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Tassazione delle pensioni svizzere con datori di lavoro privati e pubblici

    Gentile Signor Engeler, gentile avvocato Pogliani,

    Seguo con grande interesse la vostra rubrica previdenziale sulla Gazzetta Svizzera.

    Ho letto nel numero 02/2024 la lettera di un lettore sul tema tassazione del 2° e 3° pilastro in Italia.

    Sono cosciente che le vostre sono indicazioni di principio, e che vanno successivamente sempre verificate con un fiscalista esperto nelle relazioni con l’Italia.

    Ho la doppia cittadinanza e la mia intenzione è di espatriare a fine 2026 in Italia con due anni di anticipo (63) e quindi dovrò ritirare le due previdenze 2°+3° oltre ovviamente l’AVS.

    Riassumo ciò che ho compreso e mi scuso se risulto banale nelle domande

    Con datori di lavoro privati e come cittadino svizzero;

    sulle prestazioni AVS viene applicata dalla banca automaticamente una ritenuta fiscale del 5% da parte della Banca Popolare di Sondrio, che poi trasferirà la rendita presso una qualsiasi banca in Italia.

    Domande: questa trattenuta è ovviamente per ogni retribuzione? Non dovrò poi dichiarare la mia rendita annuale nella dichiarazione dei redditi?

    Cosa dichiarerò al fisco, che non ho entrate a parte il capitale dei due pilastri?

    Per il 2° pilastro come rendita valgono le stesse regole giusto?

    Nel mio caso, con datore di lavoro pubblico e con doppia cittadinanza Svizzero-Italiana

    Domande: 2° e 3° pilastro. Avrò diritto al rimborso della tassa alla fonte che dovrò pagare una volta che avrò prelevato l'intero importo? Le rendite da AVS e 2° pilastro devo dichiararle in Italia?

    Mi è stato detto che dipende da altri fattori come la residenza o il conto da aprire in Italia, e faccio molta confusione. Inoltre, ho intenzione di consultare un fiscalista per la parte italiana e per la regione cui andrò a vivere.

    Dato che leggo la Gazzetta con piacere, e i vostri interventi sono molto chiari e professionali, darò un contributo volontario a vostro favore.

    Cordiali saluti

    M.Z. (località omessa)


    Egregio Lettore,

    La ringraziamo per il contributo versato a favore di Gazzetta Svizzera.

    Le sue domande ci danno l’occasione per riassumere alcune tematiche che abbiamo in precedenza trattato in questa rubrica.

    Le rendite mensili AVS e del 2° pilastro di datori di lavoro privati percepite da soggetti residenti in Italia non vengono tassate in Svizzera ma bensì in Italia, con una trattenuta del 5%. La trattenuta è automatica per chi si fa accreditare la rendita AVS direttamente in Italia e, nel caso del 2° pilastro, ne informa preventivamente la sua banca (vedi Gazzetta Svizzera 06/2021). In questo caso il soggetto è esonerato dall’indicare tali pensioni nella sua dichiarazione italiana dei redditi, In questo caso deve presentare la dichiarazione di reddito soltanto se ci sono altre entrate o proprietà immobiliari.

    Per chi sceglie di farsi accreditare la somma in Svizzera, la trattenuta è sempre del 5%, ma in tal caso il soggetto è tenuto a liquidare l’imposta nella sua dichiarazione annuale italiana dei redditi. In tal caso diventa di norma anche obbligatorio la dichiarazione del conto corrente in Svizzera nel settore RW, come nel caso di altre proprietà all’estero.

    La trattenuta alla fonte applicata invece da alcuni Cantoni al momento del ritiro del capitale del 2° pilastro (non invece sulle rendite mensili) viene restituita su presentazione del modulo provando di aver pagato l’imposta in Italia (vedi Gazzetta agosto-settembre 2022).

    Il trattamento favorevole fiscale italiano è riservato alle assicurazioni sociali svizzere. Il 3° pilastro non è un’assicurazione sociale, ma un trattamento fiscale agevolato svizzero per formare un capitale per la vecchiaia. Gli importi percepiti dal 3° pilastro vanno dichiarati al fisco italiano e vengono tassati come segue: a regime ordinario (attualmente dal 23 al 43%, a seconda del reddito complessivo goduto) quando gli importi vengono percepiti attraverso una rendita. Nel caso in cui l’importo venga percepito sotto forma di riscatto del capitale, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova invece applicazione il regime di tassazione separata -con una aliquota proporzionale e non più progressiva- di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, in base al quale “

    «L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) (…) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni».

    Le pensioni corrisposte sia in forma di rendita che di capitale da enti pubblici o assimilati a favore di cittadini svizzeri residenti in Italia vengono invece tassate alla fonte in Svizzera – come prevede l’articolo 19 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, entrata in vigore il 27 marzo 1979 – con un’aliquota fissata da ciascun Cantone, in genere tra il 9 e l’11%, e non devono più essere dichiarate in Italia. Sono considerati enti pubblici svizzeri la Confederazione, i cantoni e comuni, nonché le Ferrovie federali svizzere (FFS); l’Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); l’Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST).

    Cordiali saluti.
    avv. Andrea Pogliani
    Robert Engeler

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