La disciplina prevista dal diritto internazionale privato in Italia
Caro Avvocato,
sono una cittadina svizzera residente in Italia e ho da tanti anni una compagna italiana che vive e lavora in Svizzera.
A breve però dovrebbe far rientro in Italia per stabilirsi qui.
Ora quindi vorremmo dare un po' di stabilità formale al nostro legame, anche perché in questo periodo così difficile, in molti siamo stati colpiti da eventi funesti.
Abbiamo così cominciato a porci delle domande:
- cosa succede in caso di morte di una di noi?
- conviene sposarsi o convivere?
- è meglio farlo in Italia o in Svizzera?
- ci sono problemi per il fatto che io sono svizzera e lei è italiana?
Forse ci può chiarire Lei tutti i nostri dubbi?
La ringrazio per quello che fa per tutti gli Svizzeri in Italia. Cordialità
(S.P. – Provincia di Milano)
Cara Lettrice,
molte grazie per le Sue parole, innanzitutto. Fa sempre piacere sapere che i nostri Lettori ci seguono e che apprezzano il piccolo aiuto che cerchiamo di dare con questa rubrica legale.
Un grazie particolare poi per i quesiti che mi sottopone. Penso che sinora non abbiamo mai avuto occasione di occuparcene ma non per questo le domande sono meno importanti. Anzi, di tali questioni si sono oramai – fortunatamente – resi conto molti Paesi tanto che, pur con varie differenze, alcuni di essi hanno cominciato a darsi una legislazione.
Non tutte purtroppo sono soddisfacenti e tanto ancora si può fare, ma i problemi coinvolgono molte aree del diritto: da quello civile e successorio a quello amministrativo e persino a quello penale, nonchè al diritto internazionale privato (d.i.p.).
Si tratta infatti, di individuare anche quale potrebbe essere il diritto applicabile nel Vostro caso – e cioè la normativa che dovrebbe regolare i rapporti personali, patrimoniali e altro ancora.
Cominciamo allora subito con il vedere che cosa è previsto per le coppie dello stesso sesso, innanzitutto dall’ordinamento italiano, per non divagare troppo.
Poi affronteremo il tema del diritto internazionale privato, per capire che effetti possano avere gli elementi di estraneità presenti nel Suo caso concreto.
La disciplina in Italia è abbastanza recente e riflette in gran parte scelte di altri Paesi in Europa. Due sono sostanzialmente gli istituti giuridici adottati per regolamentare questi rapporti. Andiamo a tratteggiarli brevemente.
I contratti di convivenza
Tali strumenti sono stati introdotti nell’ordinamento italiano abbastanza recentemente con Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà).
La convivenza può essere di fatto o registrata all’anagrafe, in quest’ultimo caso si ha una evidenza formale di un legame stabile.
I conviventi possono poi regolare con contratto scritto dinnanzi ad un Notaio alcuni aspetti prevalentemente patrimoniali del loro rapporto, anche durante la convivenza e non necessariamente prima.
Infatti, la convivenza registrata non instaura alcun regime patrimoniale, né garantisce alcun diritto successorio al soggetto superstite.
Le unioni civili
Si tratta dell’equivalente del matrimonio per le persone dello stesso sesso. La disciplina dei due istituti è identica per moltissimi aspetti, certamente i principali:
- la pubblicità del rapporto negli atti dello stato civile,
- il regime patrimoniale dei beni (comunione o separazione dei beni, ecc.),
- la successione legittima e necessaria.
Tra unioni civili e matrimonio permangono tuttavia alcune differenze. L’unione civile, ad esempio, non prevede espressamente l’obbligo di fedeltà, né quello di collaborazione.
Nel matrimonio, poi, la moglie aggiunge il cognome del marito al proprio, mentre per l’unione civile è possibile che la coppia scelga il cognome di famiglia.
Le norme del d.i.p. italiano
Partendo dalla Sua posizione personale, e nella prospettiva che anche la Sua compagna debba trasferirsi in Italia, conviene prendere le mosse dalle disposizioni di diritto internazionale privato italiano, attualmente regolato dalla L.n. 218/1995 e successive modifiche intervenute.
La legge in oggetto, che costituiva già una notevole riforma data l’insufficienza delle poche disposizioni previgenti in materia (le preleggi al Codice Civile), è stata di recente ulteriormente innovata ed integrata con una serie di norme che riguardano casi come il Vostro. Esse, infatti, dovevano necessariamente riflettere le corrispondenti modifiche sul piano civilistico italiano, che a loro volta prendevano atto di una serie di trasformazioni ed evoluzioni della società.
Contratti di convivenza tra stranieri
Il legislatore italiano si è inizialmente occupato di introdurre una norma di conflitto solo per i contratti di convivenza, e cioè l’art. 30 bis nella L.n. 218/1995.
La disposizione prevede che i predetti contratti siano regolati dalla legge nazionale comune dei contraenti.
In mancanza, si applicherà la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata, concetto in pratica non sempre agevole da determinare, salvo che la convivenza sia registrata.
Successivamente, data anche la sempre maggior diffusione del fenomeno, anche oltre i confini nazionali, si è poi intervenuti con un più organico provvedimento legislativo, il D.Lgs 19.1.2017 n. 7. Nello specifico, sono stati introdotti altri articoli sempre sul corpus originario della L.n. 218/1995.
Matrimonio all’estero di italiani dello stesso sesso
Innanzitutto, l’art. 32 bis ha stabilito come il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso dovesse essere disciplinato secondo le norme delle unioni civili italiane.
La norma non riguarda un eventuale matrimonio all’estero c.d. “misto”, cioè tra un cittadino italiano ed uno straniero.
In concreto, il problema si poneva per quei Paesi che, diversamente dall’Italia, avevano previsto proprio la possibilità di un matrimonio tra persone dello stesso sesso (non previsto invece in Italia, anche se non contrario all’ordine pubblico). In questo caso l’Italia ha statuito che gli effetti di tali matrimoni saranno quelli dell’unione civile italiana, con una sorta di “conversione” nell’istituto italiano.
Unioni civili tra persone dello stesso sesso
Per quanto riguarda le unioni civili tra maggiorenni dello stesso sesso, l’art. 32 ter stabilisce che la capacità e le altre condizioni per costituire un’unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno all’atto dell’unione, mentre se tale legge non lo dovesse prevedere o non lo ammettesse si applicherà la legge italiana.
L’unione sarà valida quanto alla forma, se tale per la legge del luogo di celebrazione o per la legge nazionale di almeno una delle parti ovvero per la legge dello Stato di comune residenza.
Infine, per quanto riguarda i rapporti personali e patrimoniali, questi sono regolati dalla legge dello Stato di costituzione dell’unione, salvo che una parte faccia richiesta al Giudice di applicazione della legge dello Stato ove la vita comune è prevalentemente localizzata.
In particolare, per i rapporti patrimoniali è consentito alle parti anche di convenire per iscritto l’applicabilità della legge regolatrice, optando tra la legge del Paese di cui almeno una di esse e cittadina oppure la legge di quello in cui è residente.
Unione civile all’estero tra cittadini italiani
La norma di cui all’art. 32 quinquies prevede (con finalità anti-elusive) che in caso di unione civile o istituto analogo all’estero di cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia sia anch’essa regolata secondo la legge italiana in materia di unioni civili ed i suoi effetti.
Se entrambi i cittadini italiani risiedono all’estero, non vi è ragione di applicare all’unione costituita all’estero la legge italiana
Scioglimento dell’unione civile
In forza dell’art. 32 quater sussiste la giurisdizione italiana per lo scioglimento anche solo quando una delle parti è cittadina italiana o l’unione è stata costituita in Italia. Si applica il Reg. UE n. 1259 del 20.12.2010 per la determinazione della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale.
Terminato quindi questo excursus molto sommario, vediamo di rispondere alle Sue domande.
Conclusioni
Senza naturalmente entrare nello specifico del rapporto, credo di poter dire quanto segue.
Secondo le disposizioni esaminate, e salvo modifiche delle Vostre attuali intenzioni, sia per i contratti di convivenza, sia per l’unione civile si dovrebbe applicare il diritto italiano, salvo che vi sia un accordo per il diritto svizzero, come Sua legge nazionale.
La scelta dell’una o dell’altra disciplina è molto personale e dipende anche dalle ragioni e dai diritti che si vogliono tutelare. In linea generale tra il diritto italiano e la legge svizzera vi sono molte similitudini ma anche differenze. Nella Confederazione gli istituti relativi di cui si parla sono l’unione domestica registrata ed il concubinato.
1. In primo luogo, dunque, per la legge italiana in caso di decesso di una di Voi, allo stato il Vostro legame, puramente affettivo non garantisce alcun diritto successorio, salvo che per via testamentaria – la quale ha ad oggetto la sola parte c.d. “disponibile” (che non esclude però il concorso dei legittimari eventualmente esistenti).
Lo stesso vale per il caso di convivenza registrata.
Al contrario, in caso di unione civile, competono al superstite sia il diritto di succedere in mancanza di testamento (c.d. successione legittima), sia il diritto ad una quota di riserva sull’eredità (c.d. successione necessaria).
2. Quanto alla scelta tra matrimonio o convivenza, nel caso la preoccupazione principale sia di carattere successorio è preferibile l’unione civile. Diversamente invece una coppia di fatto può regolare i rapporti personali, e soprattutto gli altri rapporti patrimoniali con i contratti di convivenza.
3. Quanto al luogo di celebrazione o di costituzione dell’unione civile non vedo molte differenze. Occorrerebbe verificare in dettaglio se vi sono aspetti particolari che suggeriscano l’una o l’altra scelta.
In ogni caso, come visto, anche le unioni civili stipulate all’estero, per l’Italia sono considerate unioni civili regolate secondo la legge italiana, se qui è localizzata la vita in comune e non vi è accordo diverso.
Ciò rileva soprattutto perché è Vostra intenzione stabilirvi in Italia.
4. Da ultimo, la diversa cittadinanza nella coppia non determina per Voi alcun problema.
* * *
Spero di aver esaurientemente chiarito ogni dubbio, e nel salutare Lei e tutti i nostri Lettori, colgo l’occasione per formularLe un grosso… “in bocca al lupo”
Avv. Markus Wiget