Continua il nostro breve excursus in materia, questa volta dal lato della Svizzera
Gentile Avv. Markus Wiget,
…Infine, un ultimo dubbio: in base alle leggi dell’epoca, se i miei genitori non fossero stati entrambi svizzeri, io e mia sorella saremmo comunque risultate svizzere per nascita?
Insomma, viste le tante variabili, mi riesce difficile credere che la soluzione percorsa dai miei genitori sia stata frutto di un automatismo legale e non una scelta deliberata…
Grazie e cordiali saluti.
(N.P. – Milano)
Gentile Lettrice,
tengo fede alla promessa fatta il mese scorso e, in questo nuovo numero della Gazzetta Svizzera, riprendo la questione ancora rimasta in sospeso della Sua gentile lettera.
Ciò anche perché il tema, seppur non di stretta attualità come Lei giustamente scrive, è però di sicuro interesse per molti nostri concittadini. Completiamo, dunque, questo breve e sommario affresco di diritto comparato tra l’Italia e la Svizzera.
Iniziamo dicendo che anche nella Confederazione Elvetica vige principalmente e storicamente lo ius sanguinis, in perfetta analogia con gli altri Stati nazionali europei.
La originaria “Legge Federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera” (LCit) del 29 settembre 1952, della quale abbiamo già spesso trattato in questa Rubrica Legale, ha poi – come del resto è avvenuto in molti Paesi – subito numerose modifiche.
Il testo legislativo oggi in vigore è frutto di una serie progressiva di adattamenti dovuta alla modificata sensibilità sui temi della cittadinanza ma anche, in termini più generali, su quelli della parità di genere e della famiglia.
Infatti, l’art. 3 LCit nella sua versione del 1952 prevedeva che la donna straniera acquisisse la cittadinanza per matrimonio con un cittadino svizzero, ma era altresì stabilito che le donne svizzere la perdessero sposando uno straniero e che i figli di madre svizzera e padre straniero non divenissero automaticamente cittadini della Confederazione (o più precisamente anche del Cantone e del Comune svizzero).
Importanti modifiche, come accennavamo, sono intervenute nel corso degli anni.
Nel 1984, 1990 e 1992 si è concessa prima la possibilità per le donne svizzere sposate con stranieri di ottenere il riconoscimento della cittadinanza originaria, così come per i figli di madri svizzere (con alcune eccezioni), e poi vi è stata l’eliminazione della perdita automatica della cittadinanza per le donne, ammettendo anche formalmente la doppia cittadinanza.
Tanto è vero che nel 1997 fu anche prevista la piena trasmissione della cittadinanza a tutti i figli di cittadina svizzera sposata ad uno straniero, anche se residenti all’estero, così superando una limitazione ancora esistente di una disposizione transitoria risalente al 1985 sulla naturalizzazione agevolata dei figli senza limiti di età, purché con stretti legami con la Svizzera.
Con la riforma del 2003 (in vigore dal 2006) scompaiono poi tutte le distinzioni tra cittadine svizzere per origine, naturalizzazione o adozione e quelle per matrimonio.
Orbene, numerose altre modifiche intervengono negli anni a seguire e da ultimo con la Revisione totale della Legge federale sulla cittadinanza del 2014, entrata in vigore nel 2018 (di cui abbiamo abbondantemente scritto in passato).
Come si intuisce il panorama è assai ampio e la materia articolata, senza nemmeno considerare i vari Referendum del passato in proposito e – molto importante sotto il profilo legislativo e regolamentare – l’Ordinanza sulla cittadinanza (OCit) la quale specifica molti aspetti pratici e concreti della disciplina, a mano a mano che questa si modifica.
L’art. 1 LCit comunque prevede ancora oggi come primo criterio di attribuzione dello status di cittadino svizzero la discendenza.
In particolare, è cittadino elvetico dalla nascita chi risulta figlio di genitori uniti in matrimonio dei quali uno almeno sia svizzero, mentre in precedenza, ciò non avveniva sempre, ad esempio per il figlio di uno straniero e di una madre divenuta svizzera per altro matrimonio.
Ciò vale invece altresì per il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.
Sempre il medesimo articolo statuisce poi che con il riconoscimento del padre, che costituisce il rapporto di filiazione, anche il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se fosse nato svizzero.
Ma anche questo non è stato sempre così. In passato ciò avveniva solo a seguito di matrimonio.
Questi i casi rilevanti nella fattispecie di acquisto della cittadinanza per legge.
* * *
Vengo ora al Suo quesito specifico, rispondere al quale in maniera tranchant è tutt’altro che semplice per le tante ragioni sopra menzionate.
Debbo dire in linea generale, che è assai probabile, da quanto mi ha scritto, che Lei e Sua sorella sareste comunque risultate svizzere per nascita, ma per una risposta certa e definitiva sarebbe necessario disporre di molti altri dati personali e relativi ai Suoi genitori ed alla Vostra famiglia che non conosciamo.
Sia come sia, spero che questa mia la tranquillizzi e abbia fugato i residui “sospetti” sulle scelte dei Suoi genitori e gli automatismi legali in un’epoca che non conosceva la varietà e la multiculturalità delle società moderne che, quindi, si sono adattate anche legislativamente.
Un cordiale saluto a tutti Voi che ci seguite.
Avv. Markus Wiget

La Gazzetta ha bisogno di te.
Cara lettrice, caro lettore online,
la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico clicca qui per i dettagli.
