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Il concorso di tasse di successione in Svizzera e in Italia

    Il caso sfortunato di doppia imposizione di un italiano residente in Svizzera

    Gentile Avvocato,

    sono doppio-cittadino italo-svizzero e vivo ormai stabilmente a Lugano da tanti anni.

    Le spiego la situazione. Mia zia di 80 anni, cittadina solo italiana, è venuta ad abitare da me in Svizzera vari anni fa. Era ufficialmente residente qui, con permesso C ed iscritta all’AIRE.

    La zia percepiva solo una piccola pensione dal Canton Ticino ma aveva in Italia un immobile che poi ha venduto, ricavandone una discreta somma investita in titoli di stato italiani presso una banca milanese.

    Alla fine dello scorso anno la zia è mancata, lasciando per testamento, regolarmente depositato presso un Notaio a Milano, l’intera sua eredità a me ed a vari nipoti.

    In Italia, dove si trovavano gli unici beni della zia, abbiamo poi pagato regolarmente l’imposta di successione e pensavamo così di aver risolto.

    Ora però mi sono state consegnate, dall’Ufficio Imposte di Successione e di Donazione di Lugano, delle “decisioni di tassazione” sugli stessi beni per me ed i miei nipoti.

    Siccome leggo la sua rubrica tutti i mesi online, avevo inteso che le successioni di italiani in Svizzera fossero regolate dalla legge italiana sulla base della Convenzione del 1868.

    Allora le chiedo perché la Svizzera mi tassa la successione di mia zia italiana i cui beni erano tutti in Italia e per i quali già abbiamo versato la stessa imposta in Italia?

    E poi, non esiste la Convenzione per le doppie imposizioni di cui pure lei scrive spesso sulla Gazzetta Svizzera?

    Spero mi possa aiutare e la ringrazio di cuore sin da ora. Cordiali saluti.

    (S.C. - Lugano)


    Gentile Lettore,

    La ringrazio del Suo quesito e di seguirci assiduamente, anche se solo on-line da quando si è trasferito in Svizzera. Spero, però, che dia altrettanto regolarmente il Suo contributo alla Gazzetta Svizzera, grande o piccolo che sia, perché esso ci consente di pubblicare il nostro periodico per tutti i nostri compatrioti svizzeri in Italia.

    Detto ciò proverò a rispondere alle Sue domande che in sostanza sono due: l’una relativa all’applicabilità del Trattato di domicilio e consolare del 1868 all’imposta di successione pretesa contemporaneamente da parte dell’Italia e della Svizzera, l’altra riguardante l’applicabilità della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 1976 (CDI I-CH) alle imposte di successione e donazione. Andiamo con ordine.

    L’imposta di successione e donazione in Italia e Svizzera

    In Italia l’imposta in parola è disciplinata dal T.U.S. – Testo Unico Successioni (ovvero il D.Lgs n. 346 del 31.10.1990) e si applica a tutti i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, ivi compresi anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni (art. 1).

    Come già illustrato in passato, essa si basa sul principio c.d. di territorialità dell’imposta (art. 2), per cui l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero, ma se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, essa si applica limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

    In altre parole, se il de cuius risiedeva in Italia, indipendentemente dalla sua nazionalità o dal luogo in cui sono situati i beni e dalla cittadinanza e la residenza degli eredi, l’intera eredità è gravata dall’imposta di successione italiana.

    Viceversa, se il de cuius era residente all’estero, l’imposta di successione si applicherà solo ai beni situati in Italia, indipendentemente dalla nazionalità del defunto e dalla nazionalità e residenza degli eredi.

    Sfortunatamente, però, in questo caso la zia, che era regolarmente residente in Svizzera, con permesso di domicilio C ed iscritta all’AIRE, aveva tutti i suoi beni in Italia, a quanto comprendo, ed inoltre nel Suo caso non sono applicabili le franchigie previste per i gradi di parentela più stretti.

    Legittimamente, dunque, l’eredità della zia è stata sottoposta a tassazione in Italia.

    Ma, purtroppo, altrettanto legittimamente tale eredità è stata gravata dell’imposta di successione in Svizzera, proprio a causa della Sua residenza.

    Nella Confederazione non vi è un’imposta federale di successione e donazione ma ogni Cantone è libero di adottarla.

    Alcuni le applicano entrambe, altri solo una, ed altri ancora nessuna delle due. Per di più, ove l’imposta è dovuta, le percentuali di tassazione variano grandemente da Cantone a Cantone, sia per lo stesso grado di parentela, sia in base ai diversi successibili o eredi, sia infine per il valore.

    In questo caso, il Canton Ticino ha adottato disposizioni in tal senso nella Legge tributaria del 21.6.1994, e pertanto può tassare l’eredità a sua volta.

    Infatti, sono sottoposti all’imposta sulle successioni le trasmissioni di beni e di diritti per successione legittima e quelle di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente mediante istituzione di erede o legato, per testamento o contratto successorio (art. 141), ed essa sorge, tra l’altro, quando il defunto aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso, la successione si è aperta nel Cantone o, ad esempio, vi sono immobili e relativi accessori nel Cantone (art. 147).

    È anche stabilito chiaramente che “per le successioni aperte nel Cantone, l’imposta è dovuta su tutti i beni mobili di qualsiasi natura e ovunque posti, e sui beni immobili nel Cantone, facenti parte dell’asse ereditario.” (art. 149).

    Per le successioni aperte in un altro Cantone o all’estero, l’imposta è dovuta sui beni immobili nel Cantone e relativi accessori (art.150).

    All’obbligazione tributaria sono tenuti gli eredi legittimi, istituiti o sostituiti, i legatari, gli usufruttuari, i beneficiari di prestazioni periodiche, assicurazioni o liberalità, i quali rispondono solidalmente per il pagamento dell’imposta, almeno sino a concorrenza della loro quota ereditaria (artt. 151-152). 

    Il Trattato del 1868 e la legge applicabile all’imposta

    Di scarso rilievo in questo contesto appare, invece, il Trattato di domicilio e consolare del 1868 tra Italia e Svizzera che lei cita. Ne abbiamo spesso parlato su queste pagine con riferimento all’identità di regolamento della competenza e della legge regolatrice della successione di un italiano defunto in Svizzera o di uno svizzero che muore in Italia, con applicazione del diritto nazionale del de cuius.

    Ma si trattava sempre di aspetti internazional-privatistici, per così dire, della successione, quali l’apertura della successione quanto a tempo e luogo, l’individuazione dei beneficiari e degli eredi, la capacità di succedere, la diseredazione e l’indegnità, la disponibile, la collazione, la divisione ereditaria e altro ancora.

    Tuttavia, il Trattato all’art. 3 prevede il principio della parità di trattamento anche in materia successoria, per cui i cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti “potranno prendere possesso e disporre di un’eredità lor toccata per legge o per testamento in un territorio qualunque dell’altra, come i cittadini del paese stesso, senza essere sottoposti ad altre condizioni o a condizioni più onerose, cui non siano soggetti quest’ultimi. Avranno libertà piena e intiera di acquistare, di possedere sia in via di compere, di vendite o donazioni, permuta, matrimonio o testamento o successione ab intestato o di altra maniera qualsia, ogni specie di proprietà mobile od immobile di che le leggi del paese permettono ai nazionali il possesso, e di disporne.”

    Inoltre, con riferimento all’imposta relativa si sancisce in linea generale che “Gli eredi e i rappresentanti potranno succedere e prendere possesso di questa proprietà sia per atto loro proprio, sia mediante incaricati agenti in loro nome e inerentemente alle ordinarie formalità di legge, come fanno i cittadini del paese. … A tutti questi riguardi, essi non pagheranno sul valore di tale proprietà nessuna imposta, contribuzione o aggravio né diverso né maggiore di quelli cui sono sottoposti i cittadini del paese.”.

    Se sia stato rispettato il principio in questo caso, allo stato, non è semplice da stabilire ma sembrerebbe di sì da un raffronto astratto e, dunque, esso non sembra possa incidere in concreto sugli aspetti fiscali della successione italo-svizzera di Sua zia.

    La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera

    La situazione venutasi a creare nel caso di Sua zia appare assai iniqua e lascia l’amaro in bocca ma è tutt’altro che infrequente.

    Nemmeno, purtroppo, soccorre nella fattispecie la CDI I-CH del 1976 che regola diversi aspetti della tassazione tra i due Paesi, quali le imposte sui redditi di dipendenti e di liberi professionisti, di società di capitali e diversi e sulle pensioni, ma anche principi per la determinazione delle residenze fiscali e per le risoluzioni di casi di doppia residenza e persino di conflitti interpretativi.

    Purtroppo, però, non disciplina in alcun modo il caso di una doppia imposizione sull’eredità e la donazione. Ciò d’altronde è coerente anche con le previsioni del Regolamento UE n. 650/2012 sulle successioni transfrontaliere in vigore dal 17 agosto 2015, che contiene una disciplina fondata sul principio dell’unitarietà della successione ma esclude la materia fiscale (art. 1).

    Non si tratta di una mancanza specifica dell’accordo italo-svizzero perché, come abbiamo già segnalato, la gran parte delle convenzioni di questo tipo non contempla questo caso (fanno eccezione in questo ambito le Convenzioni dell’Italia con USA, Francia, Gran Bretagna e pochi altri Paesi ma con meccanismi particolari).

    Alcune di queste convenzioni prevedono la possibilità di un credito d’imposta e di detrarre, almeno in parte, l’imposta versata nello Stato in cui si trovano i beni.

    In Italia ciò è possibile a determinate condizioni per imposte della stessa successione versate all’estero in relazione a beni ivi situati.

    Altri Paesi adottano dei correttivi in fase di determinazione dell’imposta, ma si tratta più di soluzioni empiriche che di principi giuridici.

    Il suo caso è di un’iniquità manifesta ma temo irrisolvibile.

    Purtroppo, poi, i termini per impugnare le decisioni del fisco ticinese sono molto ridotti (30 giorni), e ciò non facilita le cose.

    L’unico consiglio che Le posso dare è quello di rivolgersi al più presto ad un esperto fiscalista internazionale o svizzero in Ticino per chiedere un consiglio pratico e cercare di attenuare almeno il dispiacere che purtroppo si aggiunge al dolore per la perdita della zia.

    Come sempre, vale la regola che prevenire è meglio che curare. Un cordiale saluto e un buon rientro dalle vacanze estive a tutti,

    Avv. Markus Wiget