Il diritto applicabile tra Italia e Svizzera e vari problemi in caso di seconde nozze.
Gentilissimo avvocato Markus W. Wiget
Le chiedo cortesemente una sua consulenza legale riguardo un mio problema. Sono cittadina italo-svizzera e risiedo in Italia. Sono divorziata dal 2013. Il mio attuale compagno è cittadino italiano e solo da un anno convive con me. Ci vorremmo sposare con la legge svizzera e pertanto vorremmo conoscere come viene regolata, in caso di decesso di uno dei due, la successione e la legittima. Io non ho figli e posseggo solo la casa in cui abito.
Ho scritto un testamento per assicurare al mio compagno l’usufrutto della stessa casa in caso di mia premorienza.
In caso di matrimonio i figli del mio compagno potrebbero avanzare diritti sulla legittima e quindi sulla proprietà della casa secondo la legge svizzera?
Percepisco la AVS, in caso di mia morte lui potrebbe averne diritto?
In attesa di riscontro La ringrazio anticipatamente e Le porgo distinti saluti
(S.M. – luogo non indicato)
Cara Lettrice,
grazie del quesito che, per quanto formulato in modo semplice, è assai più complesso di come appare, perché richiede la disamina di una vastità di tematiche giuridiche dei due Paesi.
Occorre, infatti, distinguere gli aspetti del matrimonio da quelli successori. Per ragioni di spazio non riusciamo ad analizzare e confrontare i vari regimi matrimoniali e patrimoniali svizzeri ed italiani in questa sede, ma cercheremo di fornire delle sommarie indicazioni, soprattutto sul diritto applicabile.
Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi – Diritto applicabile in Italia e Svizzera
In proposito, per il momento basti sapere che, considerato che siete entrambi cittadini italiani e residenti in Italia, la normativa di diritto internazionale privato italiana (L.n. 218/1995 - DIP) per i casi come il Vostro prevede:
- che i rapporti personali tra i coniugi siano regolati dalla legge nazionale comune – e quindi quella italiana – e, in caso di cittadinanze diverse, la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata – di nuovo quella italiana – (art.29 DIP);
- che i rapporti patrimoniali tra coniugi siano regolati dalla stessa legge applicabile ai rapporti personali – e quindi ancora quella italiana – salvo accordo scritto per l’applicabilità della legge di uno Stato straniero di cui almeno uno sia cittadino, o vi risieda – solo nel primo caso quella svizzera – con limiti all’opponibilità a terzi se ignari dell’accordo (art.30 DIP).
Va ricordato, infatti, che, in caso di più cittadinanze, se tra le varie nazionalità vi è quella italiana, per l’Italia questa prevale (art.19 DIP).
Tuttavia, in caso di accordo scritto, la previsione della scelta per il diritto svizzero in forza della Sua doppia cittadinanza dovrebbe essere ritenuta legittima.
In tutti gli altri casi, si verte sempre nell’ambito del diritto italiano.
Nulla cambierebbe se vi sposaste in Svizzera.
Naturalmente, essendo Lei anche svizzera, il matrimonio in Svizzera sarebbe possibile secondo la legge federale sul diritto internazionale privato svizzero del 1987, giusta l’art. 43 LDIP, ma francamente non ne vedo l’utilità.
Infatti, in base all’art. 48 LDIP i diritti e doveri coniugali sarebbero regolati dal diritto dello Stato di domicilio – e quindi quello italiano come sopra – mentre per i rapporti patrimoniali l’art. 52 LDIP consente ai coniugi la scelta del diritto – come in Italia – ma per una scelta consapevole e per l’individuazione del regime patrimoniale più adatto occorrerebbe una valutazione specifica della Vostra situazione.
Legge applicabile alla successione
Possiamo invece più agevolmente – e penso anche utilmente – chiarire gli aspetti successori, in particolare quella che La riguarderebbe, a quanto comprendo.
Ebbene, in tale ipotesi, la Sua successione verrebbe regolata ancora dal diritto italiano, questa volta però in base alla disciplina europea, e ciò è dovuto al fatto che Lei è residente in Italia.
Infatti, come già spiegato in passato, a norma del Regolamento UE n. 650/2012 (efficace dall’Agosto 2015) si prevede di regola come diritto applicabile alla successione quello del Paese nel quale il de cuius aveva la residenza abituale al momento della morte (art. 21 Reg.).
Essendo lei doppia-nazionale ma italo-svizzera non può nemmeno invocare il Trattato bilaterale di Domicilio e Consolare tra Italia e Svizzera del 1868 (e relativo Protocollo del 1869), il quale, prevalendo sul Regolamento europeo per espressa disposizione dello stesso, consente tuttora l’applicazione della legge nazionale ai rispettivi cittadini mono-nazionali, in base al principio di unità di diritto e foro nelle successioni. Nel Suo caso, invece, come appena accennato, prevarrebbe il diritto italiano per via della relativa cittadinanza di cui Lei è pure in possesso.
Alla stessa maniera dispone il diritto internazionale privato elvetico, che privilegia anch’esso la legge del luogo di “domicilio” (equivalente alla “residenza” italiana) del de cuius (art. 90 LDIP svizzera) ma non risulta da quel che scrive, che Lei intenda trasferirsi in Svizzera.
In base all’art. 22 Reg., tuttavia, resta espressamente salva la facoltà della professio iuris, e cioè della scelta del diritto regolante la successione, purché sia la legge dello Stato di cui si ha la cittadinanza al momento della scelta o della morte.
Tale scelta deve essere espressa e risultare per iscritto nel testamento, e così disciplinerà ogni aspetto della successione.
Lei potrà quindi senz’altro optare per il diritto svizzero, come previsto dal Regolamento, per ogni effetto conseguente.
La legittima in Svizzera ed in Italia
Gli elementi di maggior novità della revisione avviata nel 2018 e varata nel 2021 sono volti a conferire al testatore più libertà di disporre del proprio patrimonio, in vita e in via successoria.
Tale disciplina si applica a tutte le successioni mortis causa apertesi dopo al 1° dicembre 2023, indipendentemente dal fatto che sia stato redatto un testamento o stipulato un contratto successorio prima dell’entrata in vigore della riforma.
Per quel che può interessare ai presenti fini, viene modificata la legittima, e cioè la quota riservata a specifiche categorie di successibili (artt. 470 ss. CCS) che è intangibile.
In particolare, la legittima per i figli viene ridotta da 75% a 50% se soli e da 37% a 25% se in concorso con il coniuge del de cuius, mentre quella per i genitori è stata soppressa del tutto.
Inoltre, il coniuge che è chiamato all’eredità con un procedimento di divorzio in corso, ancorché non definito, perde il diritto alla porzione di legittima e può essere escluso dalla successione.
Al contrario, non vengono modificati i diritti del coniuge (o del partner registrato) la cui legittima è pari al 50% se solo, o al 25% se in concorso con i figli, e possono quindi essere maggiormente beneficiati anche i partner di fatto.
In Italia la legittima è prevista per il coniuge, i figli e gli ascendenti (artt. 536 ss. CCI).
Al figlio da solo spetta la metà del patrimonio, se i figli sono più è riservata loro la quota di due terzi dei beni del cuius.
In assenza di figli, agli ascendenti è riservato un terzo del patrimonio.
Al coniuge da solo spetta pure la metà del patrimonio. Se però concorre con un figlio la quota si riduce a un terzo per ciascuno e se concorre con più figli al coniuge spetta il 25% ed ai figli il 50% in parti uguali.
Se, infine, il coniuge concorre con ascendenti al primo è riservato il 50% ed ai secondi il 25% del patrimonio.
Anche qui non possiamo dilungarci ulteriormente nell’analisi dei vari istituti successori previsti in Italia e Svizzera, se non segnalando che la principale differenza è data dall’ammissibilità in Svizzera dei contratti successori, dei quali abbiamo parlato in vari precedenti numeri della Gazzetta Svizzera.
I successibili
Per quanto riguarda i successibili, i figli del suo compagno concorreranno con Lei alla successione del Suo futuro marito, mentre non concorreranno in alcun modo alla Sua di successione, tantomeno come legittimari, sempre che Lei non li voglia includere nel Suo testamento o ricorra ad un’adozione legittimante.
Sotto questo profilo dunque può stare tranquilla, perché nessun diritto essi potranno accampare sui beni della Sua successione, se Lei non lo desidera.
Bene ha fatto naturalmente a disporre per testamento l’usufrutto della Sua casa di proprietà a favore del Suo compagno ora che non siete sposati e non avete formalizzato la Vostra unione in altro modo, ma dopo il matrimonio se non vi sono altri successibili oltre a lui (non avendo Lei figli e in mancanza di ascendenti), lo stesso potrebbe ricevere tranquillamente la piena proprietà dell’immobile.
Sono stato un po’ sintetico nelle varie risposte ma ho cercato di affrontare tutti i dubbi da Lei sollevati e, mi auguro di averlo fatto in maniera esaustiva, quantomeno per consentirLe di orientarsi in un prossimo futuro.
Con i migliori saluti
(Avv. Markus Wiget)