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Testamento biologico, Dat e donazione di organi

L'attuale disciplina italiana e la validità di disposizioni straniere.

Gentile Avvocato,
sono una doppia cittadina italo-svizzera da decenni residente in Italia
.

Il mio partner, che è cittadino svizzero e convive insieme a me in Italia da qualche anno, ha a suo tempo disposto con una procura e un contratto di non voler essere tenuto in vita da una macchina.
Ora ci chiediamo come è regolata la questione in Italia e se tale sua volontà potrà essere rispettata anche qui.

(B.S. Prov. Cesena)


Gentile Lettrice,

grazie della Sua cortese lettera, che offre alla riflessione di noi tutti, come individui e come società, temi assai personali e molto delicati.

Se provo a sintetizzare, i Suoi quesiti sono due:

  • Quali sono i requisiti del testamento biologico in Italia?

  • Il testamento biologico fatto in Svizzera vale anche in Italia?

Ebbene, prima di rispondere cerchiamo di rinfrescarci la memoria, perché della questione ce ne siamo già occupati, e delle sue implicazioni morali se ne parla spesso, ma è opportuno prima ricordare i termini esatti della stessa.

Naturalmente il punto di partenza non può che essere quello normativo. Cosa prevede la legge italiana in materia?


L. n.219/2017 sul testamento biologico

Il provvedimento legislativo intitolato "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", affronta vari aspetti e dunque occorre anche chiarirsi con precisione sui singoli concetti. Vediamoli.

Testamento biologico

Il termine è un po' fuorviante. Si tratta infatti di un atto diverso dal testamento come siamo soliti intenderlo.

Al contrario, il "testamento biologico" è previsto che esplichi i suoi effetti quando la persona è ancora in vita ma non è più capace di intendere e volere, né di provvedere a sé stessa, e quindi non è in grado di auto-determinarsi.

D'altronde anche la "donazione di organi" avviene (di norma, salvo casi limitati) dopo la morte, mentre è disposto con un atto di liberalità che invece è tipicamente esercitato da vivi, e che viene registrato presso l'ufficio anagrafe del proprio comune al rilascio o al rinnovo della carta d'identità.

DAT

Sono le cosiddette "disposizioni anticipate di trattamento" e cioè le decisioni sulla salute che la persona maggiorenne capace d'intendere e di volere può predisporre proprio per il caso che tale capacità venga meno.

Consenso informato

È il diritto del paziente ad essere informato delle proprie condizioni di salute, quanto a diagnosi, prognosi, cure, anche alternative, e rischi di ogni trattamento sanitario. Diviene condizione per ogni trattamento sanitario iniziato o da proseguirsi (salvo i casi previsti per legge).

Cure palliative e terapia del dolore

In ogni caso, il medico deve per legge adoperarsi con mezzi idonei ad alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto dello stesso, garantendo un'appropriata terapia del dolore anche con cure palliative (previste dalla L. n.38/2010).

Accanimento terapeutico e sedazione

Laddove si sia in presenza di prognosi infausta a breve o addirittura in imminenza della morte, il medico è obbligato ad astenersi dalla prosecuzione irragionevole di cure o di trattamenti inutili e sproporzionati.

In taluni casi il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ma la stessa o il suo rifiuto devono essere motivati.

Suicidio assistito ed eutanasia

Sono due concetti diversi che spesso si confondono. Nel primo caso è la persona stessa a compiere materialmente l'atto che ne determina la morte ed un terzo si limita a prestare aiuto e supporto; nella seconda ipotesi è, invece, il terzo a porre fine alla vita della persona che vuole morire. Ne abbiamo già scritto diffusamente in passato.

Chiarito quanto sopra, cerchiamo di capire meglio riforma e contenuto previsti dalla legge italiana.

Forma del testamento biologico

Le c.d. DAT corrispondono più o meno alle direttive anticipate di trattamento (c.d. Patientenverfügung) o DA (c.d. PV). Esse devono essere redatte in forma scritta ma possono anche essere semplicemente videoregistrate.

Quanto alla forma scritta può trattarsi di:

  • Un atto pubblico notarile

  • Una scrittura privata autenticata (sempre da notaio o dal comune – ufficio stato civile)

  • Una forma solo olografa con firma e data, depositata presso il comune gratuitamente

Può anche essere depositata presso talune strutture sanitarie competenti, se autorizzate dalla Regione.

Le varie DAT vengono inserite in una banca dati nazionale. Oggi sono qualche centinaio di migliaia.

Contenuto

Le DAT si possono integrare, modificare e anche revocate in ogni momento. Esse in principio vincolano il medico che non potrà effettuare trattamenti sanitari o somministrare cure (persino la nutrizione e l'idratazione artificiali) e farmaci senza il consenso informato del paziente o laddove questi li abbia espressamente esclusi o rifiutati.

Il fiduciario

Infine, molto importante, con tale atto può essere istituito un fiduciario, il quale si interfaccerà con il medico curante, e che può essere revocato in ogni tempo.

Tale soggetto, che non deve necessariamente essere un parente ma può essere anche una persona convivente o un amico, dovrà curare che tutte le disposizioni anticipate vengano puntualmente osservate.

Egli ha facoltà di ottenere tutte le informazioni sullo stato di salute e le cure da applicare.

In passato e in assenza della normativa si era fatto ricorso alla figura dell'amministratore di sostegno.

Questo dunque il panorama legislativo italiano, molto articolato ma non tanto dissimile da quello elvetico. Ciò anche per quel che riguarda quello a cui penso Lei si riferisca, e cioè il mandato precauzionale (c.d. Vorsorgeauftrag) previsto nel codice civile svizzero dall'art. 360 e ss.

Anche di questi temi abbiamo scritto negli anni scorsi.


Il diritto internazionale privato

Con riferimento, infine, al secondo quesito, qui occorre maggiore prudenza perché il terreno è più insidioso.

Personalmente ritengo che le disposizioni straniere, se compatibili con l'ordine pubblico, e non in contrasto con norme di applicazione necessarie, possano avere piena validità in Italia.

Infatti, a norma del diritto internazionale privato italiano (L. n.218/1995), si può sostenere che in base sia all'art. 23 sulla capacità d'agire, sia all'art. 24 sui diritti di personalità, sia applicabile la legge nazionale del soggetto (salvo vi siano condizioni speciali).

Pertanto anche il soggetto straniero, nel nostro caso svizzero, è legittimato in base al codice civile svizzero a ricorrere alla "Patientenverfügung", e cioè alla DAT, e al "Vorsorgeauftrag", e cioè alla nomina di un fiduciario con il contenuto equivalente ad un mandato precauzionale.

Anche con riferimento alla forma degli atti non dovrebbe sorgere alcun dubbio se è stata rispettata la legge del luogo in cui l'atto viene formato. Prudenzialmente comunque suggerirei di far sempre effettuare una traduzione in italiano se necessario, e di far apporre anche un'autentica notarile in Svizzera, munita di Apostille dell'Aja.

Sul contenuto in concreto delle disposizioni del Suo compagno, nulla posso dire, andrebbero verificate in concreto rispetto a quelle italiane, per capire se possono sorgere dubbi o contrasti che dovrebbero poi essere risolti dal giudice tutelare.

Mi scuso per la lunghezza di questa trattazione ma la complessità e la particolare delicatezza della materia imponevano di essere il più chiaro e preciso possibile. Spero di esserci riuscito.

A Lei e a tutti i nostri Lettori i migliori auguri di Buona Pasqua.

Markus W. Wiget
Avvocato

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