Le pretese fiscali italiane non sono azionabili automaticamente in Svizzera
Caro Avvocato,
seguo Lei e la sua rubrica legale da tantissimi anni anche se oramai sono ritornato a vivere in Svizzera dopo la pensione.
Infatti, prima ho avuto una piccola attività imprenditoriale in Italia che però si sta avviando alla chiusura.
Recentemente ho appreso di un pignoramento nei miei confronti da parte dell’Agenzia delle Entrate su di un piccolo conto corrente.
Con l’aiuto del mio commercialista italiano siamo riusciti a sapere che si tratta di un debito verso il fisco italiano, una somma molto importante.
Le assicuro di non aver mai ricevuto alcun avviso o atto in passato e che la cosa è capitata come un fulmine a ciel sereno. Io sono sicuro di aver sempre pagato tutto e di non avere sospesi.
Lo stesso mi ha confermato il mio commercialista in Italia ma la preoccupazione è grossa.
Dimostreremo che nulla è dovuto ne sono certo ma nel frattempo mi chiedo se il fisco può agire con un pignoramento in Svizzera dove ho una casa e vivo oramai da tempo.
Di qui la mia domanda Lei che si occupa spesso di questi temi mi può tranquillizzare? Esistono accordi tra Italia e Svizzera in questo ambito? È possibile che l’Italia agisca anche in Svizzera bloccando un mio conto o pignorando la casa?
La ringrazio per tutto quel che fa per noi svizzeri e se si potrà occupare del mio caso.
(nome e luogo riservati per volontà del lettore).
Caro Lettore,
è un piacere sapere che continua a seguirci anche dalla Svizzera e spero anche che continui a darci il Suo contributo che, per noi di Gazzetta Svizzera, è così importante al fine di consentirci di continuare ad informare i nostri compatrioti.
Venendo invece allo specifico della sua domanda, alcune premesse vanno fatte.
In primo luogo, non sappiamo quali pretese il fisco italiano stia facendo valere nei suoi confronti e riferibili a quali annualità.
Infatti, potrebbe trattarsi di crediti relativi a redditi non dichiarati o non pagati ad altri redditi diversi, all’IVA o ad ulteriori imposte indirette o altro ancora.
Il tutto oltre a sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione.
Nulla quindi possiamo dire in merito alla fondatezza di tali pretese.
In secondo luogo, sarebbe molto importante verificare che per tali crediti del fisco italiano vi siano state regolari notifiche a Lei o alla Sua società quali contribuenti.
Anche su questi aspetti nulla ci è dato ricavare dalla Sua lettera e, dunque nulla possiamo aggiungere.
Entrambi i suddetti accertamenti sarebbero indispensabili anche al fine di valutare una eventuale prescrizione della pretesa fiscale.
Allo stesso modo, poi, sempre per entrambi i profili di cui sopra sarebbe essenziale una verifica del suo trasferimento effettivo della residenza anagrafica e fiscale dall’Italia alla Svizzera.
Si tratta di aspetti che il Suo commercialista italiano certamente conosce ed avrà già fatto oggetto di autonomo controllo ma ne facciamo menzione per i nostri Lettori.
Fatte queste doverose precisazioni preliminari, e ipotizzando quindi una astratta legittimità dell’accertamento della pretesa fiscale italiana, il quesito che si pone è quello del recupero in concreto all’estero del credito tributario, e cioè dell’esecuzione.
In Italia, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può procedere senz’altro a misure quali il pignoramento di somme in base al DPR n. 602/1973, ed anche presso istituti bancari. Essa infatti dispone di tali dati in forza di specifiche disposizioni che consentono l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari (art. 7, comma 6 DPR n. 605/1973 e art. 35, comma 25 L. n. 248/2006).
Nei confronti della Svizzera, viceversa, ciò allo stato non è possibile.
Infatti, da un lato il fisco italiano non conosce i rapporti bancari o le proprietà immobiliari di un soggetto residente all’estero – salvo che lo stesso ne abbia dovuto dar conoscenza con la compilazione del Quadro RW o per l’IVIE, o con l’adesione ad una procedura di sanatoria come la voluntary disclosure, o che lo Stato italiano ne sia venuto a conoscenza nell’ambito dello scambio di dati fiscali, anche automatico.
Dall’altro lato, e soprattutto non esiste una base legale per un’esecuzione in Svizzera.
È pur vero che la Svizzera ha aderito alla Convenzione di Lugano del 1988, e riedita nel 2007.
Tale accordo internazionale concerne “la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” ma essa si applica solo alle materie suddette.
L’art. 1 della Convenzione prevede infatti l’espressa esclusione della materia fiscale, doganale ed amministrativa (oltre alla materia successoria, fallimentare ed altro ancora).
E d’altronde questa è la posizione consolidata della Svizzera, non essendo l’eventualità nemmeno ricompresa nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dalla Confederazione, ma anche da altri Paesi in ambito OCSE.
A tal proposito, esistono invece in ambito europeo alcune disposizioni relative alla mutua assistenza amministrativa tra Stati membri della UE in materia di recupero di crediti erariali.
In effetti vi è una direttiva, la 2010/24/UE in vigore dal 1.1.2012 e recepita poi con D.Lgs 14.8.2012, al quale si aggiunge il D.M. 28.2.2014, che consentono il recupero di crediti ma limitatamente a talune categorie specifiche (ad esempio, dazi, accise o IVA relativi ad operazioni doganali).
Nulla, però – lo ribadisco – di tutto ciò con riferimento alla Svizzera.
In conclusione, per quanto riguarda le sue preoccupazioni Lei può restare tranquillo.
Tuttavia, al Suo posto cercherei di andare a fondo della questione per capire effettivamente con l’aiuto del Suo professionista cosa sia successo e come mai Lei non fosse a conoscenza delle pretese del fisco italiano prima di oggi.
Un cordiale saluto a Lei ed a tutti i nostri affezionati Lettori.
Avv. Markus Wiget