11.1962, OAC - sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli del 27.10.1976 ed altre ancora). Inoltre vi sono disposizioni emanate anche dall’Ufficio federale delle Strade.</p>
<p>Sul punto, si rileva che viene comunemente definita neoconducente quella persona che possiede una licenza di condurre provvisoria <u>da meno di 2 (due) anni,</u> e questo indipendentemente dall’età della persona stessa.</p>
<p>I neopatentati in Svizzera dispongono di uno <em>status</em> particolare nella circolazione stradale e per loro si applicano regole speciali, e le infrazioni spesso vengono sanzionate in modo più rigido rispetto ad altri conducenti.</p>
<p>In particolare, si rileva che dal 2005 in Svizzera è previsto il rilascio della patente di guida in due fasi, ovvero, dopo il superamento dell'esame di guida i neopatentati ricevono una c.d. <strong>patente provvisoria</strong> della durata di 3 (tre) anni.</p>
<p>Durante il primo anno sono tenuti a completare e superare il corso obbligatorio di formazione complementare (corso 2) di una giornata. Il corso è un requisito fondamentale per ottenere la licenza di condurre definitiva. Se durante il periodo di prova si commettono violazioni gravi del codice della strada la patente viene ritirata.</p>
<p>Viceversa, <u>non è previsto un limite in ordine alla potenza dell’auto per i giovani neopatentati</u>, anche se questo argomento è spesso oggetto di dibattito pubblico anche in Svizzera.</p>
<p><strong><u>Conclusione</u></strong></p>
<p>Dunque i neopatentati italiani potranno oggi guidare vetture più potenti di prima ma con limiti di velocità specifici e per un periodo più lungo.</p>
<p>Non sappiamo esattamente che età abbia Suo figlio, né da quanti anni abbia conseguito la patente di guida e quindi quali limiti abbia in Italia ma in Svizzera non vigono restrizioni su potenza e velocità diverse per neopatentati e altri conducenti.</p>
<p>Le normative sono complesse ed in parte tecniche con casistica molto vasta. In generale comunque una patente per auto illimitata non subisce restrizioni o condizioni in sede di conversione, salvo casi particolari. Infatti, come visto, ciascun Paese mantiene il diritto di statuire autonomamente cosa sia consentito sulle proprie strade e nel proprio territorio, ed è buona norma informarsi come ha fatto Lei, perché vi è l’obbligo di osservare queste prescrizioni e anche in Svizzera nel 2024 e nel 2025 sono entrate ed entreranno in vigore ulteriori modifiche.</p>
<p>Spero che queste pochi appunti le siano utili, e lo siano anche per i nostri amici Lettori.</p>
<p>Un cordiale saluto, e buon inizio di anno nuovo a tutti.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		<item>
		<title>Successione in Italia o in Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-in-italia-o-in-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 19:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Dicembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzione I-CH contro la doppia imposizione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto internazionale privato]]></category>
		<category><![CDATA[doppia successione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento successorio europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[tassa di successione]]></category>
		<category><![CDATA[Trattato I-CH di domicilio e consolare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Buonasera avvocato Wiget, leggendo la sua rubrica sulla “Gazzetta Svizzera” in merito alle problematiche successorie tra Italia e Svizzera, le scrivo per chiederle una consulenza in merito ad una presunta doppia successione. Mio zio, fratello di mio padre, cittadino italiano con residenza in Italia, è deceduto in Svizzera ad agosto 2023 nell’abitazione della sua compagna</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/successione-in-italia-o-in-svizzera/">Successione in Italia o in Svizzera</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-24610"  class="panel-layout" ><div id="pg-24610-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24610-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24610-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Un caso di doppia successione e imposizione?</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em>Buonasera avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>leggendo la sua rubrica sulla “Gazzetta Svizzera” in merito alle problematiche successorie tra Italia e Svizzera, le scrivo per chiederle una consulenza in merito ad una presunta doppia successione.</em></p>
<p><em>Mio zio, fratello di mio padre, cittadino italiano con residenza in Italia, è deceduto in Svizzera ad agosto 2023 nell’abitazione della sua compagna di vita italiana deceduta circa un anno prima.</em></p>
<p><em>In quanto unica erede ho presentato domanda di successione secondo la legge italiana con pagamento dei relativi oneri per il solo bene della casa sita a Roma, in quanto non risultano presenti in Italia conti bancari a suo nome.</em></p>
<p><em>Tramite la polizia svizzera, che ha rinvenuto il corpo, ho avuto il contatto del segretario comunale del cantone di Berna, incaricato di gestire l’eredità di mio zio.</em></p>
<p><em>A quel punto, tramite ricerche personali, ho rintracciato il notaio incaricato dal comune di redigere un inventario dei beni in quanto risulta un prestito fatto da mio zio sul conto personale della sua compagna, e il comune ne deve garantire il lascito.</em></p>
<p><em>Il suddetto notaio si deve occupare della gestione di entrambe le eredità.</em></p>
<p><em>Nella bozza dell’inventario oltre alla somma di denaro è menzionata anche la casa di Roma che però non fa parte dei beni svizzeri. È indicato inoltre che l’inventario è stato richiesto dagli eredi senza che io ne abbia fatto formale richiesta, e che per la successione si applica il diritto svizzero.</em></p>
<p><em>Presumo che stiano aprendo una doppia successione con relativa doppia imposizione fiscale.</em></p>
<p><em>Trovo assurdo che per un cittadino italiano con residenza in Italia, si debba gestire una successione anche in Svizzera soprattutto per un bene come la casa che si trova in territorio italiano e per il quale sono già state pagate le relative tasse.</em></p>
<p><em>Le chiedo se fosse possibile avere una consulenza per chiarire se il notaio ed il comune stanno operando nella maniera corretta o se ci sono normative o accordi internazionali che possono essere applicati al fine di evitare doppia tassazione per i medesimi beni.</em></p>
<p><em>(V.G. – Roma)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>grazie per la sua lunga lettera di cui ho omesso alcuni passaggi, ma che mi auguro di avere sintetizzato comunque fedelmente.</p>
<p>La vicenda è di quelle estremamente complesse, e la sua lo è in modo particolare. Purtroppo la lettera non ci fornisce un quadro esaustivo dei fatti ma cercheremo di offrirle quanti più chiarimenti possibili per consentirle di risolvere i suoi dubbi principali.</p>
<p>Da quanto lei scrive la successione senza testamento sembrerebbe essersi aperta in Svizzera ove è mancato suo zio, e verrebbe regolata dal diritto svizzero, sebbene egli non fosse formalmente residente nella Confederazione, ma vi si trovasse solo perché dimorante da circa un anno nella casa della compagna defunta in precedenza.</p>
<p>Cominciamo da questo punto.</p>
<p><strong><u>Il diritto internazionale privato svizzero </u></strong></p>
<p>Secondo la LDIP svizzera del 18.12.1987 nella sua versione vigente, la legge regolatrice della successione è quella del luogo dell’ultimo domicilio (che equivale alla residenza in Italia) il quale determina anche la giurisdizione, indipendentemente dalla cittadinanza del <em>de cuius</em>.</p>
<p>Infatti, gli artt. 86 e 90 LDIP prevedono la competenza di tribunali svizzeri dell’ultimo domicilio in Svizzera dell’ereditando, cioè del defunto, e in particolare l’applicabilità del diritto svizzero (salvo scelta del diritto nazionale).</p>
<p>Nel caso concreto, sarebbe applicabile il diritto svizzero, fatta eccezione anche qui che debba ritenersi prevalente sulla situazione di fatto la residenza formale in Italia.</p>
<p><strong><u>Il Regolamento successorio europeo </u></strong></p>
<p>In Italia vale dal 2015 il Regolamento europeo n. 650/2012 che agli artt. 10 e 21 dispone in maniera speculare che la competenza e la legge regolatrice della successione aperta dopo la sua entrata in vigore sia quella del domicilio o residenza abituale del <em>de cuius </em>al momento della morte.</p>
<p>Formalmente questa risulterebbe essere quella italiana, e dunque il diritto applicabile sarebbe quello italiano.</p>
<p>Solo eccezionalmente, se in concreto risultassero chiari collegamenti più stretti con un altro Stato, si potrebbe applicare la relativa legge di quest’ultimo.</p>
<p><strong><u>Il Trattato I-CH di domicilio e consolare del 1868</u></strong></p>
<p>Sennonché, come più volte menzionato e sostenuto nella nostra Rubrica Legale, in questi casi entra in gioco un antico Trattato Italo-Svizzero risalente al 1868 che, nell’ipotesi in esame soccorre a sciogliere ogni dubbio.</p>
<p>All’art. 17 del suddetto Trattato bilaterale, infatti, si è convenuto tra i due Paesi che per le controversie ereditarie di un cittadino italiano defunto in Svizzera siano competenti i tribunali italiani e viceversa quelli elvetici per uno svizzero morto in Italia, con l’ulteriore conseguenza che ne deriverebbe l’applicabilità del diritto italiano alla successione del defunto italiano in Svizzera, ed analogamente del diritto svizzero alle successioni dello svizzero defunto in Italia.</p>
<p>Ciò secondo un’interpretazione costante della norma in via estensiva, anche se essa, in realtà, parla espressamente solo della competenza.</p>
<p>Tale Trattato del 1868 poi prevale tanto sulla LDIP svizzera, quanto sul Regolamento europeo applicabile in Italia.</p>
<p>Con riferimento a quest’ultimo, in particolare, l’art. 75 Reg. lo sancisce espressamente, e quanto poi nello specifico al diritto applicabile, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un trattato bilaterale con uno Stato terzo (come è la Svizzera) prevale anche se non prevede espressamente la scelta della legge.</p>
<p>E, dunque, a ragione si può sostenere che il diritto applicabile alla successione di suo zio sia quello italiano.</p>
<p><strong><u>L’eccezione dei procedimenti successori </u></strong></p>
<p>Il principio testé affermato subisce tuttavia una limitazione in Svizzera per quel che riguarda alcuni aspetti procedimentali e formali delle successioni.</p>
<p>L’art. 17 del Trattato, infatti, secondo la giurisprudenza elvetica, non è applicabile, ad esempio, all’emissione del certificato di erede, né all’amministrazione d’ufficio ed all’inventario – che sembrerebbe proprio il caso della successione di suo zio e di quella della sua compagna defunta – i quali restano comunque regolati dal diritto svizzero.</p>
<p><strong><u>La tassa di successione </u></strong></p>
<p>In quanto residente in Italia, la successione di suo zio è sicuramente tassata in Italia in base al D.Lgs. n. 346/1990 (art. 2 TUSD) ma in tal caso lo sarebbe per l’intero asse ereditario (beni e diritti), ma se gli unici beni caduti in successione erano l’immobile a Roma e il credito verso la sua compagna, sarebbero comunque tassabili solo questi cespiti, data l’assenza di beni in Svizzera.</p>
<p>E anche se si potesse invece ritenere lo zio residente in Svizzera allorquando ancora in vita, almeno l’immobile italiano sarebbe stato qui soggetto all’imposta di successione comunque, in base alla stessa disposizione.</p>
<p>Per la Svizzera bisogna vedere invece Cantone per Cantone perché non esiste un’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni, mentre quasi tutti i Cantoni prevedono l’una o l’altra, o entrambe, ma a condizioni ed aliquote diverse tra di loro.</p>
<p><strong><u>Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976</u></strong></p>
<p>Laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.</p>
<p>Il Trattato del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.</p>
<p>I costi possono essere anche molto elevati in taluni casi ma nemmeno la Convenzione I-CH contro la doppia imposizione del 1976 prevede nulla in proposito, al contrario di altri accordi bilaterali stipulati dall’Italia con altri Stati e anche dalla Svizzera stessa.</p>
<p>Tuttavia, alla luce di quanto sopra, non credo che nel suo caso si possa verificare una simile distorsione.</p>
<p>*                                      *                                       *</p>
<p>Spero di essere stato sufficientemente chiaro e, giunti a questo punto, auguro a lei ed a tutti i nostri lettori un caldo e tranquillo Natale con gli affetti più cari, ed un felicissimo inizio di anno nuovo.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<title>Acquisto di case vacanza in Italia?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/acquisto-di-case-vacanza-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 21:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto di immobili in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[condizione di reciprocità]]></category>
		<category><![CDATA[diritto internazionale privato]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina italiana]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[LAFE]]></category>
		<category><![CDATA[legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[residenza in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[svizzeri]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Caro Avvocato, la Sua rubrica legale affronta una grande varietà di questioni giuridiche che interessano gli svizzeri in Italia e la leggo sempre con piacere. Ho notato però che da un po’ di tempo non si è più occupato di scrivere sulla questione dell’acquisto di immobili in Italia da parte di nostri concittadini. Ma io</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-24515"  class="panel-layout" ><div id="pg-24515-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24515-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24515-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Limiti per gli svizzeri e condizione di reciprocità</h3>
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	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>la Sua rubrica legale affronta una grande varietà di questioni giuridiche che interessano gli svizzeri in Italia e la leggo sempre con piacere.</em></p>
<p><em>Ho notato però che da un po’ di tempo non si è più occupato di scrivere sulla questione dell’acquisto di immobili in Italia da parte di nostri concittadini. Ma io ricordo che in passato vi erano dei limiti per noi svizzeri.</em></p>
<p><em>Forse che questo silenzio significa che tutti gli ostacoli sono stati rimossi? Sarebbe sacrosanto, perché non si capisce perché un diritto alla proprietà di una casa deve essere negato.</em></p>
<p><em>Mi interesserebbe la Sua opinione, anche perché sto pensando a mia volta di acquistare una proprietà confinante ma non vorrei fare un errore di cui poi dovermi pentire.</em></p>
<p><em>Grazie se potrà chiarirmi quanto sopra e la ringrazio per quanto fa per noi con questa Sua paginetta. </em></p>
<p><em>(I.B. – Provincia di Cuneo)</em></p>
<hr />
<p>Caro Lettore,</p>
<p>i complimenti ed i ringraziamenti sono sempre graditi e, dunque, grazie mille per i Suoi apprezzamenti, che estendo con piacere a tutti coloro che con costante impegno lavorano gratuitamente per consentirci di “uscire” ogni mese (e ora un mese in meno).</p>
<p>A voi Lettori, la preghiera di continuare a contribuire alla nostra Gazzetta Svizzera se, come leggo spesso, tanto gradita.</p>
<p>Ma vengo subito alla Sua domanda, perché il mio silenzio sul tema degli acquisti immobiliari ha significato esattamente opposto a quello che suppone Lei. Infatti, in realtà, non è cambiato nulla e la questione è tuttora aperta, anche se – va detto subito – il problema non riguarda gli svizzeri che, come Lei, sono residenti in Italia ma solo quelli residenti nella Confederazione (o comunque all’estero).</p>
<p><strong><u>La disciplina svizzera </u></strong></p>
<p>In Svizzera la Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero del 16.12.1983 (LAFE) è tuttora in vigore.</p>
<p>Essa, in generale, limita l’acquisto di immobili in Svizzera, ovvero li sottopone ad un obbligo di autorizzazione dell’autorità cantonale, indipendentemente dal titolo (compravendita, permuta, donazione, trasferimenti di quote societarie, ecc.).</p>
<p>Sottostanno a questa disciplina (art. 5 LAFE) tutti gli stranieri domiciliati in Svizzera, ma che non sono cittadini di uno Stato dell’Unione Europea o membro dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS/EFTA), e cioè Norvegia, Liechtenstein e Islanda, e che sono privi di un permesso di domicilio “C” valido.</p>
<p>Oltre alle persone fisiche, la legge si applica anche a persone giuridiche e senza personalità giuridica ma con patrimoni (società anonime, associazioni, fondazioni, ecc.) e persino ai trust o agli acquisti a mezzo di fiduciario.</p>
<p>Sono viceversa esclusi da tali vincoli gli svizzeri e coloro che posseggono la doppia nazionalità domiciliati in Svizzera o all’estero, i cittadini UE o AELS effettivamente domiciliati in Svizzera (con permesso di dimora “B”, o di domicilio “C”, o anche di breve durata “L”), gli stranieri di altri Stati in possesso di permesso di domicilio “C”, e il frontaliere con permesso “G” per l’abitazione nel luogo di lavoro.</p>
<p>Mentre di regola (art. 2 LAFE) l’acquisto di un’abitazione “principale” – cioè la “prima casa” in Italia ove uno risiede – non pone problemi (così come quello di fondi ad uso commerciale), diverso è il caso dell’abitazione “secondaria” per il quale vige il regime delle autorizzazioni.</p>
<p>In particolare, per le abitazioni di vacanza (art. 9 e 10 LAFE), di regola non è consentito l’acquisto di immobili superiori a 200m<sup>2 </sup>(come superficie abitabile netta) ma conteggiati secondo criteri specifici e con alcune integrazioni, e con superficie del terreno maggiore di 1’000m<sup>2</sup>.</p>
<p>Nella prassi sono possibili alcuni margini di tolleranza, e da parte di alcuni Cantoni anche casi di autorizzazioni eccezionali di abitazioni secondarie in luoghi in cui la persona fisica ha rapporti strettissimi a degni di protezione (art. 9 LAFE) per consentire la regolare tutela di interessi prevalentemente economici, scientifici o culturali.</p>
<p>Il negozio giuridico in violazione della legge è nullo e eventuali dichiarazioni false, inesatte, incomplete sono perseguibili penalmente (artt. 28 – 31 LAFE).</p>
<p>I singoli Cantoni a vocazione turistica (quasi tutti…) hanno previsto anche dei contingenti massimi annuali, e possono prevedere persino blocchi totali o l’acquisto solo di abitazioni già di proprietà di stranieri (art. 13 LAFE).</p>
<p><strong><u>La disciplina italiana</u></strong></p>
<p>A fronte di questa disciplina rigorosa, l’Italia non ha potuto che applicare specularmente lo stesso metro di giudizio.</p>
<p>Ciò in forza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle Preleggi al Codice Civile del 1942 che regola molti aspetti del diritto internazionale, compreso questo, e che sancisce che “<em>Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali</em>”.</p>
<p>La norma è stata ritenuta compatibile con la nostra Costituzione e derogabile solo per i diritti fondamentali (libertà, domicilio, ecc.) dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 120/1967 e Sentenza n. 11/1968, e altrimenti in alcun modo in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza), 10 (adeguamento al diritto internazionale e condizione dello straniero) e 24 (tutela giurisdizionale dei diritti).</p>
<p>Essa, peraltro, è mitigata in vari casi previsti da numerose leggi: per gli stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno (D.Lgs. n. 286/1998), per i rifugiati (Convenzione di Ginevra del 1951), per gli apolidi (Convenzione di New York del 1954), per i doppi cittadini UE e per i loro familiari anche extra-comunitari (D.Lgs. n. 30/2007).</p>
<p>Conseguentemente, del tutto legittimamente lo Stato italiano può negare l’acquisto di un immobile in Italia da parte di un cittadino svizzero non residente (ancorché la Svizzera sia membro dell’AELS/EFTA), e quindi di una seconda casa di vacanze, se non alle stesse condizioni di un cittadino italiano in Svizzera – e dunque consentirlo limitatamente a superfici di 200m<sup>2</sup> per l’abitazione e di 1’000 m<sup>2</sup> per il terreno.</p>
<p>Più complessa risulta, invece, la questione dell’esame e della valutazione dei casi eccezionali o dei margini di tolleranza in Svizzera, in assenza di riferimenti codificati che consentano un effettivo raffronto da parte italiana, che non conosce un regime così restrittivo come quello elvetico ma, naturalmente, è possibile una certa elasticità.</p>
<p>*Per quanto riguarda la Sua specifica situazione, non vedo problemi sotto questo profilo – salvo che Lei sia residente fuori dall’Italia, perché in tale ipotesi si tratterebbe di capire di che tipologia è la proprietà confinante, di quali dimensioni rispetto alla Sua e quale uso se ne farebbe per poter rispondere correttamente.</p>
<p>Al di là di questo, caro Lettore, di più non posso dire e sono dispiaciuto di doverla deludere perché il vincolo agli acquisti in Italia per gli svizzeri non residenti è immutato e tuttora considerato legittimo.</p>
<p>Un cordiale saluto a Lei ed a tutti i nostri generosi (speriamo sempre) Lettori.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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