Sostanziale identità di disciplina tra Italia e Svizzera
Gentile Avvocato,
desidero sottoporle una situazione riguardante alcune richieste di pagamento che sto ricevendo relative a presunte pendenze collegate a un precedente contratto di locazione.
Tali richieste risultano intestate esclusivamente a me, nonostante il contratto di locazione fosse firmato da due persone, a seguito di “Vertragsumschreibung” come da allegato.
L’altro coinquilino indicato nel contratto non è rintracciabile e non sta collaborando in alcun modo. Di conseguenza, temo che mi stiano imputando l’intera responsabilità economica, anche per importi che non dovrebbero riguardarmi interamente.
(G.T. - Prov. Barletta)
Gentile Lettrore,
grazie del Suo quesito e mi scuserà se ho ridotto la lettera per ragioni di spazio.
Riassumo in sintesi la vicenda ed il contenuto degli accordi contrattuali.
Lei ha inizialmente stipulato, unitamente ad una Sua amica, un contratto di locazione per un immobile in Svizzera di proprietà di una società attraverso un intermediario.
Successivamente Lei ha firmato una scrittura integrativa con un Suo amico subentrante alla prima co-conduttrice nel contratto.
Il Suo amico, in realtà, dopo poco tempo ha smesso di pagare la Sua quota di affitto, ha lasciato l’appartamento, non ha più risposto al telefono, e si è reso del tutto irreperibile.
Le invece ha continuato a pagare la Sua quota del canone.
A quanto pare la proprietà ha ceduto il credito per i canoni non corrisposti dal Suo amico ad una società di recupero crediti, la quale ora ne ha chiesto il pagamento a Lei.
Di qui il Suo dubbio.
Esaminata la voltura del contratto che mi ha trasmesso, che concreta una vera e propria cessione dello stesso, si evince quanto segue.
In primo luogo, la parte cedente il contratto (e cioè Lei e la Sua amica) si impegna, tra l’altro, a garantire in via solidale con la parte cessionaria (e cioè sempre Lei ed il Suo amico) l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e di legge sino alla fine del contratto.
D’altro lato, lo stesso obbligo di adempire alle pattuizioni contrattuali e obbligazioni di legge lo assume la parte cessionaria nei confronti della parte cedente, in particolare per eventuali fatture, costi aggiuntivi, pagamenti arretrati e conguagli (ma anche per accrediti).
Il contratto, che risulta regolarmente sottoscritto da tutte le parti, contiene altre clausole di carattere amministrativo. Ma quelle sopra menzionate sono quelle essenziali per rispondere al Suo quesito.
Tali pattuizioni, peraltro, corrispondono né più né meno che alle prassi del settore ed alle regole del Codice Civile Svizzero in tema di obbligazioni solidali.
Dispone, infatti, l’art. 143 CCS che la solidarietà sorge quando i debitori dichiarano di obbligarsi ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione.
Inoltre, in base all’art. 144 CCS il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o una parte soltanto.
A norma, poi, dell’art. 147 CCS il pagamento di uno dei debitori solidali dell’intero debito libera gli altri debitori, ma al debitore che abbia pagato più della sua parte, l’art. 148 CCS riconosce il diritto di regresso verso il condebitore o i condebitori, i quali, sempre in forza del medesimo articolo, nei loro rapporti interni si intendono obbligati in parti uguali, salvo diverso accordo.
Il creditore può essere responsabile, però, se abbia avvantaggiato la posizione giuridica di un debitore solidale a danno degli altri (art. 149 CCS).
* * *
La disciplina svizzera, non differisce sostanzialmente da quella italiana.
Per rispondere quindi alle Sue domande, possiamo dirLe innanzitutto che la responsabilità per le obbligazioni del contratto di locazione con la proprietà svizzera è solidale.
Pertanto Lei sarebbe comunque obbligato per l’intero verso il creditore (anche verso la società che ne ha acquistato la titolarità), e dunque anche per la parte del Suo amico moroso.
Se un dubbio può sollevarsi è quello che, rispetto al requisito richiesto dall’art. 143 CCS, potrebbe risultare dubbia la volontà di obbligarsi ciascuno “singolarmente” mentre la voltura sembrerebbe far riferimento più ad una responsabilità congiunta come “parte” tanto di quella cedente, quanto di quella cessionaria. L’osservazione, tuttavia, potrebbe essere ritenuta speciosa.
In secondo luogo, pare estremamente improbabile riuscire a far sospendere le richieste del creditore, in assenza di oggettivi motivi di non debenza delle pigioni.
Infine, con riferimento al Suo ultimo quesito, come illustrato, una volta pagato Lei subentra in tutti i diritti del creditore verso il Suo amico e può agire in regresso nei confronti dello stesso una volta individuato il Suo nuovo domicilio, residenza, l’eventuale posto di lavoro o il conto in banca per il recupero di quanto da lui dovuto per la locazione, oltre a eventuali danni.
Un cordiale saluto a Lei ed a tutti i nostri Lettori.
Markus W. Wiget
Avvocato
La Gazzetta ha bisogno di te.
Cara lettrice, caro lettore online,
la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico clicca qui per i dettagli.





