Caro Avvocato,
Le scrivo per una annosa questione che riguarda la mia famiglia, sapendola esperto della materia, anticipando che la questione possa essere di interesse anche per altri lettori.
Si tratta di una vicenda complicata di carattere successorio e fiscale risalente alla costituzione di una Familienstiftung con sede a Schaan nel Principato del Liechtenstein alla quale lontani parenti hanno trasferito nell’arco degli anni alcuni beni minori, ma soprattutto un importante immobile.
I fondatori originari sono deceduti e si sono succeduti nel tempo vari eredi come beneficiari. Oggi mia sorella e mio fratello insieme al sottoscritto siamo gli unici beneficiari della fondazione.
Il bene immobile, che si trova all’estero, non è mai stato messo a reddito ed è ora in procinto di essere venduto. Essendo recentemente pervenuta un’importante offerta per l’immobile saremmo venuti nella determinazione di cedere tale bene.
Purtroppo è sorto un dubbio fiscale. Ci siamo infatti domandati se all’atto della vendita il prezzo sarà tassato in capo alla fondazione ovvero in capo ai singoli beneficiari persone fisiche.
Tenga presente che siamo tutti residenti in Italia. Capisce bene l’importanza di tale problema che può spostare notevolmente i numeri.
Spero che sia in grado di fornirmi qualche indicazione di massima e confido nella proverbiale riservatezza svizzera ed in particolare nella Sua di legale svizzero.
La ringrazio sin d’ora se potrà rispondere, anche a nome di mio fratello e mia sorella e le faccio tanti complimenti per questa preziosa rubrica e per il Suo spirito di servizio.
Cordiali saluti.
A.S (Roma)
Gentile Lettore,
rispondo alla Sua suggestiva missiva e mi scuso se per ragioni di spazio ho ridotto all’osso la Sua bella lettera, che era molto più lunga e narrava vicende famigliari incredibili che coprivano tutto il secolo scorso e che sarebbero state di grande interesse anche per i nostri Lettori.
Anche il quesito era molto più complesso e quindi ho dovuto sintetizzarlo per cogliere l’essenza del problema e poter fornire una risposta che, ancorché sommaria, fosse utile e comprensibile a tutti.
Facciamo intanto un po’ di chiarezza e vediamo di cosa stiamo parlando.
Cos’è la Familienstiftung?
Le “Familienstiftungen” del Principato del Liechtenstein sono state storicamente uno strumento giuridico prezioso e molto utilizzato in passato. Vi si faceva ricorso per proteggere patrimoni per evitare che fossero dilapidati, segregandoli a favore di beneficiari.
In seguito, è stato utilizzato anche come utile strumento a fini fiscali, ma pure per occultare illegalmente somme, beni o redditi al proprio fisco nazionale, confidando anche nell’ermeticità del piccolo principato tra Svizzera ed Austria. Tuttavia, con lo scambio automatico dei dati fiscali e la firma di varie convenzioni contro le doppie imposizioni, la fondazione di famiglia è andata in disuso per questi fini.
Oggi è anche meno diffusa in generale, non ultimo per il proliferare di altri istituti idonei per raggiungere gli stessi scopi, quali i trust (disciplinati dalla Convenzione Aja del 1° luglio 1985), ad esempio, ai quali la fondazione di famiglia viene infatti spesso assimilata, tuttavia continua ad offrire comunque legittimi vantaggi fiscali.
La Familienstiftung fa parte della più ampia famiglia (ci sia perdonato il bisticcio) della Stiftung che ricomprende anche le fondazioni di impresa (“Unternehmensstiftungen”) analoghe alle holding e le fondazioni di beneficenza e no profit (“gemeinützige Stiftungen”) e persino “miste”.
Essa di norma prevede un fondatore/disponente che costituisce l’ente e conferisce il patrimonio, un amministratore o un consiglio deputato alla gestione del patrimonio ed uno o più beneficiari che possono essere più o meno coinvolti nella gestione.
Si caratterizza diversamente per il ruolo che hanno i suoi amministratori da un lato, ed i fondatori ovvero i beneficiari dall’altro, e cioè in base al grado di indipendenza ed autonomia dei primi rispetto ai secondi.
Come funziona la fondazione di famiglia?
La fondazione può avere diversi organi.
Il primo organo indispensabile è il Consiglio di fondazione (“Stiftungsrat”) che si occupa dell’amministrazione del patrimonio nell’interesse del beneficiario o dei beneficiari in base alla volontà del fondatore. Esso è composto di due o più membri e opera di norma in piena indipendenza ed autonomia, anche se non è vietato che il fondatore ne faccia parte.
È poi previsto un Consiglio di Vigilanza (“Aufsichtsrat”) con funzioni di controllo sull’operato dell’organo gestorio e sul rispetto dello scopo della fondazione. Anche in questo caso nulla osta a che il fondatore ne sia membro, ed anzi talvolta è opportuno che egli, o persona di Sua fiducia, assuma tale ruolo.
E ancora, è possibile l’istituzione di un c.d. “Kuratorium”, e cioè di un organo consultivo, che può anche essere scelto tra professionisti di varia estrazione in base alla natura della fondazione e del patrimonio.
Infine, talune strutture più complesse prevedono anche organi collegiali composti dagli stessi beneficiari.
Molte di queste cariche sono spesso assunte a titolo gratuito, salvo che per i ruoli più importanti proprio in dipendenza della competenza o dell’impegno necessari.
Fondazioni “opache” o “trasparenti”
La distinzione in oggetto è estremamente importante, perché attiene ad una valutazione astratta che va verificata con estrema attenzione nel caso concreto, e le cui conseguenze sono molto rilevanti.
Infatti, il principio è chiaro:
= se il trasferimento del patrimonio è effettivo ed il controllo dello stesso è definitivamente attribuito alla fondazione ed all’organo di gestione, siamo di fronte ad una fondazione di famiglia c.d. “opaca”;
= se, al contrario il fondatore mantiene un controllo sul patrimonio ed il trasferimento è solo apparente, si tratta di un soggetto interposto e, dunque, di una fondazione che è detta “trasparente”.
Chiarito il principio, esso non viene poi declinato in maniera uguale in tutti i Paesi.
Il concetto fondamentale da verificare è il controllo, e cioè l’effettività della separazione del patrimonio in concreto. Infatti, il controllo può esercitarsi in varie forme, sia nello statuto che nella concreta operatività della Familienstiftung, e che proviamo ad esemplificare.
Un primo elemento di riscontro è dato dalla destinazione del patrimonio e dalla volontà del fondatore. Se questi coincide con il beneficiario è ovvio che non vi è alcuna effettiva separazione, così come se gli è consentito modificare i beneficiari.
Ma anche in caso di beneficiari diversi dal fondatore, quest’ultimo può assumere un controllo, in ipotesi assumendo la carica di membro del Consiglio di fondazione. Oppure potrebbe darsi il caso di un fondatore solo con una funzione di controllo ma con poteri forti di intromissione, di revoca dei membri del Consiglio di fondazione o persino di potere di veto in organi consultivi.
Un altro elemento potrebbe essere una durata della fondazione non illimitata ma eccessivamente ridotta nel tempo, rispetto allo scopo, o la possibilità di cessazione anticipata da parte del fondatore.
Potrebbe poi essere che gli stessi beneficiari, una volta defunti i fondatori, operino un controllo e un condizionamento del Consiglio di fondazione e di scelte fondamentali su negozi giuridici o sulla distribuzione.
La distinzione è rilevante anche ai fini della tassazione.
La tassazione della Familienstiftung
Il trasferimento da parte del fondatore all’atto della costituzione in molti paesi è tassato come donazione (ad esempio in Germania), in altri no.
In Italia, ad esempio, il trattamento fiscale delle fondazioni di famiglia è analogo a quello del trust (v. Circolari n. 48/E del 2007 e n. 27/E del 2015 nonché n. 38/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate).
Proprio con riferimento al trust dopo lunga incertezza, la Cassazione a partire dal 2019 con oltre 100 sentenze ha affermato che la dotazione del trust non costituisce un presupposto applicativo dell'imposta di donazione, essendo semmai il presupposto impositivo costituito dall’arricchimento dei beneficiari.
La tassazione poi, è particolarmente favorevole nel Liechtenstein. L’imposta sul reddito è pari al 12,5% e quella minima ammonta a 1’800 Fr. svizzeri. Inoltre il Principato manda esenti da tassazione diverse tipologie di redditi, ad esempio dividendi, affitti stranieri e plusvalenze da vendite di immobili all’estero.
Per quanto riguarda l’Italia, invece, in caso di interposizione i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti sono imputati al soggetto interponente, e cioè al contribuente, in base all’art. 33, comma 3 del DPR n. 600/1973.
La fondazione, poi, come detto, può essere assimilata ad un trust “opaco”, così come definito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010, quale soggetto passivo di imposta sul reddito delle società (IRES), per i redditi in Italia se straniero.
Ma questo vale appunto solo per la Familienstiftung “opaca”, mentre diverso ovviamente sarebbe il caso della fondazione “trasparente”.
E veniamo ora alla risposta al Suo quesito.
Conclusione
La Familienstiftung a quanto Lei ci ha scritto non ha mai generato redditi, quanto meno con l’immobile né in Italia né all’estero. Sotto questo profilo nessun problema.
Ora sembra che l’immobile venga ceduto e in questo caso se la fondazione non dovesse essere considerata interposta e dovesse essere qualificata come “opaca” la vendita di immobile all’estero sarebbe da considerarsi esente da tassazione nel Liechtenstein, e la distribuzione del prezzo non sarebbe tassabile come reddito da capitale nemmeno in Italia (art. 44, comma 1, lett. g-sexies TUIR), non essendo il Liechtenstein più considerato Paesi a fiscalità privilegiata (e cioè un “paradiso fiscale”) ai sensi del Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (c.d. white list).
Tuttavia risulta dalla sua lettera che voi come beneficiari siate coinvolti in qualche misura nella vendita e nella decisione di distribuire i proventi della stessa. In altre parole, qui sembrerebbe doversi escludere uno spossessamento effettivo ed un’assenza di controllo.
Alla luce di tutto quanto sopra descritto, questo farebbe sì che, in realtà, la vostra fondazione di famiglia debba probabilmente considerarsi una fondazione interposta o “trasparente”, il che intendiamoci non è di per sé vietato ma comporta diversi obblighi fiscali e conseguenze.
In caso di vendita dell’immobile, se si può escludere la tassazione della plusvalenza nella vendita entro il quinquennio, per il resto sussistono infatti gli obblighi dichiarativi sia dei redditi, dell’IVAFE e dell’IVIE per l’immobile all’estero, sia infine del quadro RW, carico dei beneficiari in quanto residenti in Italia.
Laddove, poi, vi fossero anche altri redditi generati dalla vostra fondazione questi andrebbero tassati direttamente in capo ai beneficiari come redditi da capitale (art. 73, comma 2 TUIR).
Viceversa, sarebbe applicabile in entrambe le ipotesi l’imposta sulle successioni e donazioni sull’importo ricavato dalla vendita e distribuito ai beneficiari, tenuto conto delle franchigie applicabili. Sotto questo profilo non dovrebbero quindi esserci le differenze rilevanti da Lei temute.
Su questi ultimi punti consiglierei, comunque e come sempre in questi casi, di consultare un esperto di fiscalità internazionale.
La ringrazio molto per le Sue parole di apprezzamento e spero di essere stato sufficientemente chiaro ed esauriente in un tema così complicato, nello spazio che mi è concesso. A Lei ed a tutti i nostri Lettori i miei migliori saluti.
Avv. Markus Wiget