Fiscalità delle pensioni di invalidità svizzere in Italia

Gentile avv. Pogliani

Siamo una coppia (marito e moglie) che intende trasferirsi dalla Svizzera all’Italia.
Attualmente percepisco una pensione d’invalidità dal primo pilastro, una pensione d’invalidità dalla BVG (2a + 2b) e una rendita d’invalidità dal terzo pilastro (3a).

In un suo articolo sulla Gazzetta Svizzera ho letto che le pensioni percepite dall’AHV/IV come quelle percepite dalla BVG vengono tassate al 5%. Questo vale anche per coloro che percepiscono una pensione d’invalidità o soltanto per coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia?

Per quanto riguarda la rendita dal terzo pilastro ho cercato a lungo, ma non ho trovato nulla sul come essa vada dichiarata in Italia. Sinceramente, non so più a chi rivolgermi e forse lei mi può aiutare.

Distinti saluti


Cari lettori scriventi e lettori della Gazzetta,

per non indurre a confusioni i nostri lettori precisiamo che qui non si tratta della pensione d’invalidità SUVA – l’assicurazione svizzera obbligatoria per i dipendenti di aziende svizzere – della quale trattiamo nell’altro articolo di questo numero. Gli importi pagati dalla SUVA vengono generalmente pagate vita natural durante e considerate, in questo caso, rimborso di danno dal fisco italiano e quindi non tassabile. Qui invece parliamo di pensione di invalidità dell’AVS e BVG, pagati soltanto fino al raggiungimento dell’età della pensione e poi sostituita dalla pensione di vecchiaia.

Le pensioni d’invalidità dell’AVS/AI e della BVG (2° pilastro) seguono invece la stessa prassi delle pensioni di vecchiaia di questi due istituti:

  • Pensione d’invalidità AVS/AI: consigliamo di far accreditare sin dalla presa di residenza in Italia la somma su un conto corrente intestato all’assicurato. Così l’imposta del 5% viene trattenuta automaticamente e l’importo non deve più essere dichiarato.
  • Pensione d’invalidità da datore di lavoro pubblico (Confederazione, Cantoni, Comuni, SBB ecc.) sono tassate in Svizzera con una detrazione alla fonte e non devono essere dichiarate in Italia
  • Pensione d’invalidità di un datore di lavoro privato sono tassate in Italia al 5%. Questa trattenuta invece non è automatica; va seguita scrupolosamente la prassi descritta nel penultimo capoverso del nostro articolo sul numero di Aprile 2023.
  • La pensione invece goduta sul capitale del 3° pilastro va dichiarata al tasso di reddito ordinario italiano (attualmente dal 23 al 43%)

Vi facciamo infine notare che proprietà all’estero (bancarie, immobiliari ecc.) di residenti in Italia che eccedono 10'000 € in un momento dell’anno con relativi redditi devono essere dichiarati al fisco italiano. Viste le tasse elevate delle banche svizzere per residenti all’estero e complicazioni e costi per questa fiscalità, Vi converrà valutare se mantenere o meno un conto in Svizzera.

Un saluto e buona fortuna per il vostro trasferimento in Italia

Cordiali saluti.
Robert Engeler
Avv. Andrea Pogliani