I vari permessi in Svizzera per il convivente di fatto
Buongiorno avv. Wiget,
ho avuto il suo indirizzo da una sua lettrice che mi ha consigliato di girare a lei il mio quesito.
Il quesito è il seguente:
Io e mia figlia abbiamo passaporto svizzero e italiano, viviamo in Italia con il mio compagno (padre di mia figlia), mia figlia ha il passaporto svizzero tramite me, visto che io sono nata e cresciuta in Ticino dove vivono i miei genitori e mia sorella (mia madre passaporto svizzero, mio padre passaporto italiano).
Quando andremo in pensione ci piacerebbe valutare di trasferirci in Svizzera, ma mi chiedo se il mio compagno troverebbe ostacoli, visto che ha solamente il passaporto italiano.
Mi è stato detto che sarebbe automatico se facessimo le carte di matrimonio, e un’altra “voce” mi ha riferito che, siccome siamo conviventi da più di 5 anni (viviamo ormai da vent’anni insieme) e abbiamo una figlia, si è considerati coppie di fatto e quindi non ci sarebbero problemi, ma magari sono sciocchezze.
Ecco, chiedo come ci dobbiamo comportare, se nel frattempo dobbiamo fare qualche richiesta o documento.
Grazie per la disponibilità.
Un cordiale saluto.
(S.C. - Bologna)
Gentile Signora,
ringrazio Lei per la lettera e la nostra Lettrice per aver contribuito a diffondere il nome della nostra Gazzetta Svizzera e della Rubrica Legale. Ci fa molto piacere ed altrettanto se Vi ricordate del contributo volontario sul quale noi contiamo molto per continuare a realizzare il nostro e Vostro periodico.
Sempre più frequentemente si pongono quesiti come il suo, sia per il trasferimento di cittadini svizzeri in Italia, sia di cittadini italiani in Svizzera.
Ciò è frutto anche degli stretti legami di vario tipo (culturali, linguistici, commerciali e geografici) che sussistono tra i due nostri Paesi.
Spesso le problematiche in questo ambito, però, sono complicate da doppie o diverse cittadinanze all’interno del nucleo famigliare, ovvero dalla condizione famigliare, oppure dalla disponibilità di un immobile o dalla necessità acquistarne uno, infine ancora da questioni lavorative e fiscali.
Ovviamente la presenza di uno o più di questi fattori può rendere difficile se non addirittura impossibile l’ingresso e/o il soggiorno in Svizzera, così come del resto in altri Paesi.
Cerchiamo allora di dare un quadro generale della questione, anche per tutti i nostri Lettori che possono trovarsi nelle Vostre stesse condizioni o in situazioni simili.
Intanto, possiamo dire che certamente per Lei e sua figlia non vi sono problemi per andare a vivere in Svizzera in nessun momento. Infatti, in qualità di cittadine elvetiche, il diritto di stabilirsi in qualsiasi luogo della Svizzera è garantito dall’art. 21 (Libertà di domicilio) della Costituzione Federale.
Per quanto riguarda il Suo compagno, che è solo italiano, la situazione evidentemente è diversa.
Legge svizzera sugli stranieri
In primo luogo, per la Svizzera viene in linea di conto la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) del 16.12.2005 che disciplina innanzitutto l’ingresso, il soggiorno ed il ricongiungimento famigliare degli stranieri in Svizzera (art. 1).
La legge specifica che essa si applica solo ove non vi siano altre disposizioni federali o trattati internazionali in materia stipulati dalla Svizzera.
In particolare, per i cittadini dell’Unione Europea, ma anche dell’EFTA/AELS e i membri delle loro famiglie, si precisa che la LStrI si applica solo ove essa preveda disposizioni più favorevoli dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) firmato a Lussemburgo il 21.6.1999 (o quest’ultimo contenga disposizioni derogatorie).
Nello specifico, poi, oltre a disciplinare le tipologie di permesso per attività lucrative o senza attività lucrative (art. 10 e 11), e in permesso di soggiorno di breve durata (art. 32), permesso di dimora (art. 33) e permesso di domicilio (art. 34), il testo contiene precipue norme per il ricongiungimento famigliare (art. 42 e ss.).
Ricongiungimento famigliare
A tal proposito l’art. 42 regolamenta proprio il ricongiungimento famigliare di cittadini svizzeri che è previsto nei seguenti casi:
- coniuge straniero e figli stranieri non coniugati minori di 18 anni se coabitanti;
- gli altri familiari, e cioè il coniuge, e i parenti in linea discendente, se minori di anni 21 o a carico;
- i parenti e gli affini in linea discendente se a carico;
Costoro hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, e dopo un soggiorno regolare ed ininterrotto di 5 anni, di regola, al permesso di domicilio.
In caso di scioglimento del patrimonio o della comunità familiare, il diritto sussiste solo in casi particolari (art. 50) e sono previste ipotesi per l’estinzione del diritto in caso di abusi (art. 51).
Le altre unioni e le convivenze
L’art. 52 infine parifica agli effetti delle suddette norme relative al coniuge straniero anche l’unione domestica registrata (le unioni civili del diritto italiano) di coppie omosessuali.
In verità, a partire dal 1° luglio 2022, tali unioni non sono più possibili, avendo la Svizzera riconosciuto oramai il matrimonio come unico vincolo formale e legale per tutti, anche tra persone dello stesso sesso, a seguito del noto Referendum tenutosi il 26.9.2021. Tali unioni quindi potranno essere convertite in matrimoni.
Nulla invece è detto nella LStrI per il caso di convivenza o, come si usa in Svizzera, di concubinato. In tal caso si viene considerati come due individui, soggetti singoli e non come coppia.
D’altronde anche in Italia la convivenza di fatto, che non sia registrata o sancita da un contratto di convivenza, non riconosce diritti al compagno con lo status di convivente puro e semplice.
Sul punto la Sua lettera non fornisce altri particolari.
L’accordo sulla libera circolazione (ALC)
Ed è però a questo punto che si può far ricorso all’ALC del 1999 che prevede norme specifiche.
In questo caso, quale cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, entra in gioco il più volte, in queste pagine, evocato ALC tra la Svizzera e la UE/EFTA.
Infatti, è stata disciplinata tra questi Paesi tutta una serie di situazioni, che poi hanno trovato anche una loro corrispondente regolamentazione nazionale, e che riguardano il diritto di stabilirsi nei vari Paesi firmatari dell’accordo per i più disperati motivi, siano essi relativi ad attività lucrative o ad attività non lucrative o comunque diversi.
L’accordo ricomprende non solo tutti i cittadini dei Paesi firmatari ed i loro famigliari, ma anche i lavoratori distaccati di imprese con sede in uno dei suddetti Stati a prescindere dalla nazionalità.
Permessi svizzeri per cittadini UE/EFTA
Tutti i cittadini UE/EFTA infatti possono fare ingresso in Svizzera senza visto, stabilirsi nella stessa ed anche accedere al mercato del lavoro svizzero sulla base di alcune tipologie di permessi.
Il principale di questi è il cosiddetto “permesso di dimora B” che ha validità fino a 5 anni e può essere prorogato di cinque anni in cinque anni. Esso può essere rilasciato ai seguenti soggetti:
- lavoratori dipendenti, purché in possesso di attestato del datore di lavoro ovvero contratto per un anno ovvero a tempo indeterminato;
- lavoratori indipendenti, purché dimostrino un’attività indipendente ed effettiva;
- soggetti non esercenti attività lucrativa, purché dispongano di mezzi finanziari sufficienti a soddisfare i loro bisogni, nonché di una assicurazione contro malattia e infortuni che coprano tutti i rischi.
Vi è poi il “permesso di domicilio C” che ha durata indeterminata e che può essere ottenuto dopo 5 o 10 anni di residenza in Svizzera, a seconda della cittadinanza di chi la richiede. Nel caso del Suo compagno ciò avverrebbe dopo 5 anni di dimora in Svizzera.
Vi sono infine alcuni permessi per esigenze minori o transitorie. Ad esempio il “permesso di dimora L” riguarda soggiorni di breve durata per lavoratori dipendenti con regolare contratto per un periodo minimo di tre mesi e massimo 1 anno, ovvero persone in cerca di lavoro per un periodo superiore a 3 mesi, e studenti per 1 anno prorogato per la stessa durata sino al termine degli studi.
Altro esempio è costituito per il “permesso per frontalieri G” che può essere rilasciato in caso di impiego in Svizzera con contratto di lavoro e residenza nei paesi confinanti, e che può avere la durata del contratto di lavoro se inferiore a dodici mesi, o di 5 anni se superiore a tale termine o addirittura a tempo indeterminato.
Vi è poi il tema del ricongiungimento famigliare. Sempre in base all’ALC anche il cittadino di un Paese UE/EFTA titolare di un permesso di dimora o di un permesso di soggiorno di breve durata, sia esso lavoratore dipendente, indipendente, persona non attiva, pensionato, prestatore di servizi, può farsi accompagnare indipendentemente dalla cittadinanza.
- dal coniuge e dai figli minori di 21 anni o a carico.
- dai parenti ascendenti propri o del coniuge a suo carico.
In questo caso, però, non rileva essendo i famigliari già svizzeri (Lei e Sua figlia).
Risposta al quesito
Orbene, se come Lei scrive, il trasferimento è previsto per quando andrete in pensione, il cittadino di uno Stato UE/EFTA rientra tra i soggetti senza attività lucrativa che possono ottenere un permesso di soggiorno (per sé nonché per i propri famigliari).
Basterà dimostrare di essere autonomi finanziariamente e non a carico della Svizzera. I mezzi finanziari sono ritenuti sufficienti se superiori all’importo che darebbe diritto ad uno svizzero nelle stesse condizioni di poter beneficiare dell’assistenza sociale.
Inoltre, è richiesta come detto, un’assicurazione malattie ed infortuni che copra tutti i rischi.
Per i soggiorni superiori a 3 mesi sarà necessario notificarsi presso le autorità migratorie del Cantone di residenza, presentendo un documento di identità valido e, se sono adempiute le condizioni di ammissione suddette, si ottiene il permesso di dimora B valido 5 anni per tutta la Svizzera.
In casi particolari la durata del permesso di dimora può essere limitata a solo due anni qualora i mezzi finanziari non appaiono del tutto sufficienti, oppure, se non sussistono, le autorità cantonali possono ritirare il permesso o rifiutarne la proroga.
Ma se non voleste aspettare la pensione, il Suo compagno avrebbe comunque diritto di soggiornare in Svizzera esercitando un’attività lucrativa. Se tale attività è di lavoro dipendente presso un’impresa svizzera per un periodo limitato a pochi mesi per anno, non vi è obbligo di permesso di soggiorno.
Viceversa, per attività lucrative dipendenti comunque inferiori ad 1 anno sussiste il diritto al rilascio di permesso di soggiorno di breve durata; se invece per un periodo uguale o superiore ad 1 anno o indeterminato, il permesso di dimora B della durata di 5 anni.
Lo stesso vale per il libero professionista.
* * *
Concludo, quindi, confermandole che il Suo compagno sicuramente può trasferirsi con Lei non tanto in quanto convivente ma, anche indipendentemente da tale condizione, in quanto cittadino italiano, sia che lavori, sia da semplice pensionato o, come si dice in Svizzera, da redditiere.
Spero di essere stato esaustivo, ed auguro a Lei e a tutti i nostri Lettori, una buona ripresa dopo la pausa estiva.
(Avv. Markus Wiget)