I problemi successori, pensionistici e vari delle convivenze e le possibili soluzioni
Caro Avvocato,
grazie innanzitutto del tempo che dedica ai lettori con i suoi consigli. È un impegno meritorio e per noi di grande utilità.
Vorrei ora sottoporle un problema che secondo me riguarda molti nostri connazionali in Italia.
Io sono doppia cittadina italo-svizzera, sono residente in Ticino e vivo tra la Svizzera e l’Italia. Il mio compagno è residente in Italia ed è cittadino solo italiano.
Non siamo sposati anche se conviviamo per quasi tutto l’anno in Italia in una casa di mia proprietà.
Ora l’età di entrambi avanza e qualche acciacco di salute si sente.
Per sposarci ci sembra un po' troppo tardi ma ci stiamo preoccupando per il caso malaugurato che qualcuno di noi si ammali, della successione (io ho una figlia) e comunque di evitare problemi con il patrimonio di ciascuno di noi e con mia figlia.
Io poi ho l’AVS e anche una pensione del 2° pilastro in Svizzera.
Vorremmo sapere cosa potremmo fare, e soprattutto cosa ci converrebbe fare e magari Lei ci può aiutare? Il mio compagno ed io Le siamo grati sin da ora se prenderà in considerazione la nostra richiesta.
R.R. (Prov. di Varese)
Cara Lettrice,
le Sue parole sulla rubrica legale sono generose e La ringrazio molto, ma sappia che lo faccio con grande piacere. Devo anche ringraziarla per il tema che ci sottopone e darle ragione: in effetti l’argomento è indubbiamente di notevole interesse, perché qualcuno dei nostri molti lettori potrebbero trovarsi nella medesima situazione.
Le relazioni affettive, e con esse le figure della famiglia, si sono oggi molto evolute e sono sorte naturalmente nuove esigenze di riconoscimento e tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
E questo è anche il Suo caso.
La situazione giuridica in Italia
In Italia la convivenza di mero fatto non gode di tutela giuridica. Sono però possibili diverse forme di convivenza, oltre al matrimonio ed alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In particolare due di esse hanno ottenuto riconoscimento normativo. Esse sono la convivenza registrata, e la convivenza regolata da contratto. Vediamole separatamente.
La convivenza registrata
La Legge n. 76 del 20.5.2016, e cioè lo stesso provvedimento che ha istituito in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha anche disciplinato alcuni aspetti delle convivenze di fatto. Per quel che qui interessa l’art. 1, comma 36, stabilisce che sono conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”.
In particolare, la convivenza anagrafica si costituisce con una semplice dichiarazione all’anagrafe italiana di stabile convivenza ed essa ottiene pubblicità nello stato di famiglia anagrafico che può essere certificato.
Ciò è previsto dall’art. 1, comma 37, laddove per l’accertamento della stabile convivenza richiama la dichiarazione anagrafica dell’art. 4 e dell’art. 13, comma 1 e lettera b) del regolamento dettato dal DPR n. 223 del 30.5.1989.
La prima disposizione fornisce la definizione della “famiglia anagrafica” come un insieme di persone oltre che legate da vincoli famigliari, anche da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Il secondo articolo prevede le dichiarazioni anagrafiche ed in particolare quella di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza (ovvero i relativi mutamenti nelle stesse).
L’art. 14 poi stabilisce che per l’iscrizione di chi si trasferisce dall’estero è necessario esibire il passaporto all’atto della dichiarazione. Infine, l’art 19 dispone che l’ufficiale dell’anagrafe deve accertare la dimora abituale di chi richiede l’iscrizione a mezzo della polizia municipale.
Ma quali sono gli effetti?
Con la convivenza anagrafica, ancorché registrata, non sorge nessun regime patrimoniale tra le parti che mantengono ognuna il proprio cognome, e nemmeno sorgono diritti successori.
In difetto di altri accordi, però, il convivente registrato sopravvissuto ha solo diritto ad abitare nella casa di residenza famigliare in caso di morte del proprietario per 2 anni almeno, ma se la convivenza durava da più di 2 anni, per un periodo uguale a quello della convivenza, sino ad un massimo di 5 anni.
Il contratto di convivenza
Per disciplinare più compiutamente i rapporti soprattutto patrimoniali – ma non solo – vi è però anche un ulteriore strumento giuridico fornito sempre dalla Legge n. 76 del 20.5.2016.
Infatti, in base all’art. 1, comma 50 si può stipulare un contratto di convivenza, il cui contenuto è rimesso alle parti ed alla loro libertà negoziale, ad esempio con riferimento a:
- suddivisione spese e contribuzione reciproca;
- attribuzione della proprietà di beni;
- uso della casa adibita a residenza comune;
- assistenza reciproca in caso di malattia.
È persino possibile la previsione di nomina del convivente come tutore, curatore di un amministratore di sostegno, ma non può essere apposto alcun termine o condizione al contratto che cesserà con la fine della convivenza.
I conviventi possono comunque anche disciplinare gli effetti della cessazione.
Il contratto va fatto per iscritto, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ed esso riceve pubblicità nei registri anagrafici.
La situazione giuridica in Svizzera
Anche in Svizzera la convivenza di fatto non è ritenuta una situazione meritevole di apposita disciplina giuridica.
A fianco del matrimonio – che oramai è consentito anche per persone dello stesso sesso a seguito del noto referendum popolare nel settembre 2021, mentre dal 1° luglio 2022 non sono più possibili le unioni domestiche registrate – esistono anche i contratti di concubinato per regolamentare una convivenza.
I contratti di concubinato
Con il contratto di concubinato si può costruire una comunione domestica tra due persone, ed è sufficiente la forma scritta senza formule sacramentali o atti pubblici.
Alle parti è lasciata, infatti, libertà alle parti di contrattualizzare, se lo vogliono, i rispettivi diritti o obblighi.
Di norma si disciplinano le seguenti situazioni:
- l’aspetto abitativo (locazione o proprietà);
- la descrizione dei rispettivi patrimoni;
- le spese e la gestione domestica;
- l’eventuale mantenimento dei figli;
- l’utilizzo di macchine o altri veicoli;
- l’eventuale mantenimento;
- la risoluzione del rapporto.
Vantaggi e svantaggi
La soluzione della convivenza o dei relativi contratti offre molti vantaggi, anche fiscali, ma comporta anche taluni svantaggi, ad esempio successori o in caso di malattia e vi è poi il rischio, comunque, di non avere considerato nell’accordo qualche particolare aspetto.
Sotto il profilo successorio alcuni problemi possono essere risolti in sede testamentaria sia in Italia, sia in Svizzera, e in quest’ultima anche con il contratto successorio.
Quanto alla pensione, non so dire quanto possa essere oggettivamente utile stipulare un contratto di concubinato in Svizzera.
Segnalo che per l’AVS/AI, contrariamente al matrimonio, il concubino separato non ha diritto alcuno sui contributi versati dal convivente durante la relazione, mentre alla pensione, come certo saprà, ciascuno percepirà una rendita del 100% e non il 150% delle due rendite, come le coppie sposate. Inoltre i concubini non hanno diritto alla rendita per superstiti dell’AVS.
Per quanto riguarda il 2° pilastro le casse pensioni possono prevedere un’indennità per il convivente superstite in base al proprio regolamento, ma spesso richiedono la presenza di alcune condizioni, che variano da ente a ente (p.es. durata minima prestabilita della convivenza, pregresso sostegno economico da parte del partner deceduto a favore dell’altro, ecc.).
Nel 3° pilastro invece è possibile indicare come beneficiario il partner convivente e come già segnalato nel numero scorso, a seguito dell’entrata in vigore in Svizzera della revisione del diritto successorio a partire dll’1.1.2023, la previdenza privata vincolata presso banche (come già quella assicurativa) non rientra più nell’eredità, ed i fondi verranno pagati direttamente ai beneficiari. Essi, peraltro, rientreranno nel calcolo della legittima ma non saranno oggetti di collazione.
Conclusione
Occorre per completezza anche vedere cosa dispone la disciplina del diritto internazionale privato in materia, dati gli elementi di estraneità all’ordinamento rappresentati dalla cittadinanza straniera. In proposito, l’art. 30-bis della Legge n. 218/1995 (LDIP) disciplina i contratti di convivenza, stabilendo che ad essi si applica:
- la legge nazionale comune dei contraenti;
- la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata in caso di cittadinanza diversa.
Ebbene nel Vostro caso, sembrerebbe applicabile la legge svizzera in quanto legge comune ma in realtà, dal punto di vista italiano, per Lei, quale doppia – nazionale prevale la cittadinanza italiana (art. 19, comma 2, LDIP). Dunque, essendo i conviventi di nazionalità diversa, si applicherà il diritto italiano, poiché è in Italia che la convivenza risulterebbe prevalentemente localizzata.
Rispondendo dunque al quesito, con la convivenza anagrafica registrata al comune Lei otterrebbe una formalizzazione ufficiale e con data certa della Vostra relazione e dei vostri vincoli affettivi, nonché della dimora abituale, senza necessità di un contratto di convivenza, italiano o svizzero che sia.
Poiché Lei si trattiene in Italia a lungo, anche il controllo dell’ufficiale dell’anagrafe tramite i vigili urbani non potrà che avere esito positivo.
È, dunque, evidente che se l’esigenza della cassa pensione svizzera per il riconoscimento della reversibilità o indennità in base al 2° pilastro è limitata solo all’accertamento della stabile convivenza, questa può essere a mio avviso soddisfatta con la convivenza registrata in Italia.
Lei disporrebbe, infatti, di un certificato di residenza in Italia allo stesso indirizzo del Suo partner, e di uno stato di famiglia corrispondente. Tenga però presente che, come detto, in questa ipotesi di norma comunque non sorgono diritti successori.
È però possibile che in Svizzera venga richiesto il contratto di concubinato quale prova della convivenza, perché non esiste la convivenza registrata né una disciplina neanche minima delle convivenze di mero fatto (se non attraverso il contratto).
Naturalmente, l’acquisizione della residenza italiana comporterà, da un lato anche la residenza fiscale in Italia con la soggezione alla tassazione di tutti i suoi redditi, ovunque prodotti e con tutto quel che ne consegue in termini di adempimenti fiscali (compilazione del Quadro RW con la dichiarazione dei redditi da presentarsi in Italia, indicando i beni all’estero ai fini del monitoraggio fiscale), dall’altro lato le possibili difficoltà per la assistenza sanitaria con il SSN, non tanto in Italia quanto all’estero.
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Spero di avere adeguatamente risolto tutti i suoi dubbi, o almeno gran parte di essi, ed invio a Lei ed ai nostri fedeli lettori i miei migliori saluti.
(Avv. Markus Wiget)