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Residenza in Svizzera e fisco italiano

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    Gli effetti dell’uscita dalla “black list” e altre novità fiscali italiane

    Gentilissimo Avvocato,

    se possibile vorrei chiederle un parere personale, perché so che lei si è occupato di questioni simili e penso che questa sia la sede adatta per problemi come il mio.

    Le riassumo in sintesi la mia situazione famigliare.

    Sono sposata da poco e mio marito, cittadino italiano, ha sempre vissuto all’estero ed attualmente lavora e vive in Svizzera. Io invece sono svizzera e dipendente di una grossa azienda italiana e attualmente vivo qui in Italia, anche perché abbiamo un bambino piccolo che sta con me e con i miei genitori che mi aiutano.

    Mio marito viene a trovarci periodicamente nei week-end ed occasionalmente siamo noi ad andare in Svizzera per qualche giorno.

    Due sono i dubbi che abbiamo.

    Prima di tutto mi chiedo se l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la residenza fiscale in Italia a mio marito visto anche che la Svizzera è in “black list” come paradiso fiscale, cosa che vorremmo evitare.

    In tal caso, vorrei sapere se posso trasferirmi io in Svizzera e se questo eviterebbe ogni problema.

    La ringrazio sin da ora se potrà fornirmi qualche indicazione che mi sia di aiuto.

    (I.V. – Provincia di Torino)


    Gentilissima Lettrice,

    grazie per la Sua missiva e la Sua fiducia, e speriamo di aiutarla con queste poche righe e in questo spazio limitato.

    La Sua richiesta è molto chiara ed in effetti ci occupiamo sovente dei problemi di cui Lei ci scrive, anche se deduco che ultimamente deve aver “saltato” qualche numero. Non si preoccupi, poco male. Repetita iuvant. I due quesiti che Lei ci pone sono complessi ma soprattutto ancora particolarmente attuali, e così ci fornisce l’occasione di affrontare recenti ulteriori importanti novità in materia, informandone anche i nostri Lettori.

    Svizzera fuori dalla “black list”

    Abbiamo già riferito nel numero di giugno di quest’anno dell’importantissima e tanto attesa novità rappresentata dal fatto che la Svizzera è stata cancellata dalla famigerata “black list” dei “paradisi” fiscali per le persone fisiche. Ne scriviamo volentieri perché ora la eliminazione della Svizzera dalla lista nera risulta anche formalmente e definitivamente nella normativa italiana.

    Per anni su queste stesse pagine ci siamo battuti e lamentati perché venisse rimossa una situazione anacronistica, dopo tutti i passi verso la trasparenza e la collaborazione internazionale che la Svizzera aveva intrapreso in questo ambito – dalla “Weissgeldstrategie” sino allo scambio di dati fiscali – peraltro oggetto anche di accordi scritti con l’Italia.

    In occasione poi delle firme del nuovo Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri e del Protocollo integrativo della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni (CDI I-CH) è stato pattuito tra i due Paesi di eliminare la Svizzera anche da quest’ultimo elenco contenuto nel D.M. 4.5.1999 dei Paesi a regime fiscale privilegiato.

    Finalmente, a seguito della legge di ratifica degli accordi suddetti (L.n. 83/2023) è stato infatti emanato il D.M. 20.7.2023 del MEF, che sancisce definitivamente l’uscita della Svizzera dalla black-list per le persone fisiche.

    I benefici fiscali del 2024

    Gli effetti di questa novità sono molteplici. Innanzitutto, verrà meno per i cittadini italiani che vanno a risiedere in Svizzera la presunzione di residenza fiscale in Italia con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

    Ciò non significa che d’ora in poi tutto è possibile, ma che sarà il fisco italiano a dover dimostrare che la residenza in Svizzera è fittizia, e che dunque il soggetto deve pagare le tasse in Italia.

    Il mio suggerimento, comunque, resta sempre quello di essere prudenti, di osservare il periodo minimo di 183 giorni all’anno all’estero ma anche di conservare idonei elementi documentali comprovanti l’effettività della residenza in Svizzera.

    Inoltre, ora decadrà anche la presunzione di evasione fiscale prevista dall’art. 12, comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 3 agosto 2009 n. 102, per tutti i redditi generati in Svizzera (con il rischio correlato di violazioni anche penali).

    Infine, in caso di accertamento fiscale non opererà più il raddoppio dei termini e delle sanzioni amministrative previste sempre in ambito fiscale.

    Il tutto però solo a partire dal 2024.

    La residenza fiscale

    Chiarito quanto sopra, che già risponde in parte alle Sue preoccupazioni, anche in tema di residenza fiscale non possiamo che ribadire quanto già scritto ripetutamente in passato in questa Rubrica Legale.

    La normativa italiana è estremamente rigida in proposito. Come è noto a tutti i nostri Lettori in base al TUIR (art. 2) l’iscrizione all’anagrafe italiana della popolazione residente, ovvero la residenza o il domicilio in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta determinano la residenza fiscale e la soggezione al fisco italiano.

    In particolare, un orientamento restrittivo della giurisprudenza ritiene l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza una presunzione assoluta che non ammette prova contraria.

    Inoltre, sempre nella prassi si assiste a continue oscillazioni nel riconoscere prevalenza talvolta agli aspetti professionali e lavorativi, talaltra a quelli affettivi e relazionali.

    Ne risulta un quadro di grande incertezza, anche sconfortante a tratti, perché non consente una serena programmazione fiscale e di vita al cittadino.

    Con specifico riferimento a Suo marito, non è precisato che attività svolgerebbe in Svizzera ma, se da un lato fosse un dipendente di un’azienda con sede in Svizzera, con un’abitazione adatta alle esigenze famigliari e una relativa stabilità di soggiorno nella Confederazione, e dell’altro lato non sussistessero ulteriori interessi economici in Italia, il rischio di una contestazione fiscale allo stato ne risulterebbe fortemente attenuato.

    Certo, rimane – come Lei già immagina – la questione del domicilio, quello che viene definito come “centro degli affari ed interessi”, e che viene inteso anche come centro degli affetti e delle relazioni famigliari e personali. Questo aspetto resta un’incognita e non è eliminabile totalmente ma può essere anch’esso gestito, dimostrando le Sue esigenze come madre e quelle di Vostro figlio.

    Infine, come pure già ricordato in passato, esiste la CDI I-CH con le c.d. tie-breaker rules che consentono di risolvere i casi dubbi di “doppia residenza”.

    Ma anche su questo tema si annunciano novità rilevanti, alcune buone per Lei, altre meno.

    La riforma della fiscalità internazionale

    Con Legge 9.8.2023 n. 111 il Parlamento ha approvato la delega al Governo per la revisione del sistema tributario che dovrà essere attuata mediante decreti legislativi entro 2 anni.

    In questa delega è contenuta anche la revisione della disciplina della residenza fiscale, armonizzata anche con i principi generali dell’Unione Europea e internazionali (art.3).

    Ebbene, pare che il Governo italiano voglia approvare due modifiche che sarebbero rilevanti per la sua situazione.

    Da un lato verrebbe (finalmente) abolita la presunzione assoluta di residenza fiscale per chi è iscritto all’anagrafe italiana trasformandola in semplice presunzione relativa, e consentendo così al contribuente di esercitare il legittimo diritto alla prova contraria sul domicilio effettivo.

    Purtroppo, però, dall’altro lato sembra che in merito al domicilio si voglia conferire espressamente prevalenza alle relazioni personali e famigliari del soggetto, ponendo in secondo piano gli interessi economici e lavorativi. È evidente che in questo modo si finisce per costringere i soggetti ad inutili rinunce: o dell’uno ad un’interessante opportunità lavorativa all’estero (che comunque comporta sacrifici dovuti alla temporanea separazione) o dell’altro ad un rapporto ed apporto famigliare dei nonni o persino ad un lavoro o una professione soddisfacente in Italia per trasferirsi al seguito del coniuge.

    In questo senso, a mio modesto avviso sarebbe auspicabile un ripensamento.

    Residenza in Svizzera

    Come più volte evidenziato proprio sulla Gazzetta Svizzera, se Lei decidesse comunque di trasferirsi in Svizzera in qualità di cittadina elvetica, non avrà alcun problema ad ottenere la residenza. Ricordo, infatti, che l’art. 24 della Costituzione svizzera prevede espressamente il diritto di ogni confederato di entrare ed uscire dal Paese e di stabilirvisi.

    *                          *                            *

    Spero sinceramente di aver risposto in maniera sufficientemente esaustiva alle Sue domande e saluto cordialmente Lei e tutti i nostri Lettori.

    Avv. Markus Wiget