Covid-19 e l’ingresso in Italia di cittadini svizzeri
Egregio Avvocato,
sono una cittadina svizzera e mi trovo ospite in Ticino da quando è scoppiata l’epidemia del Coronavirus e da quando l’Italia, così come molta parte degli Stati europei, sono stati chiusi e sono state imposte quarantene e rigide misura sanitarie.
Le confesso che non mi è dispiaciuto trovarmi in Svizzera mentre abbiamo dovuto assistere alla tragedia che ha colpito l’Italia e gli italiani, soprattutto delle regioni del Nord, e in particolare la Lombardia. Il numero di contagiati, di malati e di morti mi ha molto spaventata e sinceramente non mi sarei per nulla sentita sicura a tornare in Lombardia con quello che stava succedendo. Io ancora oggi resterei tranquillamente qui con il mio compagno, il mio lago e le mie montagne.
Le spiego però il mio problema. Sono stata citata dal Tribunale come testimone in Italia e non so come fare. Ho paura che se passo la frontiera poi sono obbligata a fare la quarantena in Italia e quindi non potrei comunque andare al processo.
O devo entrare in Italia due settimane prima del processo per fare la quarantena?
E poi quando rientro in Svizzera? Mi fanno fare una quarantena anche qui perché vengo dall’Italia?
La prego di aiutarmi e darmi un consiglio su cosa è meglio nel mio caso. Un grazie per tutto quello che fa per noi svizzeri.
Un cordialissimo saluto
M.R-F. (località ignota)
Gentile Lettrice,
La ringrazio molto della Sua lettera, particolarmente attuale e di sicuro interesse anche per altri nostri compatrioti che magari hanno problemi analoghi ai Suoi e si interrogano come Lei su cosa fare.
La Sua vicenda mi ha subito ricordato il romanzo di Gabriel Garcia Marquéz: “L’amore ai tempi del colera”, visto che tutti noi stiamo vivendo un’epopea di passione, anche se magari diverse dalla Sua.
La questione che Lei mi sottopone è di non facile risoluzione.
Come certamente saprà, sono stati emanati in merito una serie nutritissima di provvedimenti normativi a vario livello che si sono succeduti nel tempo. Innanzitutto vi sono stati vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (i famosi DPCM), poi sono intervenuti decreti-legge ed anche decreti di singoli Ministeri, come quelli della Salute o dell’Interno. Infine sono state emanate numerose Ordinanze Regionali, con contenuti molto diversi l’una dall’altra e da regione a regione, e della Protezione Civile.
La risposta al Suo quesito, quindi, in realtà dipende dal momento in cui si pone la domanda e in parte dal luogo ove si vorrebbe o dovrebbe andare. Ci limiteremo in questa sede, anche per la mancanza di dettagli geografici ma anche di spazio, a riepilogare la disciplina generale e di carattere nazionale, trascurando le disposizioni specificamente regionali.
Inizialmente, all’emanazione del DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020, i primi del c.d. “lockdown” per intenderci, la facoltà di far ritorno al proprio domicilio o residenza in Italia era espressamente consentita, anche per chi proveniva dall’estero.
Poi con l’emanazione del DPCM 22 marzo 2020 (art. 1, comma 1, lett. b) c’è stato un momento in cui questo non è stato più possibile (anche per evitare esodi incontrollati da una città all’altra e da una regione all’altra).
Sono poi state persino sospese in tutta Europa le disposizioni del Trattato di Schengen, come Lei stessa ricordava.
Attualmente la situazione sta tornando ad una parziale normalità ma vi sono tuttora rilevanti restrizioni alla libertà di movimento, motivate sempre da ragioni sanitarie.
Infatti l’Italia – in linea di massima – allo stato attuale non consente l’ingresso libero dall’estero in Italia.
Un fondamentale limite in vigore già con riguardo alla mobilità in Italia, reiterato da ultimo con il DPCM 26 aprile 2020, è stabilito all’art. 1, comma 1, lett. a) – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale –, a norma del quale, sull’intero territorio nazionale: “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Lo stesso provvedimento ha reintrodotto alla medesima disposizione il diritto a far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per tutti coloro, poi, che intendano in particolare fare ingresso in Italia dall’estero, l’art. 4 – Disposizioni in materia di ingresso in Italia – del DPCM 26.4.2020 chiarisce che gli spostamenti consentiti “per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute” richiedono l'obbligo di denuncia all'Asl competente e l'autoisolamento fiduciario a casa per un periodo di 14 giorni, sia che ci si muova tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, sia che ci si muova tramite mezzo privato.
Tuttavia, in parziale deroga a quanto sopra, l’art. 5 – Transiti e soggiorni di breve durata in Italia – del DPCM 26.4.2020 prevede una eccezione per l'ingresso nel territorio dello Stato ma solo per documentati motivi di lavoro e per un periodo di tempo ristretto non superiore a 72 ore (prorogabili di altre 48 ore, quindi per un periodo massimo di 5 giorni).
In caso contrario, scatta la quarantena obbligatoria. Da questi vincoli sono espressamente esclusi solo lavoratori transfrontalieri, personale sanitario ed equipaggi per il trasporto di passeggeri e merci.
È evidente che il Suo caso non rientra in questa casistica. Infatti quello del testimone non è un lavoro (anche se qualcuno in passato ha provato a farlo diventare tale).
Nemmeno ritengo che Lei rientri nelle categorie delle eccezioni rappresentate dei frontalieri, del personale sanitario o di equipaggio per i trasporti. Tuttavia se fosse residente in Italia, Le sarebbe consentito fare rientro in Italia.
Questo lo stato alla data del 17 maggio 2020. Infatti, è di questi giorni l’emanazione, peraltro già annunciata da tempo del nuovo DPCM 17.5.2020 che, in termini generali, ha ulteriormente allentato la situazione.
Tutto ciò vale naturalmente solo sino ai primi di giugno, quando, a quanto pare, le maglie si allargheranno ancora e si potrà viaggiare non solo tra regioni ma anche attraversare la frontiera (o almeno alcune frontiere). In linea generale, dunque, dal 17 maggio fino al 3 giugno 2020, l’Italia, continuerà a non consentire l’ingresso libero e generalizzato dall’estero nel nostro Paese ma dopo riprenderà un’ampia circolazione con i Paesi europei.
Difatti, stando a quanto stabilito dall’art. 6, comma – Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero – del DPCM 17.5.2020, solo “a decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale …,” nonché “…alla provenienza da specifici Stati e territori…”, non sono più soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen (tra i quali dal 2008 rientra la Svizzera);
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano”.
Pertanto, tutti coloro che vorranno fare ingresso in Italia prima di tale data, dovranno attenersi al DPCM 17.5.2020, il quale all’art. 4 - Disposizioni in materia di ingresso in Italia, reca le stesse regole del precedente DPCM 26.4.2020, consentendolo solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, con l'obbligo di denuncia all'Asl competente ed all'autoisolamento fiduciario a casa per 14 giorni, quale che sia il mezzo di trasporto utilizzato.
Sempre in deroga a quanto stabilito dall’art. 4, il DPCM 17.5.2020 all’art. 5 – Transiti e soggiorni di breve durata in Italia – prevede delle eccezioni più ampie per
l'ingresso nel territorio dello Stato, purchè per brevi periodi:
• per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute e per un periodo di tempo ristretto non superiore a 72 ore (prorogabili al massimo di altre 48 ore), nel caso di spostamenti tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre (ex articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020);
• esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo di tempo ristretto, anche in questo caso non superiore a 72 ore (prorogabili di altre 48 ore), nel caso di spostamenti tramite mezzi privati.
Nel caso in cui, alla scadenza dei cinque giorni, non si sia ancora abbandonato il Paese, scatta, come già previsto in precedenza, la quarantena obbligatoria.
E dunque, anche dopo l’ultimo provvedimento, la Sua situazione non è mutata, non rientrando l’ufficio del testimone nelle ipotesi consentite.
Il problema attualmente non si porrebbe invece all’inverso, per il rientro nella Confederazione Elvetica, sia perché come cittadina svizzera ha diritto di rientrare in Patria, sia perché dalla metà di maggio molte restrizioni in Svizzera non vi sono più.
Detto questo, segnalo, da ultimo, ma non per importanza, che è necessario considerare anche il fattore dell’età.
Non le chiederò naturalmente la Sua di età ma mi limiterò a segnalare genericamente che i soggetti “non più giovani” o “diversamente giovani” over 65 appartengono alle cosiddette “categorie a rischio”.
Sul sito del Ministero della Salute vi è un’apposita scheda contenente le raccomandazioni che tali soggetti sono tenuti a seguire: evitare i luoghi affollati, restare a casa il più possibile e, soprattutto, limitare gli spostamenti allo stretto necessario (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4172. In tali casi sarebbe, se non vietata, certamente sconsigliabile e non opportuna una trasferta in Italia.
Dunque, dal canto mio Le suggerirei di non viaggiare e di restare per ora con il Suo compagno, in riva al lago o sul cucuzzolo della montagna.
Vale la pena però trasmettere una comunicazione al Tribunale che le ha inviato la citazione, segnalando la Sua oggettiva impossibilità di entrare in Italia, e dunque come testimone di raggiungere il Tribunale per l’incombente, trovandosi Lei in Svizzera.
Spero di avere risposto in maniera esauriente ai Suoi dubbi. Con l’occasione saluto Lei ed i nostri affezionati Lettori con l’augurio a tutti di mantenersi in buona salute.
Stay safe.
(Avv. Markus W. Wiget)