Vai al contenuto

Imposta italiana sulle pensioni secondo pilastro svizzero (LPP)

    Nel 2017 è avvenuto un interessante cambio nella tassazione per le pensioni LPP (il cosiddetto secondo pilastro) delle casse pensioni private svizzere. Questa novità è sfuggita a molti e purtroppo anche a me Robert Engeler finché nel numero di aprile l’avv. Markus Wiget non ha affrontato il tema sulla Gazzetta, in risposta ad un problema particolare di una lettrice.

    Nessun cambiamento invece è intervenuto per la tassazione delle pensioni LPP pagate da enti pubblici svizzeri (Confederazione, cantoni, comuni) o assimilati (Ferrovie Federali, Poste, Ufficio Nazionale del Turismo).

    In seguito a questo articolo e nel corso del tempo alcuni lettori mi hanno posto delle domande pratiche alle quali cerchiamo di rispondere qui, ringraziando il nostro commercialista svizzero per il suo aiuto prezioso, perché non è facile orientarsi tra legge e circolari successivi.

    In passato, le pensioni del secondo pilastro andavano dichiarate come reddito in Italia e sottoposte alla tassazione ordinaria. Con il Decreto Legge del 24.04.2017 n. 50, trasformato in Legge il 21.06.2017, n. 96, la tassazione delle pensioni del 2° pilastro è stata assimilata a quella delle pensioni 1° pilastro AVS e AI, cioè assoggettando queste ad una tassazione definitiva del 5% - un vantaggio importante.

    Come dovrebbe funzionare? Lo dice l’art. 1 bis della Legge 96/2017: “La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli Intermediari finanziari italiani che intervengono anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”. Cioè la banca che eroga la pensione dovrebbe trattenere il 5% e versarlo allo Stato.

    Mentre il funzionamento di questo sistema per l’AVS/AI è assicurato dal fatto che per il trasferimento in Italia di tutte queste pensioni è incaricata un’unica banca, la Banca Popolare di Sondrio, ogni cassa pensione svizzera è libera di servirsi di qualsiasi banca che potrebbe sapere o non sapere di questo dovere, distinguere o meno tra pensione di ente privato o ente pubblico. Come si deve quindi comportare chi gode di pensione erogata da cassa pensione privata svizzera?

    A. il contribuente che riceve su un conto corrente in ITALIA una pensione LPP deve verificare con la sua banca che l‘importo venga o meno assoggettato al 5% di prelievo a titolo di ritenuta:
    • In caso affermativo, non vi saranno altri adempimenti dichiarativi da effettuare in quanto tale prelievo è effettuato quale ritenuta a titolo „DEFINITIVO“ d’imposta (ex-articolo 76 comma 1-bis della legge 413 del 1991)
    • In caso negativo - cioè se non vi è tassazione alla fonte, poiché la banca non effettua tale ritenuta - per l‘importo lordo percepito andrà presentata una dichiarazione dei redditi e sarà da tassare in Italia nel quadro RM, sempre a titolo definitivo al 5%.
    • A data da convenire con il commercialista converrà informare la propria banca del dovere di trattenere il 5% per semplificare o evitare, in futuro, la dichiarazione dei redditi.

    B. il contribuente che riceve su un conto corrente in SVIZZERA una pensione LPP (anche in conseguenza dei regolamenti interni ad alcune Casse pensioni che non prevedono il pagamento su un conto corrente estero), dovrà presentare una dichiarazione dei redditi in Italia con:
    • ai fini del monitoraggio, compilazione nel quadro RW dell’importo risultante detenuto in Svizzera in relazione alla pensione ricevuta,
    • ai fini dei redditi, indicazione nel quadro RM per assoggettamento a tassazione nella misura del 5% degli importi percepiti
    Al contribuente con pensione erogata da cassa pensione pubblica o parificata converrà controllare che la sua banca non abbia erroneamente trattenuto il 5%.
    A chi finora ha pagato un importo di imposte maggiore al 5% – non avendo applicato la disposizione della L. 96/2017 – consigliamo di valutare con un tributarista se è conveniente chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate.

    Robert Engeler
    Avv. Andrea Pogliani