Gentile avvocato Markus W.Wiget,
Sono iscritta alla Gazzetta Svizzera, ed ho doppia cittadinanza svizzera ed italiana essendo mio marito svizzero.
Mio marito risiede da qualche anno in Svizzera, mentre io risiedo in Italia. Non abbiamo figli.
Ci siamo sposati in Svizzera, nel 1984, matrimonio registrato anche in Italia.
Le sarei grata di sapere come funziona la successione Svizzera, considerando che abbiamo immobili anche in comune, acquistati dopo il matrimonio, senza la separazione dei beni.
Infine, vorrei aggiungere che entrambi abbiamo fratelli e nipoti, come potrebbero intervenire nella successione?
La ringrazio, cordiali saluti
P.B (Roma)
Gentile Lettrice,
grazie della Sua lettera e di sostenere la nostra Gazzetta Svizzera che è così importante per molti nostri compatrioti che noi cerchiamo di aggiornare al meglio.
Rispondo quindi con piacere alla Sua richiesta, anche se le informazioni che Lei ci fornisce sono un po’ scarne. Le riassumo in breve qui di seguito:
– il matrimonio è stato celebrato in Svizzera nel 1984 e poi registrato in Italia dal matrimonio non sono nati figli
– Lei è doppia cittadina italo – svizzera residente in Italia
– Suo marito è cittadino mononazionale svizzero e da qualche anno risiede nella Confederazione
– siete proprietari di immobili, anche in comune, acquistati dopo il matrimonio
– non siete in regime di separazione dei beni.
Ci chiede ora come è regolata la successione svizzera.
Non parlerò pertanto della determinazione della legge applicabile, dandola per presupposta.
L’argomento delle successioni è stato affrontato già numerose volte in passato e forse Lei troverà alcune risposte parziali in precedenti numeri della Gazzetta Svizzera.
Il tema, infatti, è vastissimo.
Proverò comunque a fornire qualche dato in più in questa occasione.
Regime patrimoniale fra coniugi in Svizzera.
Nulla ci dice la Sua lettera sul regime dei beni tra Lei e Suo marito. Essendovi sposati in Svizzera presumo che si applichi anche qui il diritto elvetico.
In Svizzera, il regime patrimoniale ordinario è quello della partecipazione agli acquisti (art. 181 Codice Civile Svizzero – CCS), salvo che i coniugi non abbiano concordato per convenzione matrimoniale diversamente.
Il regime ordinario (artt. 196 ss. CCS) comprende dunque gli acquisti di ogni coniuge, intendendosi per tali i beni ottenuti a titolo oneroso dal coniuge (redditi da lavoro, risarcimenti, redditi da bene propri, pensioni ecc.).
Vi rientrano, però, anche i beni propri di ciascun coniuge, e cioè, ad esempio, quelli di uso personale, quelli posseduti prima del matrimonio, i beni ereditati o ricevuti in donazione.
In caso di bene in comproprietà esso, di norma, non può essere alienato se non con il consenso dell’altro coniuge (art. 201 CCS).
Il regime dei beni si scioglie alla morte di uno dei coniugi o quando essi convengano un diverso regime patrimoniale (art. 204 CCS).
Vi è poi la comunione dei beni che comprende i beni comuni e i beni propri di ciascun coniuge (artt. 221 ss. CCS). Essa può essere universale o limitata a certi beni per convenzione.
Anche in questo caso lo scioglimento avviene per morte o accordo tra coniugi, e anche per fallimento di uno di loro (art. 236 CCS).
Infine, abbiamo la separazione dei beni (artt. 247 ss. CCS) nella quale ciascun coniuge resta proprietario dei sui beni, li amministra, ne gode e ne dispone autonomamente.
Tutto ciò per capire anche come si compone l’asse ereditario di ciascun coniuge e di quali beni si può eventualmente disporre nella successione.
Le forme di successione in Svizzera
Analogamente a quanto avviene in Italia, la successione può avvenire per legge o per testamento.
Inoltre, la Svizzera conosce anche la forma del c.d. contratto successorio (artt. 494 ss. CCS), vietato invece in Italia.
Di quest’ultimo e del testamento abbiamo già scritto in passato in maniera diffusa.
Ricordiamo, comunque, in proposito una peculiarità che differenzia la disciplina svizzera da quella italiana. Infatti, in base al diritto elvetico, è possibile a talune condizioni la diseredazione (artt. 477 ss. CCS).
Lei ci scrive di non avere figli, mentre vi sono fratelli e nipoti. Nulla dice di eventuali ascendenti Suoi o di Suo marito.
Con riferimento alla Vostra particolare situazione va detto, comunque, che la legge svizzera consente di disporre per testamento o contratto solo della porzione di patrimonio che ecceda la riserva prevista per genitori e coniuge superstite. Tale riserva, a metà ciascuno per i primi ed a metà del patrimonio per il coniuge superstite, è calcolata sempre su quanto spettante ad essi in base alla quota fissata dalla legge.
Per quanto riguarda invece la successione legittima, allorquando cioè non vi è né testamento né contratto successorio (e sempre con riferimento alla Vostra specifica situazione), possiamo dire quanto segue.
L’art. 458 CCS prevede che in assenza di discendenti, l’eredità si devolva ai parenti della stirpe dei genitori del defunto, e se premorti i genitori, i loro discendenti per stirpe in ciascun grado.
In base all’art. 462 CCS, però, il coniuge superstite riceve tre quarti della successione se concorre con eventuali eredi della stirpe dei genitori, o in difetto di costoro l’intera successione.
Nessuna riserva è prevista per fratelli e nipoti, ma nella successione senza atto di ultima volontà fratelli e nipoti rientrano in gioco.
Se nella successione legittima il coniuge concorre con fratelli e sorelle o nipoti, la ripartizione sarà di tre quarti al primo e un quarto ai secondi.
Se poi, oltre al coniuge e fratelli e sorelle, vi sono anche i genitori, le quote saranno sempre tre quarti per il primo, e poi un ottavo per fratelli e sorelle e un ottavo per il/i genitore/i.
Numerose poi sono le norme che disciplinano altri istituti successori, come il legato, l’esecutore testamentario, la riduzione di disposizioni testamentarie e di donazioni, mandati e procure post mortem. Non abbiamo lo spazio per affrontarle tutte ma in tal caso occorrerà una consulenza personalizzata, in base a specifiche esigenze.
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In buona sostanza, è fondamentale ricostruire correttamente l’asse ereditario, e cioè il patrimonio che cade in successione, non solo quanto a titolarità ma anche con riferimento all’entità dello stesso (cespiti attivi ma pure passività).
Poi si dovrà valutare se lasciare che la devoluzione dei beni avvenga per legge, ovvero con atto di volontà (testamento o contratto) in caso di particolari desideri o necessità.
In questa ipotesi le possibilità sono numerosissime, come visto, e auspicabilmente abbiamo fornito un quadro sufficientemente chiaro a Lei ed ai nostri Lettori interessati.
Con l’occasione auguro a tutti un Felice Anno Nuovo e arrivederci al mese prossimo.
Avv. Markus W. Wiget