Quali conseguenze in Italia e Svizzera
Gentile Avvocato,
ho un problema particolare che mi riguarda, ma non so se Lei se ne occupa.
Sono residente in Svizzera da qualche tempo.
Alcune sere fa ho festeggiato in Italia con dei miei ex-colleghi il pensionamento di un caro amico e ovviamente abbiamo “alzato un po’ il gomito”, ma senza eccedere particolarmente.
Purtroppo, mentre tornavo a casa, ad un controllo stradale con l’alcol test sono risultato fuori dai limiti consentiti.
I carabinieri hanno ritirato la mia patente svizzera ed io Le chiedo in primis se potevano farlo e se e quando mi verrà restituita.
In secondo luogo cosa rischio in Italia, essendo residente in Svizzera.
Infine, mi domandavo se la sospensione in Italia valga anche in Svizzera.
La ringrazio infinitamente e la saluto cordialmente.
(F.C. – Svizzera)
Gentile Lettore,
grazie della Sua lettera, che conferma come il problema di cui ci scrive è tutt’altro che raro. Purtroppo, infatti, a seguito della recrudescenza di incidenti stradali dovuti ad alterazioni psico-fisiche indotti da bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, il Legislatore italiano ha emanato normative estremamente severe.
Vediamo allora quali sono i limiti, le sanzioni, anche accessorie previste in Italia.
Il Codice della Strada
L’Art. 186 CdS punisce la guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) con la contravvenzione dell’arresto da 6 mesi a 1 anno e dell’ammenda da 1.500 a 6.000 Euro.
Come si vede, le sanzioni sono elevate per un tasso alcolemico relativamente basso (considerate anche le variabili soggettive).
Inoltre, la pena è aumentata in caso di guida in orario notturno, in particolare da 1/3 alla ½ se il reato è commesso tra le 22.00 e le 7.00.
E ancora, l’aggravante suddetta (c.d. a effetto speciale) non può essere oggetto di giudizio di equivalenza o prevalenza con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.
Ma non basta. La norma prevede altresì le seguenti soluzioni accessorie:
- sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni in ogni caso;
- tale sospensione è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato;
- revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio;
- confisca del veicolo con la condanna ovvero con il patteggiamento, salvo che il veicolo sia di proprietà di terzi estranei al reato;
- le sanzioni accessorie si applicano tutte anche in caso di patteggiamento.
Un regime durissimo all’evidenza, in parte mitigabile con alcune misure sostitutive ed alternative, ma che si applica anche a chi guida in Italia con patenti straniere rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, come vedremo.
Naturalmente è dato ricorso al Giudice di Pace per contestare la contravvenzione irrogata e/o al Prefetto per le sospensioni, con un discreto caos interpretativo.
Infatti, come prevedibile, la afflittività delle sanzioni, talvolta sproporzionate per minimi superamenti dei livelli consentiti, combinata ad esigenze anche pratiche o lavorative, ha generato un incremento notevole di opposizioni ed impugnazioni con un’altrettanta significativa crescita della casistica in materia.
La circolazione in Italia con patente svizzera
Cosa succede in caso la violazione dell’art. 186 CdS avvenga ad opera di un soggetto con patente diversa da quella italiana?
L’art. 135 CdS disciplina proprio il caso della circolazione con patenti straniere, ed è applicabile in particolare anche alle licenze di guida svizzere.
Infatti, si prevede che i conducenti titolari di patenti di guida straniere abilitati anche in Italia, siano tenuti all’osservanza di tutte le norme di comportamento del Codice della Strada.
In caso di violazione che preveda anche la sospensione della patente di guida, la stessa viene ritirata al trasgressore contestualmente all’accertamento dagli operanti.
Essa viene poi trasmessa al Prefetto territorialmente competente che entro 15 giorni emana un provvedimento di inibizione alla guida in Italia per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per violazione commessa, che viene notificato all’interessato, il quale se dichiara di abbandonare il territorio italiano può richiedere la restituzione della patente, fermo restando il divieto di guidare in Italia.
La patente in pratica di norma viene trasmessa alla competente autorità cantonale svizzera unitamente al rapporto di servizio e/o al provvedimento di inibizione alla guida del Prefetto.
L’autorità elvetica poi restituisce la patente di guida all’interessato e, se i fatti contestati hanno rilevanza penale – come nel caso del superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l – resta in attesa della decisione del Giudice italiano, senza assumere alcun provvedimento.
Una volta ottenuta l’informativa dell’autorità italiana, in base ai fatti descritti ed accertati in sentenza, assume le proprie valutazioni in piena discrezionalità.
In altre parole, può valutare a sua volta quali misure adottare, che in caso di condanna, potrebbero comportare persino la revoca della licenza di guida in Svizzera.
Conclusione
Credo così di avere così risposto a tutti i Suoi dubbi.
La violazione in cui Lei è incorso in Italia è un reato, anche se solo contravvenzionale e, dunque, dovrà affrontare un giudizio in Italia.
La norma violata prevede anche come sanzione accessoria la sospensione e, pertanto, legittimamente la Sua patente è stata ritirata. Le verrà notificato un provvedimento dal Prefetto di inibizione alla guida in Italia che verrà poi trasmesso anche all’autorità cantonale competente che ha rilasciato la patente.
La Svizzera non dovrebbe assumere nessun provvedimento interinale sino alla pronuncia dell’autorità italiana, riservandosi una sua valutazione in caso di condanna per un reato penale.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e di aiuto, e porgo a Lei ed ai nostri Lettori tutti i miei migliori saluti.
Avv. Markus Wiget
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