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Successione transnazionale ed imposte

    Pianificare la successione: Italia o Svizzera?

    Buongiorno,

    mi complimento per la sempre apprezzata chiarezza delle risposte legali.
    Sottopongo il mio caso personale, che può avere forse interesse generale.

    Si tratta delle imposte di successione in Italia e Svizzera, argomento da affrontare con saggezza scaramantica per un ottantenne con molti discendenti in tempi di Coronavirus.

    Sono doppionazionale residente in Italia con beni mobili e immobili ereditati dal padre di nazionalità e residenza italiana e dalla madre di nazionalità e residenza elvetica, nel Canton Grigioni; creati inoltre in anni di lavoro in Italia. Ho discendenti maggiorenni doppio nazionali che residono e lavorano alcuni in Italia, altri in Svizzera. Moglie convivente lei pure doppionazionale, con beni solo in Italia. Data la rarefatta attività lavorativa, potremmo ritirarci in Svizzera o continuare a mantenere la nostra residenza in Italia.

    Quale delle due scelte comporta minori complicazioni ed oneri fiscali?

    Ringrazio in anticipo per la risposta, che sarà certamente interessante.

    Cordialmente,
    W.
    A. Z. (Bergamo)


    Caro Lettore,

    grazie per la Sua simpatica lettera alla quale rispondo con molto piacere, anche perché sono sempre più i nostri compatrioti che pensano di tornare a vivere in Svizzera verso la pensione, e molti decidono anche di farlo.

    D’altro canto abbiamo anche molti Svizzeri che nello stesso periodo della loro vita, optano per trasferirsi a vivere stabilmente in Italia.
    Le ragioni possono essere le più disparate: economiche o affettive, ma anche sanitarie, per amore della natura, della cultura, o della cucina, oppure ancora per motivi semplicemente di tranquillità o di atmosfera.

    Il suo quesito è chiaro e – aggiungo - nemmeno troppo complicato, per fortuna (mia e sua).
    Ma non è detto che la risposta sia sufficiente a determinarla in un senso o nell’altro.
    Vediamo un po’ meglio.

    Nella situazione attuale, Lei e Sua moglie siete pacificamente doppi cittadini residenti in Italia.

    Il primo problema che si pone (o meglio si porrà) è quello della eventuale successione e della legge applicabile alla stessa. In questo momento, in assenza di una specifica disposizione testamentaria che contenga una scelta della legge regolatrice (la c.d. professio iuris), l’intera successione potrebbe essere regolata dal dritto italiano.

    Infatti il Reg. UE n. 650 del 2012 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni ed all’accettazione e all’esecuzione di atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo”, che, innovando radicalmente il diritto privato internazionale italiano, stabilisce come la legge applicabile alla successione sia non (o non più) quella della cittadinanza ma quella del luogo di residenza.

    Il Regolamento è entrato in vigore dal 17 agosto 2015 e si applica anche ai cittadini stranieri non comunitari residenti nella UE (art. 20 Reg.). Se, pertanto, Lei o Sua moglie avete sufficiente familiarità con le disposizioni successorie italiane potrebbe non essere un problema.

    Tuttavia i nostri Lettori sanno che io da tempo sostengo come in questi casi si debba applicare la legge svizzera. Ciò in base a due disposizioni
    =          da un lato, lo stesso Reg. UE citato che all’art. 75 stabilisce espressamente che sono fatti salvi i Trattati internazionali in materia,
    =          dall’altro lato, proprio il Trattato di Domicilio e Consolare italo-svizzero del 1868, tuttora vigente, prevede la competenza dei Tribunali svizzeri dell’ultimo domicilio in caso di controversia relativa a successione di uno svizzero in Italia - e per pratica corrente si applicherà il diritto svizzero, in forza del principio di unità tra ius e forum.

    In ogni caso, io nel dubbio e per prudenza suggerisco sempre di esprimere consapevolmente nell’atto di ultima volontà anche la scelta del diritto applicabile, laddove desiderato, che è sempre consentita anche dal nuovo Regolamento (art. 22 Reg.). Con poche righe si possono risparmiare annose controversie e oneri ingenti in avvocati.

    In Svizzera vige pure, e da tempo, il medesimo principio della legge del “domicilio” (la residenza svizzera), sempre corredato anche in quel caso dalla possibilità della scelta della legge nazionale (art. 90 LDIP)

    Naturalmente è opportuno informarsi prima sulle disposizioni più rilevanti, e la decisione può dipendere dal patrimonio, sia quanto ad entità, sia quanto a localizzazione, e dalle relazioni famigliari in essere.

    Il problema principale riguarda però la famigerata imposta di successione.
    Infatti in Italia la stessa è regolata dal D.Lgs n. 346 del 31.10.1990 (T.U. Imposta sulle successioni e donazioni) che all’art. 2 pone il principio c.d. di territorialità dell’imposta.
    Ciò significa in altri termini che per il soggetto defunto residente in Italia – e non importa di quale o di quante nazionalità fosse in possesso – l’imposta di successione si applicherà a tutti i suoi beni, ovunque essi si trovino, in Italia o all’estero, mobili o immobili.

    Non rileva invece per l’Italia né la residenza, né tantomeno la cittadinanza degli eredi, che saranno tenuti a pagare l’imposta indipendentemente dalla loro condizione personale.
    L’unico elemento che rileva è la parentela ai fini della franchigia.

    Infatti, per il coniuge e gli eredi in linea retta la legge fiscale italiana prevede un’esenzione dall’imposta di successione e donazione sino a 1 milione di euro per ciascun beneficiario. La disposizione tende a mantenere il patrimonio all’interno della stessa famiglia, ma è controversa e periodicamente si parla di abolirla o di ridurre la franchigia.
    Da un lato vi è chi si oppone per non gravare il patrimonio di ulteriori balzelli, anche perchè si presume che su tale importo siano già state pagate le tasse, dall’altro chi è a favore fa leva sul fatto che si tratta di un trasferimento di ricchezza e quindi sarebbe giustificato un prelievo fiscale.
    Viceversa, per il soggetto che risiede all’estero, l’Italia ha una pretesa impositiva solo riguardo ai beni situati sul territorio italiano. Naturalmente in tal caso, si dovrà pagare l’imposta di successione nello Stato estero, se dovuta, che può anche essere molto alta.
    In tal caso, conviene informarsi, quindi. Attenzione, però, perché nelle Convenzioni contro la doppie imposizioni di norma non sono contenute disposizioni per le imposte di successione, con il rischio in alcuni casi di duplicazione della tassa!

    Ma tornando a noi, come detto, non rilevando la residenza o cittadinanza degli eredi, la valutazione va fatta solo da parte Sua, e di Sua moglie eventualmente.
    E’ evidente che la Sua successione sarebbe soggetta all’imposta in Italia sull’intero suo patrimonio, mentre se si trasferisse in Svizzera, all’Italia spetterebbe il diritto di tassare solo i beni in Italia - nel Suo caso almeno gli immobili. Naturalmente, nulla vieta in ipotesi di disporre per donazione di alcuni beni sin da ora, senza attendere la successione.
    Non conoscendo la consistenza del Suo patrimonio non posso ovviamente esprimermi sulla convenienza di una o l’altra soluzione.
    Certo che la vita in Svizzera in generale presenta meno complicazioni, e dal lato fiscale può essere maggiormente vantaggiosa, anche se il costo della vita è sensibilmente più alto.

    D’altro canto è difficile dare un consiglio preciso, perché, come detto vi possono essere tanti altri motivi per un trasferimento. Faccio presente, ad esempio, che una tematica delicata è quella della sanità e dei costi relativi, anche questi molto più elevati in Svizzera. Ma questo è un altro tema molto più complesso del quale parleremo magari un’altra volta.

    In ogni caso, mi permetto di ricordare sempre, e non mi stancherò mai di farlo, che se trasferimento di residenza all’estero deve essere che sia… ma sia effettivo.
    In quanto doppio nazionale italo-svizzero, Lei per l’Italia resta suo cittadino ed un trasferimento in Svizzera (sino a che questa sarà considerata un Paese a fiscalità privilegiata) comporta comunque che l’onere della prova dell’effettività di tale nuovo domicilio gravi su di Lei. In altre parole non è il fisco italiano che deve dimostrare che Lei è residente in Italia ma è Lei che deve provare in maniera convincente che ha veramente trasferito la Sua residenza. Documenti alla mano!

    Spero di averLe potuto fornire qualche utile spunto per le Sue decisioni future, e mi scriva ancora se avesse ancora dei dubbi. A Lei ed a tutti i nostri Lettori un caro saluto.

    (Avv. Markus W. Wiget)