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Neopatentati in Italia e Svizzera

    Effetti della conversione di una patente italiana

    Caro Avvocato,

    leggo sempre la Sua rubrica legale e desideravo sottoporLe un piccolo quesito relativo alla patente.
    Mio figlio studia in Svizzera ed è residente formalmente a Zurigo. Stiamo acquistando un’auto per i suoi spostamenti ma non sappiamo se in Svizzera vi sono dei limiti di potenza per i giovani alla guida così come in Italia oppure si può scegliere qualsiasi modello e tipologia di vettura?

    Grazie se potrà rispondere e per l’attenzione.

    Cordiali saluti

    (C.B. – Milano)


    Gentilissima Lettrice,

    grazie a Lei per averci riservato la Sua considerazione, che ci ripaga dei nostri sforzi per tutti i lettori affezionati che ci seguono, e ai quali non ci stanchiamo mai di ricordare l’importanza del Vostro contributo perché Gazzetta Svizzera possa continuare ad informare gli svizzeri in Italia sulle questioni di interesse comune.

    Rispondo, pertanto, volentieri al Suo quesito che affronta una tematica, quella della circolazione stradale, di grande interesse, soprattutto per i continui interventi del Legislatore italiano, anche recenti, e per la necessità altresì di adattamenti interpretativi alla luce degli accordi bilaterali con la Svizzera.

    Purtroppo la Sua lettera non è prodiga di particolati per una risposta più precisa.

    Ci limiteremo, dunque, a descrivere lo stato attuale della questione in termini generali, ma così anche in maniera più ampia.

    Cominciamo dalla disciplina italiana del Codice della Strada (CdS) relativa alla patente ottenuta da Suo figlio.

    Limitazioni per i neopatentati in Italia

    Come è noto la patente di guida prevede vari livelli di autorizzazione, oggettivi quando relativi alla tipologia di mezzi, e soggettivi quando relativi ai conducenti. Il tema delle limitazioni per i neopatentati, in particolare, è disciplinato dall’art. 117 del CdS, ed è stato recentemente oggetto di modifica.

    In generale, tali limitazioni per i neopatentati sono di tipo temporale ed attengono alla potenza dei veicoli e ai limiti di velocità.

    La norma in questione considera guidatori neopatentati tutti i conducenti fino a 3 (tre) anni dal conseguimento della patente. E ciò indipendentemente dalla loro età, ma solo con riferimento alla data in cui è stato ottenuto il titolo abilitativo.

    Il recentissimo intervento normativo, L. n. 177 del 25.11.2024 con delega al Governo per la revisione del CdS, in vigore dal 14.12.2024 ha infatti previsto:

    • l’estensione da un anno, stabilito in precedenza, fino a 3 (tre) anni per l’applicazione dei limiti di potenza per i neopatentati;
    • l’innalzamento dei limiti riferiti alla potenza, anche con riferimento ai veicoli elettrici o ibridi.

    Sono rimasti invariati, invece, i limiti in ordine alla velocità già in vigore precedentemente, che pure si applicano ai neopatentati.

    Nello specifico, in base alla normativa in oggetto per i primi 3 (tre) anni dal rilascio della patente non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica superiore a 75 kW/t (equivalenti a 101,972 cv) in luogo di 55 kW/t previsti in precedenza.

    Nel caso di veicoli destinati al trasporto di persone, con un numero di posti a sedere non superiore a nove, compreso il conducente (categoria M1), anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW (equivalenti a 142,76 cv), in luogo di 65 kW/t previsti in passato.

    Sempre per i primi 3 (tre) anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

    Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano

    • ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 CdS, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, oppure
    • nel caso al fianco del conducente vi sia persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno 10 anni, ovvero valida per la categoria superiore.

    Le limitazioni alla guida e alla velocità suddette sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121 CdS.

    Il titolare di patente di guida italiana che viola le suddette limitazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 ad euro 660.

    La trasgressione comporta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da 2 (due) ad 8 (otto) mesi.

    Infine, si rileva che ai sensi dell’art. 186 bis CdS, per i primi 3 (tre) anni di patente il limite alcolemico per neopatentati deve essere pari a 0 (zero) pena il pagamento di una multa di 624 euro, oltre alle possibili conseguenze sul piano penale.

    Neopatentato con patente italiana convertita in Svizzera

    La materia è regolata dalla Convenzione per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida del 13 maggio 2021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana (della quale abbiamo anche già scritto) valida sino al 2026 che aggiorna precedenti accordi bilaterali tra i due Paesi, e dalle norme interne alla Svizzera.

    In generale, si rileva che nel rispetto dell’accordo di reciprocità tra Italia e Svizzera (art. 3) la patente di guida italiana è valida ai fini della circolazione nel territorio svizzero:

    • senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Svizzera;
    • per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Svizzera;
    • senza limitazioni temporali se il titolare è “dimorante settimanale” in Svizzera e mantiene la residenza in Italia dove rientra regolarmente (almeno due volte al mese). In tal caso le persone dette dimoranti settimanali devono presentare agli organi di controllo un certificato di residenza del competente Comune italiano o un attestato di dimora settimanale in Svizzera (rilasciato dalle competenti autorità cantonali Ufficio controllo abitanti/Polizia degli stranieri).

    Se il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle due parti stabilisce la residenza nel territorio dell’altra parte, può convertire la sua patente senza dover sostenere esami di sorta, teorici o pratici, ma può essere richiesto un certificato medico per i requisiti psicofisici e fatte salve situazioni particolari.

    Tuttavia, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, le limitazioni di guida e le sanzioni previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

    Pertanto, in caso di conversione della patente italiana per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Svizzera, a partire dalla data di rilascio della patente italiana di cui si chiede la conversione (o il duplicato). L’Accordo prevede poi tabelle tecniche di equipollenza delle categorie di patenti.

    Il soggetto neopatentato italiano con patente convertita in licenza di condurre svizzera dovrà quindi fare riferimento alle norme previste dalla Svizzera per tale specifica condizione, cioè la Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) e varie Ordinanze in materia (ad es. ONC - sulle norme della circolazione stradale del 13.11.1962, OAC - sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli del 27.10.1976 ed altre ancora). Inoltre vi sono disposizioni emanate anche dall’Ufficio federale delle Strade.

    Sul punto, si rileva che viene comunemente definita neoconducente quella persona che possiede una licenza di condurre provvisoria da meno di 2 (due) anni, e questo indipendentemente dall’età della persona stessa.

    I neopatentati in Svizzera dispongono di uno status particolare nella circolazione stradale e per loro si applicano regole speciali, e le infrazioni spesso vengono sanzionate in modo più rigido rispetto ad altri conducenti.

    In particolare, si rileva che dal 2005 in Svizzera è previsto il rilascio della patente di guida in due fasi, ovvero, dopo il superamento dell'esame di guida i neopatentati ricevono una c.d. patente provvisoria della durata di 3 (tre) anni.

    Durante il primo anno sono tenuti a completare e superare il corso obbligatorio di formazione complementare (corso 2) di una giornata. Il corso è un requisito fondamentale per ottenere la licenza di condurre definitiva. Se durante il periodo di prova si commettono violazioni gravi del codice della strada la patente viene ritirata.

    Viceversa, non è previsto un limite in ordine alla potenza dell’auto per i giovani neopatentati, anche se questo argomento è spesso oggetto di dibattito pubblico anche in Svizzera.

    Conclusione

    Dunque i neopatentati italiani potranno oggi guidare vetture più potenti di prima ma con limiti di velocità specifici e per un periodo più lungo.

    Non sappiamo esattamente che età abbia Suo figlio, né da quanti anni abbia conseguito la patente di guida e quindi quali limiti abbia in Italia ma in Svizzera non vigono restrizioni su potenza e velocità diverse per neopatentati e altri conducenti.

    Le normative sono complesse ed in parte tecniche con casistica molto vasta. In generale comunque una patente per auto illimitata non subisce restrizioni o condizioni in sede di conversione, salvo casi particolari. Infatti, come visto, ciascun Paese mantiene il diritto di statuire autonomamente cosa sia consentito sulle proprie strade e nel proprio territorio, ed è buona norma informarsi come ha fatto Lei, perché vi è l’obbligo di osservare queste prescrizioni e anche in Svizzera nel 2024 e nel 2025 sono entrate ed entreranno in vigore ulteriori modifiche.

    Spero che queste pochi appunti le siano utili, e lo siano anche per i nostri amici Lettori.

    Un cordiale saluto, e buon inizio di anno nuovo a tutti.

    Avv. Markus Wiget

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