Scambio automatico e residenza in paesi “black list”
Caro Avvocato,
sono doppio cittadino italo-svizzero e residente in Italia e seguo molto attentamente le vicende relative alla residenza fiscale essendo io spesso all’estero per lavoro. Per questo mi sono già posto più volte il problema se trasferirmi in Svizzera o meno.
So che lei ha già trattato il tema molto spesso sulla Gazzetta Svizzera e magari non lo considera attuale.
Ho letto, però, che a breve entrerà in vigore lo scambio automatico delle informazioni fiscali e mi chiedevo quando ciò avverrà esattamente, e se tale nuovo strumento modificherà qualcosa per noi Svizzeri nei rapporti con il fisco italiano e per la residenza fiscale in Svizzera.
Spero in una sua risposta, e la ringrazio per la sua consueta disponibilità nei confronti di noi Svizzeri in Italia.
C.B. (Milano)
Risposta
Caro Lettore,
Le sono grato per la Sua gentile richiesta e, immaginando che la stessa possa interessare anche altri nostri concittadini, rispondo molto volentieri. Infatti, il tema in realtà è di estrema attualità.
Lo scambio automatico di dati fiscali
Come forse avrà letto nel frattempo, la Svizzera, ed in particolare l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC), alla fine del mese di settembre ha effettuato il primo scambio automatico di informazioni secondo il cosiddetto Common Reporting Standard (CRS).
Ne hanno dato ampio risalto gli organi di stampa, tanto svizzeri quanto italiani.
Tale scambio avviene nel quadro degli accordi stipulati dalla Svizzera con gli Stati membri dell’Unione Europea ed altri nove Stati (Australia, Canada, Islanda, Norvegia, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Corea del Sud e Giappone). Tranne alcune piccole difficoltà tecniche che hanno riguardato un paio di questi Stati, il sistema ha preso il via con un imponente trasferimento di dati dalla Svizzera, considerato che gli istituti bancari e finanziari elvetici sono circa 7’000.
Come abbiamo più volte segnalato, la comunicazione ha ad oggetto i dati relativi al conto corrente, nome, indirizzo, stato di residenza del titolare ed informazioni finanziare e relative al saldo. Essa ha riguardato circa 2 milioni di conti correnti in Svizzera.
Dagli stessi Stati destinatari dello scambio la Svizzera ha ricevuto un flusso informativo uguale e contrario.
Allo stesso tempo, per quel che riguarda in particolar modo l’Italia, già prima di questo sviluppo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva adottato alcuni provvedimenti di proroga delle scadenze per la comunicazione di dati relativi al 2017 sulla base degli accordi internazionali e della Direttiva 2014/107/EU del Consiglio datata 9.12.2014.
Il fisco italiano, peraltro, ha elaborato alcune lettere per i contribuenti sulla base di comunicazioni già ricevute, relative al 2016. Con tali missive i contribuenti interessati vengono avvisati infatti di anomalie risultanti dal famigerato Quadro RW per l’anno di imposta 2016, al fine di stimolare un ravvedimento operoso “spontaneo”, per così dire, su eventuali irregolarità nelle dichiarazioni.
Non è chiaro se ciò sia necessitato dalla incompletezza delle informazioni ricevute dall’estero che non consentono al fisco una formale richiesta di informazioni ai sensi del DPR n. 600/1973, piuttosto che da attribuire ad una sollecitazione bonaria, una sorta di “moral suasion”, a mettersi in regola prima dell’avvio dei procedimenti. Forse entrambe le cose.
Ad ogni buon conto la mia personale opinione è che la nuova realtà di rapporti internazionali in materia fiscale, fondata su un elevato grado di collaborazione ed una notevole trasparenza internazionale, non possa che favorire una nuova impostazione dei rapporti tra il fisco italiano ed i contribuenti.
Residenza fiscale in “Paesi black list”
In tale ottica, secondo me, va letta anche una recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria n. 19410/2018 del 20 Luglio 2018 che può avere rilevanza per chi come Lei, sebbene doppio cittadino italo-svizzero, e dunque solo italiano per l’Italia, è soggetto alla presunzione di residenza fiscale in Italia anche in caso di trasferimento all’estero in Paesi cosiddetti “black list” di cui al D.M. 4.5.1999, tra i quali rientra ancora la Svizzera.
In tali ipotesi, come noto, opera l’inversione dell’onere probatorio in forza dell’art. 2, comma 2-bis TUIR, per cui spetta al contribuente dimostrare l’effettivo trasferimento di residenza nel Paese a fiscalità privilegiata.
Ancora recentemente la Cassazione si era pronunciata con una certa rigidità su questo tipo di tematiche, ritenendo ad esempio preclusa l’indagine sul trasferimento all’estero in presenza di persistente iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente presso un comune italiano (Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 16634 del 20.04 – 25.06 2018).
Ebbene, ora la pronuncia sopra citata n. 19410/2018 affrontava il caso di un soggetto residente nel Principato di Monaco, il quale aveva fornito alcuni elementi di prova volti a dimostrare inconfutabilmente l’esistenza del proprio centro principale degli interessi economici e personali a Montecarlo e non in Italia, con ciò ritenendo di avere assolto l’onere probatorio che su di esso gravava. Infatti, anche il Principato di Monaco, così come La Svizzera, rientra nella cosiddetta “black list” italiana.
Si trattava in concreto della prova – potenzialmente decisiva – della locazione di un immobile quasi due decenni fa, del pagamento dei relativi canoni, nonché del pagamento di varie utenze, nonché di una serie di viaggi che avevano come punto di partenza e di arrivo sempre il Principato di Monaco.
La Commissione Tributaria Regionale aveva ignorato tali elementi, e pertanto la Cassazione ha stabilito il principio che la Commissione Tributaria Regionale dovesse esaminare tutti gli elementi addotti dal contribuente per superare la presunzione relativa posta dalla legge, rinviando così per nuovo esame con congrua motivazione della decisione assunta.
La Convenzione Italia-Svizzera contro la doppia imposizione del 1976
Sempre in quest’ottica si muovono alcune pronunce, anche se soprattutto di merito, le quali fanno leva proprio sulla prova della residenza nell’altro Paese per poter invocare – laddove esistenti – le Convenzioni contro le doppie imposizioni le quali prevedono (secondo l’art. 4 Modello di Convenzione OCSE) delle regole di conflitto per risolvere casi dubbi sulla pretesa impositiva degli Stati.
In particolare, per le ipotesi in cui il soggetto possa essere considerato residente in entrambi gli Stati contraenti la residenza va determinata innanzitutto nel luogo in cui dispone di un’abitazione permanente.
In caso di due abitazioni permanenti, vale il Paese ove sussiste il centro degli interessi vitali, e cioè delle relazioni personali ed economiche più strette.
Laddove poi non sia determinabile il centro di interessi vitali, o esso sia in entrambi gli Stati, si dovrà dar riferimento al luogo della dimora o soggiorno abituale, e cioè dove si trattiene abitualmente il soggetto.
In ultima istanza, poi, se nessuno dei criteri suddetti è utile, soccorre il criterio della nazionalità e, in caso di doppia nazionalità (o apolidia), la questione va risolta dagli Stati di comune accordo.
Si tratta di regole presenti anche nella Convenzione tra l’Italia e la Confederazione Svizzera contro le doppie imposizioni del 9.3.1976 (art. 4).
A nostro avviso proprio questi criteri di collegamento sono i più idonei ad interpretare correttamente – ed equamente – questa epoca di grandi mutamenti sociali sia a livello di mobilità internazionale e flessibilità del lavoro, sia a livello famigliare e di nuclei spesso compositi e frazionati.
Anche la giurisprudenza dovrà tenerne conto sempre più spesso in futuro.
Ciò sempre che non sussistano pressanti ma inconfessabili “esigenze di bilancio” degli Stati…
In ogni caso le tematiche del trasferimento di residenza sono estremamente complesse e delicate, sia per le formalità sia per gli effetti fiscali in caso ad esempio di trasferimenti ad anno in corso. Suggerisco quindi, ancora una volta di rivolgersi a professionisti altamente qualificati per farsi adeguatamente consigliare.
Spero di aver così risposto ai Suoi dubbi e porgo a Lei ed ai nostri Lettori i miei migliori saluti.
Avv. Markus W. Wiget