Questioni di monitoraggio, di prove e di imposte successorie
Egregio Avvocato Wiget,
innanzitutto la prego di scusarmi se le scrivo in tedesco. Il mio italiano è abbastanza buono ma con lo scritto faccio ancora un po' di fatica.
La madre del mio compagno è mancata nell’aprile di quest’anno all’età di 92 anni. Era svizzera e viveva nel Cantone di Zurigo. Anche il mio compagno è svizzero e vive però da molti anni in Italia, ove ha anche residenza ufficiale.
Nel 2003 era morto anche suo padre ed era sorta una comunione ereditaria, con la condizione che sua mamma avrebbe potuto disporre liberamente dell’intero patrimonio mentre nessuno dei 4 figli avrebbe potuto usufruirne.
Per farla breve, la mamma ha lasciato un certo patrimonio e la quota del mio compagno è di un qualche rilievo. Egli vorrebbe far trasferire la sua parte su un conto corrente in Italia.
La mia domanda è la seguente:
cosa deve considerare ai fini del trasferimento, quali documenti deve eventualmente fornire ed a quanto ammonta la tassa di successione in Italia?
La ringrazio anticipatamente della Sua risposta. Cordiali saluti
(R.D. – Prov. di Alessandria)
Gentile Signora,
grazie della Sua Lettera, che ho tradotto fedelmente dal tedesco in italiano evitando, però, ogni riferimento specifico al suo caso.
Rispondo, dunque, con piacere alle Sue domande. Le stesse riguardano più momenti e obblighi diversi.
Alcuni di essi attengono infatti, alla fase precedente il trasferimento, altri quella contestuale al trasferimento ed altri ancora al momento successivo allo stesso.
La successione in Svizzera
Come Lei scrive, il Suo compagno è residente in Italia e ha ereditato già nel 2003 alla morte del padre.
Si è costituita una comunione ereditaria (la c.d. “Erbengemeinschaft”) tra madre e figli, anche se questi ultimi non erano nella disponibilità del patrimonio, interamente affidato alla madre. Ora questa condizione è molto importante e andrebbe approfondita.
Non è dato sapere se è stata fatta un’analisi su eventuali obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale o se questi sono stati assolti. La questione infatti ha una sua rilevanza.
Il monitoraggio fiscale
Il D.L. 28.6.1990 n. 167 (e succ. modifiche) contiene la disciplina di riferimento di quello che viene chiamato “monitoraggio fiscale” e l’art. 4, in particolare, definisce i soggetti contribuenti obbligati.
Sono quindi tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale tutte le persone fisiche residenti in Italia, e per residenti si devono intendere - secondo la nozione dell’art. 2 del TUIR – “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Come abbiamo ricordato più volte, questi criteri sono tra loro alternativi.
Vediamo allora quali sono gli obblighi previsti in questo caso dalla legge sul monitoraggio.
Ebbene le persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, devono indicare ogni anno, nella dichiarazione dei redditi e precisamente nel Quadro RW, se detengono all'estero:
- investimenti;
- ovvero altre attività di natura finanziaria,
suscettibili di produrre (anche solo potenzialmente) redditi imponibili in Italia.
La stessa disposizione esonera il contribuente dall’obbligo dichiarativo in due soli casi:
- quando le attività finanziarie e patrimoniali all’estero sono gestite da intermediari residenti in Italia (banche, società di gestione del risparmio etc.), i quali operano direttamente le ritenute fiscali e le versano allo Stato;
- quando si tratta di depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore non superi la soglia dei 5.000 euro (la soglia dei 15.000 euro già aumentata dalla Legge n. 186 del 15.12.2014 sulla Voluntary Disclosure, è stata ora ridotta sensibilmente dal D.L. 21.6.2022 n. 73, c.d. “Decreto semplificazioni”).
In caso contrario, occorre capire se i beni all’estero sono suscettibili di produrre potenzialmente redditi imponibili in Italia.
Ciò vale anche per un’eredità ed una comunione ereditaria, sia essa costituita da immobili, conti correnti o titoli, per i quali è importante capire chi risultano essere gli intestatari.
Non conoscendo né la consistenza né le caratteristiche del patrimonio ereditario, ci mancano i necessari elementi di valutazione.
Sotto questo profilo, però, sarebbe consigliabile una verifica, salvo che comunque eventuali irregolarità siano state sanate in passato con i noti programmi di emersione fiscale.
Il trasferimento della quota di eredità
Sotto questo profilo nulla osta al trasferimento in Italia della quota di eredità risultante dalla divisione ereditaria in Italia.
Tuttavia sarà opportuno che questo avvenga con mezzo di pagamento tracciabile tipicamente un bonifico bancario e tempestivamente rispetto alla divisione.
Infatti, nel caso la somma venisse depositata su un conto estero prima del bonifico, può sorgere l’obbligo di compilazione del Quadro RW.
Inoltre, si dovrà poter dare conto della successione della mamma recentemente apertasi, nonché dell’avvenuta divisione ereditaria con l’attribuzione della relativa quota corrispondente all’importo trasferito, ovvero dei giustificativi di spesa che legittimino eventuali differenze.
Suggerisco, in particolare che questa documentazione sia possibilmente proveniente da un Notaio svizzero e che sia autenticata e munita dell’Apostille della Convenzione dell’Aja del 1961.
Ciò servirà in primo luogo a rispondere a legittime richieste della banca italiana sull’origine dei fondi oggetto del bonifico, ed in secondo luogo a mettere il Suo compagno al riparo da ben più ficcanti richieste eventuali del Fisco italiano possibili in seguito.
La tassa di successione
Come più volte abbiamo spiegato su queste pagine, l’imposta italiana sulle successioni, regolata dal D.Lgs n. 346 del 31.10.1990 (Testo Unico Imposta sulle successioni e donazioni) è regolata dal principio di territorialità.
Conseguentemente in base all’art. 2 per il soggetto defunto residente in Italia, indipendentemente dalla nazionalità, l’imposta di successione si applicherà a tutti i suoi beni, ovunque essi si trovino (in Italia o all’estero, mobili o immobili). Viceversa, per il soggetto defunto che risiede all’estero, l’Italia non applica alcuna imposta sui beni esteri ma ha una pretesa impositiva limitatamente ai beni situati sul territorio italiano.
Nel suo caso, dunque, essendo la mamma residente in Svizzera ed il patrimonio interamente all’estero - possiamo affermare che non è applicabile alcuna tassa di successione all’erede in Italia per difetto del requisito della territorialità dell’imposta.
Inoltre, poi, per i lasciti in linea retta in Italia opererebbe una franchigia sino a 1 milione di euro per ogni erede e poi un’imposta del 4% sull’eccedenza.
In ultima analisi, nessuna dichiarazione di successione, dunque, è dovuta.
Come vede, la risposta ai suoi quesiti è positiva sia per quel che riguarda il trasferimento della parte di eredità in Italia e le relative modalità, sia per quel che riguarda la non imponibilità fiscale della somma stessa. Tuttavia, alcuni aspetti che abbiamo descritto possono rivelarsi delicati, e quindi occorre prendere le dovute precauzioni.
Mi auguro, quindi, di essere stato di aiuto a Lei ed ai nostri Lettori, anche per comprendere come vicende che appaiono semplici, spesso in realtà non lo sono affatto. Con i migliori saluti.
(Avv. Markus Wiget)