Interventi edili su tomba di famiglia e rischi penali
Egregio Avvocato,
sono una cittadina svizzera con madre italiana, trasferita in Italia poco più che adolescente. Spero che un Suo consiglio possa aiutarmi a risolvere un piccolo ma particolare problema di famiglia.
Sono l’ultima di tre fratelli che hanno ricevuto in eredità dalla defunta madre, tra le altre cose, una tomba di famiglia già un po’ in cattivo stato.
Io ed i miei fratelli, così come all’epoca mia madre, ce ne siamo un po’ disinteressati, sino a quando non è sorta la necessità di dover riparare alcune lesioni strutturali della cappella esterna e porre in essere con estrema urgenza diversi interventi di manutenzione.
Ci siamo rivolti ad una ditta che opera nel settore, la quale ci ha fatto presente che molto probabilmente un simile intervento richiede un’autorizzazione della Pubblica Amministrazione, visto il vincolo posto nell’intera area d’interesse.
I miei fratelli si stanno già occupando delle pratiche amministrative e soprattutto stanno cercando di capire se c’è realmente un vincolo in questa zona, ma io – nel frattempo – mi sono informata su internet ed ho visto che ci potrebbero essere anche dei reati penali in caso di violazione delle norme in materia.
Quindi, Le chiedo se può confermarmi che è così o se possiamo nel frattempo procedere con i lavori di restauro più urgenti.
La ringrazio per la disponibilità.
A.M. H (MILANO)
Gentile Lettrice,
La ringrazio per il Suo intervento, che anche per questo mese mi fornisce lo spunto per trattare un argomento nuovo, molto singolare, complesso e con diversi profili delicati.
Dalla Sua missiva si evince che la tomba di famiglia è posta in un sito di interesse culturale o paesaggistico, e che necessita di un intervento di restauro, anche particolarmente urgente.
Purtroppo non abbiamo la certezza che vi sia effettivamente un vincolo, e soprattutto che natura esso abbia. Come Lei stessa ci scrive, della questione sotto l’aspetto amministrativo se ne stanno già occupando i suoi fratelli.
Partendo da questo presupposto, non ci resta che analizzare le ulteriori questioni e la disciplina che regola la materia.
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (CBCP)
La materia della tutela dei beni culturali, che può essere integrata dalla normativa regionale (ai sensi dell’art. 116, comma 3 Cost.), è stata riorganizzata interamente dal Legislatore con il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 il c.d. Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici. Ne abbiamo già parlato in un’altra occasione, anche se in un caso del tutto diverso.
Di fondamentale importanza è l’art. 10 CBCP, che individua un lungo elenco di beni, mobili ed immobili, da considerarsi beni culturali, quali ad esempio i beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni o ad altri enti o istituti pubblici. Il comma 3 prevede altresì una lunga lista di beni (quali ad esempio le cose mobili o immobili che presentano interesse artistico) che si dovranno ritenere di interesse culturale solo qualora intervenga una apposita Dichiarazione di interesse, disciplinata dall’art. 13 CBCP.
La normativa, come Lei ha già scoperto, prevede anche delle fattispecie sanzionato penalmente, e dunque qualche rischio effettivamente si può correre, anche nel Suo caso.
I rischi penali
Concentrandoci sui rilievi penalistici della materia, va detto che il Legislatore ha adottato – in diverse occasioni – lo schema del c.d. reato di pericolo astratto.
In altre parole, si è anticipata la soglia dell’intervento penale, svincolandolo da un effettivo pregiudizio per gli interessi tutelati. Infatti, tali reati sono incentrati sulla semplice trasgressione delle norme di settore predisposte dal diritto amministrativo.
Ciò è dovuto al fatto che il bene giuridico protetto – il patrimonio culturale – è di natura particolare, essendo caratterizzato da unicità, deperibilità e di difficile ripristinabilità, perché una eventuale lesione lo comprometterebbe in modo definitivo.
Vediamo allora i possibili reati previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ovviamente, non potendo fare un approfondimento su tutti questi reati, ci focalizzeremo solo su quelli che interessano il caso che La riguarda.
Opere illecite (art. 169 CBCP)
Il reato previsto e punito dall’art. 169 del CBCP è una contravvenzione sanzionata con l’arresto da sei mesi ad un anno e un’ammenda da 775 a 38.734,50 euro, che impone a chiunque – sia esso proprietario, possessore o detentore di una cosa mobile o immobile – di astenersi dal distruggere definitivamente o anche solo danneggiare, modificare o persino restaurare il bene che presenti un interesse artistico.
Nei casi di urgenza, la norma impone addirittura l’obbligo di una immediata informazione alla Soprintendenza dell’inizio dei lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene medesimo.
In particolare, la illiceità dell’opera si ha nel caso di mancanza di autorizzazione all’intervento, che quindi implica la rilevanza penale delle condotte descritte.
La giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. III, 12.06.2007, n. 32198) ha statuito che ai fini della configurabilità del reato citato, non è necessaria la dichiarazione di interesse culturale del bene, in quanto quelli indicati nell’art. 10 CBCP si presumono per legge beni culturali.
La natura dell’illecito penale rende indifferente – per ciascuna delle condotte sopra indicate – che la violazione sia sorretta da dolo o colpa. Pertanto l’agente verrà punito anche se non si è rappresentato e non ha voluto l’evento, o se per negligenza non si è rappresentato il fatto.
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (art. 172 CBCP)
Il reato previsto dall’art. 172 CBCP configura un’altra fattispecie contravvenzionale di pericolo, che sanziona con le stesse pene previste dall’art. 169 le inosservanze delle prescrizioni date dal Ministero a norma dell’art. 45 CBCP, comma 1 aventi ad oggetto “le distanze, le misure … dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, o che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”.
Anche questa è una contravvenzione, e punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa.
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (art. 181 CBCP)
Infine, in tema di tutela dei beni paesaggistici, occorre segnalare per completezza che l’art. 181 sanziona chi, senza prescritta autorizzazione od in difformità dell’autorizzazione ottenuta, esegue sui beni lavori di qualsiasi genere.
Le pene previste sono l’arresto fino a due anni ed una elevata ammenda da 30.986 a 103.290 euro.
La condotta consiste in ogni intervento non autorizzato che alteri lo stato dei luoghi, ed il reato si consuma anche quando vi è un’autorizzazione, ma l’opera realizzata diverga da quella consentita per qualità, ubicazione, destinazione o ampiezza.
È prevista una causa di non punibilità del trasgressore, nel caso in cui questi ricorra ad una procedura amministrativa di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere prestate.
Anche questa è una contravvenzione punibile a sia a titolo di dolo, che di colpa, anche se più gravemente delle precedenti.
* * * * *
Come vede lo spettro dell’intervento penale, ancorché non preveda gravi delitti e pene particolarmente afflittive, è assai ampio.
Con riferimento al caso di specie, poi possiamo certamente dire che, anche se non vi è la certezza di un vincolo e della eventuale natura dello stesso (se paesaggistico o d’interesse culturale), vi è sicuramente la necessità di contattare l’Amministrazione comunale e concordare con essa il piano di intervento.
Ciò è anche auspicabile perché, in caso di autorizzazione amministrativa o addirittura di comunicazione della stessa Pubblica Amministrazione che la stessa non è necessaria, verrebbe meno la punibilità in caso di intervento che in seguito risultasse essere in violazione della normativa specifica.
Come visto, la presenza o meno del vincolo di interesse non esclude la configurabilità del reato ai sensi dell’art. 169 CBCP, ed anche gli interventi d’urgenza devono essere tempestivamente comunicati ed i relativi progetti condivisi con la Sovrintendenza.
Infine, i lavori di restauro devono rispettare puntualmente il progetto autorizzato dall’Amministrazione, in conformità con quanto stabilito dal Ministero dei beni culturali e paesaggistici.
La disciplina può applicarsi – e si applica a quanto pare – anche alle tombe di famiglia di carattere evidentemente monumentale. La circostanza potrà sembrare strana ma non lo è affatto, soprattutto in Italia.
Come sempre in questi casi, il mio consiglio è quello di rivolgersi a professionisti esperti del settore, che La possano aiutare a risolvere ogni dubbio e magari a fare da mediatore tra voi e la Pubblica Amministrazione, vista la tecnicità degli argomenti e, come spesso accade, anche la difficoltà di dialogo.
Con la speranza di essere stato sufficientemente chiaro, porgo a Lei ed a tutti i nostri Lettori i miei migliori saluti.
Avv. Markus W. Wiget
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