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Successione dello Svizzero in Italia – La forma ed i requisiti del testamento

    Egregio Signor Wiget,

    mi permetta di scriverLe in tedesco – la mia madre lingua.
    Ho trovato il Suo indirizzo sull’elenco dei Legali dell’Ambasciata Svizzera in Roma. La conosco anche quale consulente legale nella Gazzetta svizzera.

    Nel febbraio 2016 mi sono ritirato in pensione anticipata (mio anno di nascita 1952). Da novembre 2016 vivo stabilmente in Italia (Prov. di Asti), in una casa che ho acquistato sin dall’anno 1991.
    Ho ottenuto la residenza nell’Aprile 2017.

    Mi sto preoccupando di redigere il mio testamento. A che cosa devo fare attenzione in proposito? È sufficiente un testamento scritto nella mia madre lingua, oppure è obbligatoriamente necessaria una traduzione in italiano, dato che vivo in Italia?

    In quest’ultimo caso, dove trovo una persona o un ufficio che può fornire traduzioni autentiche?
    Una trasmissione dovrebbe probabilmente essere anch’essa autenticata?
    La ringrazio sin d’ora per le Sue risposte illuminanti.

    Cordiali saluti
    A.S. (Prov. di Asti)
    (Lettera tradotta dal tedesco)

    Risposta

    Cari Lettori,
    buon Anno a tutti, tanto per cominciare, con l’auspicio che il 2019 ci porti più felicità, serenità e salute.
    E ricordiamoci che può sempre andare peggio, per cui non lamentiamoci mai troppo.
    Infatti, per rispondere alla richiesta selezionata del nostro Lettore della Provincia di Asti, questa volta ci occuperemo nuovamente di successioni (facendo tutti i debiti scongiuri!).

    Il quesito è abbastanza semplice, anche se la materia, che in anni recenti ha subito importanti modifiche a livello di diritto internazionale privato, è abbastanza complessa. E come succede spesso, anche le interpretazioni a volte divergono.
    Vediamo di riassumere in sintesi i capisaldi dell’attuale regolamentazione della successione, anche quanto a forma e contenuto del testamento.

    Le legge regolatrice della successione mortis causa
    Principio tralatizio per il diritto internazionale privato è sempre stato quello della legge nazionale del defunto quale diritto applicabile alla successione. Ciò ad esempio è previsto dalla L.n. 218/1995 sul Diritto Internazionale Privato Italiano (art.46 DIP), anche se con alcune eccezioni.

    Inoltre, vi erano norme specifiche, ad esempio per la forma del testamento (art. 48 DIP).
    Tuttavia, come abbiamo già riferito varie volte su queste pagine (ma qualche distratto lo troviamo ancora spesso), l’Unione Europea ha emanato il Regolamento UE n. 650/2012 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni ed all’accettazione e all’esecuzione di atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”, che è entrato in vigore dal 17 agosto 2015.

    Esso integra la disciplina di diritto internazionale privato, contenendo a sua volta norme di conflitto, e cioè norme volte a regolamentare situazioni con elementi di estraneità.
    In primo luogo, il Reg. n. 650/2012 non solo si applica direttamente in tutti gli Stati Membri (esclusa Irlanda e Danimarca, oltre che al Regno Unito) ma è valido anche per i cittadini stranieri non comunitari residenti nella UE (art.20 Reg.). Esso ha efficacia universale.

    In secondo luogo, esso detta un criterio generale per la legge regolatrice della successione, che si applica a tutti i beni (principio dell’unità della successione), e cioè quello del diritto del luogo ove il de cuius aveva la sua residenza abituale al momento della morte (art.21 Reg.).

    In ogni caso, è sempre consentita la cosiddetta professio iuris del testatore, e cioè la scelta della legge applicabile alla propria successione (art.22 Reg.).
    Tralasciando altri aspetti, pur rilevanti, del provvedimento, si tratta di un superamento dell’originario principio basato sulla legge nazionale del de cuius.

    Ciò sulla scorta di alcune considerazioni pratiche.
    Da un lato, è dato di esperienza che si conosce meglio la legge del Paese di residenza se si è cresciuti, o addirittura nati, come stranieri in quest’ultimo luogo, rispetto a quella nazionale.
    Dall’altro lato, vi è l’esigenza di maggior certezza del diritto ed è sempre più frequente il caso di doppie (o plurime) cittadinanze con problemi complessi, mentre la residenza abituale è una.
    In caso contrario, comunque, il testatore può sempre fare ricorso al testamento, scegliendo la sua legge nazionale (o una di queste in caso di pluralità) se vi trova maggior conforto.
    Ricordo, peraltro, che in Svizzera lo stesso principio della legge del “domicilio” (la residenza svizzera) è in vigore da tempo, sempre corredato anche in quel caso dalla possibilità della scelta della legge nazionale (art. 90 LDIP Svizzera).

    Inoltre, sempre per il Regolamento UE anche la competenza giurisdizionale di norma è quella del Paese di residenza abituale del de cuius (art.4 Reg.). Vi è, infatti, l’esigenza che, oltre all’unità della successione quanto ai beni, vi sia anche una coincidenza tra diritto (ius) e foro competente (forum).

    La successione dello Svizzero residente in Italia
    E, dunque, lo Svizzero che vive nell’Unione Europea, ed in particolare in Italia, ora è soggetto ai Tribunali ed alla legge del luogo di residenza per la propria successione?
    È importante saperlo prima, ovviamente.
    In realtà, molti dimenticano una piccola disposizione finale del Reg. n. 650/2012, la quale stabilisce espressamente che sono fatti salvi i Trattati internazionali in materia (art. 75 Reg.). Ciò significa, in concreto, per gli Svizzeri che il Trattato di Domicilio e Consolare del 1868 è tuttora in vigore, con tutto quel che ne consegue.

    E, dunque, in forza di tale accordo bilaterale, in caso di controversia relativa a successione di uno svizzero in Italia, saranno competenti i Tribunali svizzeri dell’ultimo domicilio – e per pratica corrente si applicherà il diritto svizzero, in forza del principio di unità citato.
    Ma mi sono già dilungato troppo.

    I quesiti

    Veniamo ora ai dubbi del nostro Lettore, che formula vari quesiti specifici.

    1) Chiede innanzitutto di che cosa deve tenere conto nel redigere il testamento.
    Ebbene, la prima cosa da considerare è da quale legge vuole che sia regolata la sua successione.
    Ciò dipende sostanzialmente dalle esigenze specifiche e dalle particolarità della legge.
    Ad esempio, se vi è un’esigenza di diseredare qualche parente o, di stipulare patti o contratti successori, sarà necessario fare ricorso al diritto svizzero.
    Diversamente, andrà benissimo il diritto italiano.
    Ecco, a scanso di equivoci io consiglio sempre di fare la scelta del diritto applicabile nel testamento (anche se magari confermativa) per evitare contestazioni eventuali in futuro, magari anche solo strumentali da parte di qualche erede.

    2) Chiede poi in quale lingua scrivere il testamento.
    Ora, in Italia il testamento c.d. olografo può essere scritto in qualsiasi lingua uno preferisca, purché a mano (cioè a pugno del soggetto), datato (giorno, mese ed anno) e firmato (art. 602 c.c.).
    Viceversa il testamento pubblico, essendo atto notarile, di norma dovrà essere in lingua italiana, ed è ricevuto da notaio con la presenza di 2 testimoni (art. 603 c.c.).
    Quanto alla forma del testamento, infatti, il Reg. UE n. 650/2012 ha previsto che il testamento sia valido se è conforme a una delle leggi con le quali ha un collegamento più stretto (art. 27 Reg.) e cioè:
    • la legge dello Stato in cui si è fatto testamento, ovvero
    • una delle leggi degli Stati di cui il testatore era cittadino, oppure ancora
    • la legge del luogo di residenza o domicilio.
    Se viceversa, fosse applicabile il diritto svizzero (per legge o per scelta espressa nel testamento), si dovrà tenere conto di eventuali particolarità di tale ordinamento che pure disciplina tali aspetti in maniera simile (art. 498 ss. C.C. Svizzero e art. 93 LDIP, che richiama la Convenzione Aja 5.10.1961 sulla forma delle disposizioni testamentarie), anche se, come detto, prevede istituti, come il contratto successorio, ignoti al diritto italiano o addirittura dallo stesso vietati.

    3) Chiede, infine, se la successione vada in qualche modo autenticata.
    Non mi è chiaro cosa si intenda esattamente in questo caso. Penso che si voglia sapere se la successione sia valida anche fuori dall’Italia ebbene, intanto, in Italia come in altri Paesi va fatta da parte degli eredi la denuncia di successione. Inoltre il Regolamento n. 650/2012 istituisce il cosiddetto “Certificato successorio europeo”, che è destinato ad essere utilizzato dagli eredi, contenendo tutti i dati necessari per la successione, e che produce effetti in tutti gli Stati membri – anche se non in Svizzera!

    Forse così anche questo punto è chiarito
    In ultima analisi, Lei, caro Lettore potrà fare tranquillamente testamento in tedesco rispettando le forme tipiche e consultandosi con un Notaio del posto.

    Spero così di aver risposto in maniera sufficientemente chiara e rinnovo ancora una volta gli auguri a tutti.
    Avv. Markus W. Wiget

    rubrica legale