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Donazioni ed esportazioni di opere d’arte

    Disciplina in caso di trasferimento all’estero ed in Svizzera

    Carissimo Avvocato,
    innanzitutto La ringrazio per la Sua Rubrica Legale che leggo sempre con attenzione che per noi Svizzeri in Italia è sempre un punto di riferimento utilissimo.
    In questo caso Le scrivo per una mia questione personale un po’ complicata (almeno per me) ma spero non per Lei.

    Mio marito ed io nel corso della nostra oramai lunga ed avventurosa vita abbiamo acquistato e raccolto quadri e sculture di un certo valore, tanto che abbiamo ora una piccola collezione.

    Noi viviamo in Italia ed abbiamo una figlia che abita anche Lei in Italia, mentre nostro figlio è tornato a vivere in Svizzera.
    A questo punto noi vorremmo trasferirci a godere gli ultimi anni della nostra vita all’estero in un paese caldo ma non sappiamo cosa fare delle nostre opere d’arte.
    Inizialmente pensavamo di portarle con noi, poi abbiamo pensato di fare una donazione ai nostri figli, per non spostarle.

    Cosa ci conviene fare? Lei può darci un consiglio su cosa è meglio?
    Un grosso ringraziamento in anticipo e complimenti.
    L.B. (Roma)


    Gentilissima Lettrice,
    un grazie sincero va a Lei, come a tutti i nostri Lettori che ci sostengono con generosità e costanza, e ci stimolano a continuare questa opera di informazione che speriamo, sinceramente, sia di vero aiuto per tanti.

    Ciò non tanto per risolvere un problema (non abbiamo una tale presunzione) ma per dare qualche buon suggerimento, anche solamente pratico, o quantomeno per imparare semplicemente ad individuare una complicazione che magari non si conosceva, al fine di porvi rimedio e non incappare in guai più grossi.
    Ma ora, bando ai convenevoli e vediamo di rispondere in concreto ai suoi dubbi specifici.

    Infatti, trovo la Sua preoccupazione del tutto legittima, e d’altronde i problemi, se è possibile, è meglio risolverli prima che lasciarli “in eredità” (in tutti i sensi).
    Il tema che ci propone ha qualche affinità con quello del mese scorso, se non altro per la fonte della disciplina, anche se l’oggetto è completamente diverso perché riguarda le opere d’arte. In effetti ne avevamo anche già parlato in passato ma nel frattempo molte cose sono cambiate dal punto di vista della legislazione vigente.
    Ovviamente la risposta non può essere univoca per i pochi particolari che la lettera ci fornisce. Essa poi muta anche a seconda delle soluzioni alternative da Lei prospettate.
    Analizziamole partitamente.

    Le opere d’arte e la disciplina attuale
    Innanzitutto, bisogna distinguere le opere d’arte ed occorrerebbe sapere se dipinti e sculture sono di un artista vivente o già passato a miglior vita, e quando essi sono stati realizzati.
    Infatti, secondo la disciplina del D.Lgs n. 42/2004 (e succ. modifiche), il noto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (CBCP), sono beni culturali per legge – ai fini che ci interessano (art. 10 CBCP):
    • le opere che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnologico che appartengono allo Stato ed alle sue emanazioni;
    • le opere raccolte in musei, pinacoteche ed altri spazi dello Stato e sue emanazioni.

    Rientrano poi nella medesima categoria di beni culturali le suddette opere, anche se di privati, purché però sulle stesse sia intervenuta la notifica di una formale dichiarazione di interesse culturale (art. 13 CBCP).

    Inoltre, se l’autore non è più vivente e si tratta di opera d’arte realizzata da più di 70 anni, vige una particolare disciplina (art. 12 CBCP). In tal caso è infatti prevista la verifica dell’interesse culturale dell’opera (artistico, storico, archeologico e etnoantropologico) da parte del Ministero, sia d’ufficio, sia su richiesta del soggetto cui appartengono.

    Per tutte le altre opere, dipinti, sculture, grafiche e oggetti d’arte non rientranti nella suddetta disciplina è prevista una specifica regolamentazione (art. 11 CBCP). Infatti, tali opere entro certi limiti non soggiacciono a restrizioni per l’uscita dall’Italia, anche se occorre adeguata dimostrazione all’ufficio competente.
    In realtà la casistica è assai più dettagliata ed a seconda dei casi diversa è la disciplina del divieto di uscita dei beni culturali, dell’autorizzazione all’uscita definitiva di talune opere e della libera uscita di altri beni.

    Segnalo che in precedenza l’opera, per essere considerata bene culturale, doveva essere stata eseguita più di 50 anni fa, ma tale termine è stato innalzato a 70 anni dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 (il c.d. “DDL Concorrenza”), cui ha fatto seguito il successivo Decreto attuativo del Ministero dei Beni Culturali n. 246 del 17 maggio 2018 (ma con effetto dal 20 giugno 2018).

    Le altre principali novità portate dalla modifica legislativa sono le seguenti:
    • la previsione di una soglia di valore pari ad euro 13.500, al di sotto della quale l’opera realizzata oltre 70 anni prima è esportabile con una semplice “autocertificazione”;
    • la introduzione del “passaporto elettronico” a partire da fine 2019 per le opere d’arte;
    • una procedura semplificata per l’importazione temporanea di opere d’arte in Italia.
    Chiarito quanto sopra vediamo la regolamentazione dell’esportazione delle opere d’arte.

    Trasferimento di beni culturali all’estero
    La Sua lettera non svela in quale “paese caldo” Lei e Suo marito intendiate trasferirvi, e ciò rileva anche per rispondere al dubbio se esportare le opere al seguito oppure no.

    Innanzitutto, l’art. 65 CBCP disciplina la c.d. uscita definitiva dallo Stato, imponendo ai commi 1 e 2 un divieto di circolazione su una serie determinata di beni.
    I successivi commi fanno, invece, una distinzione.

    Una serie di beni, indicati sono soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero:
    a) cose che presentino interesse culturale, siano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, il cui valore, (fatta eccezione per alcune cose specificamente elencate), sia superiore a 13.500 euro;
    b) archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
    c) cose rientranti nelle categorie di cui all’art. 11 CBCP, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano (fotografie di più di 25 anni fa, mezzi di trasporto più di 75 anni, beni e strumenti di interesse storico-tecnico con più di 50 anni).

    Attestato di libera circolazione
    Ciò posto, la circolazione all’interno dell’Unione Europea richiede solo un’autorizzazione specifica (art. 68 CBCP). Si tratta del c.d. attestato di libera circolazione, che il soggetto deve richiedere presentando l’opera all’ufficio esportazione e indicando il valore venale. L’autorizzazione, dopo le opportune verifiche dei requisiti, viene concessa o negata con giudizio motivato entro 40 giorni dalla presentazione.

    Gli uffici accertano se i beni presentano interesse artistico, storico, archeologico, ecc., secondo criteri stabiliti dal Ministero con apposito decreto, in base a:
    • qualità artistica dell’opera;
    • rarità della stessa, qualitativamente e quantitativamente;
    • rilevanza della rappresentazione o appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico o archeologico;
    • testimonianza significativa per la storia del collezionismo o di relazioni tra diverse aree culturali.

    L’attestato vale 5 anni. Il diniego invece comporta l’avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse.
    Non è invece prevista nessuna autorizzazione per:
    a) i beni indicati nell’art. 11 CBCP, comma 1 lett. d) e cioè di autore vivente o realizzati meno di 70 anni fa;
    b) i beni che presentino interesse culturale, che siano opera di artista non più in vita e la cui esecuzione risalga a più di settanta anni fa ed il cui valore sia inferiore a 13.500 euro.

    In queste due ipotesi sarà sufficiente la già menzionata “autocertificazione”. La prova del valore potrò essere fornita:
    • con fattura d’acquisto dell’opera ad un’asta o da gallerista o mercante d’arte negli ultimi 3 anni;
    • con contratto o dichiarazione congiunta di venditore ed acquirente a pubblico ufficiale in caso di compravendita tra privati entro 3 anni;
    • in caso di prevista vendita all’estero, la prova della stima (catalogo d’asta o mandato a vendere);
    • infine, negli altri casi la stima di un perito iscritto all’albo del Tribunale o d’ufficio.
    Lo Stato mantiene le facoltà comunque di “notifica”, anche per beni sotto la soglia di 13.500 euro se aventi interesse culturale (artistico, storico, ecc.).

    Licenza di esportazione
    Viceversa l’esportazione in un Paese non facente parte dell’Unione Europea di opere che ricadano nella definizione di beni culturali vista sopra e nel rispetto dell’art. 65 CBCP, è condizionata anche all’ottenimento – oltre che del suddetto attestato di libera circolazione – di una apposita licenza all’esportazione, che viene rilasciata dalla specifica autorità competente di ciascuno Stato membro su domanda del soggetto interessato.

    L’autorizzazione ad esportare l’opera ha validità annuale ed è rilasciata in Italia dal Ministero dei Beni Culturali, e non è infrequente che si attendano vari mesi per ottenerla. Essa può essere però rifiutata se i beni in oggetto sono tutelati come patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico. La licenza di esportazione è valida in tutta l’Unione Europea.

    La disciplina suddetta è contenuta all’art. 74 CBCP che richiama il Reg. n. 116/09/CE.
    Nell’ipotesi fatta di donazione, nel caso di uno dei due figli beneficiari della ipotetica liberalità si pone questo problema per via della residenza in Svizzera di Suo figlio, e dunque al di fuori dell’Unione Europea. In questo caso sarebbero operanti le restrizioni viste sopra.

    Il trasferimento di proprietà dell’opera d’arte
    In base all’art. 59 CBCP, tutti gli atti che trasferiscono in tutto o in parte a qualsiasi titolo la proprietà o la detenzione di beni mobili, costituenti beni culturali devono essere denunciati al Ministero.

    La denuncia in oggetto deve essere effettuata entro 30 giorni:
    • dall’alienante o dal cedente la detenzione, se si tratta di alienazione a titolo oneroso o gratuito, o di passaggio di detenzione;
    • dall’acquirente, se il titolo di proprietà sorge da una procedura di esecuzione forzata o di una sentenza;
    • dall’erede o dal legatario in caso di successione, in quest’ultimo caso il termine decorre dall’accettazione dell’eredità.
    La denuncia, che deve contenere tutta una serie di requisiti richiesti dalla norma, va presentata alla Soprintendenza del luogo in cui si trova il bene culturale, affinché lo Stato e le sue emanazioni possano esercitare il diritto di prelazione ai sensi degli artt. 60 ss. CBCP allo stesso prezzo stabilito nell’atto di vendita.

    Se il bene è oggetto di vendita insieme ad altre opere ad un prezzo globale, ovvero è ceduto senza un corrispettivo, ovvero ancora dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto pubblico che esercita la facoltà di prelazione.

    Se però tale determinazione è contestata da chi cede il bene culturale, il valore economico viene fissato da un terzo designato dalle parti, ovvero dal presidente del Tribunale competente.

    In ogni caso la facoltà di prelazione deve essere stata esercita entro 60 giorni dalla denuncia, salvo che la denuncia sia stata omessa, sia tardiva o incompleta. In queste ultime ipotesi, infatti, il termine per esercizio della prelazione aumenta a 180 giorni.

    La donazione
    La donazione è notoriamente un contratto a titolo gratuito con il quale un soggetto per spirito di liberalità arricchisce un’altra parte, ed è disciplinato in Italia dall’art. 769 c.c. e seguenti. Essa trasferisce la proprietà del bene in capo al donatario, e dunque rientra nelle ipotesi definitorie delle alienazioni ai fini del potenziale esercizio della prelazione da parte dello Stato.

    La donazione, ricordo poi, richiede l’atto pubblico a pena di nullità, e la stessa deve essere accettata dal donatario. Sono esentate dalla forma solenne solo talune donazioni particolari:
    • quelle c.d. remuneratorie, per servizi resi o in conformità agli usi,
    • quelle c.d. d’uso, di beni mobili di modico valore (in rapporto alle condizioni economiche di chi effettua la donazione), purché questi ultimi siano effettivamente passati di mano.

    Peraltro, anche qui nessuna indicazione del valore delle opere si ricava dalla Sua lettera. Tale dato è rilevante, in quanto le donazioni – così come l’eredità – sono soggette ad un’imposta, fatta salva una franchigia per quelle in linea retta (nel Suo caso da ogni genitore ai figli).
    Dispone infatti il TU n. 346/1990 (e succ. mod.) che per tali lasciti opera una franchigia sino a 1 milione di euro per ogni erede o donatario, e poi un’imposta del 4% sull’eccedenza.

    Conclusioni
    Posto tutto quanto sopra, in estrema sintesi possiamo riassumere le risposte ai Suoi quesiti come segue.
    1) Se le opere d’arte di Vostra proprietà sono di un autore vivente ma realizzate meno di 70 anni fa (e quindi dopo il 1950), oppure di autore defunto ma eseguite più di 70 anni fa, purché di valore sotto i 13.500 euro, le stesse sono tendenzialmente liberamente alienabili e trasferibili senza autorizzazione.
    2) In caso di trasferimento all’estero tali opere potranno di norma essere esportate al seguito all’interno dell’Unione Europea con la sola autocertificazione, ovvero negli altri Paesi con licenza di esportazione, purché nel rispetto delle leggi doganali e fiscali vigenti.
    3) Se le opere d’arte sono di autore non più vivente e risalenti a più di 70 anni fa, nonché di valore superiore a 13.500 euro, occorrerà in ogni caso anche l’attestato di libera circolazione per l’Unione Europea, al quale si dovrà aggiungere la licenza di esportazione per Paesi extra-UE.
    4) Tutte le Vostre opere potranno essere oggetto di alienazione a titolo gratuito, sia in via ereditaria, sia per donazione ma per quanto riguarda le opere il cui beneficiario fosse residente in Svizzera, fatti salvi i casi di divieto di uscita, occorrerebbe comunque la licenza di esportazione per portarle in Svizzere.
    5) Laddove invece le opere e sculture possano essere considerate beni culturali ai sensi della normativa sopra descritta (di autore non più vivente e realizzata più di 70 anni fa, quindi prima del 1950) le medesime saranno soggette a restrizioni ed autorizzazioni, con riguardo sia al loro spostamento, sia alla loro esportazione, sia infine alla loro alienazione a qualsiasi titolo, sempre che di valore superiore alla soglia di 13.500 euro, e potranno costituire oggetto di prelazione da parte dello Stato Italiano.

    Vede anche Lei che la normativa è estremamente complessa e di difficile lettura a causa dei molteplici rimandi e posso capire che sia un bel rebus.
    Spero tuttavia con questo di averle fornito indicazioni quanto più utili possibili per tutte le valutazioni del caso e per ponderare le scelte Sue e di Suo marito. Un cordialissimo saluto a Voi e, come di consueto, a tutti nostri Lettori.

    (Avv. Markus W. Wiget)