Scambio di dati fiscali di gruppo tra Italia e Svizzera

Un recentissimo caso di clienti UBS residenti in Italia

Caro Avvocato,
le scrivo per la prima volta in relazione ad una questione fiscale a seguito di un articolo pubblicato i primi di agosto su di un autorevole quotidiano economico italiano. Ho letto infatti che il fisco italiano avrebbe richiesto a quello svizzero una serie di informazioni sui clienti italiani di UBS e forse anche di altre banche svizzere.

Fin qui niente di nuovo. Sennonché, sempre secondo il quotidiano economico italiano, la richiesta sarebbe stata formulata dall’Italia per un gruppo indefinito di clienti secondo la convenzione tra Italia e Svizzera e riguarderebbe tutti i clienti italiani che non abbiano comunicato la regolare detenzione dei loro fondi all’estero. L’amministrazione federale svizzera avrebbe pubblicato questa richiesta solo in Svizzera sul foglio federale proprio ai primi di agosto e sembrerebbe che sia stato concesso agli interessati un tempo di 20 giorni per eleggere un domicilio e per ricevere delle notifiche in Svizzera presso un rappresentante.

Ora Le chiedo, Le sembra possibile che vengano formulate delle richieste di dati di clienti senza nemmeno indicare i nomi dei soggetti?
Chi controlla e chi garantisce poi che questi siano corretti? Ed ancora, è possibile fare ricorso?
Infine, mi sembra veramente strano che la Svizzera pubblichi un’informazione di tale importanza che riguarda clienti italiani di banche svizzere solo in Svizzera e proprio nel mese di agosto, con un termine che scade nello stesso mese, quando tutti sanno che ad agosto gli italiani sono tutti in ferie.

Ho sempre seguito i suoi articoli su questa complessa materia e ho capito che oramai uno scambio di dati tra i due Paesi sarà una prassi costante, ma questo in verità mi sembra troppo, o sbaglio?
La ringrazio sin d’ora se vorrà dedicare del tempo a rispondere questa mia e la saluto cordialmente.
L.T. (Prov. di Milano)


Caro Lettore,
riscontro solo ora la Sua lettera, perché anche io e la Gazzetta Svizzera ad agosto siamo in ferie, e questa è la prima occasione utile per poter rispondere alla Sua richiesta.

La materia, come lei stesso ricorda è estremamente complessa, per cui mi occuperò prevalentemente delle Sue domande, senza dilungarmi troppo in tecnicismi da “leguleio”.

Nel merito della Sua lettera devo confermare nella sostanza quanto Lei scrive, e quanto riportato dai quotidiani durante le vacanze estive di molti di noi, ma con alcune precisazioni.

In primo luogo, va detto in effetti che è consentita anche la richiesta di assistenza amministrativa fiscale c.d. “di gruppo” a determinate condizioni. In particolare, la stessa non può sostanziarsi in una generica richiesta del tipo “fornitemi tutti i dati dei cittadini italiani”. Essa può invece riguardare un numero indefinito ed innominato di persone ma queste devono rispondere ad una serie di requisiti e ad un pattern comportamentale ben preciso e definito dalla richiesta.

È poi altresì vero che in data 6 agosto 2019 la Svizzera, ed in particolare, l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) ha pubblicato in italiano ed inglese sul Foglio Federale svizzero (l’equivalente della Gazzetta Ufficiale italiana) un comunicato ai sensi della Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale del 28.9.2012.

Nello stesso comunicato si dava atto di una richiesta di assistenza amministrativa fiscale inviata dall’Agenzia delle Entrate italiana nel dicembre 2018 in base all’art. 27 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni (CDI) del 9 marzo 1976 tra Italia e Svizzera, come recentemente modificato dal Protocollo integrativo della CDI firmato il 23.2.2015 da Italia e Svizzera ed in vigore dal 13.7.2016.
Effettivamente la richiesta di informazioni del fisco italiano riguarda persone fisiche i cui nomi sono sconosciuti ma che, come detto sopra, dovrebbero rispondere a tutta una serie di requisiti previsti dalla normativa internazionale, volti ad evitare delle c.d. fishing expedition pure e semplici, e cioè ricerche generalizzate ed indiscriminate.

Ciò è dunque perfettamente legittimo, come confermato anche da un famoso precedente del Tribunale Federale svizzero del 2015, relativo alla trasmissione di dati di alcuni clienti di UBS nei Paesi Bassi.

In concreto, però la richiesta dell’Italia riguarda solo il periodo dal 23.2.2.015 (data della firma del Protocollo citato) al 31.12.2016, e solo i soggetti rispondenti ai seguenti requisiti:
- persone fisiche titolari di uno o più conti presso UBS in Svizzera, che in base alla documentazione bancaria di UBS risultino residenti (ovvero domiciliati secondo la terminologia elvetica) in Italia;
- e che, seppur richieste da UBS di fornire prova della conformità fiscale dei conti tramite il modulo “Tassazione dei redditi da risparmio UE – Autorizzazione alla divulgazione volontaria” o in altro modo, non hanno risposto o non hanno fornito prove sufficienti di compliance rispetto al fisco italiano.

Viceversa, sono esclusi:
- i conti divulgati in base ad altri accordi tra la Svizzera e l’Unione Europea ovvero in base allo scambio automatico di informazioni fiscali tra Svizzera e Italia;
- i conti oggetto di Voluntary Disclosure o scudo fiscale italiano;
- i conti nel frattempo regolarizzati mediante dichiarazione dei redditi comprensiva del quadro RW relativamente ad averi presenti alla fine dell’ultimo anno fiscale;
- i conti già oggetto di procedura di assistenza amministrativa fiscale precedente

Dunque, come vede, non tutti i clienti italiani ma certo tutti i clienti residenti in Italia che per il periodo indicato non abbiano regolarizzato la loro posizione in qualche maniera, o almeno, per i quali non risulta essere stata comunicata la conformità fiscale.
Tali soggetti, a seguito della pubblicazione potevano fornire all’AFC il loro indirizzo attuale in Svizzera se ivi residenti ovvero nominare un rappresentante autorizzato a ricevere notificazioni in Svizzera se non in possesso di un indirizzo di domicilio nella Confederazione – ciò entro 20 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione in oggetto, e dunque, in concreto entro il 27 agosto scorso.

È naturalmente sempre consentito il ricorso in Svizzero avverso il provvedimento di trasmissione ma va detto che, salvo per eventuali errori materiali risultanti, i motivi di un’eventuale opposizione hanno ragionevolmente scarse probabilità di accoglimento proprio in ragione del precedente citato relativo ai clienti UBS in Olanda. Comunque, la valutazione va fatta caso per caso.

Con riguardo al suo ulteriore quesito, corrisponde dunque al vero anche che la Svizzera ha effettuato la pubblicazione in agosto e che il breve termine concesso agli interessati (clienti di UBS residenti in Italia) per nominare un rappresentante domiciliatario, e così conoscere in anticipo il contenuto dei dati che sarebbero stati trasmessi all’Italia, sarebbe spirato nello stesso mese.
Per tutti coloro che non abbiano eletto un luogo in Svizzera per le notifiche, l’AFC procederà mediante pubblicazione della decisione sul Foglio Federale in forma anonima.

Certo è, quindi, che non solo il termine era particolarmente esiguo ma che risultava anche oltremodo complicato avvalersene, dato il particolare periodo dell’anno.

Il soggetto eventualmente interessato, infatti, nei 20 giorni di periodo vacanziero avrebbe dovuto probabilmente confrontarsi con il proprio consulente fiscale, tipicamente un avvocato o un commercialista, reperire un professionista in Svizzera disponibile a ricevere le notifiche per suo conto, provvedere a nominarlo e a fornire tutti i riferimenti all’AFC – Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale. Una bella impresa, non c’è che dire.

Non è dato comprendere quali siano state le ragioni di questa improvvisa sortita “agostana” della autorità fiscale elvetica. Possiamo anche pensare che essa sia il frutto del caso, considerato che in Svizzera nel mese di agosto di norma è lavorativo.
Ad ogni modo, è indubbio che l’iniziativa abbia creato non pochi problemi ai soggetti interessati, ai quali ora non resta che verificare con i propri professionisti la possibilità di un eventuale ravvedimento operoso per le violazioni delle disposizioni sul monitoraggio fiscale nonché in materia dichiarazione dei redditi, salvo che nel frattempo ricevano un avviso di accertamento.

Comunque, anche in quest’ultimo caso, sono sempre possibili le rituali ed ordinarie impugnazioni dinnanzi alle Commissioni tributarie ed in Cassazione anche se con inevitabile aggravio di costi per tributi sanzioni ed interessi nonché per l’assistenza legale.

Spero di avere risposto compiutamente alle Sue domande, fugando ogni residuo dubbio.
Con l’occasione porgo, come di consueto, a Lei ed a tutti i nostri Lettori i miei migliori saluti.

Avv. Markus W. Wiget