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	<title>Italia Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>Italia Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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		<title>Tassa di successione e donazione in Svizzera?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-tasse-italia-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 20:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Caro Avvocato, ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione. Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti. Ma</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-25623"  class="panel-layout" ><div id="pg-25623-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25623-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25623-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">La prossima votazione popolare può modificare gli scenari attuali</h3>
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	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione.</em></p>
<p><em>Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti.</em></p>
<p><em>Ma il dubbio resta ed è molto semplice: è meglio che la successione si apra in Italia o in Svizzera? In altre parole, conviene che io rimanga residente in Italia o che trasferisca la mia residenza in Svizzera?</em></p>
<p><em>Spero che possa rispondermi ed aiutarmi a prendere una decisione e grazie in anticipo, anche per questa sua preziosa rubrica e per i consigli che regolarmente elargisce.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(H.W. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Caro Lettore,</p>
<p>innanzitutto complimenti sinceri per la Sua veneranda età, un traguardo davvero ragguardevole. E poi un grazie sentito per i suoi apprezzamenti, fa piacere sapere che dopo tanti anni riusciamo ancora a risultare utili ai nostri Lettori.</p>
<p>Quindi non dubito che continuerà a seguirci, e per molti anni ancora, ne sono certo. In realtà, abbiamo già spesso affrontato l’argomento per i nostri concittadini che leggono e sostengono la Gazzetta Svizzera (cosa che mi auguro anche Lei continui a fare). L’ultima volta, però, è stato un po’ di tempo fa, ed in effetti la questione assume ora una nuova rilevanza, perché di estrema attualità, innanzitutto in Svizzera, come vedremo.</p>
<p>Ad ogni buon conto, e anche per questo, la Sua preoccupazione è perfettamente comprensibile e legittima. Vediamo allora se riusciamo a tranquillizzarla, almeno in una certa misura.</p>
<p>Si tratta, in sostanza, di tratteggiare due scenari – una successione con residenza in Italia ed una con residenza in Svizzera – e raffrontarli tra di loro con riferimento all’imposta di successione.</p>
<p>Prima va detto, però, che l’imposta in oggetto è assai controversa perché, se da un lato secondo i fautori della stessa si verifica un trasferimento di ricchezza che lo Stato ha interesse a tassare, dall’altro lato i critici della medesima sostengono che si tratta di un’ingiusta doppia imposizione dei beni che cadono in successione i quali – si suppone, almeno – sono già stati tassati.</p>
<h3>Imposta di Successione in Italia</h3>
<p>Come spiegato a più riprese sulla nostra Rubrica Legale, in Italia la materia trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni)</p>
<p>Il principio regolatore è quello della territorialità dell’imposta.</p>
<p>Conseguentemente, a norma dell’art. 2 TUSD, la morte del soggetto residente in Italia, indipendentemente dalla nazionalità, determinerà inevitabilmente l’applicazione dell’imposta di successione a tutti i suoi beni, ovunque essi si trovino (in Italia o all’estero, mobili o immobili).</p>
<p>Se invece il soggetto defunto risiede all’estero, ad esempio in Svizzera, l’Italia non applica alcuna imposta sui suoi beni all’estero ma mantiene una pretesa impositiva limitatamente a quelli, mobili o immobili, posti sul proprio territorio.</p>
<p>Nel suo caso, dunque, la valutazione sulla convenienza di mantenere una residenza italiana dipenderà sostanzialmente dalla composizione del suo patrimonio: se prevalentemente in Italia, è qui che si concentrerà maggiormente il carico fiscale, mentre se interamente o prevalentemente all’estero l’Italia non lo tasserà (ma potrebbero essere tassati dal Paese di residenza, come vedremo).</p>
<p>Va detto, poi, che per i lasciti al coniuge e quelli in linea retta in Italia la legge prevede una franchigia sino a 1 milione di euro per ogni erede e poi un’imposta del 4% sull’eccedenza.</p>
<p>Inoltre, con riferimento alle donazioni che, come Lei scrive, consentono di anticipare la volontà e gli effetti testamentari (anche se dovrà tenersi conto ovviamente del rispetto della legittima) segnalo che esse soggiacciono alle medesime disposizioni fiscali dell’eredità, e cioè una franchigia di 1 milione per donatario, ma delle stesse non dovrà tenersi conto in sede ereditaria, nella quale si applicherà una nuova franchigia per erede.</p>
<p>Aggiungo, infine, che l’imposta italiana (che in passato era anche stata abrogata) è tra le più basse in Europa (Francia, Germania e Gran Bretagna applicano aliquote altissime) e anche per questo da tempo si discute di innalzarla.</p>
<h3>Imposta di Successione in Svizzera</h3>
<p>Per la Svizzera la situazione è molto più articolata e per nulla omogenea.</p>
<p>Innanzitutto ad oggi non esiste una un’imposta federale sulle successioni e donazioni come in Italia.</p>
<p>Viceversa certi Cantoni prevedono solo l’una o l’altra, o alcuni persino entrambe, e per di più a condizioni soggettive (linea di parentela) e oggettive (franchigie e aliquote) assai diverse tra di loro.</p>
<p>Ad esempio, i Cantoni di Schwyz e Obwalden non applicano alcuna imposizione, né per la successione, né per le donazioni, mentre Lucerna tassa solo le successioni ma non le donazioni (se non degli ultimi 5 anni prima del decesso).</p>
<p>Il Cantone di Ginevra applica entrambe le tasse con aliquote tra le più alte della Confederazione e Solothurn tassa sia la massa ereditaria indivisa nel suo complesso, sia i singoli eredi per quota.</p>
<p>Tutti i Cantoni esentano però il coniuge, e quasi tutti anche i discendenti in linea retta. Solo i Cantoni di Appenzell Innerrhoden, Neuchâtel e Vaud tassano anche questi soggetti.</p>
<p>Discipline diverse vigono poi, ad esempio, anche per le convivenze e concubinati, le franchigie e il trasferimento ai trust. I Cantoni riscuotono l’imposta di successione nell’ultimo domicilio fiscale del <em>decuius</em> o del donatore ma per gli immobili vale il luogo in cui il bene è situato.</p>
<p>Quindi la valutazione su una residenza e sulla convenienza ai fini dell’imposte di successione e/o di donazione, in questo caso, dipenderà da una duplicità di fattori. Da un lato dal Cantone che dovesse scegliere come luogo dove andare a vivere in Svizzera (e anche del luogo di ubicazione di un eventuale immobile) ma dall’altro anche dalla composizione del suo patrimonio, perché ove vi fossero dei beni in Italia al momento del decesso, su questi l’Italia manterrebbe la pretesa impositiva sempre per il principio di territorialità.</p>
<h3>Referendum in Svizzera a Novembre 2025</h3>
<p>La situazione in Svizzera come sopra descritta, potrebbe radicalmente mutare in base degli esiti della consultazione popolare prevista a fine novembre di questo anno.</p>
<p>I cittadini svizzeri saranno infatti chiamati a votare sull’introduzione o meno di un’imposta sulle successioni e sulle donazioni.</p>
<p>Tale tassazione riguarderebbe però solo le eredità e le donazioni superiori a 50 milioni di franchi ma comunque con un’aliquota importante, pari al 50% dei beni caduti in successione.</p>
<p>La riscossione avverrebbe a cura dei singoli Cantoni che tratterrebbero 1/3 del gettito, mentre i restanti 2/3 sarebbero destinati alla Confederazione. Scopo dell’imposta è il reperimento di fondi per il contrasto alla crisi climatica a cui il ricavato sarebbe vincolato a tal fine.</p>
<p>La disciplina, una volta entrata in vigore, si vorrebbe retroattiva alla data della votazione qualora approvata, anche se l’imposizione concreta avverrebbe successivamente.</p>
<p>È anche ipotizzato che vengano emanate precise disposizioni volte a prevenire l’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera per trasferirsi in altre giurisdizioni (si suppone più favorevoli dal punto di vista dell’imposizione, ovviamente) ma in questo caso a partire dall’entrata in vigore.</p>
<p>Il Consiglio federale si è dichiarato contrario all’iniziativa popolare per una serie di ragioni di carattere economico e giuridico ma la parola ora passerà al popolo confederato, e l’esito non può mai dirsi scontato in tali casi.</p>
<h3>Convenzione I–CH contro la doppia imposizione (1976)</h3>
<p>Esistono diversi Paesi che non riscuotono alcuna tassa sulle sull’eredità (ad esempio l’Austria, la Norvegia e la Svezia per restare vicini a noi, oppure la Nuova Zelanda ed il Canada per andare più lontano) e molte convenzioni contro le doppie imposizioni tra Paesi, ma solo alcune di queste ultime riguardano le imposte di successione e le donazioni.</p>
<p>La Svizzera, ad esempio, con riguardo a queste imposte, ne ha sottoscritte diverse, in particolare con Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Danimarca, Svezia, USA e Gran Bretagna.</p>
<p>Nulla invece con l’Italia. Infatti la Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976 non prevede alcunché in materia e, pertanto, laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.</p>
<p>Anche il Trattato di Domicilio e Consolare del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>In conclusione, per quanto semplice sia la domanda, essendo molteplici i fattori coinvolti, essi condizionano la risposta, che quindi, come spesso accade, non è mai univoca. Nondimeno mi auguro che il quadro sia sufficiente per una sua decisione, o quantomeno utile a tutti gli approfondimenti necessari. A lei ed a tutti i nostri Lettori i miei migliori saluti,</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<title>Swisscommunity &#8211; entra in contatto con gli svizzeri in Italia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 19:23:08 +0000</pubDate>
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		><h3 class="widget-title">SwissCommunity: la rete online che unisce gli svizzeri in Italia e nel mondo</h3>
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	<p>“SwissCommunity” è la più grande rete online per gli svizzeri all’estero e ti offre la possibilità di rimanere in contatto con i tuoi connazionali e il tuo Paese d’origine, in modo personalizzato, secondo le tue esigenze.</p>
<p><strong>LA RETE DELLA QUINTA SVIZZERA</strong><br />
Il cuore della community è la mappa interattiva del mondo, che mostra dove vivono gli svizzeri all’estero in tutto il mondo.<br />
Così è possibile cercare in modo mirato gli svizzeri in Italia. La funzione di ricerca consente di filtrare per paese, persona o interesse, in modo da trovare persone con gli stessi interessi con le quali connettersi e scambiare opinioni.<br />
Anche i membri del Consiglio degli svizzeri all’estero, il “parlamento” della Quinta Svizzera, sono rappresentati sulla piattaforma.<br />
Nel forum di discussione è possibile trovare consigli sull’emigrazione o sul ritorno in patria, mentre l’elenco delle associazioni svizzere riconosciute aiuta nella ricerca di associazioni svizzere.<br />
Nella community sono registrati oltre 400 cittadini svizzeri che vivono in Italia.</p>
<p><strong>VANTAGGI PER LE ASSOCIAZIONI SVIZZERE</strong><br />
La piattaforma “SwissCommunity” offre a tutte le associazioni svizzere riconosciute dall’OSE un profilo gratuito.<br />
Qui potete rendervi visibili alla comunità svizzera all’estero e agli emigranti, gestire i vostri soci, inviare informazioni e creare eventi.</p>
<p>(Segue una <strong>mappa dell’Europa centrale e del Mediterraneo</strong>, con numeri che mostrano la concentrazione di membri, da Torino a Palermo, e oltre 17.000 icone rosse che indicano la presenza globale).</p>
<p>Sono integrati anche uno strumento di chat e un live feed: tutte le funzioni possono essere controllate facilmente tramite un pannello di amministrazione.<br />
Un profilo dell’associazione può anche sostituire un sito web obsoleto, eliminando così i costi di hosting.<br />
Se il sito web della vostra associazione dispone già di tutte queste funzioni, il profilo dell’associazione funge da biglietto da visita per ampliare la vostra portata e reindirizzare i visitatori al vostro sito web.</p>
<p><strong>UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA PATRIA</strong><br />
La nostra piattaforma comunitaria è pensata su misura per le esigenze specifiche degli svizzeri all’estero ed è riservata esclusivamente ai membri.<br />
In qualità di utente, potete decidere autonomamente se contribuire attivamente alla creazione della comunità, essere un membro silenzioso o persino disattivare tutte le notifiche: in ogni caso, la piattaforma è un’ancora che vi collega alla Svizzera e all’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE).<br />
Iscrivetevi ora ed entrate a far parte della più grande rete di svizzeri all’estero.</p>
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		><h3 class="widget-title">LA VOSTRA REFERENTE</h3>
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	<p>In qualità di community manager, mi occupo delle vivaci attività sulla piattaforma “SwissCommunity” e sono responsabile del rispetto delle nostre linee guida per la community.<br />
Sono il primo punto di contatto per i membri e le associazioni svizzere in caso di domande o richieste, ad esempio sul profilo dell’associazione o sulla pubblicazione di contenuti.<br />
Non vedo l’ora di sentirvi!</p>
<p><strong>ROMI OERNEK</strong><br />
Alpenstrasse 26, 3006 Berna<br />
<a href="mailto:community@swisscommunity.org">community@swisscommunity.org</a><br />
members.swisscommunity.org</p>
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		<title>Successione in Italia o in Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-in-italia-o-in-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 19:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Dicembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzione I-CH contro la doppia imposizione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto internazionale privato]]></category>
		<category><![CDATA[doppia successione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[tassa di successione]]></category>
		<category><![CDATA[Trattato I-CH di domicilio e consolare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Buonasera avvocato Wiget, leggendo la sua rubrica sulla “Gazzetta Svizzera” in merito alle problematiche successorie tra Italia e Svizzera, le scrivo per chiederle una consulenza in merito ad una presunta doppia successione. Mio zio, fratello di mio padre, cittadino italiano con residenza in Italia, è deceduto in Svizzera ad agosto 2023 nell’abitazione della sua compagna</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-24610"  class="panel-layout" ><div id="pg-24610-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24610-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24610-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Un caso di doppia successione e imposizione?</h3>
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	<p><em>Buonasera avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>leggendo la sua rubrica sulla “Gazzetta Svizzera” in merito alle problematiche successorie tra Italia e Svizzera, le scrivo per chiederle una consulenza in merito ad una presunta doppia successione.</em></p>
<p><em>Mio zio, fratello di mio padre, cittadino italiano con residenza in Italia, è deceduto in Svizzera ad agosto 2023 nell’abitazione della sua compagna di vita italiana deceduta circa un anno prima.</em></p>
<p><em>In quanto unica erede ho presentato domanda di successione secondo la legge italiana con pagamento dei relativi oneri per il solo bene della casa sita a Roma, in quanto non risultano presenti in Italia conti bancari a suo nome.</em></p>
<p><em>Tramite la polizia svizzera, che ha rinvenuto il corpo, ho avuto il contatto del segretario comunale del cantone di Berna, incaricato di gestire l’eredità di mio zio.</em></p>
<p><em>A quel punto, tramite ricerche personali, ho rintracciato il notaio incaricato dal comune di redigere un inventario dei beni in quanto risulta un prestito fatto da mio zio sul conto personale della sua compagna, e il comune ne deve garantire il lascito.</em></p>
<p><em>Il suddetto notaio si deve occupare della gestione di entrambe le eredità.</em></p>
<p><em>Nella bozza dell’inventario oltre alla somma di denaro è menzionata anche la casa di Roma che però non fa parte dei beni svizzeri. È indicato inoltre che l’inventario è stato richiesto dagli eredi senza che io ne abbia fatto formale richiesta, e che per la successione si applica il diritto svizzero.</em></p>
<p><em>Presumo che stiano aprendo una doppia successione con relativa doppia imposizione fiscale.</em></p>
<p><em>Trovo assurdo che per un cittadino italiano con residenza in Italia, si debba gestire una successione anche in Svizzera soprattutto per un bene come la casa che si trova in territorio italiano e per il quale sono già state pagate le relative tasse.</em></p>
<p><em>Le chiedo se fosse possibile avere una consulenza per chiarire se il notaio ed il comune stanno operando nella maniera corretta o se ci sono normative o accordi internazionali che possono essere applicati al fine di evitare doppia tassazione per i medesimi beni.</em></p>
<p><em>(V.G. – Roma)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>grazie per la sua lunga lettera di cui ho omesso alcuni passaggi, ma che mi auguro di avere sintetizzato comunque fedelmente.</p>
<p>La vicenda è di quelle estremamente complesse, e la sua lo è in modo particolare. Purtroppo la lettera non ci fornisce un quadro esaustivo dei fatti ma cercheremo di offrirle quanti più chiarimenti possibili per consentirle di risolvere i suoi dubbi principali.</p>
<p>Da quanto lei scrive la successione senza testamento sembrerebbe essersi aperta in Svizzera ove è mancato suo zio, e verrebbe regolata dal diritto svizzero, sebbene egli non fosse formalmente residente nella Confederazione, ma vi si trovasse solo perché dimorante da circa un anno nella casa della compagna defunta in precedenza.</p>
<p>Cominciamo da questo punto.</p>
<p><strong><u>Il diritto internazionale privato svizzero </u></strong></p>
<p>Secondo la LDIP svizzera del 18.12.1987 nella sua versione vigente, la legge regolatrice della successione è quella del luogo dell’ultimo domicilio (che equivale alla residenza in Italia) il quale determina anche la giurisdizione, indipendentemente dalla cittadinanza del <em>de cuius</em>.</p>
<p>Infatti, gli artt. 86 e 90 LDIP prevedono la competenza di tribunali svizzeri dell’ultimo domicilio in Svizzera dell’ereditando, cioè del defunto, e in particolare l’applicabilità del diritto svizzero (salvo scelta del diritto nazionale).</p>
<p>Nel caso concreto, sarebbe applicabile il diritto svizzero, fatta eccezione anche qui che debba ritenersi prevalente sulla situazione di fatto la residenza formale in Italia.</p>
<p><strong><u>Il Regolamento successorio europeo </u></strong></p>
<p>In Italia vale dal 2015 il Regolamento europeo n. 650/2012 che agli artt. 10 e 21 dispone in maniera speculare che la competenza e la legge regolatrice della successione aperta dopo la sua entrata in vigore sia quella del domicilio o residenza abituale del <em>de cuius </em>al momento della morte.</p>
<p>Formalmente questa risulterebbe essere quella italiana, e dunque il diritto applicabile sarebbe quello italiano.</p>
<p>Solo eccezionalmente, se in concreto risultassero chiari collegamenti più stretti con un altro Stato, si potrebbe applicare la relativa legge di quest’ultimo.</p>
<p><strong><u>Il Trattato I-CH di domicilio e consolare del 1868</u></strong></p>
<p>Sennonché, come più volte menzionato e sostenuto nella nostra Rubrica Legale, in questi casi entra in gioco un antico Trattato Italo-Svizzero risalente al 1868 che, nell’ipotesi in esame soccorre a sciogliere ogni dubbio.</p>
<p>All’art. 17 del suddetto Trattato bilaterale, infatti, si è convenuto tra i due Paesi che per le controversie ereditarie di un cittadino italiano defunto in Svizzera siano competenti i tribunali italiani e viceversa quelli elvetici per uno svizzero morto in Italia, con l’ulteriore conseguenza che ne deriverebbe l’applicabilità del diritto italiano alla successione del defunto italiano in Svizzera, ed analogamente del diritto svizzero alle successioni dello svizzero defunto in Italia.</p>
<p>Ciò secondo un’interpretazione costante della norma in via estensiva, anche se essa, in realtà, parla espressamente solo della competenza.</p>
<p>Tale Trattato del 1868 poi prevale tanto sulla LDIP svizzera, quanto sul Regolamento europeo applicabile in Italia.</p>
<p>Con riferimento a quest’ultimo, in particolare, l’art. 75 Reg. lo sancisce espressamente, e quanto poi nello specifico al diritto applicabile, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un trattato bilaterale con uno Stato terzo (come è la Svizzera) prevale anche se non prevede espressamente la scelta della legge.</p>
<p>E, dunque, a ragione si può sostenere che il diritto applicabile alla successione di suo zio sia quello italiano.</p>
<p><strong><u>L’eccezione dei procedimenti successori </u></strong></p>
<p>Il principio testé affermato subisce tuttavia una limitazione in Svizzera per quel che riguarda alcuni aspetti procedimentali e formali delle successioni.</p>
<p>L’art. 17 del Trattato, infatti, secondo la giurisprudenza elvetica, non è applicabile, ad esempio, all’emissione del certificato di erede, né all’amministrazione d’ufficio ed all’inventario – che sembrerebbe proprio il caso della successione di suo zio e di quella della sua compagna defunta – i quali restano comunque regolati dal diritto svizzero.</p>
<p><strong><u>La tassa di successione </u></strong></p>
<p>In quanto residente in Italia, la successione di suo zio è sicuramente tassata in Italia in base al D.Lgs. n. 346/1990 (art. 2 TUSD) ma in tal caso lo sarebbe per l’intero asse ereditario (beni e diritti), ma se gli unici beni caduti in successione erano l’immobile a Roma e il credito verso la sua compagna, sarebbero comunque tassabili solo questi cespiti, data l’assenza di beni in Svizzera.</p>
<p>E anche se si potesse invece ritenere lo zio residente in Svizzera allorquando ancora in vita, almeno l’immobile italiano sarebbe stato qui soggetto all’imposta di successione comunque, in base alla stessa disposizione.</p>
<p>Per la Svizzera bisogna vedere invece Cantone per Cantone perché non esiste un’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni, mentre quasi tutti i Cantoni prevedono l’una o l’altra, o entrambe, ma a condizioni ed aliquote diverse tra di loro.</p>
<p><strong><u>Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976</u></strong></p>
<p>Laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.</p>
<p>Il Trattato del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.</p>
<p>I costi possono essere anche molto elevati in taluni casi ma nemmeno la Convenzione I-CH contro la doppia imposizione del 1976 prevede nulla in proposito, al contrario di altri accordi bilaterali stipulati dall’Italia con altri Stati e anche dalla Svizzera stessa.</p>
<p>Tuttavia, alla luce di quanto sopra, non credo che nel suo caso si possa verificare una simile distorsione.</p>
<p>*                                      *                                       *</p>
<p>Spero di essere stato sufficientemente chiaro e, giunti a questo punto, auguro a lei ed a tutti i nostri lettori un caldo e tranquillo Natale con gli affetti più cari, ed un felicissimo inizio di anno nuovo.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<item>
		<title>Sposarsi o non sposarsi?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/sposarsi-o-non-sposarsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 09:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Ottobre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione doppia imposizione]]></category>
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		<category><![CDATA[residenza fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[tasse matrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Esimio Avvocato Wiget, navigando in internet mi sono imbattuto nella sua lettera di risposta a un cittadino italiano residente in Svizzera in merito all’intricata questione della residenza nel caso di due domicili diversi per marito e moglie. Si tratta ovviamente di un problema non indifferente di “tassazione”. Le tasse in Italia sono assai più elevate</p>
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		><h3 class="widget-title">Ancora in tema di residenza fiscale in Italia </h3>
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	<p><em>Esimio Avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>navigando in internet mi sono imbattuto nella sua lettera di risposta a un cittadino italiano residente in Svizzera in merito all’intricata questione della residenza nel caso di due domicili diversi per marito e moglie. </em></p>
<p><em>Si tratta ovviamente di un problema non indifferente di “tassazione”. Le tasse in Italia sono assai più elevate rispetto alla Svizzera, soprattutto quando lo stipendio è abbastanza elevato. Mi permetto allora di sottoporre al suo giudizio il mio caso che è comunque diverso. </em></p>
<p><em>Sono cittadino svizzero, abito in Svizzera da sempre e in Svizzera lavoro. La mia compagna, è italiana e risiede a Roma. Vorremo sposarci, senza però cambiare le rispettive residenze. Insomma io non ho intenzione, per ora di stabilirmi in Italia né lei di venire in Svizzera. I motivi sono molteplici, innanzitutto il lavoro, che la vede spesso lasciare Roma per parecchi mesi. Vorremmo sposarci per “regolarizzare” la nostra unione. Tuttavia il mio fiscalista mi ha detto che in caso di matrimonio, lo Stato italiano potrebbe imporre la tassazione in Italia, se la mia futura moglie non venisse in Svizzera ad abitare, in quanto il “centro principale degli affetti” sarebbe Roma e non più Lugano, dove abito stabilmente. In tal caso, visto il mio ottimo stipendio, rischierei di essere tassato come minimo il doppio se non il triplo rispetto alla Svizzera.</em></p>
<p><em>Vorrei sapere se ciò corrisponde al vero. In tal caso non sarebbe saggio sposarci, nonostante tutto l’amore che ci lega. Ecco, questa per sommi capi è la situazione. La ringrazio sin d’ora per la cortese attenzione e spero trovi il tempo di rispondere.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(P.A. – Lugano)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettore,</p>
<p>torniamo ad occuparci, grazie alla Sua lunga missiva, di una questione molto importante che non smette di preoccupare anche altri nostri compatrioti.</p>
<p>Ho voluto pubblicare la lettera in forma quasi integrale, (salvo qualche piccolo taglio per cui confido che mi vorrà scusare), perché descrive bene il conflitto interiore e le difficoltà che Lei e molte altre persone si trovano ad affrontare nella programmazione del proprio futuro, nell’ambito della quale la pianificazione fiscale oramai riveste un ruolo spesso preponderante nel condizionare le scelte.</p>
<p>Per questo motivo una chiarezza ed una certezza della regolamentazione in ogni Paese è essenziale nel processo decisionale, come la Sua lettera evidenzia.</p>
<p>Purtroppo in Italia la situazione non offre tante garanzie in tal senso, e molteplici sono gli esempi che potremmo fare. Ne citerò solo due.</p>
<p><strong>Il regime degli HNWI </strong></p>
<p>Il primo è anche il più recente, e riguarda il regime fiscale per le persone fisiche abbienti (HNWI – <em>High Net Worth Individuals</em>) che prendono residenza in Italia. Senza entrare troppo nel dettaglio, la disciplina (Legge di Bilancio 2017) ideata per attrarre più soggetti, prevedeva in Italia una <em>flat tax</em> di €100.000 (imposta sostitutiva) sui redditi esteri, con esclusione quindi della tassazione di eventuali ulteriori redditi in altri Paesi, quale eccezione quindi al generale principio per i residenti in Italia di tassazione dei redditi mondiali (<em>worldwide taxation principle</em>) ed altri vantaggi ancora per familiari e esenzione da imposte di successione e donazioni sui beni qui situati.</p>
<p>Ebbene, con un nuovo intervento legislativo (D.L. n. 113 del 9.8.2014, c.d. “<em>Decreto Omnibus</em>”), in curiosa concomitanza, peraltro, con l’abolizione del Regno Unito del regime dei c.d. “<em>res non-dom</em>” (<em>resident but not domiciled</em>), la soglia di tassazione è stata elevata a €200.000 che resta vantaggiosa e concorrenziale ma che nei ricchi potenziali residenti ha sollevato il seguente legittimo dubbio: non è che tra un anno magari la soglia aumenterà ancora, per esempio a €500.000? Una scarsa stabilità non è d’aiuto.</p>
<p>Ecco che allora molti hanno preso in considerazione il trasferimento in Svizzera non più ritenuto Paese <em>black-list</em> con effetto dall’1.1.2024 ove il regime impositivo per i c.d. “globalisti” resta interessante, oppure addirittura a Monte-Carlo noto come paradiso fiscale per l’assenza di tassazione.</p>
<p><strong>La residenza fiscale delle persone fisiche </strong></p>
<p>Il secondo esempio, invece, è quello che più attiene al Suo quesito e riguarda la altrettanto nuova disciplina della residenza fiscale, anche se meno recente, introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023 che ha modificato l’art. 2 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).</p>
<p>In sostanza si è sostituito il concetto di domicilio c.d. “civilistico”, inteso come luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi (e dunque con un forte connotato volontaristico), con una nuova definizione di domicilio c.d. “fiscale”, intendendosi per tale “<em>il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali o familiari della persona</em>”, Inoltre, oggi la residenza fiscale si radica in Italia anche solo per la “presenza” per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le “frazioni di giorno”.</p>
<p>Già in passato il concetto di domicilio civilistico come centro di affari ed interessi aveva manifestato preoccupanti oscillazioni della giurisprudenza, che a seconda dei casi aveva dato prevalenza volta all’aspetto lavorativo ed economico, volta a quello personale ed affettivo, creando quindi molta incertezza. Ne abbiamo scritto spesso su queste pagine.</p>
<p><strong>Conclusioni </strong></p>
<p>Ora, temo che la riforma, ispirata dalla prassi internazionale e dalle convenzioni in materia, non risolva tutti i problemi ed i dubbi generatisi in passato, se non a favore del fisco italiano o con il rischio di un contenzioso notevole.</p>
<p>Intanto, la suddetta definizione di domicilio intesa fiscalmente è diversa da quella di “abitazione permanente” delle convenzioni internazionali, il che non agevolerà le interpretazioni in casi dubbi.</p>
<p>In secondo luogo, il riferimento allo sviluppo in via principale delle relazioni personali e familiari della persona, risulta troppo vaga ed incerta, salvo che ci si orienti per un’interpretazione estensiva a favore del fisco che ricomprenda ogni situazione come quelle di chi lavori stabilmente all’estero ma mantenga la propria famiglia o anche solo una parte di essa in Italia, oppure chi viva abitualmente all’estero con la famiglia ma trascorra molto tempo per varie ragioni in Italia.</p>
<p>Bene ha fatto il Suo fiscalista a metterla in guardia. Purtroppo anche io con rammarico non posso che consigliarle estrema prudenza.</p>
<p>Come dice Lei, non sarebbe saggio sposarsi, anche se, comunque occorre al contempo fare attenzione a non superare mai la soglia dei 183 giorni o frazione di giorni – 184 giorni negli anni bisestili – di presenza in Italia, quando viene a far visita alla Sua compagna.</p>
<p>Salvo che decidiate di sposarvi stabilendo il domicilio coniugale a Lugano. In tal caso sarebbe la Sua compagna a dover rispettare il limite dei 183 giorni ma con i vantaggi fiscali di una residenza in Svizzera e potendosi avvalere della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 1976.</p>
<p>Un grosso in bocca al lupo e i miei migliori saluti a Lei ed a tutti i nostri Lettori.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<item>
		<title>Tassazione delle pensioni svizzere con datori di lavoro privati e pubblici</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/tassazione-delle-pensioni-svizzere-con-datori-di-lavoro-privati-e-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 17:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Settembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[2° pilastro]]></category>
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		<category><![CDATA[convenzione doppie imposizioni]]></category>
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		<category><![CDATA[trattamenti fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentile Signor Engeler, gentile avvocato Pogliani, Seguo con grande interesse la vostra rubrica previdenziale sulla Gazzetta Svizzera. Ho letto nel numero 02/2024 la lettera di un lettore sul tema tassazione del 2° e 3° pilastro in Italia. Sono cosciente che le vostre sono indicazioni di principio, e che vanno successivamente sempre verificate con un fiscalista</p>
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	<p>Gentile Signor Engeler, gentile avvocato Pogliani,</p>
<p>Seguo con grande interesse la vostra rubrica previdenziale sulla Gazzetta Svizzera.</p>
<p>Ho letto nel numero 02/2024 la lettera di un lettore sul tema tassazione del 2° e 3° pilastro in Italia.</p>
<p>Sono cosciente che le vostre sono indicazioni di principio, e che vanno successivamente sempre verificate con un fiscalista esperto nelle relazioni con l’Italia.</p>
<p>Ho la doppia cittadinanza e la mia intenzione è di espatriare a fine 2026 in Italia con due anni di anticipo (63) e quindi dovrò ritirare le due previdenze 2°+3° oltre ovviamente l’AVS.</p>
<p>Riassumo ciò che ho compreso e mi scuso se risulto banale nelle domande</p>
<p><strong>Con datori di lavoro privati e come cittadino svizzero;</strong></p>
<p><strong>–</strong> sulle prestazioni AVS viene applicata dalla banca automaticamente una ritenuta fiscale del 5% da parte della Banca Popolare di Sondrio, che poi trasferirà la rendita presso una qualsiasi banca in Italia.</p>
<p>Domande: questa trattenuta è ovviamente per ogni retribuzione? Non dovrò poi dichiarare la mia rendita annuale nella dichiarazione dei redditi?</p>
<p>Cosa dichiarerò al fisco, che non ho entrate a parte il capitale dei due pilastri?</p>
<p>Per il 2° pilastro come rendita valgono le stesse regole giusto?</p>
<p><strong>Nel mio caso, con datore di lavoro pubblico e con doppia cittadinanza Svizzero-Italiana</strong></p>
<p>Domande: 2° e 3° pilastro. Avrò diritto al rimborso della tassa alla fonte che dovrò pagare una volta che avrò prelevato l'intero importo? Le rendite da AVS e 2° pilastro devo dichiararle in Italia?</p>
<p>Mi è stato detto che dipende da altri fattori come la residenza o il conto da aprire in Italia, e faccio molta confusione. Inoltre, ho intenzione di consultare un fiscalista per la parte italiana e per la regione cui andrò a vivere.</p>
<p>Dato che leggo la Gazzetta con piacere, e i vostri interventi sono molto chiari e professionali, darò un contributo volontario a vostro favore.</p>
<p>Cordiali saluti</p>
<p>M.Z. (località omessa)</p>
<hr />
<p>Egregio Lettore,</p>
<p>La ringraziamo per il contributo versato a favore di Gazzetta Svizzera.</p>
<p>Le sue domande ci danno l’occasione per riassumere alcune tematiche che abbiamo in precedenza trattato in questa rubrica.</p>
<p>Le rendite mensili AVS e del 2° pilastro <strong>di datori di lavoro privati</strong> percepite da soggetti residenti in Italia non vengono tassate in Svizzera ma bensì in Italia, con una trattenuta del 5%. La trattenuta è automatica per chi si fa accreditare la rendita AVS direttamente in Italia e, nel caso del 2° pilastro, ne informa preventivamente la sua banca (vedi Gazzetta Svizzera 06/2021). In questo caso il soggetto è esonerato dall’indicare tali pensioni nella sua dichiarazione italiana dei redditi, In questo caso deve presentare la dichiarazione di reddito soltanto se ci sono altre entrate o proprietà immobiliari.</p>
<p>Per chi sceglie di farsi accreditare la somma in Svizzera, la trattenuta è sempre del 5%, ma in tal caso il soggetto è tenuto a liquidare l’imposta nella sua dichiarazione annuale italiana dei redditi. In tal caso diventa di norma anche obbligatorio la dichiarazione del conto corrente in Svizzera nel settore RW, come nel caso di altre proprietà all’estero.</p>
<p>La trattenuta alla fonte applicata invece da alcuni Cantoni al momento del ritiro del capitale del 2° pilastro (non invece sulle rendite mensili) viene restituita su presentazione del modulo provando di aver pagato l’imposta in Italia (vedi Gazzetta agosto-settembre 2022).</p>
<p>Il trattamento favorevole fiscale italiano è riservato alle assicurazioni sociali svizzere. Il 3° pilastro non è un’assicurazione sociale, ma un trattamento fiscale agevolato svizzero per formare un capitale per la vecchiaia. Gli importi percepiti dal 3° pilastro vanno dichiarati al fisco italiano e vengono tassati come segue: a regime ordinario (attualmente dal 23 al 43%, a seconda del reddito complessivo goduto) quando gli importi vengono percepiti attraverso una rendita. Nel caso in cui l’importo venga percepito sotto forma di riscatto del capitale, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova invece applicazione il regime di tassazione separata -con una aliquota proporzionale e non più progressiva- di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, in base al quale “</p>
<p>«<em>L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) (…) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni»</em>.</p>
<p>Le pensioni corrisposte sia in forma di rendita che di capitale da <strong>enti pubblici o assimilati</strong> a favore di cittadini svizzeri residenti in Italia vengono invece tassate alla fonte in Svizzera – come prevede l’articolo 19 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, entrata in vigore il 27 marzo 1979 – con un’aliquota fissata da ciascun Cantone, in genere tra il 9 e l’11%, e non devono più essere dichiarate in Italia. Sono considerati enti pubblici svizzeri la Confederazione, i cantoni e comuni, nonché le Ferrovie federali svizzere (FFS); l’Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); l’Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST).</p>
<p>Cordiali saluti.<br />
avv. Andrea Pogliani<br />
Robert Engeler</p>
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		<title>Cannabis terapeutica, un antico rimedio che sta interessando molti pazienti</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/cannabis-terapeutica-un-antico-rimedio-che-sta-interessando-molti-pazienti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 13:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Luglio-Agosto 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2024/06/FOTO-1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Lugano – Negli ultimi due anni si registra il continuo aumento di richieste ed effettivo accesso dei pazienti all’uso della cannabis terapeutica. Ciò avviene in tutta Europa con le ovvie differenze tra Paesi. Per accesso alle cure con cannabinoidi si intende la prescrizione da parte di medici ufficiali per contrastare gli effetti di varie malattie.</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/cannabis-terapeutica-un-antico-rimedio-che-sta-interessando-molti-pazienti/">Cannabis terapeutica, un antico rimedio che sta interessando molti pazienti</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2024/06/FOTO-1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-24147"  class="panel-layout" ><div id="pg-24147-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24147-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24147-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">La dottoressa Chiara Liberati: «i medici non la prescrivono perché non la conoscono»</h3>
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	<p><strong>Lugano – </strong>Negli ultimi due anni si registra il <strong>continuo aumento di richieste ed effettivo accesso</strong> dei pazienti all’uso della <strong>cannabis terapeutica</strong>.</p>
<p>Ciò avviene in tutta Europa con le ovvie differenze tra Paesi. Per accesso alle cure con cannabinoidi si intende la <strong>prescrizione da parte di medici ufficiali </strong>per contrastare gli effetti di varie malattie. <strong>Svizzera</strong>, Germania, Portogallo e Repubblica Ceca, hanno stabilito programmi specifici di cura. Secondo gli esperti in materia, tutti i Paesi dovrebbero maggiormente liberalizzare la cannabis ricreativa (sigaretta di marijuana per es.) e, al contempo, differenziarla in modo netto dalla cannabis terapeutica: quest’ultima non deve più essere considerata un narcotico bensì un <strong>normale rimedio medico</strong>.</p>
<p>Tolti gli <strong>impedimenti burocratici</strong>, sarà sempre più prescritta dai medici e <strong>ottenuta in farmacia</strong>. Una maggiore richiesta e distribuzione amplierebbe le coltivazioni di cannabis incrementando così le migliori varietà atte a scopi medici.</p>
<p>Nota per lo “sballo” che provoca in chi la assume per scopi ricreativi, è, in tali casi, utilizzata in modo sconsiderato. Al contrario – e questo aspetto è sempre stato sminuito o negato – essa ha importanti effetti medico-olistici con benefici accertati sulle persone, gli animali e l’ambiente. Due suoi principali costituenti sono il tetraidrocannabinolo <strong>THC</strong> e cannabidiolo <strong>CBD</strong>: chi formula preparati medici conosce le differenze tra THC (con anche effetti psicoattivi) e CBD, sa come questi spesso si completino a vicenda o, invece, quando usarli separatamente.</p>
<p>In Svizzera, finalmente abrogato nel 2022 il divieto per scopi terapeutici, il medico ne fa richiesta per i propri pazienti all’autorità preposta. E in Italia, dove risiedono molti concittadini elvetici, a che punto siamo?</p>
<p>Alla dottoressa Chiara Liberati, Direttrice Sanitaria, Medico Chirurgo e Terapista del Dolore presso CLINN di Milano, e operativa con altri medici nel sito web “Cannabis Terapeutica” ricco di informazioni e testimonianze, chiediamo qualche spiegazione sul suo utilizzo e come si comportano in merito i medici della Penisola.</p>
<p><strong>Il primo impiego della cannabis terapeutica a cui si pensa è per il dolore cronico, ma in quali altre situazioni si può consigliare?</strong></p>
<p>«<em>In effetti, è conosciuta per la terapia del dolore, che sia di natura oncologica o benigna come dolori cronici dovuti ad esempio ad artrosi, fibromialgia, artrite reumatoide e così via. In realtà l’impiego della cannabis è estremamente variegato e si utilizza in contesti di insonnia primaria e secondaria che comprende ansia, depressione, attacchi di panico e altri problemi di questa natura. Nel contesto oncologico è molto impiegata a supporto di chemio e radioterapia per gestirne gli effetti collaterali quali nausea, vomito, inappetenza, cachessia. Non solo, a livello pre-clinico, ci sono centinaia di studi che mostrano il potenziale anti-cancro di diversi tipi di cannabinoidi. Infine, gli scenari che si stanno aprendo ormai da diverso tempo e descritti nella letteratura scientifica, riguardano il mondo degli stati degenerativi</em>».</p>
<p><strong>Per esempio?</strong></p>
<p>«<em>Nell’ambito di malattie come l’Alzheimer, nelle varie forme di decadimento cognitivo come il morbo di Parkinson. Ma anche in varie patologie come la sclerosi multipla, per le quali è stato anche formulato un farmaco a base di THC e CBD che è il Sativex. Siamo quindi passati ad una formulazione farmaceutica ufficiale in commercio dal 2013</em>».</p>
<p><strong>Un bel passo avanti.</strong></p>
<p>«<em>Sì. Dopodiché abbiamo contesti come due forme di epilessia farmacoresistente, soprattutto nella sfera pediatrica, dove è usato il CDB. Qui abbiamo una formulazione di recente introduzione <u>l’Epidiolex</u>, un preparato esclusivamente a base di <u>cannabidiolo, CBD, per le due forme </u>di epilessia farmacoresistente, <u>la Sindrome di Lennox-Gastaut e la Sindrome di Dravet</u></em>».</p>
<p><strong>Questi farmaci rientrano nelle prescrizioni rimborsabili?</strong></p>
<p>«<em>Nell’elenco delle patologie le cui cure sono rimborsabili, troviamo ad esempio il glaucoma o HIV. Il grosso riguarda il dolore cronico</em>».</p>
<p><strong>In che forma può essere assunta la cannabis terapeutica?</strong></p>
<p>«<em>In due modalità, la prima, nella formulazione “oleolita” cioè attraverso un olio assunto per via orale. Gocce di quest’olio vengono messe su un alimento, come un pezzetto di pane, oppure per via sublinguale. L’altra modalità è il vaporizzatore ad uso medicale che introduce il giusto quantitativo della sostanza sfruttando la via respiratoria</em>».</p>
<p><strong>Quando la cannabis può essere controindicata?</strong></p>
<p>«<em>Oltre alla gravidanza e nell’allattamento, è controindicata in caso di pregressa dipendenza o attuale utilizzo di sostanze stupefacenti. In tutte le altre situazioni è fondamentale la scelta del cannabinoide corretto a seconda dei casi</em>».</p>
<p><strong>Per evitare la burocrazia c’è chi assume la cannabis in varie forme “fai da te”, sempre a fini terapeutici per es. come antidolorifico o ansiolitico.</strong></p>
<p>«<em>La differenza è che la prescrizione medica è accurata nello stabilire tipo e dosaggio della cura. Invece, formulando approssimativamente un prodotto vi sono rischi, si mettono in forse la sicurezza e la sua reale efficacia</em>».</p>
<p><strong>Qual è l’iter per ottenere la cannabis terapeutica?</strong></p>
<p>«<em>In Italia, con la Legge del 2016, ogni medico di base o specialista a dipendenza dalla Regione di appartenenza, può prescrivere la cannabis terapeutica con ricetta intestata</em>».</p>
<p><strong>Le norme burocratiche diverse tra Regioni oltre alla discrezionalità del medico – e sono ancora tanti quelli contrari – non permette a tutti di accedere a questa cura…</strong></p>
<p>«<em>È vero, e il motivo per cui molti medici non la prescrivano è dovuto al fatto che non conoscono la materia. Non si espongono nel prescrivere qualcosa di cui non sanno nulla</em>».</p>
<p><strong>A questo potrebbero provvedere per aiutare chi soffre e non desidera gli antidolorifici chimici ma alternative naturali. È vero che al curato con cannabis può essere tolta la patente? Ciò vuol dire che per molti lavoratori, come i camionisti o conducenti di mezzi pubblici, ecc. questa cura è preclusa.</strong></p>
<p>«<em>Questo è il grandissimo problema che stiamo vivendo per la proposta di legge di modifica del codice della strada. La criticità gira intorno ai livelli tossicologici di THC riscontrabili. La legge non fa distinzione tra cannabis terapeutica o per consumo ludico: ricevono la stessa sanzione fino alla sospensione della patente</em>».</p>
<p><strong>Un problema grave per molte categorie professionali dove occorre estrema attenzione nello svolgimento del proprio lavoro. D’altra parte la cannabis può dare effetti collaterali come tachicardia, insonnia o sonnolenza…</strong></p>
<p>«<em>Quello che osservo nella realtà è che tutto quello che viene citato come alterazione di stato di coscienza è estremamente sopravvalutato. La differenza la fa anche la formulazione scelta nella proporzione del THC che ha risultati diversi. Anche il momento della giornata in cui la si assume è importante. Inoltre, l’assunzione di prodotto oleoso oppure con vaporizzatore cambia radicalmente la risposta del paziente rispetto la capacità di vigilanza. Posso dire che finora non ho sperimentato nei pazienti alterazioni di coscienza tali da renderli inabili ad effettuare le proprie mansioni</em>».</p>
<p><em>Annamaria Lorefice</em><br />
<em>lorefice.annamaria@gmail.com</em></p>
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	<p>La cannabis è una pianta antichissima risalente al Neolitico, utilizzata per produrre tessuti e tanto altro.</p>
<p>In epoca moderna molti oggetti potrebbero essere fatti in plastica biologica ottenuta da cannabis, cosa che, si spera, potrà sostituire in larga misura la comune plastica realizzata con processi chimici inquinanti.</p>
<p>In ambito medico, fu soprattutto nell’antica Cina che si comprese il suo potenziale di guarigione e veniva consumata in tisana o fumandola: questo aspetto è sempre stato svalutato in Occidente e lo è ancora oggi nonostante la cannabis dimostri importanti effetti terapeutici positivi su persone e animali oltre, come detto, sull’ambiente. Tolti gli impedimenti burocratici, sarà sempre più prescritta dai medici e ottenuta in farmacia. Una maggiore richiesta e distribuzione amplierà le coltivazioni di cannabis incrementando così le migliori varietà atte a scopi medici.</p>
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	<p>Sul web si trovano importanti testimonianze di persone affette da gravi degenerazioni mentali e fisiche i cui medici di famiglia, scettici o dichiaratamente contrari alla cannabis, si sono rifiutati di prescriverla, salvo poi dover constatare, loro malgrado, che il paziente avendo svolto la cura di propria iniziativa avevano recuperato gran parte del loro benessere.</p>
<p>I preconcetti di troppi medici sono perlopiù dovuti alla mancanza di conoscenza della materia. A questo potrebbero provvedere, informandosi adeguatamente, al fine di aiutare chi da anni è in sofferenza e vuole scegliere alternative naturali invece di prodotti chimici artificiali dai risaputi effetti collaterali: un diritto fondamentale del malato.</p>
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		<title>Svizzera-Italia tra intelligenza artificiale e cioccolato</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/svizzera-italia-tra-intelligenza-artificiale-e-cioccolato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 17:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso 2024 - Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Giugno 2024]]></category>
		<category><![CDATA[85mo Congresso]]></category>
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		<category><![CDATA[Collegamento Svizzero in Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[Françoise L’Eplattenier]]></category>
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		<category><![CDATA[Luca Panarese]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni Svizzera-Italia]]></category>
		<category><![CDATA[scuole svizzere all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Lazzarotto]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[voto elettronico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2024/05/4Senza-nome-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />«Un grande abbraccio a voi tutti che avete trovato la via di Perugia»: con queste parole la presidente Irène Beutler Fauguel ha dato il benvenuto ai presenti, e ha aperto l’85° Congresso del Collegamento Svizzero in Italia, ringraziando al contempo Françoise L’Eplattenier, presidente del Circolo Svizzero in Umbria per l’organizzazione del Congresso. Nel suo saluto</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/svizzera-italia-tra-intelligenza-artificiale-e-cioccolato/">Svizzera-Italia tra intelligenza artificiale e cioccolato</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2024/05/4Senza-nome-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-24083"  class="panel-layout" ><div id="pg-24083-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24083-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24083-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">85mo Congresso del Collegamento Svizzero in Italia</h3>
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	<p>«<em>Un grande abbraccio a voi tutti che avete trovato la via di Perugia</em>»: con queste parole la presidente Irène Beutler Fauguel ha dato il benvenuto ai presenti, e ha aperto l’85° Congresso del Collegamento Svizzero in Italia, ringraziando al contempo Françoise L’Eplattenier, presidente del Circolo Svizzero in Umbria per l’organizzazione del Congresso.</p>
<p>Nel suo saluto ufficiale, Stefano Lazzarotto, Console generale a Milano, ha utilizzato l’esempio di una ferrovia progettata da ingegneri svizzeri, che transitava sui colli dell’Umbria, tra Spoleto e Norcia, tra il 1912 e il 1968. A progettare la linea sono stati 4 ingegneri svizzeri che avevano già ideato la linea tra Tirano e San Moritz e la tratta del Lötschberg. Dal 1968 la linea è stata liberata dai binari e convertita in un percorso ciclopedonale. «<em>Si tratta di un esempio rappresentativo delle relazioni tra Svizzera e Italia, di quanto noi svizzeri abbiamo fatto in Italia ma anche di quanto gli italiani abbiano contribuito alle infrastrutture svizzere</em>» ha affermato Lazzarotto.</p>
<p>Una relazione stretta che le istituzioni si impegnano a sottolineare il più possibile. Ma, ha sottolineato il Console generale, «<em>le istituzioni non si limitano all’Ambasciata e al Consolato, voi tutti siete parte di queste istituzioni</em>», concludendo che «<em>quello che voi fate tutti i giorni per dare onore alla Svizzera in Italia merita un grande plauso, rivolgendosi ai circoli e all’UGS</em>».</p>
<p>A nome dell’OSE, l’Organizzazione degli svizzeri all’estero, Gian Franco Definti ha portato i saluti della direzione. Nel 2023 sono stati 813’4000 gli svizzeri all’estero, quasi un decimo dell’intera popolazione svizzera. Definti ha in seguito illustrato le strutture e gli obiettivi dell’Ose, come i prossimi appuntamenti per gli svizzeri all’estero. Tra i temi principali che (pre)occupano l’OSE vi sono le relazioni con le banche, le casse malati e soprattutto il voto elettronico. In conclusione, Definti ha brevemente presentato il 100° Congresso degli Svizzeri all’estero che si terrà dall’11 al 13 luglio a Lucerna.</p>
<p>Luca Panarese, collaboratore scientifico della Direzione consolare di Berna, ha portato i saluti del direttore Davide Grichting e ha confermato l’importanza che la Direzione attribuisce ai legami tra la Svizzera e i suoi cittadini all’estero. La crescita di questi ultimi è costante ed è aumentata di oltre l’1% tra il 2022 e il 2023. Uno svizzero all’estero su 4 ha più di 65 anni. 52'000 concittadini vivono in Italia, una cifra cresciuta del 16% negli ultimi 20 anni. L’aumento della comunità rossocrociata all’estero, la mobilità accresciuta, la digitalizzazione e il mondo sempre più frammentato hanno portato la Direzione consolare ad alcune riflessioni sortite in una strategia che vede al centro la digitalizzazione dei servizi amministrativi, la conclusione di accordi e partenariati e lo sviluppo della comunicazione. Questo si traduce ad esempio in nuovi strumenti di prevenzione, sportelli online o la semplificazione di procedure amministrative. Le collaborazioni vengono rafforzate con i cantoni, altri uffici federali, altri Stati (accordi consolari), partner privati (per la gestione dei rischi) e con le organizzazioni di svizzeri all’estero.</p>
<p><em>Angelo Geninazzi</em></p>
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		><h3 class="widget-title">educationsuisse: la rete delle scuole svizzere all’estero e punto di contatto per i giovani svizzeri all’estero.</h3>
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	<p>Ruth Von Gunten ha portato i saluti e ringraziamenti da parte di educationsuisse, la rete di 17 scuole svizzere nel mondo. educationsuisse è al contempo anche il centro di consulenza per la formazione per tutti i giovani svizzeri all’estero. Il sistema di formazione in Svizzera differisce sensibilmente da quello italiano ed estero in generale. Solo 1/3 dei giovani che conclude le scuole dell’obbligo in Svizzera frequenta il liceo; in Italia questa percentuale è circa il doppio. In Svizzera la formazione duale resta la via scelta maggiormente dai giovani. Von Gunten ha messo l’accento sulla flessibilità e permeabilità del sistema svizzero che permette di cominciare la carriera scolastica post-obbligatoria con un apprendistato e arrivare fino all’Università. Alla luce del sistema di formazione molto diverso rispetto all’estero, educationsuisse supporta i giovani attraverso servizi di informazione, consulenza personalizzata, borse di studio o aiuti finanziari direttamente da educationsuisse e di fondi privati. In quest’ultimo contesto Von Gunten ha ringraziato il Collegamento Svizzero in Italia e la Gazzetta che supportano finanziariamente l’orientamento e la formazione dei giovani svizzeri all’estero.</p>
</div>
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	<p><em>Un congresso riuscito, quello di Perugia, organizzato dalla presidente del Circolo Svizzero dell’Umbria, Françoise L’Eplattenier (a sinistra) e il suo team.</em></p>
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	<p><em>L’Ambasciatore Stefano Lazzarotto in occasione del suo saluto ufficiale</em></p>
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	<p><em>Due terzi degli svizzeri all’estero si trova in Europa, di cui 52'000 in Italia. Una comunità in crescita, come ha spiegato Panarese. </em></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
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		><h3 class="widget-title">La Gazzetta ha bisogno di te.</h3>
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	<p>Cara lettrice, caro lettore online,<br />
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		<title>Amministrazione di sostegno e successione in italia</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/amministrazione-di-sostegno-e-successione-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 18:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Aprile 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentilissimo Avvocato Wiget, mi rivolgo a Lei per alcune domande riguardo all’eredità mia e di mia sorella, e Le scrivo perché così si può fare un’idea migliore della questione un po’ complicata. Mia zia, affidata ad una R.S.A. e con un’amministratrice di sostegno da tempo, era italiana e residente in Italia, ed è deceduta l’anno</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/amministrazione-di-sostegno-e-successione-in-italia/">Amministrazione di sostegno e successione in italia</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-23849"  class="panel-layout" ><div id="pg-23849-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-23849-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-23849-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Un caso complesso con eredi in Svizzera</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em>Gentilissimo Avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>mi rivolgo a Lei per alcune domande riguardo all’eredità mia e di mia sorella, e Le scrivo perché così si può fare un’idea migliore della questione un po’ complicata.</em></p>
<p><em>Mia zia, affidata ad una R.S.A. e con un’amministratrice di sostegno da tempo, era italiana e residente in Italia, ed è deceduta l’anno scorso. Non era sposata e non aveva figli.</em></p>
<p><em>Non ha lasciato testamento e gli eredi saremmo mia sorella ed io perché nostra madre è mancata da tempo ma viviamo in Svizzera. Poi sempre in Svizzera la zia aveva 2 sorelle (anche loro in ospizio) e alcuni cugini ma noi siamo gli unici che erano legati alla zia e in contatto con lei. </em></p>
<p><em>Ora le nostre domande:</em></p>
<ul>
<li><em>Si applica il diritto svizzero perché tutti gli eredi sono Svizzeri? Sono passati più di 3 mesi dalla morte; possiamo ancora rinunciare all’eredità o vale già come accettata? </em></li>
<li><em>La amministratrice di sostegno ci ha mandato un rendiconto da approvare e al funerale ci ha consegnato le chiavi di casa della zia essendo presenti solo noi come parenti; possiamo approvare senza aver visto i documenti ed entrare in casa per vedere in che condizioni si trova?</em></li>
<li><em>Come possiamo procedere se volessimo accettare l’eredità? E gli altri parenti? Non sono interessati ma possono ancora rinunciare? </em></li>
</ul>
<p><em>Grazie di una Sua risposta. Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(R.E. e M.L. – Svizzera)</em></p>
<hr />
<p>Cari Lettori,</p>
<p>vedo che ormai la Gazzetta Svizzera è letta anche in Svizzera e me ne rallegro. Naturalmente potete dare un contributo anche da lì e Vi ringraziamo in anticipo per la Vostra generosità.</p>
<p>Ma occupiamoci ora del Vostro problema, per nulla semplice in effetti, ed al quale cercheremo di dare qualche risposta nell’ordine dei Vostri quesiti.</p>
<p>Cominciamo con il dire che la successione, essendo la zia italiana e residente in Italia, è pacificamente regolata dal diritto italiano.</p>
<p><strong>Rinuncia ed accettazione di eredità in Italia</strong></p>
<p>Diversamente dalla Svizzera, in Italia non vi è un termine per la rinuncia o l’accettazione dell’eredità (salvo, in quest’ultimo caso, la prescrizione di 10 anni entro i quali esercitare la petizione di eredità).</p>
<p>In Italia, l’eredità, sia essa testamentaria, sia legittima va accettata. Fino a tale momento il soggetto non è erede ma solo <strong>chiamato all’eredità</strong>.</p>
<p>Tuttavia, se il chiamato è in possesso dei beni ereditari (p.es. perché conviveva insieme al defunto), l’accettazione con beneficio d’inventario deve essere fatta <strong>entro 3 mesi</strong>; altrimenti se non in possesso dei beni, finché non si prescrive il diritto.</p>
<p>E dunque, nel Vostro caso, anche se sono trascorsi 3 mesi dalla morte (o dalla conoscenza del decesso) Lei e sua sorella in Italia potete ancora rinunciare o accettare, ma attenzione a non commettere errori.</p>
<p>L’accettazione, infatti, può essere <strong>espressa</strong> attraverso un atto notarile o pubblico, ad esempio una dichiarazione di accettazione o un atto di notorietà.</p>
<p>Ma essa può anche essere <strong>tacita</strong> – e cioè con un comportamento materiale concludente del chiamato e che questi non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.</p>
<p>La casistica di accettazioni tacite è molto ampia. Vi rientrano ad esempio, il prelievo di somme da un conto corrente del defunto, o il pagamento di suoi debiti, o ancora il godimento di un immobile o l’ingresso nel medesimo per prelevare beni dell’eredità.</p>
<p>Infine l’accettazione può essere <strong>pura e semplice</strong>, e cioè senza riserve, oppure <strong>con beneficio di inventario</strong> se si nutrono dubbi sulla consistenza dell’eredità e per il timore che magari vi siano più passività che attività nella massa ereditaria.</p>
<p>Infatti, il beneficio d’inventario garantisce l’erede, che non risponderà come successore universale con tutti suoi beni di eventuali debiti del <em>de cuius</em>, ma solo nei limiti di quanto ricevuto dalla successione.</p>
<p><strong>L’approvazione del rendiconto e la consegna delle chiavi</strong></p>
<p>Ritengo senz’altro che il rendiconto vada approvato solo dopo aver visto tutti i documenti, ma in ogni caso prima di approvare il rendiconto va valutato, in base alla documentazione, se accettare formalmente l’eredità o meno, e se farlo con beneficio d’inventario o puramente e semplicemente.</p>
<p>È anche vero, però che un rendiconto con relativa documentazione possono già dare un quadro abbastanza affidabile della situazione attivo/passivo dell’eredità.</p>
<p>Naturalmente l’amministratore di sostegno premerà per una rapida approvazione, anche perché, con la stessa potrà fare immediata richiesta di liquidazione di un equo compenso per l’attività professionale svolta, cui ha pienamente diritto.</p>
<p>L’indennità viene determinata dal Giudice tutelare con riferimento alla durata dell’incarico e all’ammontare del patrimonio liquido della beneficiaria. e dovrà essere prelevato dal patrimonio della defunta o pagato direttamente dagli eredi, che hanno accettato l’eredità.</p>
<p>Allo stesso modo, il possesso delle chiavi di casa può essere strumentalizzato, per cui, essendovi già state consegnate al funerale, a questo punto la cosa più importante è non farne uso entrando nell’appartamento o asportando beni dalla casa della zia.</p>
<p>Infatti, tali ipotesi configurerebbero certo forme di accettazione tacita e pura e semplice, impedendo quindi la possibilità di richiedere il beneficio d’inventario in seguito.</p>
<p><strong>Gli altri eredi legittimi</strong></p>
<p>Ma chi sono gli eredi (o meglio i chiamati all’eredità) in assenza di testamento?</p>
<p>L’art. 570 cod. civ. prevede la successione legittima di fratelli e sorelle in mancanza di coniuge, discendenti o ascendenti.</p>
<p>Se però il chiamato o la chiamata all’eredità non vuole o non può accettare (ad esempio perché è premorta alla defunta, come nel caso di Vostra madre) il diritto si trasferisce per rappresentazione ai suoi discendenti.</p>
<p>In questo caso vi sono 2 sorelle sopravvissute alla defunta, ma poi altri Vostri cugini figli di altri fratelli o sorelle premorti, se capisco bene, tra i quali Voi stessi, che succedono per rappresentazione. Se invece i cugini sono figli delle due sorelle ancora in vita, ovviamente non concorrono alla successione.</p>
<p>Nel Vostro caso, è importante sapere che intenzioni hanno gli altri chiamati all’eredità, e cioè se vogliono accettare o rinunciare all’eredità. In entrambi i casi dovranno formalizzare la loro volontà davanti a Notaio.</p>
<p>In ipotesi di rinuncia, la questione si complicherebbe però ulteriormente, se i rinuncianti avessero dei figli minori, soprattutto se in Svizzera, con conseguente applicazione del diritto elvetico per la stessa.</p>
<p>Comunque, in base al diritto italiano, il terzo interessato (p.es. un creditore o un coerede) può sempre sollecitare la dichiarazione di accettazione dei chiamati all’eredità.</p>
<p>Naturalmente se nessuno accetta, l’eredità viene considerata relitta ed in ultima istanza viene devoluta allo Stato italiano.</p>
<p><strong>Imposta di successione</strong></p>
<p>Ricordo poi sempre che in Italia è dovuta l’imposta di successione con differenti aliquote in base al grado di parentela, e che la denuncia di successione va presentata al fisco italiano entro 1 anno dalla morte.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>Mi auguro di aver risposto in modo esaustivo e chiaro alle Vostre domande, e sperando abbiate tutti trascorso una buona Pasqua, invio a Voi ed a tutti i nostri fedeli Lettori, in Italia o in Svizzera, i miei migliori saluti.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		><h3 class="widget-title">La Gazzetta ha bisogno di te.</h3>
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		<title>10 domande a Nicole Vitetta</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/10-domande-a-nicole-vitetta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 18:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Aprile 2024]]></category>
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<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/10-domande-a-nicole-vitetta/">10 domande a Nicole Vitetta</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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	<p><strong>Nicole sei legata alla Svizzera, in che modo?</strong></p>
<p>«<em>Sono legata alla Svizzera grazie a mio papà e a mia nonna. È da loro che ho “ereditato” la mia cittadinanza svizzera e non solo: hanno coltivato nel tempo legami molto forti con amici che hanno sempre considerato famiglia anche se non “di sangue” e con i quali anche io ho poi sviluppato un grande affetto e tutt’ora ho modo di andare a trovare quando capito in Svizzera. Mia nonna è cresciuta nella Svizzera tedesca, più precisamente a Lucerna, dove poi anche mio papà e le mie zie sono nate e hanno vissuto per alcuni anni lì, prima di trasferirsi in Italia.</em>»</p>
<p><strong>Credi che la tua doppia cultura incida ed influenzi il tuo lavoro?</strong></p>
<p>«<em>Non saprei dire se la mia doppia cultura incida attualmente sul mio lavoro o se lo farà in futuro. Attualmente lavoro come fotografa freelance anche se sto studiando per laurearmi in giurisprudenza. Sono due ambiti molto diversi, un po’ come le due culture a cui appartengo, ma penso che il bello sia poter fare entrambe le cose senza che l’una debba necessariamente escludere l’altra. Credo che sicuramente il fatto di appartenere a due culture diverse, l’avere avuto anche due genitori di differenti nazionalità (papà Italo-svizzero e mamma slovacca) sia stato d’aiuto per me anche in questo. Nel rendermi una persona più “flessibile” e aperta sia in ambito lavorativo che a livello relazionale, capendo che la diversità spesso può essere un valore aggiunto e un punto di forza sotto molti aspetti, invece che un limite.</em>»</p>
<p><strong>Ti interessa e segui lo sport e la scena culturale svizzera? </strong></p>
<p>«<em>A essere sincera non sono mai stata una grande fan dello sport, quindi non mi sono mai neanche troppo interessata allo sport svizzero. Per quanto riguarda la scena culturale devo ammettere che mi affascina anche perché la Svizzera è piena di tradizione e ha anche una ricca storia di folklore. Per esempio una cosa che mi ha sempre affascinato da piccola sono i loro festeggiamenti durante il carnevale, caratterizzati da bellissime parate con dei carri costruiti apposta per l’occasione e diversi di anno in anno, travestimenti e costumi eccezionali, definiti nel minimo dettaglio e bande di musicisti con festeggiamenti di ogni tipo.</em>»</p>
<p><strong>E la scena politica? </strong></p>
<p>«<em>Neanche sulla scena politica purtroppo sono molto informata, né che si tratti di quella italiana né quella svizzera, anche se mi piacerebbe migliorare questo aspetto anche perché ho apprezzato molto l’impegno che la Svizzera ha nel creare un forte senso civico con i suoi cittadini soprattutto al raggiungimento della maggiore età. Ricordo che appena compiuti 18 anni mi avevano mandato oltre alla scheda elettorale, un invito per un incontro in ambasciata a Roma per tutti i neo maggiorenni svizzeri in Italia dove ci spiegavano un pochino quelli che sono i diritti ma anche i doveri da adulti in Svizzera ed era stato molto utile oltre che interessante e divertente.</em>»</p>
<p><strong>Se avessi la possibilità di cenare con un personaggio pubblico svizzero ed uno italiano chi incontreresti e perché?</strong></p>
<p>«<em>Forse se avessi la possibilità di cenare con un personaggio pubblico svizzero sceglierei Federer. So che la scelta potrebbe sembrare scontata e anche controversa, visto che ho detto di non essere interessata allo sport, però sono cresciuta con mio papà che ha sempre avuto una grande passione per il tennis, dove Federer rappresentava un mito, quindi mi piacerebbe incontrarlo per lui e magari anche per capirne di più sul tennis, dato che mio papà ha sempre cercato di farmelo piacere (con scarsi risultati purtroppo). Mentre come personaggio pubblico italiano a essere sincera non mi viene in mente nessuno, però se avessi ancora la possibilità mi sarebbe piaciuto parlare con mio nonno per chiedergli com’era la Svizzera vista da un italiano negli anni ‘60-‘70.</em>»</p>
<p><strong>Com’è percepita la Svizzera dai tuoi amici e dai tuoi conoscenti? </strong></p>
<p>«<em>Diciamo che la Svizzera è percepita dai miei amici e conoscenti nel solito modo un po’ stereotipato: la ricchezza, gli orologi, la puntualità, i famosi coltellini e l’immancabile cioccolata, anche se con il tempo sto cercando di trasmettere e far capire che non si limita a questo ma può offrire molto altro: dai paesaggi mozzafiato dalla natura incontaminata a tantissima tradizione, eventi e iniziative di vario tipo.</em>»</p>
<p><strong>Hai qualche aneddoto divertente da raccontare sul tuo essere svizzero e italiano? </strong></p>
<p>«<em>Sono una svizzera-calabrese e fa molto ridere perché le persone appena mi conoscono immaginano che io sia iper puntuale per la mia metà svizzera e che sia abituata a interminabili tavolate di cibo calabrese nelle festività mentre è l’esatto opposto: sono una ritardataria cronica e sono cresciuta con latte e Caotina a colazione e piatti di bratwürst con knöpfli la domenica.</em>»</p>
<p><strong>Hai mai letto un classico della letteratura svizzera? Se sì quale? </strong></p>
<p>«<em>Purtroppo ancora non ho mai letto un classico della letteratura svizzera, rientra tra gli aspetti che vorrei approfondire.</em>»</p>
<p><strong>Cosa saresti felice di ricevere dalla comunità dei giovani svizzeri in Italia e come pensi di poter contribuire meglio? </strong></p>
<p>«<em>Penso che ognuno di noi possa ovviamente contribuire a migliorare la comunità; nel mio piccolo spero di poter allargare le mie conoscenze e di poter a mia volta condividere esperienze e amicizie e di imparare di più sulla Svizzera che rimane il collante che unisce un po’ tutti noi giovani svizzeri in Italia. Sono molto contenta di quello che stanno facendo perché personalmente mi sento di far parte di una comunità e di condividere molto con gli altri ragazzi che ne fanno parte; nonostante io non sia cresciuta in Svizzera è bello confrontarsi e vedere come ognuno vive il proprio legame con questo paese.</em>»</p>
<p><strong>Infine, se potessi avere un super potere, quale sceglieresti e perché?</strong></p>
<p>«<em>Non so se sia un super potere, ma mi piacerebbe sapere tutte le lingue del mondo. Il motivo è perché nonostante i miei genitori provengano da paesi diversi io purtroppo non ho ancora imparato nessuna delle due lingue (per fortuna sto cercando di rimediare adesso con dei corsi online) e quel che mi pesa di più è non aver avuto la possibilità di dialogare tranquillamente con i miei nonni materni che parlano solo slovacco quindi penso che se esistesse un super potere mi piacerebbe fosse questo.</em>»</p>
<p><em>Elisabetta Agrelli</em></p>
<p><strong> </strong></p>
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	<p>Andate ad Arosa per una visita al famoso sentiero degli scoiattoli! Lungo il sentiero si entra in contatto con i piccoli animali ai quali si può dar da mangiare e, allo stesso tempo, si legge la storia illustrata che descrive la vita dello scoiattolo. Per maggiori informazioni visitate il sito web https://arosalenzerheide.swiss/en/Arosa</p>
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</div></div></div><div id="panel-23837-0-1-2" class="so-panel widget widget_sow-editor" data-index="3" ><div class="panel-widget-style panel-widget-style-for-23837-0-1-2" ><div
			
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	<p>Nemo Mettler, Nemothings su IG, rappresenterà la Svizzera alla 68<sup>a</sup> edizione dell’Eurovision Song Contest che si terrà a Malmö dal 7 all’11 maggio. Nato a Bienna nel 1999, Nemo è un musicista poliedrico: suona il pianoforte, il violino e la batteria. Dopo i successi Ke Bock e Himalaya, a soli 18 anni vince quattro Swiss Music Awards in una notte. I brani di Nemo sono famosi soprattutto per trattare importanti temi sociali come l’identità di genere e la salute mentale. Anche per quanto riguarda la canzone che porterà al concorso musicale più famoso d’Europa, il cantante biennese ha scelto di dare voce ai diritti della comunità LGBTQIA+. Il suo brano “The Code”, che unisce vari generi musicali come trap, drum’n bass e opera è un racconto autobiografico del suo processo di scoperta di essere genderqueer. Hopp Schwiiz!</p>
</div>
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	<p>Conosci le carte da gioco svizzere? Sono caratterizzate da semi specifici di origine estera. Nel gioco nazionale svizzero “jass” sono presenti due semi in comune con le carte tedesche (ghiande - <em>Eicheln</em> e campanelli - <em>Schellen</em>) e due semi differenti (scudi - <em>Schilten</em> e rose - <em>Rosen</em>). I valori vanno dal 6 al 9. Seguono la Bandiera (<em>Banner</em>) con valore di 10 e successivamente <em>Under</em>, <em>Ober</em> e <em>König</em> ed infine un <em>Due</em> che corrisponde al nostro asso. Nell’area francofona vengono utilizzate le carte francesi e nel Ticino viene usata una variante del mazzo lombardo nota nel Cantone come “carte da tresette”.</p>
</div>
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		><h3 class="widget-title">La Gazzetta ha bisogno di te.</h3>
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	<p>Cara lettrice, caro lettore online,<br />
la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico <a href="https://gazzettasvizzera.org/come-ci-finanziamo/">clicca qui</a> per i dettagli.</p>
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</div></div></div><div id="panel-23837-0-1-5" class="so-panel widget panel-last-child" data-index="6" ></div></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/10-domande-a-nicole-vitetta/">10 domande a Nicole Vitetta</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>85° Congresso Collegamento Svizzero in Italia</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/85-congresso-collegamento-svizzero-in-italia-aggiornamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 11:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Marzo 2024]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Alloggi]]></category>
		<category><![CDATA[Collegamento Svizzero]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
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		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
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		<category><![CDATA[Tariffe]]></category>
		<category><![CDATA[UGS]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2024/01/image-PPerugia-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il Circolo Svizzero Umbria sarà molto lieto di ospitarvi per l’85° Congresso del Collegamento Svizzero in Italia, che si svolgerà a Perugia l’11 e il 12 maggio. Anche se è una delle più piccole regioni italiane, l’Umbria ha molto da offrire e non vediamo l’ora di farvi scoprire i suoi tesori nascosti. Partiamo da Perugia:</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/85-congresso-collegamento-svizzero-in-italia-aggiornamento/">85° Congresso Collegamento Svizzero in Italia</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2024/01/image-PPerugia-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-23773"  class="panel-layout" ><div id="pg-23773-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-23773-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-23773-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">La Perugia di ieri e di oggi</h3>
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	<p>Il Circolo Svizzero Umbria sarà molto lieto di ospitarvi per l’85° Congresso del Collegamento Svizzero in Italia, che si svolgerà a Perugia l’11 e il 12 maggio. Anche se è una delle più piccole regioni italiane, l’Umbria ha molto da offrire e non vediamo l’ora di farvi scoprire i suoi tesori nascosti.</p>
<p>Partiamo da Perugia: costruita in collina, come la maggior parte dei paesi e delle città umbre, Perugia presenta diverse testimonianze dello splendore passato e presente della città, dai monumenti etruschi alla Fontana Maggiore, dall’Acquedotto Medievale all’intrigante Rocca Paolina, dal famoso Palazzo dei Priori al Nobile Collegio del Cambio. Il centro storico si sviluppa in tanti vicoli incantevoli, con l’arteria principale costituita da Corso Vannucci, dove i Perugini amano passeggiare la sera o nel fine settimana. La città vanta anche numerosi musei di fama internazionale come il Museo Archeologico e la Galleria Nazionale dell’Umbria. A Perugia si mescolano testimonianze storiche e modernità: la città è anche famosa per alcune manifestazioni come Umbria Jazz e Eurochocolate, e per spostarsi dalla periferia al centro, esiste un mezzo di trasporto originale: il Minimetrò, un sistema alternativo di trasporto sospeso su rotaia!</p>
<p>Insomma, che vi interessi la storia e l’arte, che vogliate addentrarvi nei misteriosi vicoli del centro storico, o che vi stuzzichi l’idea di fare un po’ di shopping e degustare un aperitivo in Corso Vannucci, Perugia ha qualcosa da offrire ad ognuno di voi! Vi aspettiamo numerosi al Congresso di maggio.</p>
</div>
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		><h3 class="widget-title">Perugia, 11-12 Maggio 2024  Hotel Giò</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em><strong>PROGRAMMA PROVVISORIO</strong></em></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>SABATO, 11 MAGGIO</strong></span></p>
<p>Hotel Giò Wine e Jazz Area, Via Ruggero D’Andreotto 19, Perugia<br />
9.30 Apertura registrazioni<br />
10.00 Assemblee generali di Collegamento Svizzero in Italia e Associazione Gazzetta Svizzera<br />
10.00 Assemblea Unione Giovani Svizzeri (UGS)<br />
12.00 Lunch<br />
14.00 Inizio del Congresso</p>
<p><strong>SVIZZERA-ITALIA TRA INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CIOCCOLATO</strong><br />
Interventi delle autorità svizzere e italiane<br />
Interventi di esperti sulle seguenti tematiche:<br />
« IA – Intelligenza artificiale »<br />
« Cioccolato: dal cacao ai baci »<br />
Rosa Maria Leggio, Ambasciatrice Aeschbach Chocolatier Schweiz<br />
Cristina Mencaroni, Responsabile del Museo «Casa del Cioccolato Perugina»</p>
<p>20.00 Cena Ufficiale presso l’Hotel Giò Wine e Jazz Area<br />
22.00 Serata UGS in città</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>DOMENICA, 12 MAGGIO</strong></span><br />
10.00 Visita guidata della città di Perugia e della Perugia sotterranea<br />
12.30 Pranzo presso il ristorante La Rosetta, Piazza Italia 19<br />
10.00 UGS: passeggiata in centro e pranzo street food<br />
15.00 Termine del Congresso</p>
</div>
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		><h3 class="widget-title">Alberghi: stanze e tariffe riservate fino al 31/03/2024</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><strong>HOTEL GIÒ WINE E JAZZ AREA – <a href="https://gazzetta.link/hotelgio">www.hotelgio.it</a></strong><br />
Via Ruggero D'Andreotto 19, Tel. 075 5731100<br />
PRENOTAZIONI: <a href="https://gazzetta.link/hotelgioprenotazioni">https://gazzetta.link/hotelgioprenotazioni</a><br />
Doppia uso singola: € 100,00<br />
Doppia: € 145,00</p>
<p><strong>HOTEL FORTUNA – <a href="https://gazzetta.link/hotelperugia">www.hotelfortunaperugia.com</a></strong><br />
Via Bonazzi 19, Tel. 075 572 2845<br />
fortuna@umbriahotels.com<br />
Singola: € 76,00<br />
Doppia uso singola: € 86,00<br />
Doppia: € 104,00</p>
<p><strong>HOTEL SACRO CUORE – <a href="https://gazzetta.link/hotelsacrocuore">www.hotelsacrocuore.com</a></strong><br />
Strada del Brozzo 12, Tel. 075 33141<br />
info@hotelsacrocuore.com<br />
Singola: € 60,00<br />
Doppia uso singola: € 68,00<br />
Doppia: € 75,00<br />
Tripla: € 100,00<br />
Quadrupla: € 115,00</p>
<p><strong>NB:</strong> Le prenotazioni dovranno essere eseguite direttamente dai singoli partecipanti presso l’albergo, precisando la <strong>partecipazione al “Congresso Svizzero 2024”</strong>. I prezzi si intendono a notte, con prima colazione, esclusa la tassa di soggiorno.</p>
</div>
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		><h3 class="widget-title">Come arrivare</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><strong>HOTEL giò (luogo del Congresso),</strong><br />
Via Ruggero D'Andreotto 19, 06124 Perugia</p>
<p><strong>In aereo</strong><br />
Dall’aeroporto di Perugia "San Francesco d'Assisi" esiste un servizio navetta, Perugia Airlink, in collaborazione con Trenitalia.<br />
Per info relative ai BUS: cliccare <a href="https://gazzetta.link/busperugia">QUI</a><br />
<strong>In treno</strong><br />
La stazione più vicina all'Hotel è quella centrale di Perugia (FONTIVEGGE), a solo 1 km dall’hotel.<br />
Dalla stazione sono disponibili taxi (0755004888) oppure autobus di linea (linea TS con fermata di fronte all’hotel).<br />
<strong>In auto</strong><br />
Dalla Superstrada SS75bis uscita Perugia San Faustino, seguire le indicazioni per la Stazione e proseguire in direzione nord per 1 km; l’Hotel Giò si trova sulla sinistra.<br />
L’Hotel dispone di ampio parcheggio esterno e di un garage, non custoditi ma ad uso gratuito da parte degli Ospiti</p>
</div>
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	<p>Clicca sull'immagine per scaricare il modulo di iscrizione.</p>
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	<p>Cara lettrice, caro lettore online,<br />
la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico <a href="https://gazzettasvizzera.org/come-ci-finanziamo/">clicca qui</a> per i dettagli.</p>
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		<title>Tassazione del 2° e 3° pilastro in Italia</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/tassazione-del-2-e-3-pilastro-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Febbraio 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[2° pilastro]]></category>
		<category><![CDATA[3° pilastro]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni sociali]]></category>
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		<category><![CDATA[Consolato Svizzero]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentile Signor Engeler, gentile avvocato Pogliani, Con grande interesse ho seguito negli anni la vostra rubrica previdenziale sulla Gazzetta Svizzera. Facendone il riassunto ho appreso che, per i beneficiari (anche cittadini svizzeri) fiscalmente residenti in Italia, che abbiano scelto di farsi accreditare le prestazioni previdenziali presso un conto bancario localizzato in territorio italiano (presso la</p>
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	<p>Gentile Signor Engeler, gentile avvocato Pogliani,</p>
<p>Con grande interesse ho seguito negli anni la vostra rubrica previdenziale sulla Gazzetta Svizzera.</p>
<p>Facendone il riassunto ho appreso che, per i beneficiari (anche cittadini svizzeri) fiscalmente residenti in Italia, che abbiano scelto di farsi accreditare le prestazioni previdenziali presso un conto bancario localizzato in territorio italiano (presso la Banca Popolare di Sondrio):</p>
<p>- sulle prestazioni AVS viene applicata dalla banca automaticamente una ritenuta fiscale del 5% (con esenzione dall’obbligo dichiarativo al fisco italiano),</p>
<p>- sulle prestazioni 2° pilastro LPP, da parte di datori di lavoro privati, sia sotto forma di rendita che di capitale, viene applicata dalla banca una ritenuta fiscale del 5% (con esenzione dall’obbligo dichiarativo al fisco italiano), se il beneficiario della prestazione ha conferito uno specifico incarico alla banca.</p>
<p>Voi avevate illustrato il caso di una pensionata alla quale il fisco del Cantone Basilea Citta aveva applicato, contrariamente a quanto previsto dall’accordo bilaterale italo-svizzero, una tassa alla fonte del 9% sulla liquidazione del capitale del suo fondo di pensione 2° pilastro, con conseguente necessità di chiederne il rimborso attraverso l’apposito modulo.</p>
<p>A questo proposito la mia prima domanda: l’applicazione di una tassa alla fonte, con conseguente necessità di rimborso, può accadere soltanto in caso di liquidazione del fondo di pensione sotto forma di capitale o anche in caso di pagamento sotto forma di rendita (mensile)?</p>
<p>La mia seconda domanda invece rispetto alle prestazioni 3° pilastro (capitali dei conti 3a): la procedura è identica a quella delle prestazioni 2° pilastro (cioè la banca in territorio italiano applica una ritenuta fiscale del 5%) o è diversa?</p>
<p>Mettiamo il caso di pensionarsi e trasferirsi in Italia già all’età di 58 anni, ma di non ritirare ancora il capitale del 3° pilastro e di lasciarlo ancora per qualche anno sul conto 3a in Svizzera: Questo capitale quindi andrà dichiarato e sarà tassabile in Italia, nonostante giaccia ancora sul conto 3a e perciò non sia disponibile? O sarà poi tassabile in Svizzera qualche anno più tardi al momento del ritiro secondo i tassi di trattenuta alla fonte, ma non in Italia?</p>
<p>Sperando in una vostra risposta vi mando i miei più cordiali saluti</p>
<p>M.B. (Svizzera)</p>
<hr />
<p>Caro lettore,</p>
<p>ringraziamo del Suo contributo. Quando si immatricolerà presso il Consolato Svizzero competente in Italia riceverà la Gazzetta Svizzera ogni mese con consigli e informazioni utili per gli svizzeri in Italia. Lei potrà decidere se ricevere la Gazzetta cartacea con un link per email oppure l’edizione più comoda per la lettura cartacea per Posta, ambedue senza impegno. Speriamo poter contare anche allora su un Suo contributo annuale volontario perché solo i contributi e il lavoro di tanti volontari permettono di avere questo servizio.</p>
<p>Premettiamo quello che ricordiamo ogni tanto sulla Gazzetta: i volontari che consigliano gli Svizzeri in Italia danno questo servizio su temi sui quali è difficile ottenere informazioni: su questa pagina sulle assicurazioni sociali svizzere. Non rientrano invece nei nostri compiti né nelle nostre competenze le questioni fiscali, soprattutto quelli italiani. Cerchiamo di dare le indicazioni di principio con la massima serietà, ma questi vanno sempre verificati con un fiscalista esperto nelle relazioni internazionali.</p>
<p>Per farsi accreditare l’AVS in Italia Lei potrà aprire un conto presso qualsiasi banca italiana di Sua scelta, compresa la Banca Popolare di Sondrio. Quest’ultima banca è incaricata dalla Cassa Svizzera di Compensazione di trasformare l’importo in Euro, dallo Stato italiano di trattenere l’imposta del 5% e distribuire le singole rendite ai destinatari sul loro conto presso una qualsiasi banca in Italia.</p>
<p>Le rendite mensili AVS e del 2° pilastro <em>di datori di lavoro privati </em>non vengono tassate in Svizzera, vanno tassate come i redditi ovunque prodotti in Italia. La trattenuta automatico del sull’AVS come quella trattenuta dalla banca del destinatario è un’imposta definitiva che esonera il destinatario di dichiarare l’importo sulla dichiarazione di reddito.</p>
<p>Lo stesso esonero dalla dichiarazione di reddito italiana vale per le rendite mensili di datori di lavoro <em>privati</em> svizzeri se la banca del cliente, preventivamente informata dal destinatario (vedi Gazzetta giugno 2021) ha trattenuta l’imposta del 5%. La trattenuta alla fonte applicata da alcuni cantoni al momento del ritiro del capitale del 2° pilastro (non invece sulle rendite mensili) viene restituita su presentazione del modulo provando di aver pagato l’imposta in Italia (vedi Gazzetta agosto-settembre 2022).</p>
<p>Le rendite di <em>datori di lavoro</em> <em>pubblici </em>svizzeri (confederazione, cantoni, comuni, Ferrovie e Poste Svizzere, Ufficio nazionale svizzero del turismo) vengono tassate soltanto con trattenuta alla fonte in Svizzera, sia in forma di rendita che di capitale. Non vanno tassate e non devono essere dichiarate in Italia (convenzione Italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni del 9.03.1976 art. 19).</p>
<p>Il trattamento favorevole fiscale italiano è riservato alle assicurazioni sociali svizzere. Il 3° pilastro non è un’assicurazione sociale, ma un trattamento fiscale agevolato svizzero per formare un capitale per la vecchiaia. Al momento del ritiro del capitale (di norma dopo il 60° compleanno) viene trattenuto un’imposta alla fonte in sostituzione dell’agevolazione fiscale. Se il ritiro del capitale avviene finché residente in Svizzera e trasferito in Italia al momento del trasloco è un semplice trasferimento di capitale non tassabile in Italia.</p>
<p>Se Lei prenderà invece la residenza in Italia prima del ritiro del capitale (p.es. nel caso che vorrà trasferirsi in Italia a 58 anni), dovrà dichiarare e pagare le imposte sugli interessi annui (ricuperando parte dell’imposta alla fonte svizzera del 35%) nonché la tassa su tutti i beni posseduti all’estero se superano complessivamente €15'000 nel corso dell’anno e una giacenza media di oltre €5'000 (i conti del 3° pilastro superano sempre questo importo da soli).</p>
<p>Quando deciderà di ritirare questo capitale il Cantone di residenza tratterrà l’imposta alla fonte. Non abbiamo trovato invece nessuna decisione dell’Agenzia delle Entrate come il fisco italiano considererà il successivo trasferimento del capitale. Potrebbe considerarlo come trasferimento di capitale e quindi esente, come tassabile in forma agevolata o come reddito normale. Se dovrà pagare un’imposta italiana, potrà richiedere il rimborso dell’imposta svizzera con le stesse formalità valida per quella del 2° pilastro. Prima di decidere un trasloco antecedente il ritiro del capitale, dovrebbe assolutamente consultare un fiscalista, di preferenza con conoscenze degli orientamenti – in tema di proprietà estere – della commissione tributaria della provincia nella quale intende sistemarsi o direttamente o tramite un fiscalista svizzero con esperienza relativa.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>Avv. Andrea Pogliani</em></p>
</div>
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	<p>Cara lettrice, caro lettore online,<br />
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		<item>
		<title>Trasferirsi in Italia da pensionati: fisco e assicurazione malattia</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/trasferirsi-in-italia-da-pensionati-fisco-e-assicurazione-malattia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 19:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Gennaio 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Domande fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentili signori Engeler e Pogliani, Vorrei porvi alcune domande alle quali potreste rispondere. Si tratta di quanto segue: Io e mia moglie (entrambi cittadini svizzeri) abbiamo intenzione di emigrare in Italia dopo il mio pensionamento anticipato all'età di 63 anni. Ho letto sulla vostra Gazzetta Svizzera che in Italia viene applicata un'imposta forfettaria del 5%</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/trasferirsi-in-italia-da-pensionati-fisco-e-assicurazione-malattia/">Trasferirsi in Italia da pensionati: fisco e assicurazione malattia</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-23483"  class="panel-layout" ><div id="pg-23483-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-23483-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-23483-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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	<p>Gentili signori Engeler e Pogliani,</p>
<p>Vorrei porvi alcune domande alle quali potreste rispondere. Si tratta di quanto segue:</p>
<p>Io e mia moglie (entrambi cittadini svizzeri) abbiamo intenzione di emigrare in Italia dopo il mio pensionamento anticipato all'età di 63 anni.</p>
<p>Ho letto sulla vostra Gazzetta Svizzera che in Italia viene applicata un'imposta forfettaria del 5% sulle pensioni svizzere dell'AVS e della LPP (a partire da quest'anno), vedi link https://gazzettasvizzera.org/neu-das-italienische-haushaltsgesetz-2023-legt-die-besteuerung-aller-ahv-und-bvg-renten-unabhangig-vom-ort-ihres-bezugs-auf-5-fest/</p>
<p>Vi ringrazio tanto per rispondere a queste domande o almeno per darmi un'indicazione su chi contattare. Mi renderebbero la pianificazione molto più semplice.</p>
<p>Se non potete rispondere a nessuna di queste domande, mi scuso per avervi disturbato. Tuttavia, dato che ho già contattato diversi uffici (ad esempio l'ufficio delle imposte di Bolzano) e nessuno si sente responsabile, sto lentamente esaurendo le opzioni</p>
<p>Cordiali saluti<br />
R.G. (Svizzera)</p>
<hr />
<p>Egregio Lettore,</p>
<p>rispondiamo alle sue domande, che sono certamente di interesse generale per i nostri lettori. Grazie per il suo contributo. Quando sarà in Italia riceverà la Gazzetta Svizzera ogni mese, a sua volontà da esprimere al Consolato competente per posta a casa oppure come link per email.</p>
<p>Per facilitare la comprensione a lei ed ai lettori della Gazzetta, mettiamo la risposta direttamente sotto ogni sua domanda:</p>
<p><strong>1. Quanto ho letto circa l'imposta forfettaria del 5% sulle pensioni vale anche per i cittadini svizzeri che emigrano in Italia e vale anche per l'Alto Adige (in quanto provincia autonoma)?</strong></p>
<p>Sì, le province autonome hanno potere impositivo solo con riferimento ai tributi provinciali, mentre l’imposta forfettaria del 5% è di competenza statale.</p>
<p><strong>2. Io e mia moglie siamo tassati separatamente in quanto percepiamo pensioni separate e dobbiamo compilare due dichiarazioni dei redditi distinte?</strong></p>
<p>Ogni persona è tassata separatamente. Ma qualora tutti i redditi percepiti siano tassati alla fonte (e questo sembra il vostro caso, vedi parr. 1, 3 e 4), non si possiedano beni immobili e non si detengano beni all'estero (ad esempio in Svizzera), come depositi e conti correnti bancari, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014) e non superino una giacenza media annuo di €5’000, non è necessario presentare una dichiarazione dei redditi.</p>
<p><strong>3. Poiché mia moglie riceve la sua pensione LPP da un ente svizzero pubblico, la Svizzera applica un'imposta alla fonte del 7%. Devo dichiarare questa pensione in Italia nella mia dichiarazione dei redditi e le verranno nuovamente applicate le imposte?</strong></p>
<p>No, le pensioni di datori di lavoro pubblici svizzeri vengono tassate in Svizzera con una trattenuta stabilita da ogni cantone ed è definitiva. Queste pensioni non devono subire la trattenuta del 5% in Italia e non vanno nemmeno dichiarate al fisco italiano.</p>
<p><strong>4. Poiché ho anche intenzione di investire diverse centinaia di migliaia di franchi in un conto di deposito a termine, vorrei sapere quante tasse dovrò pagare sugli interessi in Italia (imposta sul reddito) e se il reddito netto dovrà essere tassato/dichiarato come reddito anche in seguito.</strong></p>
<p>No, se si investe tutto in Italia, le imposte del 26% sui dividendi e sugli interessi attivi vengono trattenute direttamente dalla banca, sono definitive e non devono più essere dichiarate (l’aliquota scende al 12,50% per i titoli di Stato italiani e similari).</p>
<p><strong>5. Io e mia moglie siamo automaticamente coperti dall'assicurazione sanitaria in Italia non appena ci registriamo e riceviamo il codice fiscale? In caso negativo, perché io e mia moglie abbiamo bisogno di un'assicurazione sanitaria se i cittadini dell'UE e dell'Italia che vivono in Italia possono richiedere la cosiddetta tessera sanitaria non appena si sono registrati e hanno ottenuto il codice fiscale?</strong></p>
<p>No, Lei e sua moglie emigranti da pensionati svizzeri non potrete aderire gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale italiano, salvo il caso in cui siate titolari anche di una pensione italiana. Quando prenderete la residenza nel Comune scelto in Italia dovrete dimostrare di essere assicurati contro malattia e infortuni. Le possibilità sono una delle Casse malattia svizzere che offre anche la copertura in Italia, un’assicurazione privata svizzera o italiana, o l’iscrizione a pagamento al Servizio Sanitario Nazionale italiano (in quest’ultimo caso potrete farvi curare solo Italia, fatte salve le emergenze in Svizzera o in un paese dell’UE).</p>
<p>Con una cassa di malattia svizzera potrete farvi curare a scelta o in Italia o in Svizzera nonché per emergenze in viaggio nei paesi dell’EU nonché in GB, N e IS. Le casse malattia svizzere offrono le stesse prestazioni, ma a tariffe diverse. La differenza può essere dovuta al tipo di servizio. Il confronto ufficiale delle tariffe si trova sotto <u>gesamtbericht_eu.pdf (admin.ch)</u>, a pagina 42 (Italia con infortunio). Helsana, KPT e Mutuel sono casse grandi e affidabili. La cassa scelta vi dovrà rilasciare il modulo S1 che presenterete al Comune e all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per avere copertura in Italia. Se optate per un’assicurazione privata, presenterete al Comune la polizza di assicurazione.</p>
<p><strong>6. </strong><strong>Un'ultima domanda: come faccio a pagare l'imposta forfettaria del 5% se non devo presentare la dichiarazione dei redditi?</strong></p>
<p>La trattenuta dell'imposta forfettaria del 5% avviene automaticamente per le rendite AVS se esse vengono pagate direttamente su conto bancario in Italia, mentre per le rendite LPP occorre dare specifiche istruzioni alla banca italiana perché effettui la trattenuta prima del primo pagamento (vedere istruzioni dettagliate sulla Gazzetta Giugno 2021).</p>
<p>*************</p>
<p>Una volta preso il domicilio in Italia con tutti i dettagli della vostra situazione, vi raccomandiamo di farvi consigliare da un esperto fiscalista in Italia.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>Avv. Andrea Pogliani</em></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Residenza e smart-working all’estero</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/residenza-e-smart-working-estero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 12:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Dicembre 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[conseguenze fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Residenza]]></category>
		<category><![CDATA[smart-working]]></category>
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		><h3 class="widget-title">Quali conseguenze fiscali in Italia?</h3>
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	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>ho letto il Suo interessante articolo sulla Gazzetta Svizzera di qualche mese fa e ho pensato subito di scriverle perché mi trovo in una situazione del tutto simile a quella della Lettrice con il marito che lavora in Svizzera.</em></p>
<p><em>In effetti, anche mio marito lavora come dipendente di una multinazionale in Svizzera francese, e si è recentemente trasferito a vivere lì in una casa in affitto abbastanza spaziosa e con giardino.</em></p>
<p><em>Io invece al momento vivo da sola in Italia nella casa di proprietà dei miei suoceri perché sono una dipendente di una società italiana ma lavoro gran parte del tempo da remoto.</em></p>
<p><em>Siamo entrambi svizzeri, non abbiamo figli e quindi io sto pensando di trasferirmi a mia volta da mio marito in Svizzera. Anche perché andare avanti e indietro per vedersi sta diventando faticoso per entrambi oltre che abbastanza oneroso.</em></p>
<p><em>L’unica cosa che mi frena è che non vorrei perdere il lavoro in Italia perché mi piace ed è anche retribuito bene per le nostre esigenze.</em></p>
<p><em>Ora, quello che volevo chiederLe io è se non posso trasferirmi in Svizzera e continuare a lavorare da là in smart working per il mio datore attuale? Per lui è indifferente dove mi trovo: spesso mi collegavo dal mare o dalla montagna e non penso che cambi qualcosa se lo faccio dalla Svizzera.</em></p>
<p><em>Ci sarebbero problemi fiscalmente o di qualche altro tipo?</em></p>
<p><em>La ringrazio anticipatamente se potrà rispondermi. Cordialmente</em></p>
<p><em>(S.H. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Gentilissima Lettrice,</p>
<p>vedo con piacere che ci seguite con assiduità e quindi La ringrazio. Il tema della residenza, dello <em>smart-working</em> e, più in generale, della mobilità e delle sue implicazioni fiscali è quanto mai di interesse.</p>
<p>Questa nuova modalità di lavoro, da necessità è via via assurta per molti a requisito essenziale nella scelta del posto di lavoro.</p>
<p>Ogni situazione, però, ha le sue specificità e va sempre analizzata da un esperto fiscale. In questa sede ci limiteremo quindi, a fornire un quando generale e qualche suggerimento sulla base delle indicazioni che ci vengono fornite.</p>
<p><strong>Smart-working o lavoro da remoto all’estero</strong></p>
<p>L’argomento è talmente attuale che di recente, proprio data la diffusione e l’importanza che ha assunto il fenomeno del lavoro agile o telelavoro, se ne è occupata espressamente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023.</p>
<p>Il provvedimento, emanato a seguito della legge 13 giugno 2023 n. 83 (di cui avevamo già scritto), dopo aver ribadito i noti concetti del TUIR sulla residenza fiscale in Italia (art. 2) – peraltro in via di ridefinizione secondo la legge-delega in materia fiscale (come pure già riferito su queste pagine) – affronta poi una serie di casi specifici, delineandone la disciplina. Essa peraltro tratta diffusamente anche il tema dei frontalieri che qui però non rileva.</p>
<p>La casistica analizzata dall’Agenzie delle Entrate varia a seconda della nazionalità del datore di lavoro o del contribuente, dell’iscrizione all’AIRE o meno, ma continua a basarsi sostanzialmente sulle regole abituali, e cioè sulla presenza o meno del lavoratore sul territorio italiano.</p>
<p>Ebbene uno dei casi analizzati è proprio quello di un soggetto non residente in Italia che dal Paese estero di residenza rende in remoto la sua prestazione lavorativa per un datore di lavoro italiano.</p>
<p>In questo caso, il lavoratore ai fini fiscali continua a mantenere la sua residenza all’estero a prescindere dalla sede italiana del datore di lavoro, e verrà dunque tassato solo nel Paese di residenza, non essendo assoggettabile ad imposizione in Italia, proprio per i criteri suddetti.</p>
<p>Altri casi analizzati sono, ad esempio, quello dello straniero non iscritto anagraficamente in Italia ma che vi dispone di un’abitazione ove trascorre più di metà anno con la famiglia, lavorando da remoto per un’azienda estera; oppure quello di un cittadino italiano che, pur iscritto all’AIRE, lavora dall’Italia con modalità agile per un datore di lavoro estero.</p>
<p>In entrambi i suddetti casi, spiega l’Agenzia, scatterebbe l’imposizione fiscale italiana.</p>
<p>In sostanza per l’Agenzia delle Entrate ciò che conta maggiormente è la presenza fisica, ed il lavoro da remoto si considera effettuato nel luogo in cui il dipendente si trova durante lo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale viene remunerato.</p>
<p><strong>Le Convenzioni contro le doppie imposizioni</strong></p>
<p>La disciplina va poi coordinata con le Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) di cui l’Italia è parte. Come è noto, e l’Agenzia lo riconosce espressamente, queste ultime prevalgono sulla normativa nazionale ed utilizzano le c.d. <em>tie-breaker rules</em> per risolvere i casi di conflitti di residenza (abitazione permanente, centro di interessi vitali, ecc.)</p>
<p>Con specifico riguardo al lavoro dipendente, il principio generale è quello della tassazione del reddito relativo nello Stato di residenza del lavoratore/contribuente – salvo che il lavoro sia svolto nell’altro Stato contraente, perché allora la remunerazione è soggetta ad imposizione concorrente dei due Stati.</p>
<p>In altre parole, se di norma vale la tassazione esclusiva nel luogo di residenza quando l’attività lavorativa è ivi svolta, nel caso i due Paesi non coincidano sorge un regime di tassazione concorrente dei predetti redditi.</p>
<p>Ciò vale anche per la Svizzera e l’Italia, secondo quanto previsto dalla CDI I-CH del 1976, in particolare dall’art. 15, per il quale la tassazione è esclusiva nello Stato di residenza se l’attività è ivi prestata, mentre se lo Stato della fonte (e cioè quello in cui è stata svolta l’attività lavorativa che ha prodotto il reddito) è diverso, sorge l’imposizione concorrente.</p>
<p>Vi è un’unica eccezione prevista al punto 2 dello stesso articolo, per la quale però devono sussistere contemporaneamente tre condizioni. Infatti, il dipendente che svolge l’attività in un altro Stato è tassato lo stesso solo nel suo Paese di residenza, purché:</p>
<ul>
<li>soggiorni in tale altro Stato per periodi inferiori ai 183 giorni/anno;</li>
<li>la remunerazione è corrisposta da un datore che non abbia sede in tale Stato;</li>
<li>la remunerazione non è a carico di una stabile organizzazione del datore di lavoro nel luogo ove è svolta l’attività.</li>
</ul>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>Come abbiamo visto in uno degli esempi citati, se Lei si trasferisse nella Confederazione per raggiungere suo marito, acquisirebbe per l’Italia la residenza all’estero e, pur lavorando per un’azienda italiana, il Suo reddito verrebbe tassato esclusivamente in Svizzera, purché però la prestazione lavorativa, ancorché in <em>smart-working,</em> venga resa in territorio elvetico. Laddove venisse svolta anche parzialmente in Italia, si potrebbe generare una tassazione concorrente dei due Stati.</p>
<p>Si tratta poi di vedere in questi casi anche se l’azienda è d’accordo e può consentire a tale soluzione, nonché quali sono le relative implicazioni fiscali dal lato datoriale.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>Spero di essere stato sufficientemente chiaro in una materia non così semplice, e proprio per questo consiglio sempre di affidarsi ad esperti per analizzare tutti gli elementi in fatto rilevanti, che magari sfuggono in una lettera ma che, come abbiamo descritto, possono facilmente modificare la posizione fiscale del soggetto.</p>
<p>Un cordiale saluto ed un augurio sincero di un sereno Natale e di un nuovo anno 2024 felice e, possibilmente, di pace a tutte le latitudini.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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