Servizio sanitario nazionale italiano a pagamento per possessori di sola pensione svizzera: in arrivo aumenti del premio minimo.

Gentile avv. Pogliani,
Gentile dr. Engeler,

siamo una coppia che ha vissuto molti anni in Svizzera dove abbiamo maturato la nostra pensione. Ci siamo da poco trasferiti in Italia e, al momento di lasciare la Svizzera, abbiamo dato la disdetta alla nostra cassa malati perché il costo per estendere l’assistenza medica in Italia era per noi troppo alto. Abbiamo dunque optato per il Servizio sanitario italiano, al quale abbiamo dovuto iscriverci purtroppo a pagamento, come richiesto dalla ATS della nostra zona di residenza in Italia.
Ci chiediamo perché dobbiamo pagare questo servizio, dal momento che paghiamo le tasse in Italia con la trattenuta sulla nostra pensione, che riceviamo solo dalla Svizzera.

Speriamo che Voi possiate trattare questo argomento nella Gazzetta Svizzera e rispondere alla nostra domanda. Abbiamo effettuato un versamento come nostro contributo volontario per la Gazzetta Svizzera.

A.S. (località omessa)

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Gentile lettrice,

grazie per la sua lettera, cerchiamo di darle una spiegazione.
I principi generali prevedono che l'assistenza sanitaria sia posta a carico del paese che eroga la pensione. Più in particolare, si prevede che, nell'ipotesi in cui un soggetto pensionato si trasferisca in un paese dell'UE/Svizzera, diverso da quello che eroga la sua pensione, tale soggetto avrà pieno accesso all'assistenza sanitaria del nuovo paese di residenza e alle stesse condizioni previste per i cittadini locali. Occorre, però, che tale soggetto richieda un modulo S1 (all'ente centrale di assicurazione malattia, in Svizzera: LaMal) nel paese che eroga la sua pensione; mediante tale modulo, tale soggetto potrà registrarsi presso l'ente di assicurazione malattia del nuovo paese di residenza ed avere accesso gratuitamente al servizio sanitario.

Con riferimento al Vostro caso, tuttavia, occorre tener presente che – in occasione del Vostro trasferimento in Italia dove avete stabilito la Vostra residenza – avete deciso di cancellarvi dalla Vostra cassa malati svizzera, rinunciando così all’assistenza medica. Tale scelta, tuttavia, comporta che non sarà per Voi possibile ottenere il suindicato modulo S1, con conseguente impossibilità di accedere gratuitamente all'assistenza sanitaria italiana. In altre parole, la cancellazione dalla vostra cassa malati, e la conseguente impossibilità per Voi di ottenere il modulo S1, comporta che le spese sanitarie sostenute e/o che andrete a sostenere sul territorio italiano non potranno essere rimborsate dall’ente svizzero, come dovrebbe essere secondo i principi generali, essendo questa il paese che eroga la Vostra pensione. Qualora Voi foste stati titolari anche di una pur piccola pensione italiana, avreste avuto diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a carico dello Stato italiano.

In ragione di quanto sopra, riteniamo, pertanto, corretta la richiesta dell’ATS della vostra zona di residenza in Italia di ricevere il pagamento di un contributo annuale pari al 7,5% del reddito. Ciò, peraltro, Vi garantirà l'assistenza sanitaria esclusivamente in Italia e non nel resto dell'Europa poiché non siete titolari della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) – fatte salve naturalmente le emergenze, in virtù dei regolamenti UE sulla sicurezza sociale, estesi anche alla Svizzera grazie agli accordi bilaterali.

Spiacente di non potervi dare notizie migliori, vi salutiamo cordialmente

Cordiali saluti.

Robert Engeler
Avv. Andrea Pogliani


 

Buongiorno,

leggo con molto interesse i vostri articoli. Non avendo mai pagato contributi pensionistici in Italia (ho fatto tutte le scuole e vita lavorativa in Svizzera) pago la carta sanitaria in Italia, purtroppo quella svizzera non potevo permettermela. La cifra è modesta, circa 400€ annui, d'altronde il servizio è altrettanto modesto. Comunque mi viene detratto il 5% della pensione. Oggi mia moglie è andata per rinnovare la carta sanitaria e le hanno detto che è valida fino a giugno perché i prezzi verranno corretti ed è possibile che arrivino fino a 2’000€ annui. Ma è davvero possibile che può arrivare a 2’000€? È una somma consistente, io percepisco la minima dalla Svizzera.

Aspettando una sua risposta vi ringrazio e saluto cordialmente

M.P. (località omessa)

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Caro lettore,

dobbiamo purtroppo confermare quanto vi hanno riferito.

L’art. 34 del Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) prevede che lo straniero regolarmente soggiornante, che non svolga attività lavorativa (e non sia titolare di pensione) in Italia, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie e infortunio mediante stipula di apposita polizza assicurativa, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale, per ottenere la quale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente. Tale contributo si calcola applicando l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20’658,28 e l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20’658,28 e fino al limite di € 51’645,69.

La norma citata prevedeva inoltre che, in ogni caso, l’importo del contributo non avrebbe potuto essere inferiore ad € 387,34.
Con la legge di bilancio per il 2024, emanata il 30 dicembre 2023, tale contributo minimo è stato innalzato ad € 2’000 (valido anche per i famigliari a carico), con la sola eccezione per gli studenti (€ 700) e persone collocate alla pari (€ 1’200).

Pertanto alla scadenza delle tessere sanitarie, ci si deve aspettare che gli uffici delle ATS italiane richiederanno l’adeguamento del contributo.
Riteniamo infine che tale regolamentazione sia applicabile anche ai doppi cittadini che non siano titolari di pensione in Italia, e ciò per effetto dei regolamenti UE sulla sicurezza sociale, che prevedono che l'assistenza sanitaria sia posta a carico del Paese che eroga la pensione.

Un cordiale saluto

Robert Engeler
Avv. Andrea Pogliani

Riforma dell'AVS – immediati vantaggi per le donne delle classi 1960-1969

Per anni abbiamo scritto che non conviene chiedere il pensionamento anticipato AVS salvo avere condizioni di salute tali da non prevedere di raggiungere i 72 anni circa. Ora la riforma dell'AVS inverte la situazione per le donne nate tra il 1960 e il 1969: vale sicuramente la pena di esaminare gli importanti vantaggi che sono offerti in caso di pensionamento anticipato alle classi "transitorie". Ne avevamo dato notizia sulla Gazzetta di novembre 2023.

Robert Engeler, esperto della materia, si rende disponibile a spiegare, a margine del Congresso di Perugia, quale procedura seguire per accertarsi dell’effettivo vantaggio e come calcolarlo. Iscrivetevi subito a questo incontro gratuito, comunicandoci il vostro interesse, inviando una email a: info@gazzettasvizzera.org, scrivendo nell'oggetto: "Sono interessata ad avere informazioni sulla riforma AVS". Vi daremo successivamente le istruzioni per partecipare a questo incontro.

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