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Cittadinanza Svizzera

    Il passaporto rossocrociato resta ancora molto ambito

    Buongiorno,

    sono un cittadino italiano di 40 anni e volevo farvi una domanda sull'ottenimento della cittadinanza svizzera.

    Io ho un fratello gemello che prenderà tra poco la cittadinanza svizzera (ha vissuto per più di 12 anni in Svizzera).

    Nel mio caso ho individuato due possibili vie per ottenere la cittadinanza svizzera e volevo sapere se almeno una fosse percorribile:

    1) Da mio fratello: in questo caso volevo sapere se per i fratelli gemelli ci sono delle eccezioni? Ossia posso acquisire la cittadinanza svizzera da mio fratello gemello?

    2) Da mia madre: se mia mamma (che è cittadina Italiana) acquisisse la cittadinanza svizzera da mio fratello (cosa che è possibile), io essendo figlio di una cittadina svizzera naturalizzata posso acquisire la cittadinanza svizzera da mia madre naturalizzata?

    Grazie,

     (M.D. – Prov. Venezia)


    Gentile Lettore,

    grazie della Sua richiesta che ci consente di riprendere questo tema per il quale l’interesse da un po’ sembrava essere scemato. Vedo ora che non è così e dunque Le rispondo con piacere, anche se Lei nulla ci dice sulle Sue ragioni per voler acquisire la cittadinanza svizzera. Io sono sempre curioso di conoscere i motivi di una tale scelta.

    Prima, però, ne approfitto per ringraziare Lei ed anche gli altri nostri generosi Lettori per le Vostre offerte e contribuzioni volontarie, che per noi sono preziose, per non dire indispensabili, al fine di poter pubblicare questo periodico degli e per gli svizzeri in Italia.

    Vediamo di inquadrare brevemente la materia, che è contenuta nella Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20.6.2014.

    Essa ha subito diverse modifiche nel corso del tempo. Evitando un excursus sul punto, ci limiteremo qui a ricordare gli elementi essenziali della disciplina in vigore per rispondere al quesito.

    Come è noto, i modi di acquisto della cittadinanza sono sostanzialmente due:

    -           quello diretto per filiazione o discendenza (ius sanguinis);

    -           quello derivato per naturalizzazione.

    Le condizioni per l’acquisto della cittadinanza svizzera sono rigorose e soggiacciono a precisi criteri dettati dalla normativa citata.

    Cittadinanza per filiazione

    L’art. 1 LCit. stabilisce che è cittadino svizzero dalla nascita:

    • il figlio di genitori uniti in matrimonio, uno dei quali almeno è svizzero;
    • il figlio di una cittadina svizzera non coniugata.

    È poi previsto che con la costituzione del rapporto di filiazione anche nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero, non coniugato con la madre, acquisisca la cittadinanza svizzera ex tunc, e cioè dalla nascita.

    Tuttavia, da quanto Lei scrive, nessuno della Sua famiglia è svizzero, o ha origini e discendenze svizzera. Se ho ben compreso, però, Suo fratello gemello, ma solo lui, sta per acquisire la cittadinanza svizzera.

    Cittadinanza per naturalizzazione

    Si tratta dunque di un caso di naturalizzazione. Essa può essere ordinaria o agevolata.

    Quella ordinaria (art. 9 LCit.) si può ottenere se al momento della domanda il richiedente è titolare di un permesso di domicilio, e dimostra un soggiorno complessivo di 10 anni in Svizzera (e non più 12) – e dunque non continuativo – ma di cui 3 negli ultimi 5 anni precedenti il deposito della domanda.

    Quella agevolata (art. 20 LCit.) si ottiene attraverso il matrimonio con un/a cittadino/a svizzero/a, come figli di svizzeri naturalizzati, come stranieri di terza generazione, o anche in caso di attribuzione per errore delle autorità o di minorenne apolide dopo 5 anni di domicilio.

    È evidente che i casi principali sono i primi due, in parte anche il terzo, mentre gli ultimi due sono più residuali.

    Nel primo caso, il coniuge straniero (art. 21 LCit,) può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare domanda di naturalizzazione agevolata se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

    • vive da 3 anni in unione coniugale con il coniuge;
    • ha soggiornato in Svizzera per complessivi 5 anni, incluso quello precedente la domanda;

    Inoltre, qualora risieda o abbia risieduto all’estero, lo straniero può chiedere la naturalizzazione se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

    • vive da 6 anni in unione coniugale con il coniuge;
    • vi sono vincoli stretti con la Svizzera.

    Un cittadino straniero, infine, può presentare richiesta di naturalizzazione agevolata anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per

    • reintegrazione (dopo averla persa);
    • naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

    Quanto al caso dei figli di un genitore naturalizzato (art. 24 LCit.), se un minorenne straniero al momento della domanda di naturalizzazione o reintegrazione di un genitore non è stato incluso nella stessa, può a sua volta presentare un’autonoma domanda agevolata prima del compimento del 22° anno d’età, se dimostra un soggiorno complessivo di 5 anni in Svizzera, di cui 3 immediatamente precedenti la richiesta.

    Il figlio naturalizzato in tali ipotesi acquisisce la cittadinanza del genitore svizzero. Negli altri casi, ovviamente, il figlio di genitori naturalizzati acquisisce la cittadinanza per filiazione.

    In terzo luogo, il figlio di genitori stranieri può ottenere la naturalizzazione agevolata (art. 25 LCit.), se sono adempiute le seguenti condizioni

    • almeno uno dei nonni sia nato in Svizzera o è verosimile che avesse acquisito un diritto di dimora in Svizzera;
    • almeno uno dei genitori ha un permesso di domicilio, ha soggiornato in Svizzera per almeno 10 anni e ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno 5 anni;
    • è nato in Svizzera;
    • è titolare di un permesso di domicilio e ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno 5 anni.

    La domanda deve essere presentata prima del compimento del 25° anno d’età.

    Ma ciò non basta ancora. Infatti, oltre al domicilio ed ai requisiti formali, per ottenere la naturalizzazione il soggetto richiedente la cittadinanza deve essere ben integrato in Svizzera ed aver familiarizzato con le condizioni di vita svizzere, oltre che – naturalmente – non rappresentare una minaccia per la sicurezza del Paese.

    L’art. 12 LCit. specifica quali sono i criteri di integrazione, e cioè:

    • il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici, nonché dei valori della Costituzione federale;
    • la facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
    • la partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione;
    • l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.

    Altre condizioni sono meglio specificate e descritte nell’Ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 2016.

    Conclusioni

    Apprendo, sempre dalla Sua lettera, che Suo fratello gemello è stabilmente residente – rectius domiciliato – in Svizzera da più di 10 anni, deduco con un permesso C e presumo poi che sia anche ben integrato.

    Ebbene, a questo punto fornisco subito risposta alla prima delle Sue domande, che purtroppo è negativa.

    Infatti, posso già tranquillamente dire che la circostanza che Lei e suo fratello siate gemelli non determina alcuna trasmissione della cittadinanza dall’uno all’altro. Lei e Suo fratello siete due soggetti giuridici diversi e separati e la cittadinanza di ognuno non si trasferisce all’altro in virtù di proprietà biologiche o per “osmosi”. Così come anche altre situazioni giuridiche non si trasmettono tra gemelli, a maggior ragione ciò è escluso per lo status del soggetto (sia esso coniugale o uno status civitatis) che non si modifica in automatico. Come visto non è nemmeno previsto dalla legge ma Le confesso che non sono a conoscenza di altre legislazioni che contengano una siffatta trasmissibilità.

    Venendo all’ulteriore quesito, anche la seconda risposta, ahimè è negativa.

    Invero, la domanda già poggia su un presupposto erroneo. Poiché Sua mamma è cittadina italiana non è affatto vero che possa acquisire la cittadinanza svizzera da suo figlio (cioè Suo fratello), mentre come visto sarebbe semmai possibile il contrario se Sua mamma fosse svizzera. Allo stesso modo Lei non potrà ottenere la cittadinanza svizzera da Sua mamma comunque, nemmeno se diventasse svizzera per naturalizzazione, perché le ipotesi fatte salve dalla norma ed i requisiti richiesti che abbiamo visto sopra sono diversi.

    In conclusione, Le resta un’altra via, e cioè sposare una svizzera, ma quella del matrimonio è una strada lastricata di tutt’altri pericoli!

    Al di là delle battute, spero di essere stato sufficientemente chiaro e, come di consueto, saluto cordialmente Lei ed i nostri Lettori.

    Avv. Markus Wiget

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