Oltre a quelle di successione il Cantone può pretendere imposte dirette. E l’Italia?
Caro Avvocato,
provo a scriverLe e spero che Lei trovi il tempo di rispondere alla mia lettera come fa tante volte per noi persone semplici che poco o nulla capiamo di questioni legali.
Io abito in Italia da 46 anni.
In Svizzera non possiedo nulla, ma mi arriva una piccola pensione, insieme a mio marito abbiamo un conto corrente in comune dove anche per lui viene versata la sua pensione.
Mio fratello alla sua morte mi ha lasciato in eredità 150.000 euro.
Il notaio in Svizzera che ha seguito tutta la pratica mi ha mandato attraverso la banca sul nostro conto corrente quella somma dicendo che tutto era saldato anche le tasse ecc…
Però oggi mi ritrovo con questi documenti che mi sono arrivati dalla Svizzera che proprio non capisco.
Per piacere Avvocato mi può aiutare.
Un’altra domanda, devo dichiarare quella somma anche in Italia e pagare le tasse?
Anche in Italia non possiedo niente, viviamo con la nostra pensione.
Grazie Avvocato, con i migliori saluti.
F.D. (Prov. di Rimini)
Gentile Signora,
ho ricevuto la Sua lettera a me indirizzata con un po' di ritardo per un disguido non dipeso da me e, con un po' di ritardo Le rispondo anche io a causa di vari impegni lavorativi, scusandomene.
I quesiti che Lei mi sottopone sono, infatti, molto particolari, di sicuro interesse anche per altri nostri lettori e per Lei, penso, pure abbastanza urgenti.
Essi possono distinguersi in una questione di tassazione successoria, e una fiscale di imposizione diretta. Vediamo meglio.
La tassazione successoria
Ho esaminato in primo luogo la varia documentazione che Lei mi ha trasmesso e ne ho tratto l’impressione che la questione non sia di natura strettamente ereditaria, e cioè che essa non riguardi direttamente il lascito di euro 150.000 da parte di Suo fratello.
Sotto questo profilo, in effetti, non sembrano esservi problemi.
Infatti, dal lato svizzero il Notaio che ha curato la successione Le ha già assicurato che ogni pendenza relativa, anche fiscale, era sistemata.
Le informazioni che ho potuto ricavare dalla documentazione sono un po’ scarne e non consentono di dire di più ma non vi è nulla che deponga in senso contrario, e quindi penso che ciò sia sufficiente a tranquillizzarLa.
Altrettanto può dirsi poi, per il lato italiano. Se Sua sorella non era residente in Italia e la somma che Lei ha ereditato non si trovava in Italia, nessuna tassa di successione è dovuta al fisco italiano.
Come più volte abbiamo spiegato anche su queste colonne, infatti, l’imposta italiana sulle successioni, regolata dal D.Lgs n. 346 del 31.10.1990 (T.U. Imposta sulle successioni e donazioni) in base all’art. 2 soggiace al principio di territorialità.
Ciò significa che per il soggetto defunto residente in Italia – indipendentemente dalla nazionalità – l’imposta di successione si applicherà a tutti i suoi beni, ovunque essi si trovino (in Italia o all’estero, mobili o immobili). Viceversa, per il soggetto che risiede all’estero, l’Italia ha una pretesa impositiva solo riguardo ai beni situati sul territorio italiano.
La questione delle imposte dirette
Piuttosto, i documenti che Lei ha allegato, indicano in effetti un potenziale debito fiscale. Tuttavia dagli stessi si ricava una pretesa fiscale diversa del Cantone da quella successoria.
In particolare:
- la comunicazione avente ad oggetto “Contribuables domiciliés hors du canton / Contribuables soumis à l'impôt à la source” fa riferimento specifico ad un’imposta diretta sul reddito ed il patrimonio (“impôt direct sur le revenu et la fortune”) per i soggetti residenti all’estero;
- inoltre si ricava che tale assoggettamento fiscale può derivare o dal possesso di un bene immobile o da un’attività lucrativa autonoma nel cantone;
- se l’importo delle entrate supera i 120.000 Franchi Svizzeri annui e il soggetto è tassato alla fonte in Svizzera è dovuta una dichiarazione dei redditi integrativa;
- in effetti, viene accluso un formulario “Déclaration d'impôt 2019” da compilare con una serie di dati reddituali e patrimoniali totali e suddivisi per cantone e luogo di residenza;
- infine, l’ulteriore documentazione è rappresentata da una “Notification de l’estimation officielle des immeubles” e cioè da una notifica – sempre dell’autorità fiscale cantonale svizzera – che sembra rivalutare il valore di un immobile, e cioè di un appartamento in “proprietà per piani” con garage e cantina a partire dalla data di apertura della successione (proprio quella di Suo fratello).
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In conclusione, o Lei ha ereditato una parte dell’immobile in parola, oltre alla somma di euro 150.000, oppure l’importo predetto che Lei ha indicato costituisce il valore della quota immobiliare.
Ritengo quest’ultima ipotesi improbabile, anche perché Lei stessa scrive che il Notaio Le avrebbe bonificato tale somma sul suo conto corrente, senza ulteriori dettagli. Nulla si dice, però, nella Sua lettera di un immobile.
Di certo vi è che la Sua situazione fiscale va regolarizzata in Svizzera.
Il primo passo che Le suggerisco di fare, quindi, è quello di contattare nuovamente il Notaio svizzero e farsi consigliare dallo stesso o da un fiscalista svizzero di sua fiducia su come verificare eventuali pendenze con il cantone e sanarle.
Successivamente a seconda dei chiarimenti fornitiLe, si dovrà valutare anche la situazione italiana per una eventuale regolarizzazione.
La questione va chiarita ed è importante soprattutto per Lei che è residente fiscalmente in Italia.
Come già detto, nulla sarà dovuto a titolo di imposta di successione in Italia ma la disponibilità dell’immobile, anche se solo di una quota in comproprietà, deve essere dichiarata nel famoso Quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale ai fini del monitoraggio fiscale, e sempre in caso di immobili può essere dovuta l’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero).
Spero di essere stato sufficientemente chiaro ma mi faccia conoscere i successivi sviluppi.
Con i migliori saluti.
Avv. Markus Wiget