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Bipolidia e perdita della cittadinanza

Un caso italiano raffrontato con la disciplina svizzera

Caro Avvocato,

ho letto recentemente la notizia di una sentenza della Cassazione italiana sulla doppia cittadinanza a tutela dei minori.

Si trattava, per quanto ho capito, di un caso di perdita della cittadinanza italiana dei figli minorenni nati all’estero, che i giudici avrebbero ritenuto illegittima.

Anche la Gazzetta ha affrontato il tema della perdita della cittadinanza svizzera di minori nati all’estero.

Poiché ho letto i suoi articoli su queste pagine, ho deciso di chiedere a Lei quale sia la situazione in Svizzera e se essa sia comparabile a quella italiana.

Spero quindi che possa darci lumi su un argomento che credo di interesse per tutti gli svizzeri in Italia.

Grazie e cordiali saluti.

(F.M. – Milano)


Caro Lettore,

La ringrazio della Sua richiesta che mi pare affronti un tema molto interessante di cui ci siamo occupati spesso in questo spazio. A quanto ci scrive la Sua curiosità è stata stimolata da una notizia particolare, e dunque è legittima la voglia di capire meglio se la vicenda giudiziaria italiana possa verificarsi anche in Svizzera.

Tuttavia, per procedere ad una comparazione delle due discipline è pregiudiziale una comprensione piena della sua origine e del suo sviluppo nel tempo.

La notizia di cui Lei parla fa riferimento con ogni probabilità ad una recente sentenza della Cassazione civile del luglio 2026 sulla bipolidia, che ha destato grande attenzione nella stampa specializzata e non.

Il caso

Il caso riguardava un soggetto nato doppio cittadino italo-venezuelano che aveva perso la cittadinanza italiana a seguito dell’accoglimento di una domanda di naturalizzazione della madre, circostanza che aveva determinato appunto il venir meno della cittadinanza italiana di quest’ultima, allorquando i figli erano ancora minori.

La vicenda aveva radici assai risalenti nel tempo, addirittura nel secolo scorso, e infatti essa aveva ad oggetto la richiesta di riacquisto della cittadinanza da parte del figlio, nel frattempo divenuto maggiorenne, e dei suoi discendenti.

La sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite (e dunque nella sua massima e più totale autorevole composizione) risolveva un conflitto interpretativo che, nella fattispecie, riguardava la legge 13.6.1912 n. 555, che alcuni di noi (con qualche capello bianco) ricorderanno ancora, poi abrogata.

Oggi, infatti, la materia della cittadinanza in Italia è regolata dalla diversa legge 5.2.1992 n. 91.

I giudici di legittimità, in definitiva, ribadendo il principio che la cittadinanza è uno status permanente ed imperscrittibile secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, risolvevano la questione invocando l’art. 7 quale eccezione all’art. 12 della citata L.n. 555/1912, applicabile ratione temporis.

Se, infatti, è vero che una persona che avesse acquistato spontaneamente una cittadinanza straniera dopo aver stabilito all’estero la propria residenza, perdeva la cittadinanza, e con essa anche i suoi figli minori ai sensi dell’art. 8 e dell’art. 12, comma 3 della L.n. 555/1912, ciò non sarebbe avvenuto nel caso concreto.

I ricorrenti, in realtà, erano nati bipolidi e cioè, italiani iure sanguinis per discendenza, e venezuelani in base allo ius soli per nascita nel paese di residenza famigliare.

In tal caso, in forza del diverso art. 7 della L.n. 555/1912 non avrebbero perso la cittadinanza, in quanto non vi sarebbe stato un consapevole e volontario acquisto di cittadinanza straniera da parte loro, e quindi la successiva naturalizzazione venezuelana per matrimonio della madre non avrebbe potuto mai privarli dello status di cittadini italiani.

La legge in Svizzera

Va innanzitutto premesso che un raffronto tra la normativa italiana e quella svizzera è molto difficile, in parte perché ovviamente le leggi sono diverse, ma anche perché entrambe sono state oggetto di profonde riforme più volte negli scorsi decenni (ed anzi addirittura nell’ultimo secolo), soprattutto per le mutate condizioni della società moderna ed occidentale.

Abbiamo già esaminato in passato la legge sulla cittadinanza svizzera, quanto all’acquisto ed alla perdita. Attualmente la disciplina è contenuta nella Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20.6.2014 (LCit.) e nella relativa Ordinanza del 17.6.2016, entrambe in vigore dal 1° gennaio 2018.

La perdita di cittadinanza

Venendo al tema in analisi, è prevista innanzitutto agli artt. 5 e ss. LCit. la perdita per legge, oppure la cittadinanza può perdersi anche per decisione dell’autorità (art. 37 e ss.LCit), in ipotesi di richiesta di svincolo del cittadino svizzero che abbia un’altra nazionalità, (e con effetto sui figli minorenni nei casi previsti dall’art. 38 LCit.) e in caso di revoca di un doppio-nazionale per condotte gravemente pregiudizievoli agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

Quanto alla perdita per legge, in particolare, oltre al caso di perdita per annullamento di un rapporto di filiazione con un genitore svizzero, per adozione di un minorenne svizzero da parte di uno straniero (salvo che permanga un rapporto di filiazione con un genitore svizzero), la normativa contempla proprio la perdita per nascita all’estero (art. 7 LCit.), che qui interessa.

Ciò avviene nel caso di un figlio nato all’estero da almeno un genitore svizzero che, a 25 anni compiuti, non sia stato notificato dai genitori, parenti o conoscenti, o non si sia annunciato egli stesso ad un’autorità svizzera in patria o all’estero (comune di origine, ambasciata o consolato), o che non abbia personalmente dichiarato di voler conservare la cittadinanza svizzera, sempre che possieda un’altra cittadinanza oltre a quella elvetica.

L’effetto di caducazione vale anche per i figli.

La reintegrazione

Analogamente a quanto avvenuto nel caso italiano, anche in Svizzera è consentita la reintegrazione in caso di perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza, presentando la relativa richiesta entro 10 anni (art. 27 LCit.), ed in tal caso essa si estende anche ai figli minorenni (art. 30 LCit.).

Ciò purché sussistano per il richiedente, le seguenti condizioni (art. 26 LCit.):

- che si sia integrato risiedendo in Svizzera, oppure abbia stretti legami con la Svizzera, qualora viva all’estero;

- che rispetti la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché i valori della Costituzione federale;

- che non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

* * *

In conclusione, il raffronto andrebbe fatto tra le stesse leggi in vigore all’epoca. Ad oggi possiamo dire che in linea astratta e generale, ed in assenza di dati specifici, anche in Svizzera si può perdere la cittadinanza solo con un atto di volontà espresso, ovvero, nel caso più simile a quello trattato dalla Cassazione, implicito in caso di silenzio o inerzia per la legislazione elvetica. Non è stato sempre così in passato, in particolare per le nostre connazionali che sposavano uno straniero.

Tuttavia la Cassazione sembra spingersi ancora oltre, negando l’effetto estensivo ai figli minori a loro tutela e nello specifico caso di bipolidia per nascita esaminato.

In ogni caso, attualmente è possibile la reintegrazione in Svizzera alle condizioni di legge descritte ed entro termini ben precisi.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro ed esauriente. Con i migliori saluti a Lei ed ai Lettori,

Markus W. Wiget
Avvocato

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