Gentile signor Engeler
Mio marito (66 anni), con doppia cittadinanza italo-svizzera, ed io (62 anni), cittadina svizzera, residenti in Svizzera, vorremmo smettere di lavorare alla fine del 2024 e trasferire il nostro luogo di residenza in Alto Adige l'anno prossimo, dove mio marito ha ancora molti parenti. Siamo entrambi lavoratori autonomi – io ho ancora un piccolo capitale nel 2° pilastro, dato che sono proprietaria di una società a responsabilità limitata dal 2019. Probabilmente ritirerei il capitale al momento di emigrare e intendiamo affittare o acquistare un immobile.
Ho letto alcuni dei vostri articoli e risposte a domande sul cambio di residenza dei pensionati dalla Svizzera all'Italia e ho già imparato molto. Le vostre risposte sono informative e di facile comprensione. Tuttavia, per quanto ne so, sono stati scritti alcuni anni fa e vorrei quindi chiedervi risposte aggiornate alle mie domande:
- Le pensioni svizzere trasferite su un conto italiano sono tassate con una ritenuta del 5% e non sono più imponibili in Italia. È ancora così?
- Il reddito dei beni in conti Svizzera è tassabile secondo la legge fiscale italiana?
- Ha senso trasferire i beni svizzeri in Italia?
- Possediamo ancora un appartamento per le vacanze in Spagna. Qual è la situazione qui per quanto riguarda l'imposta sul patrimonio?
- Io dispongo di un patrimonio di una certa importanza. Vorrei evitare che questo passi ai figli di mio marito di un precedente matrimonio.
Grazie per la risposta.
B.R., Svizzera
Gentile lettrice,
Prima di rispondere alle vostre domande, vorrei precisare che le nostre informazioni hanno lo scopo di aiutarvi a orientarvi in Italia e di fornire informazioni altrimenti difficilmente reperibili. In materia di diritto fiscale o successorio possiamo fornire solo informazioni di base che devono poi essere verificate e calcolate da esperti. Questo è particolarmente vero per voi che disponete di un patrimonio importante e due nazionalità diverse. È quindi indispensabile, prima di decidere, avvalersi di consulenti fiscali ma altrettanto in materia ereditaria esperti nelle leggi sia svizzere che italiane. Una decisione sbagliata potrebbe avere conseguenze molto spiacevoli.
Principio fiscale: dal momento in cui prendete la residenza in Italia, non siete più soggetti alla fiscalità svizzera, ma a quella in Italia. Solo gli immobili sono imponibili sia nel Paese in cui si trovano che italiana.
- Le pensioni del 1° pilastro AVS e del 2° pilastro erogate da datori di lavoro privati sono tassate in Italia al 5%. Se il pagamento dall’AVS viene effettuato su un conto bancario italiano del beneficiario della pensione, il 5% viene dedotto automaticamente; per le pensioni del 2° pilastro, la banca beneficiaria in Italia deve essere istruita in anticipo (cfr. Gazzetta Svizzera, giugno 2021, pagina 10 - su www.gazzettasvizzera.org/edizioni/2021). Se il pagamento viene gestito in questo modo, queste pensioni non devono più essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi - una semplificazione.
- In Italia, gli obblighi di dichiarazione dei beni all'estero sono i seguenti:
- Immobili, fabbricati o terreni: sono soggetti all'IVIE, l'imposta sugli immobili all'estero, per qualsiasi valore. Attualmente ammonta all'1,06% del valore dell'immobile e non è dovuta se l’importo dell’imposta non supera 200 euro.
- Conti bancari, titoli e tutti gli altri beni: devono essere dichiarati come IVAFE a meno che il loro valore medio annuo sia inferiore a 5’000 euro. Ogni conto bancario è soggetto a un'imposta di 34,20 euro, tutti gli altri beni a un'imposta patrimoniale dello 0,2% e a un'imposta sul reddito del 26% sia sugli interessi che sulle plusvalenze.
Per entrambe le imposte, le tasse pagate in Svizzera possono in linea di principio essere dedotte, ma solo fino al valore dell'imposta italiana.
- La sezione RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio delle attività all'estero) deve essere sempre compilata se si dichiarano una o entrambe le imposte di cui sopra. Nel caso in cui gli investimenti non abbiano generato alcun reddito nell'anno fiscale, la sezione RW va compilata solo se il loro valore nominale ha superato il valore massimo complessivo nel corso del periodo d’imposta.
- Se abbia senso trasferire i beni in Italia è una questione discrezionale. Da un lato, si dice che il patrimonio dovrebbe essere trasferito nella valuta in cui si trascorrerà la vecchiaia. D'altra parte, il franco svizzero ha sempre avuto la tendenza ad apprezzarsi e un investimento in euro continuerà probabilmente a perdere valore nel prossimo futuro. Personalmente, tendo a lasciare in Svizzera i patrimoni superiori a 100’000 franchi. Per importi inferiori, le spese bancarie in Svizzera e le complicazioni fiscali in Italia non valgano la pena. Tuttavia, questa è la mia opinione personale. Un aspetto da considerare è il costo totale delle commissioni e delle imposte di una soluzione rispetto all'altra. Consulterei un consulente esperto in entrambi i sistemi. Ad esempio, il VZ Vermögenszentrum. Consiglio di compilare la pagina di contatto del VZ online con una breve descrizione del vostro problema e valutare da una prima consultazione – gratuita – se la persona è competente. Se il VZ non vi convince, cercate qualcun altro in Svizzera. Eventualmente posso consigliarvi qualcuno a Milano. Infine dovrete tener presente che non tutte le banche svizzera accettano clienti residenti all’estero e che le loro spese sono molto più alte di quelle applicate ai clienti nazionali - e molto diverse tra loro.
- Vedi punto 2.
- Diritto di successione
Nel vostro caso credo sia assolutamente necessario consultare uno specialista esperto in entrambe le leggi sulla successione.
Se vostro marito ha acquisito anche la cittadinanza svizzera, egli può scegliere la legge svizzera (ad esempio, facendo testamento) per regolare la sua successione. In tal caso sarà la legge svizzera che si applicherà alla sua successione, e non quella italiana, anche nel caso in cui egli si fosse trasferito in Italia prima di morire. Questa libertà di scelta è sancita dal Reg UE n.650/2012, che nel caso di specie è applicabile in virtù della sua nazionalità UE. E sempre in base a questo Regolamento UE, può essere scelta anche una legge successoria non UE, come quella svizzera.
- Se invece Suo marito possedesse la sola cittadinanza italiana, egli rischierebbe di veder applicata alla sua successione la legge italiana anche se rimanesse domiciliato in Svizzera. Sarebbe dunque raccomandabile anche in tal caso la scelta della legge svizzera nel suo testamento, scelta che sarà valida in base alle norme di diritto internazionale privato sia svizzere che italiane.
Nel vostro caso, prenderei in considerazione anche altre opzioni: affittate o acquistate una proprietà in Alto Adige, tenete un appartamento in Svizzera e rimanete in Italia solo per un massimo di 180 giorni all'anno (conservate le ricevute dei negozi e le bollette dell'energia per 10 anni in modo da poterlo dimostrare se necessario). Oppure, se suo marito ha un patrimonio modesto e preferisce farlo, potrebbe prendere la residenza in Italia e lei potrebbe stare con lui per un massimo di 180 giorni all'anno. Questa scelta comporta un certo rischio di presunzione fiscale al quale si dovrà opporre con sufficiente documentazione.
Infine, ci sono altri piccoli aspetti da tenere in considerazione, ad es:
- Se vi registrate in Alto Adige e non percepite una pensione italiana, non potete iscrivervi direttamente all'ASL, l'assicurazione sanitaria italiana, se non a pagamento, e con copertura nel solo territorio italiano. È necessario fornire un documento che attesti l'esistenza di un'assicurazione sanitaria. In questo caso, le consigliamo di stipulare una polizza con una compagnia di assicurazione sanitaria svizzera che offra copertura all'estero prima di lasciare il Paese. Dopo aver stipulato la polizza, dovrà richiedere il modulo S1 alla Lamal di Soletta. Questo le consentirà di iscriversi alla ASL locale e di ricevere cure sia in loco che in Svizzera. Le tariffe sono molto diverse, anche se le prestazioni sono sostanzialmente le stesse; potete trovare le compagnie di assicurazione sanitaria e le tariffe per l'Italia a pagina 41 del Gesamtbericht_eu.pdf (admin.ch).
Cordiali saluti.
Robert Engeler
avv. Andrea Pogliani
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