La nuova disciplina doganale e del Codice della Strada ed il contrabbando
Spettabile Gazzetta Svizzera
L’articolo dell’Avv. Markus W. Wiget è molto interessante ma nella realtà si verifica che svizzeri con ma anche senza residenza guidino con patente svizzera automobili immatricolate in Svizzera!
Questo aspetto estremamente importante non è stato trattato nell’articolo! Posso guidare un’auto immatricolata in Italia con una patente svizzera, ovvero posso guidare un’auto immatricolata in Svizzera con una patente Italiana?
La patente è una cosa, l’automobile un’altra!
Cordiali saluti
(B.E.S., Provincia di Cuneo)
Carissima Lettrice,
grazie alla Sua missiva constato ancora una volta con piacere che i nostri Lettori ci seguono con passione ed attenzione.
In effetti il quesito che Lei solleva è perfettamente legittimo, e se non avevamo affrontato l’argomento specifico ciò era dovuto semplicemente al fatto che il Lettore nella sua richiesta non aveva fatto cenno a tale problematica. Pertanto la risposta pubblicata nella Rubrica Legale della Gazzetta Svizzera del mese di ottobre 2023 si era limitata all’aspetto della patente.
Ma raccogliamo senz’altro il Suo simpatico invito che riguarda un aspetto ulteriore di queste casistiche. Ad onor del vero ce ne eravamo occupati nel lontano 2012 e anche nell’anno successivo 2013, quando non avevo ancora così tanti capelli bianchi e vi era stato molto clamore per via di casi eclatanti di sequestri per contrabbando eseguiti in Italia e riferiti dalla stampa dell’epoca con enfasi.
Da allora, non vi era più stata occasione di parlarne, né i Lettori ci avevano più segnalato criticità in tal senso. Sennonché, va detto che anche in questo ambito sono intervenute diverse modifiche legislative in Italia, per cui vale la pena riprendere le fila del discorso. La disciplina della materia, come è noto, è contenuta in primo luogo nel D.P.R. 23.1.1943 n. 73 s.m.i. - Testo Unico Leggi Doganali (T.U.L.D.) e poi nel D.Lgs 30.4.1992 n. 285 s.m.i. - Codice della Strada (C.d.S.).
Ci limiteremo comunque in questa sede solo a menzionare quelle principali per poi rispondere in concreto alla domanda formulata. Cominciamo però col dire cosa è rimasto immutato.
Convenzione di New York del 1954 sulla temporanea interpretazione
Sia l’Italia che la Svizzera hanno ratificato la Convenzione di New York del 4.6.1954 concernente la “temporanea importazione” dei veicoli stradali privati. Questa Convenzione, peraltro, è stata recepita a livello comunitario (Dir. CE n. 83/182 del 28.3.1983), in forza della quale gli Stati contraenti, senza pagamento di imposte, debbono ammettere temporaneamente sul proprio territorio, i veicoli che abbiano i seguenti requisiti:
- il proprietario deve avere la residenza normale fuori dal territorio dello Stato in cui il veicolo è temporaneamente introdotto;
- devono essere importati ed utilizzati unicamente per uso privato;
- l’importazione deve essere occasionata da una visita temporanea di non oltre 6 mesi.
In presenza di tali condizioni, si può utilizzare in Italia un’autovettura immatricolata all’estero senza che sia necessario assolvere ad alcun obbligo doganale. Ebbene la situazione si è oggi ulteriormente evoluta, per certi versi in meglio.
Le modifiche al contrabbando (TULD)
Numerosi sono stati i provvedimenti normativi in proposito. Da un lato sin dal 1999 erano intervenuti la legge delega n. 205 e conseguente D.Lgs. n. 507 per la depenalizzazione di molte fattispecie, poi la L. n. 300/2000 per le violazioni di lieve entità (art. 295-bis), e ancora il D.Lgs. n. 8/2016, di carattere più generale, che ha trasformato in illeciti amministrativi soggetti a mera sanzione in denaro tutte le violazioni punite con la sola pena della multa o dell’ammenda mentre per i casi con pena pecuniaria proporzionale ha fissato il criterio della parità con la multa o l’ammenda, con un minimo di € 5’000,00 ed un massimo di € 50’000,00.
Più recentemente il D.Lgs n. 75/2020 ha ridefinito le ipotesi aggravate del contrabbando che in tal caso invece restano delitti puniti con la reclusione, ed il D.Lgs. n. 156/2022 ha esteso la confisca anche nella forma per equivalente in denaro (art. 301).
Un coacervo di norme in cui non è facile districarsi, come potrete immaginare. Quello che però è agevole da comprendere è che la violazione delle suddette disposizioni, eccedendo dai limiti consentiti dalla normativa, può comportare sanzioni gravose in denaro e persino la confisca del veicolo.
Le modifiche al Codice della Strada (CdS)
Anche in questo settore la situazione non si presenta affatto diversa con riforme più o meno ogni 2 anni. Uno dei più recenti provvedimenti modificativi è avvenuto con l’approvazione del Nuovo Codice della Strada tramite il D.Lgs. 1.12.2018 n. 113 (c.d. Decreto Sicurezza) e successivamente poi è stata approvata la Legge 23.12.2021 n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020” la quale, abrogando la precedente riforma del 2018, ha fornito una regolamentazione completamente nuova della circolazione dei veicoli con targa straniera.
Vediamo le nuove norme.
In primo luogo l’art. 93-bis nella sua versione attuale introduce un nuovo principio sovvertendo il precedente generale divieto per il residente in Italia di circolare con un veicolo immatricolato all’estero, stabilendo però che i veicoli immatricolati all’estero appartenenti a persona che abbia acquisito la residenza in Italia possono circolare nel territorio nazionale purché siano immatricolati in Italia entro 3 mesi. (nell’arco dei quali ovviamente possono girare liberamente). Contrariamente alla disciplina previgente non risulta previsto che anche il conducente sia residente anagraficamente in Italia, restando ora tale circostanza indifferente.
Tuttavia in base al medesimo art. 93-bis, comma 2, il conducente non proprietario che sia residente in Italia deve disporre di un titolo (comodato, leasing, ecc.) risultante da documento di data certa dall’intestatario e riportante la durata. Di converso il conducente non residente potrà guidare solo per i primi 3 mesi, come detto sopra.
A norma dell’art. 94, comma 4-ter, è istituito anche un registro al PRA ove un soggetto residente italiano che abbia una disponibilità del veicolo estero per più di 30 giorni (anche non consecutivi) deve registrarsi con apposita dichiarazione e saranno considerati a tutti gli effetti come soggetti agli obblighi di un veicolo immatricolato in Italia.
Sono poi previste anche alcune deroghe particolari ma l’unica forse interessante è quella dell’art. 93-bis, comma 3, per i lavoratori transfrontalieri.
In base poi all’art. 93-bis, comma 5, se il proprietario del mezzo residente all’estero è presente a bordo, nulla occorre, nemmeno il documento giustificativo.
L’art 132 infine riprende in parte tali regole “fuori dai casi di cui all’art. 93-bis” sulla circolazione di veicolo immatricolato all’estero guidato da soggetto non residente, aggiungendo la leggibilità della targa e ha sanzione autonoma.
Le sanzioni
Da ultimo vediamo le sanzioni, previste dall’art. 93-bis, commi 7, 8 e 9 che sono le seguenti:
- da € 400,00 a € 1’600 per la violazione dei commi 1 e 3, con ritiro carta di circolazione e ordine di re-immatricolazione, con sequestro amministrativo;
- in caso di omissione il veicolo è soggetto a confisca amministrativa;
- in alternativa il trasgressore dovrà uscire dall’Italia, pena in caso di violazione la sanzione da € 1’984,00 a € 7’937,00;
- da € 250,00 a € 1’000,00 per la trasgressione al comma 2 (e cioè la mancanza del documento giustificativo) con fermo amministrativo del veicolo;
- da 712,00 a € 3’558,00 per l’utilizzo del veicolo da parte di soggetto residente in Italia oltre i 30 giorni senza registrazione del titolo di cui al comma 4-ter ovvero senza comunicare successive variazioni;
- in base all’art. 132 è prevista l‘interdizione all’accesso in Italia se è superato 1 anno.
Se invece sono adempiute le formalità doganali, ove necessarie, i veicoli possono circolare in Italia per un massimo di 1 anno. Ovviamente in caso di mancato pagamento di dazi doganali dovuti per i casi extra-UE, ricorrono anche le ipotesi di contrabbando e la confisca del veicolo secondo il TULD.
Naturalmente questa sintetica analisi non può coprire tutte le numerose possibili ipotesi della normativa, che dipendono da situazioni strettamente specifiche, sia temporali sia soggettive (residenza, parentela, deleghe ecc.) e che vanno lette anche in relazione alla tipologia di patente italiana o estera, ma spero che possa gettare un po’ di luce utile a dipanare i suoi dubbi sui guidatori “svizzeri” di Sua conoscenza.
Un cordiale saluto e di nuovo auguri di buon anno, che sia un 2024 magnifico.
Avv. Markus Wiget
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