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Successione in Italia o in Svizzera

    Un caso di doppia successione e imposizione?

    Buonasera avvocato Wiget,

    leggendo la sua rubrica sulla “Gazzetta Svizzera” in merito alle problematiche successorie tra Italia e Svizzera, le scrivo per chiederle una consulenza in merito ad una presunta doppia successione.

    Mio zio, fratello di mio padre, cittadino italiano con residenza in Italia, è deceduto in Svizzera ad agosto 2023 nell’abitazione della sua compagna di vita italiana deceduta circa un anno prima.

    In quanto unica erede ho presentato domanda di successione secondo la legge italiana con pagamento dei relativi oneri per il solo bene della casa sita a Roma, in quanto non risultano presenti in Italia conti bancari a suo nome.

    Tramite la polizia svizzera, che ha rinvenuto il corpo, ho avuto il contatto del segretario comunale del cantone di Berna, incaricato di gestire l’eredità di mio zio.

    A quel punto, tramite ricerche personali, ho rintracciato il notaio incaricato dal comune di redigere un inventario dei beni in quanto risulta un prestito fatto da mio zio sul conto personale della sua compagna, e il comune ne deve garantire il lascito.

    Il suddetto notaio si deve occupare della gestione di entrambe le eredità.

    Nella bozza dell’inventario oltre alla somma di denaro è menzionata anche la casa di Roma che però non fa parte dei beni svizzeri. È indicato inoltre che l’inventario è stato richiesto dagli eredi senza che io ne abbia fatto formale richiesta, e che per la successione si applica il diritto svizzero.

    Presumo che stiano aprendo una doppia successione con relativa doppia imposizione fiscale.

    Trovo assurdo che per un cittadino italiano con residenza in Italia, si debba gestire una successione anche in Svizzera soprattutto per un bene come la casa che si trova in territorio italiano e per il quale sono già state pagate le relative tasse.

    Le chiedo se fosse possibile avere una consulenza per chiarire se il notaio ed il comune stanno operando nella maniera corretta o se ci sono normative o accordi internazionali che possono essere applicati al fine di evitare doppia tassazione per i medesimi beni.

    (V.G. – Roma)


    Gentile Lettrice,

    grazie per la sua lunga lettera di cui ho omesso alcuni passaggi, ma che mi auguro di avere sintetizzato comunque fedelmente.

    La vicenda è di quelle estremamente complesse, e la sua lo è in modo particolare. Purtroppo la lettera non ci fornisce un quadro esaustivo dei fatti ma cercheremo di offrirle quanti più chiarimenti possibili per consentirle di risolvere i suoi dubbi principali.

    Da quanto lei scrive la successione senza testamento sembrerebbe essersi aperta in Svizzera ove è mancato suo zio, e verrebbe regolata dal diritto svizzero, sebbene egli non fosse formalmente residente nella Confederazione, ma vi si trovasse solo perché dimorante da circa un anno nella casa della compagna defunta in precedenza.

    Cominciamo da questo punto.

    Il diritto internazionale privato svizzero

    Secondo la LDIP svizzera del 18.12.1987 nella sua versione vigente, la legge regolatrice della successione è quella del luogo dell’ultimo domicilio (che equivale alla residenza in Italia) il quale determina anche la giurisdizione, indipendentemente dalla cittadinanza del de cuius.

    Infatti, gli artt. 86 e 90 LDIP prevedono la competenza di tribunali svizzeri dell’ultimo domicilio in Svizzera dell’ereditando, cioè del defunto, e in particolare l’applicabilità del diritto svizzero (salvo scelta del diritto nazionale).

    Nel caso concreto, sarebbe applicabile il diritto svizzero, fatta eccezione anche qui che debba ritenersi prevalente sulla situazione di fatto la residenza formale in Italia.

    Il Regolamento successorio europeo

    In Italia vale dal 2015 il Regolamento europeo n. 650/2012 che agli artt. 10 e 21 dispone in maniera speculare che la competenza e la legge regolatrice della successione aperta dopo la sua entrata in vigore sia quella del domicilio o residenza abituale del de cuius al momento della morte.

    Formalmente questa risulterebbe essere quella italiana, e dunque il diritto applicabile sarebbe quello italiano.

    Solo eccezionalmente, se in concreto risultassero chiari collegamenti più stretti con un altro Stato, si potrebbe applicare la relativa legge di quest’ultimo.

    Il Trattato I-CH di domicilio e consolare del 1868

    Sennonché, come più volte menzionato e sostenuto nella nostra Rubrica Legale, in questi casi entra in gioco un antico Trattato Italo-Svizzero risalente al 1868 che, nell’ipotesi in esame soccorre a sciogliere ogni dubbio.

    All’art. 17 del suddetto Trattato bilaterale, infatti, si è convenuto tra i due Paesi che per le controversie ereditarie di un cittadino italiano defunto in Svizzera siano competenti i tribunali italiani e viceversa quelli elvetici per uno svizzero morto in Italia, con l’ulteriore conseguenza che ne deriverebbe l’applicabilità del diritto italiano alla successione del defunto italiano in Svizzera, ed analogamente del diritto svizzero alle successioni dello svizzero defunto in Italia.

    Ciò secondo un’interpretazione costante della norma in via estensiva, anche se essa, in realtà, parla espressamente solo della competenza.

    Tale Trattato del 1868 poi prevale tanto sulla LDIP svizzera, quanto sul Regolamento europeo applicabile in Italia.

    Con riferimento a quest’ultimo, in particolare, l’art. 75 Reg. lo sancisce espressamente, e quanto poi nello specifico al diritto applicabile, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un trattato bilaterale con uno Stato terzo (come è la Svizzera) prevale anche se non prevede espressamente la scelta della legge.

    E, dunque, a ragione si può sostenere che il diritto applicabile alla successione di suo zio sia quello italiano.

    L’eccezione dei procedimenti successori

    Il principio testé affermato subisce tuttavia una limitazione in Svizzera per quel che riguarda alcuni aspetti procedimentali e formali delle successioni.

    L’art. 17 del Trattato, infatti, secondo la giurisprudenza elvetica, non è applicabile, ad esempio, all’emissione del certificato di erede, né all’amministrazione d’ufficio ed all’inventario – che sembrerebbe proprio il caso della successione di suo zio e di quella della sua compagna defunta – i quali restano comunque regolati dal diritto svizzero.

    La tassa di successione

    In quanto residente in Italia, la successione di suo zio è sicuramente tassata in Italia in base al D.Lgs. n. 346/1990 (art. 2 TUSD) ma in tal caso lo sarebbe per l’intero asse ereditario (beni e diritti), ma se gli unici beni caduti in successione erano l’immobile a Roma e il credito verso la sua compagna, sarebbero comunque tassabili solo questi cespiti, data l’assenza di beni in Svizzera.

    E anche se si potesse invece ritenere lo zio residente in Svizzera allorquando ancora in vita, almeno l’immobile italiano sarebbe stato qui soggetto all’imposta di successione comunque, in base alla stessa disposizione.

    Per la Svizzera bisogna vedere invece Cantone per Cantone perché non esiste un’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni, mentre quasi tutti i Cantoni prevedono l’una o l’altra, o entrambe, ma a condizioni ed aliquote diverse tra di loro.

    Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976

    Laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.

    Il Trattato del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.

    I costi possono essere anche molto elevati in taluni casi ma nemmeno la Convenzione I-CH contro la doppia imposizione del 1976 prevede nulla in proposito, al contrario di altri accordi bilaterali stipulati dall’Italia con altri Stati e anche dalla Svizzera stessa.

    Tuttavia, alla luce di quanto sopra, non credo che nel suo caso si possa verificare una simile distorsione.

    *                                      *                                       *

    Spero di essere stato sufficientemente chiaro e, giunti a questo punto, auguro a lei ed a tutti i nostri lettori un caldo e tranquillo Natale con gli affetti più cari, ed un felicissimo inizio di anno nuovo.

    Avv. Markus Wiget

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