Home / Rubrica Legale / Successione internazionale tra Svizzera e Italia

Successione internazionale tra Svizzera e Italia

Aspetti legali, fiscali e rientro del patrimonio ereditato

Gentile Avv. Wiget,

Le scrivo per richiedere una consulenza legale in materia di successione internazionale tra Svizzera e Italia.

Le riassumo in sintesi, la situazione che mi riguarda.

Mia madre, nata e cresciuta in Svizzera, è cittadina svizzera dalla nascita e ha acquisito anche la cittadinanza italiana essendo residente in Italia da oltre 30 anni.

A seguito del decesso di suo padre, avvenuto pochi mesi fa, ha ereditato un patrimonio abbastanza consistente in titoli, liquidità e una quota di immobile.

Mio nonno era residente in Svizzera ed il comune di sua ultima residenza era nel Cantone di Lucerna (Svizzera).

La domanda che le sottopongo è la seguente:

  • Quali sono gli aspetti legali e fiscali della successione in ambito transfrontaliero;
  • Sarebbe conveniente trasferire parte dell’eredità in Italia e mantenere una parte in Svizzera;
  • Quali sono le modalità per un trasferimento in Italia?

La ringrazio se può prendere in considerazione questa Lettera.

Cordiali saluti

(C.B. – senza indirizzo)


Gentilissima Lettrice,

la Sua richiesta, per quanto sintetica, è chiara e le risponderò con altrettanta brevità e, spero, chiarezza. Il tema è abbastanza noto per i nostri Lettori “storici” ma qualcuno più di recente acquisizione come Lei potrà giovarsene.

Aspetti legali delle successioni transfrontaliere.

Il primo aspetto da chiarire è quale sia la legge regolatrice della successione con elementi di estraneità di un soggetto svizzero deceduto che risiedeva in Svizzera con un erede doppia cittadina italo-svizzera residente in Italia.

Alla luce del domicilio elvetico del de cuius, la successione del medesimo sarà interamente regolata dal diritto svizzero, sia quanto a questioni strettamente sostanziali (eredi, legittima, ecc.) sia quanto a quelle più procedurali (accettazione, rinuncia, ecc.).

Aspetti fiscali italiani e svizzeri

Il secondo profilo di interesse in caso di successioni internazionali come questa è certamente quello fiscale, per il quale ciò che rileva anche qui non è la cittadinanza o la residenza dell’erede ma solo la residenza o domicilio (a seconda dei Paesi) del de cuius.

In Italia, la tassazione della successione trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni) il cui principio regolatore è quello della territorialità dell’imposta.

In base all’art. 2 di tale legge, la morte di un soggetto residente in Italia, a prescindere dalla sua nazionalità, determinerà l’applicazione dell’imposta di successione a tutti i suoi beni, ovunque essi siano localizzati, in Italia o all’estero, e sia che si tratti di mobili o immobili.

Per il soggetto defunto che invece risiede all’estero, come nel Suo caso in Svizzera, in Italia non si prevede alcuna imposta sui beni all’estero ma permane una pretesa impositiva solo rispetto a quelli, mobili o immobili, situati sul proprio territorio.

Va precisato comunque che l’imposta italiana è tra le più basse in tutta Europa (contrariamente a Francia, Germania e Gran Bretagna che applicano aliquote altissime).

Se dunque il padre di Sua mamma, Suo nonno, risedente nella Confederazione non aveva nel suo patrimonio beni di sorta in Italia, nessuna tassa verrà elevata in Italia.

Si tratta ora di vedere se, invece, sul fronte elvetico la situazione è diversa.

Per la Svizzera, date le sue caratteristiche, la situazione è molto più articolata e per nulla omogenea.

Ebbene, diciamo subito che non esiste un’imposta federale svizzera sulle successioni e donazioni. Anche a seguito della recente votazione popolare di novembre 2025, i cittadini elvetici hanno respinto la proposta di una sua introduzione.

Tuttavia taluni Cantoni prevedono solo una delle due, alcuni persino entrambe, e per di più a condizioni soggettive (linea di parentela) e oggettive (franchigie e aliquote) assai diverse tra di loro,

ma altri ancora (Schwyz e Obwalden) non ne hanno nessuna, né per la successione, né per le donazioni.

Il Cantone di Lucerna tassa solo le successioni (sin dal lontano 1908) ma non le donazioni, salvo che queste ultime siano avvenute negli ultimi 5 anni prima del decesso.

Si applicano aliquote differenziate in base al grado di parentela ed anche all’entità del lascito.

Sono però previste esenzioni, ad esempio per i discendenti, ma in tal caso possono elevare una minima pretesa i Comuni.

I Cantoni riscuotono l’imposta di successione nell’ultimo domicilio fiscale del de cuius mentre per i beni immobili rileva il luogo in cui il bene si trova.

Quindi, in questo caso, l’applicazione dell’imposta successoria dipenderà dal Cantone e, per l’immobile, dal luogo ove si trova l’immobile stesso.

La convenienza di mantenere o spostare il patrimonio

Poco o niente posso dire sulla convenienza di mantenere tutto il patrimonio o parte di esso in Italia e Svizzera, in quanto la stessa è fortemente condizionata da indici soggettivi.

Innanzitutto infatti, la scelta può dipendere da esigenze specifiche di natura economica che possono indirizzare il patrimonio ereditato verso l’uno o l’altro Paese, o anche entrambi.

Inoltre, ciò può essere dovuto ai membri della famiglia, in funzione della loro residenza, o delle loro aspirazioni, o degli investimenti in essere o futuri.

Infine, anche la composizione del patrimonio può incidere sulla decisione in funzione della tassazione dei beni o delle diverse aliquote, e anche della pianificazione successoria, soprattutto per grandi patrimoni.

Dal lato più strettamente oggettivo, ciò che rileva per il contribuente italiano è l’obbligo del monitoraggio fiscale, e cioè mantenere un patrimonio, o parte di esso, in Svizzera è certamente consentito ma per il contribuente italiano è necessaria la compilazione del Quadro RW, e cioè l’indicazione in uno spazio apposito della dichiarazione dei redditi della disponibilità all’estero, e delle sue variazioni anno per anno. L’omissione è sanzionata gravemente.

Va altresì ricordato che in caso di immobili all’estero, o di attività finanziarie (prodotti finanziari, conti correnti, ecc.) sono applicabili due piccoli balzelli: per i primi l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero), e per la seconda l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero).

Il trasferimento in Italia

Da ultimo il trasferimento in Italia è senz’altro possibile ma richiede alcuni accorgimenti importanti.

È, infatti, innanzitutto necessario poter dimostrare la provenienza dei beni dalla successione. Ciò sia alla banca, sia – eventualmente – al fisco italiano.

Il che significa, ad esempio, la conservazione di documentazione notarile e quella relativa alle spese sostenute per la successione (ivi comprese le imposte pagate).

Infine, è sempre bene effettuare trasferimenti tracciabili attraverso il sistema bancario e, anche in questo caso, poterli dimostrare documentalmente in caso di bisogno.

Come vede una risposta definitiva alle Sue domande può dipendere fortemente dalle aspettative o intenzioni soggettive o da elementi esogeni.

Spero comunque di avere fornito a Lei e Sua mamma un quadro sufficiente ad orientarsi.

A Lei ed a tutti i Lettori vanno nuovamente i miei auguri di un buon anno nuovo!

Avv. Markus Wiget

La Gazzetta ha bisogno di te.

Cara lettrice, caro lettore online,
la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico clicca qui per i dettagli.

Tag:

Lascia un commento