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Una legge che da dieci anni segna la vita quotidiana della Quinta Svizzera

Nel 2025, la Legge sugli svizzeri all’estero celebra il suo decimo anniversario. La “Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all’estero”, più comunemente chiamata “Legge sugli svizzeri all’estero” è entrata in vigore il 1° novembre 2015 e ha conferito alla Quinta Svizzera maggiore visibilità e riconoscimento.

Le svizzere e gli svizzeri all’estero rappresentano l’11,2% (2024) della popolazione svizzera complessiva. Dietro questa cifra si celano progetti di vita individuali molto diversi, esigenze specifiche nonché aspettative e obblighi diversi. La Legge sugli svizzeri all’estero non è soltanto un testo giuridico, ma anche il riconoscimento dello stato particolare delle svizzere e degli svizzeri all’estero. Per l’ex Consigliere agli Stati Filippo Lombardi, promotore della legge e attuale presidente dell’Organizzazione degli Svizzeri all’Estero (OSE), si tratta soprattutto della «consapevolezza di avere una propria identità e di disporre degli stessi diritti dei cittadini e delle cittadine residenti in Svizzera». Questa parità, a lungo auspicata, è stata infine “conquistata” dopo una battaglia politica condotta nell’interesse delle svizzere e degli svizzeri all’estero. L’immagine delle emigranti e degli emigranti svizzeri, infatti, non è sempre stata positiva ed è stata nel corso della storia costantemente osservata e valutata dai movimenti e dalle correnti politiche.

La Svizzera… e i suoi cittadini all’estero

Fino alla fine del XIX secolo la Svizzera era un Paese di emigrazione. Il saldo migratorio era negativo per diverse ragioni. L’insicurezza legata alla vita contadina e la durezza delle condizioni quotidiane spingevano molte svizzere e molti svizzeri a tentare la fortuna oltre confine. Verso la metà del XIX secolo le agenzie di emigrazione conobbero un forte sviluppo e offrirono agli interessati l’organizzazione del viaggio verso il Paese di destinazione, spesso però approfittando dell’inesperienza degli aspiranti emigranti. In quel periodo, nella Confederazione esistevano più di 300 di queste redditizie imprese commerciali. L’Ufficio dell’emigrazione, fondato nel 1888, aveva il compito di sorvegliarle.

Per lungo tempo le svizzere e gli svizzeri emigrati furono percepiti dalle autorità come un onere e ricevettero pertanto un sostegno scarso. Solo nel 1966 disposizioni relative agli svizzeri all’estero furono espressamente inserite nell’articolo 45bis della Costituzione federale, migliorandone il riconoscimento giuridico e lo status. Nel 1999, nell’ambito della revisione totale della Costituzione federale, l’articolo 45bis fu sostituito dall’articolo 40, il quale stabilisce che la Confederazione contribuisce a rafforzare le relazioni tra gli svizzeri all’estero e la Svizzera. Esso prevede inoltre che la Confederazione emani disposizioni sui diritti e i doveri degli svizzeri all’estero, in particolare per quanto concerne l’esercizio dei diritti politici a livello federale, l’adempimento degli obblighi di servizio militare e civile, l’assistenza alle persone bisognose e le assicurazioni sociali.

La Quinta Svizzera come risorsa

Con l’inizio del XXI secolo, la percezione delle svizzere e degli svizzeri all’estero è nettamente migliorata. Secondo Filippo Lombardi, la Quinta Svizzera è ormai chiaramente riconosciuta come un arricchimento. A lungo trascurata, la politica ha iniziato in quel periodo a riconoscere l’importanza di questo gruppo di popolazione residente all’estero. La Legge sugli svizzeri all’estero (LSEst) è nata da un’iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati ticinese Filippo Lombardi e grazie all’impegno di Rudolf Wyder, allora direttore dell’OSE. Prima dell’adozione della LSEst, le disposizioni relative agli svizzeri all’estero erano sparse in numerose leggi, ordinanze e regolamenti.

Quale messaggio è stato trasmesso con l’introduzione della LSEst? Per Filippo Lombardi, essa ha conferito «una certa dignità al mandato costituzionale». La legge riunisce e struttura in modo chiaro i doveri e i compiti della popolazione residente all’estero. Eleva la responsabilità individuale a principio fondamentale del rapporto tra la Confederazione e i cittadini, riconosce determinati diritti e, al contempo, definisce il quadro delle possibilità di sostegno. Inoltre, elenca le diverse prestazioni che la Svizzera può accordare ai propri cittadini che soggiornano all’estero temporaneamente o in modo permanente.

Quali sono i principali contenuti della Legge sugli svizzeri all’estero?

Iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero

È considerata svizzera o svizzero all’estero ai sensi della LSE ogni persona che si è annunciata presso la rappresentanza competente ed è pertanto iscritta nel registro degli svizzeri all’estero. Tale iscrizione è obbligatoria. La concessione di prestazioni consolari e l’esercizio dei diritti politici presuppongono l’iscrizione in questo registro.

Obbligo di notifica

Se un bambino acquisisce la cittadinanza svizzera per nascita o adozione, deve essere annunciato presso la rappresentanza competente, presentando i documenti ufficiali. Successivamente viene iscritto nel registro degli svizzeri all’estero.

Servizi amministrativi

La legge elenca le prestazioni consolari che possono essere fornite in diversi ambiti, quali lo stato civile, la naturalizzazione, le questioni militari o il rilascio di documenti d’identità.

Esercizio dei diritti politici

Le cittadine e i cittadini svizzeri maggiorenni possono esercitare i propri diritti politici, indipendentemente dal luogo di domicilio, in un Comune svizzero o dall’estero. La LSEst disciplina i principi e le modalità dell’esercizio del diritto di voto da parte degli svizzeri all’estero. Si applicano a titolo sussidiario le disposizioni della Legge federale sui diritti politici. Gli aventi diritto di voto residenti all’estero devono però comunicare espressamente al consolato competente la loro volontà di esercitare il diritto di voto.

Assistenza sociale

Le svizzere e gli svizzeri all’estero in situazione di bisogno possono presentare una domanda di assistenza sociale, che viene esaminata caso per caso. Se la domanda è accolta, la Confederazione fornisce prestazioni di assistenza sociale all’estero oppure sostiene le persone interessate nel loro rientro in Svizzera.

Protezione consolare

La LSEst disciplina anche la concessione della protezione consolare ai cittadini svizzeri residenti all’estero, comprese le prestazioni di aiuto in situazioni di crisi e catastrofe. Poiché vige il principio della responsabilità individuale, non esiste un diritto sussidiario alla protezione consolare.

La legge celebra ora il suo decimo anniversario. Qual è il bilancio?

Per Filippo Lombardi il bilancio è estremamente positivo. La legge continua a essere molto apprezzata e rende ottimi servizi alle persone interessate. È uno strumento democratico che si è dimostrato efficace negli ultimi dieci anni e rimane pienamente attuale. Finora non si sono rese necessarie modifiche legislative, a conferma della sua efficacia. Lombardi esprime però un rammarico: le Scuole svizzere non sono menzionate nella legge e risultano, quindi, meno tutelate. Nel complesso, questo pacchetto legislativo ha rafforzato e reso più visibile la difesa degli interessi delle svizzere e degli svizzeri all’estero. I colori della Quinta Svizzera, tuttavia, devono continuare a essere difesi con attenzione in un mondo diventato più complesso, in una Svizzera altrettanto complessa e in un futuro incerto per tutti.

Amandine Madziel

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