Vai al contenuto

La residenza e le novità in Svizzera della Legge Stranieri

    Gli Svizzeri e L’Unione Europea

    Egregio Avvocato Wiget,
    sono uno svizzero con famiglia che vive in Italia (quindi un emigrato della Quinta Svizzera). Dopo il noto referendum di qualche anno fa sull’immigrazione si è tanto discusso del fatto che la Svizzera dovesse negoziare con l’Europa delle nuove condizioni per la residenza e che ciò sarebbe stato molto difficile anche per la rigidità dell’Unione Europea su questi specifici temi.
    Anzi, questo fu proprio uno degli argomenti usati dai sostenitori del No al referendum ma poi invece si impose il Si.
    Ricordo che successivamente si parlò in Svizzera di varie possibilità ma vi era molto tempo per trovare una soluzione.
    Nulla però ho più saputo – o almeno nulla ho colto io – degli esiti di queste negoziazioni e di come si disciplinerà in seguito la residenza in Svizzera e di conseguenza in Europa per noi Svizzeri. Nel frattempo ci sono state novità?
    Siccome ho un figlio che tra breve raggiungerà la maggiore età e che vorrebbe trasferirsi a vivere in Francia mi chiedevo molto semplicemente se potrà farlo, se le condizioni sono cambiate e se gli Svizzeri e, soprattutto, i nostri figli, che già non fanno parte dell’Unione saranno svantaggiati in futuro dai nuovi scenari.
    Penso che sia un tema che possa interessare molti altri nostri compatrioti in Italia che si trovano in condizioni magari simili alle mie. La ringrazio sin d’ora della sua risposta e le faccio i complimenti per la rubrica legale sempre attuale ed interessante.

    Risposta
    Caro Lettore,
    grazie della lettera e dei complimenti. In effetti la nostra Gazzetta Svizzera è sempre abbastanza attuale. Caso ha voluto, infatti, che poco dopo la pubblicazione del numero scorso, anche in Italia sia stata approvata per la prima volta una importante legge sul bio-testamento, che affronta gli stessi temi da noi trattati!

    Comunque, la Sua gentile richiesta riguarda oggi un tema tutt’affatto diverso e riporta alla mente la travagliata vicenda dell’Iniziativa Popolare contro l’immigrazione di massa del Febbraio 2014.
    La questione riguardava solo uno degli accordi fra la nostra Confederazione con l’Unione Europea e gli Stati membri, e cioè quello sulla libera circolazione delle persone, ma è collegata più in generale ai rapporti tra Svizzera e UE. Come è noto, infatti, nel 1999 gli Stati membri della UE e la Svizzera hanno sottoscritto ben 7 accordi bilaterali. In realtà, per un complesso meccanismo giuridico la denuncia di uno di questi accordi può provocare a catena la decadenza anche degli altri.

    Come ci ricorda bene la lettera, se ne è discusso a lungo sia in Svizzera sia in Europa
    Oggi se ne torna a parlare insistentemente non solo per via della Brexit e degli accordi che ora anche il Regno Unito dovrà sottoscrivere con la UE, ma anche – e soprattutto in Svizzera – in ragione della nuova legge svizzera per l’attuazione dell’Iniziativa Popolare contro l’immigrazione di massa che dovrebbe entrare in vigore proprio il 1° gennaio 2018 e modificherà la Legge Federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr).
    Il tema è assai delicato ed è sempre stato motivo di frizione con la UE che giustamente fa delle libertà in generale, e di quelle di stabilimento e di circolazione in particolare, una bandiera. D’altro lato in Svizzera la votazione popolare aveva dato proprio indicazioni di segno opposto.
    Ma vediamo la situazione in termini generali e semplici, per quanto possibile.

    Le previsioni dell’Accordo sulla libera circolazione
    In base all’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore nel 2002 erano previsti vari diritti, dei quali ci siamo occupati anche su queste pagine:
    – la libertà di circolazione e di stabilimento sia per residenza personale sia per ragioni professionali e di lavoro;
    – stesse condizioni di lavoro dei cittadini UE;
    – assicurazioni sociali coordinate e identici benefici fiscali e sociali per le attività lucrative;
    – diritti di esercitare una professione autonoma e di prestare servizi in maniera temporanea;
    – riconoscimento reciproco di qualifiche professionali;
    – ricongiungimento familiare e diritto di soggiorno nella UE per 6 mesi se in cerca di occupazione;
    – diritto di stabilimento anche per pensionati e studenti purchè muniti di assicurazione malattie e con sufficienti mezzi finanziari;
    – acquisto di beni immobili a condizioni di reciprocità.
    Inoltre, in base all’Accordo, è previsto il rilascio di permessi di dimora di lunga durata/di soggiorno validi 5 anni e di breve durata di 1 anno rinnovabili. In talune condizioni, anche illimitati.
    È chiaro che una modifica unilaterale da parte svizzera di questi diritti per i cittadini UE, può avere ripercussioni per gli svizzeri all’estero.

    La modifica costituzionale dopo il referendum
    Intanto, la votazione popolare ha modificato la rubrica dell’art. 121 Costituzione federale, ora intitolata “Legislazione sugli stranieri e sull’asilo”, introducendo poi anche l’art. 121a, il quale prevede che la Svizzera gestisca autonomamente l’immigrazione degli stranieri.
    Inoltre, è stata introdotta la possibilità del contingentamento, e cioè il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell’asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.
    E ancora, i tetti massimi ed i contingenti suddetti per gli stranieri che esercitano un’attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell’economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri, ed i limiti riguardano anche i frontalieri.
    Requisiti essenziali previsti dall’art. 121a per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare:
    – la domanda di un datore di lavoro;
    – la capacità d’integrazione;
    – una base esistenziale sufficiente e autonoma.
    Infine, si dispone che non possano essere conclusi trattati internazionali che contraddicano al presente articolo. La legge disciplina i dettagli.

    Per quanto riguarda le disposizioni transitorie della Costituzione federale, si è fissato appunto un termine di tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, per rinegoziare trattati ed accordi in contrasto con l’articolo 121a.
    Tuttavia non è previsto cosa debba accader se nell’arco dei 3 anni non si sia trovata una soluzione, né tantomeno un obbligo di denuncia dei Trattati.

    Le modifiche di maggior interesse della nuova legge
    Nella sessione autunnale 2016 il Consiglio nazionale ha adottato una c.d. “priorità light ai residenti” e dopo discussioni anche nel Consiglio degli Stati, le due Camere hanno raggiunto un accordo sull’applicazione di una nuova legge sugli stranieri compatibile con l’ALC, al fine di non compromettere gli accordi bilaterali con l’UE. In ultima analisi, non si è data piena attuazione al precetto costituzionale.
    La prima novità riguarda il nome della legge che non sarà più Legge Federale sugli stranieri ma “Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione” (LStrI).

    Inoltre, in ossequio ai requisiti costituzionali generali, sono richiesti espressamente la dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera e la conoscenza della lingua nazionale del luogo di residenza per insegnanti e consulenti (art. 26a).
    I permessi di dimora (per soggiorni di oltre un anno) possono essere vincolati ad accordi di integrazione (art. 33).
    Sono infatti previsti veri e propri accordi di integrazione e raccomandazioni in tal senso, da stipularsi con l’interessato con precisi obiettivi e scadenze (art. 58).
    In particolare, il permesso di domicilio (che invece ha durata illimitata) ad uno straniero può essere rilasciato come in passato se egli ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni ma solo se è anche integrato (art 34). Gli stessi principi valgono anche in materia di ricongiungimento familiare per il coniuge ma bastano 5 anni di soggiorno regolare ed ininterrotto (art. 42)
    Per il coniuge e figli, non coniugati e minori di 18 anni, di stranieri titolari di permesso di domicilio (art. 43) o di stranieri titolari di permesso di dimora (art. 44) vi è il diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora:
    – se coabitano e dispongono di un’abitazione consona;
    – se non dipendono dall’aiuto sociale e lo straniero non riceve prestazioni complementari;
    – se sono in grado di comunicare nella lingua nazionale del luogo di residenza (quest’ultimo requisito non applicabile ai minori di 18 anni).
    In ogni caso i figli minori di 12 anni il cui genitore sia in possesso del permesso di domicilio, ne hanno diritto a loro volta.

    Dopo lo scioglimento del matrimonio, il coniuge o i figli hanno diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora solo se l’unione coniugale è data almeno 3 anni ed è soddisfatto il requisito dell’integrazione (art. 50).

    Come visto, già solo da questi esempi un grosso peso è dato alle conoscenze linguistiche ed all’integrazione. La legge detta specifici criteri dell’integrazione (art. 58):
    – il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico, nonché dei valori costituzionali;
    – le competenze linguistiche;
    – la partecipazione alla vita economica.
    Altre modifiche, infine, riguardano le persone ammesse provvisoriamente (art 83 ss.).
    Ma per i cittadini UE (e anche degli Stati membri dell’AELS) queste condizioni non si applicheranno e resteranno sufficienti 5 anni per ottenere un permesso di domicilio, come in passato.
    Infatti, è rimasto inalterato l’art. 2 LStrI che, disciplinando il campo di applicazione della medesima, ne esclude l’operatività laddove siano applicabili trattati internazionali conclusi dalla Svizzera, ovvero espressamente, per i cittadini degli Stati membri della Comunità Europea e degli Stati dell’AELS ed ai loro familiari, se l’Accordo del 1999 prevede disposizioni più favorevoli.

    * * * * * *
    La situazione, quindi, fermi restando i nuovi requisiti, non dovrebbe generare grossi contraccolpi per gli Svizzeri all’estero. L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) continuerà ad essere applicato.
    La questione, però, è tutt’altro che conclusa sotto il profilo politico, perché è prevista una nuova Iniziativa Popolare denominata “RASA – Raus aus der Sackgasse” (fuori dal vicolo cieco), volta a rimodificare la Costituzione Federale, abolendo i contingenti e mantenendo espressamente in vita l’ALC.
    Il Consiglio federale ha manifestato alterne valutazioni e la parola tornerà in futuro ancora agli elettori. Penso che ne vedremo ancora delle belle!
    Spero di averla rassicurata e, con rinnovati auguri di un Felice Anno Nuovo, saluto Lei e tutti i nostri Lettori.

    Avvocato Markus W. Wiget

    rubrica legale