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La nuova legge sulla nazionalità svizzera entrata in vigore il 1º gennaio 2018

    Lo straniero legato alla Svizzera può chiedere la naturalizzazione agevolata anche dall’estero

    Gli stranieri che vivono in regime matrimoniale possono chiedere la naturalizzazione agevolata anche se risiedono all’estero. I cittadini svizzeri che per vari motivi hanno perso la loro nazionalità, possono, a certe condizioni, reintegrare la nazionalità svizzera. Riassumiamo qui le principali domande sui nuovi elementi della legge sulla nazionalità.

    Mio marito è svizzero e viviamo all’estero. Posso chiedere la naturalizzazione agevolata?
    In quanto coniuge di un cittadino o di una cittadina svizzeri, potete chiedere una naturalizzazione agevolata se vivete in comunione coniugale stabile da almeno sei anni e intrattenete rapporti stretti con la Svizzera. Il coniuge svizzero doveva possedere la nazionalità svizzera al momento del matrimonio, oppure averla acquisita più tardi grazie a una reintegrazione o una naturalizzazione agevolata, basata sulla filiazione da padre o madre svizzeri.

    Che cosa significa il criterio dei legami stretti con la Svizzera?
    I legami stretti con la Svizzera implicano che:
    • durante i sei anni prima dell’inoltro della domanda, abbiate soggiornato in Svizzera almeno tre volte e durante almeno cinque giorni ogni volta;
    • siate in grado di comunicare oralmente abitualmente in una delle lingue nazionali;
    • possediate conoscenze di base sulla Svizzera (geografia, storia, politica, società);
    • intratteniate legami con Svizzeri;
    • possiate indicare persone di riferimento, residenti in Svizzera, che possano confermare i vostri soggiorni e i vostri contatti.

    Quali altre condizioni devono essere soddisfatte?
    La naturalizzazione agevolata implica che rispettiate la sicurezza pubblica e l’ordine svizzeri, e non minacciate la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, che rispettiate i valori della Costituzione federale, che partecipiate alla vita economica o seguiate una formazione, incoraggiate e sosteniate l’integrazione dei membri della vostra famiglia.

    Ho meno di 25 anni, sono svizzero, nato all’estero e non ancora iscritto presso un’ambasciata. Posso perdere la nazionalità svizzera?
    Sì, il figlio nato all’estero da madre o padre svizzeri, che possieda un’altra nazionalità, perde la cittadinanza svizzera quando raggiunge i 25 anni, se non è stato iscritto presso un’autorità svizzera all’estero (ambasciata, consolato), oppure in Svizzera (Ufficio dello stato civile), non si è iscritto lui stesso o non ha manifestato per scritto la volontà di conservare la nazionalità svizzera. Ogni persona, a partire dai 22 anni compiuti il 31 dicembre 2017 e non ancora iscritta presso un’autorità svizzera, perde la cittadinanza svizzera a 22 anni, secondo le disposizioni del diritto precedente.

    Ho perso la nazionalità svizzera. Posso fare una domanda di reintegrazione?
    Sì, ogni persona che abbia perso la nazionalità svizzera può, nei dieci anni seguenti la perdita, inoltrare una domanda di reintegrazione. Questa domanda esige un legame stretto con la Svizzera e la soddisfazione di altre condizioni.
    Una volta scaduto il termine, ogni persona che soggiorna in Svizzera da tre anni può inoltrare una domanda di reintegrazione.

    Mia nonna è o era svizzera. Posso chiedere una naturalizzazione agevolata?
    No. Contrariamente alle disposizioni del diritto precedente, ciò non è più possibile.
    Esiste però un caso particolare: il figlio nato da un matrimonio tra una Svizzera e uno straniero, la cui madre possedeva la nazionalità svizzera prima della nascita del figlio, oppure al momento della nascita, può inoltrare una domanda di naturalizzazione agevolata, nella misura in cui la madre ha perso la nazionalità svizzera per matrimonio con il padre straniero e non per perenzione.

    Quanto costa una domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione?
    Un costo di CHF 600.- è dovuto dalle persone maggiorenni, ridotto a CHF 350.- per i minorenni, che non sono compresi nella domanda di naturalizzazione di uno dei loro genitori. Questa cifra copre le spese del Segretariato di Stato alle migrazioni (SEM) e delle autorità cantonali.
    La rappresentanza svizzera all’estero, per le prestazioni fornite (consiglio, ricevimento, colloquio, studio, trattamento degli atti civili esteri, trasmissione dell’incarto al SEM, eventuali chiarimenti e ricerche), chiede pure un emolumento, in funzione del tempo effettivo richiesto (CHF 75.- per 30 minuti).
    I costi provocati dalla collaborazione di terze persone per il trattamento di atti dello stato civile vengono fatturati a titolo di spese.
    Gli emolumenti sono percepiti dalla rappresentanza svizzera competente all’estero.
    Devono essere versati in anticipo e non vengono rimborsati se la domanda non viene accettata. All’estero le spese devono essere pagate nella moneta nazionale corrispondente.
    Non sono possibili rateizzazioni.

    Per maggiori informazioni: www.sem.admin.ch > Entrata & soggiorno > Nazionalità / naturalizzazione > Questioni concernenti il nuovo diritto