A seguito del nostro articolo “ANCORA: TASSAZIONE DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE SVIZZERA (2° PILASTRO LPP)”, pubblicato in Gazzetta Svizzera nell'edizione di settembre 2022, che riguardava la trattenuta alla fonte di un versamento del capitale 2° pilastro ad una connazionale residente in Italia,abbiamo ricevuto una comunicazione da parte del signor Valentino Rosselli del Dipartimento federale delle finanze, sezione questioni fiscali bilaterali e convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI). Nella predetta comunicazione, si afferma che le basi legali per l’imposizione alla fonte in Svizzera di una prestazione in capitale del 2° pilastro si trovano all’art. 96 LIFD e 25 LAID, nonché nelle varie leggi fiscali cantonali, e nella disposizione esecutiva federale dell’art. 19 OIFo. Si afferma poi che la Svizzera prevede sempre l’imposizione alla fonte con l’aliquota di diritto interno anche in presenza di una CDI – sta poi al contribuente richiedere il rimborso, integrale o parziale, dell’imposta alla fonte o dell’imposta preventiva svizzera – e che l’art. 29 CDI Italia-Svizzera addirittura certifica sul piano bilaterale tale modo di procedere. La predetta comunicazione richiama poi una circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 12 agosto 2022 (https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/dbst/rundschreiben/2022/2-199a-d-2022.pdf.download.pdf), circolare a cui si è attenuta l’autorità competente del Cantone di Basilea-città nel caso che abbiamo trattato nel nostro articolo sopra citato.
Ci riserviamo di ritornare prossimamente in argomento.
Robert Engeler
avv. Andrea Pogliani