Assistenza sanitaria dei pensionati svizzeri in Italia: criticità tra LAMal, S1 e SSN
Sono pervenute alla nostra attenzione numerose segnalazioni da parte di pensionati svizzeri che, trasferitisi - o con l’intenzione di trasferirsi - in Italia, si sono visti negare dall’Istituzione comune LAMal, l’ente che coordina le casse malati svizzere, l’esenzione dall’obbligo di corrispondere i premi assicurativi alla propria cassa malati, pur avendo correttamente richiesto lo svincolo nei termini previsti (3 mesi dal trasferimento o dalla iniziale percezione della pensione), e pur potendo dimostrare di avere una copertura assicurativa contro le malattie ed infortuni valevole in Italia.
Il problema si inquadra nel più generale tema della portabilità dell’assistenza sanitaria da un paese ad un altro che, per quanto riguarda la Svizzera, presenta alcune specificità che esaminiamo qui di seguito.
La normativa generale
La portabilità dell'assistenza sanitaria tra Paesi europei è regolata dalla normativa dell'Unione Europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009).
Sebbene la Svizzera non faccia parte dell’UE, ha firmato accordi bilaterali con l’Unione che garantiscono la portabilità dei diritti alla sicurezza sociale, incluso l’accesso all’assistenza sanitaria (Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone: Allegato II - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Pertanto, la normativa europea sopra richiamata si applica anche nei rapporti con la Svizzera.
il Modello S1
Il modello S1 è un documento rilasciato dall'ente preposto di un Paese UE (che chiameremo “paese di provenienza”) a una persona assicurata (pensionato, lavoratore distaccato, familiare, ecc.) che va a risiedere in un altro Paese UE (che chiameremo “paese ospitante”), ma mantiene il diritto all'assistenza sanitaria a carico dello Stato che rilascia il modello. Il modello S1 deve essere registrato presso l’istituzione sanitaria del Paese di residenza (es. ASL o ATS in Italia).
È bene chiarire subito che, in tal caso, il paese ospitante fornisce l’assistenza sanitaria (che verrà comunque rimborsata dal paese di provenienza) soltanto limitatamente al suo territorio. Per quanto riguarda l’assistenza da ricevere durante soggiorni in altre paesi UE e Svizzera, la persona assicurata deve richiedere al paese di provenienza un certificato che comprovi l’operatività di tale assistenza. In altre parole, in nessun caso il paese ospitante rilascerà la tessera europea di assistenza medica (TEAM) ma unicamente una “tessera nazionale” (che non è compilata sul retro, diversamente dalla TEAM, ma reca solo degli asterischi). In questi casi infatti la TEAM, o documento equivalente, deve essere richiesto al paese di provenienza, con il quale si mantiene il rapporto assicurativo.
Il diritto di opzione (teorico) secondo la legge svizzera
L’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) stabilisce quanto segue: «A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera». Si tratta del c.d. diritto di opzione, o di scelta verso una assicurazione medica offerta nel paese ospitante, con rinuncia all’assicurazione medica svizzera obbligatoria. Va detto però che tale diritto di scelta è puramente teorico, dal momento che la norma di cui sopra esige, quale condizione dell’esonero, che l’assicurato svizzero dimostri di avere una copertura non solo nel paese di residenza ma anche nell’UE ed in Svizzera. Questa copertura viene data tipicamente dalla TEAM ma, come abbiamo visto sopra, la TEAM non viene rilasciata a pensionati di altri paesi UE/Svizzera che, trasferendosi per esempio in Italia, hanno ottenuto il modello S1. Tanto meno la TEAM in Italia viene rilasciata a coloro che, non essendo in possesso del modello S1, hanno chiesto l’iscrizione volontaria (a pagamento) al Servizio Sanitario Nazionale. Alcuni assicurati svizzeri, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dall’OAMal, si sono offerti di sottoscrivere polizze private che assicurassero il rischio malattia e infortuni valevoli nell’UE ed in Svizzera, ma l’Istituzione comune LAMal non ha accettato tale modalità, richiedendo tassativamente il possesso di una TEAM al fine di consentire lo svincolo dall’obbligo dell’assicurazione svizzera obbligatoria. Altri hanno aderito al SSN volontariamente pagando un contributo basato sul loro reddito (con un costo minimo di euro 2’000 annui), ma si sono trovati nella spiacevole situazione di dover pagare l’assistenza medica due volte, in quanto non hanno ottenuto l’esenzione dal versamento dei premi della cassa malati svizzera.
Una disparità di trattamento per i pensionati svizzeri residenti in Italia?
I pensionati svizzeri residenti in Italia, che subiscono di regola un prelievo fiscale del 5% sulle loro rendite in base dell’art.18 della Convenzione contro la doppia imposizione nonché delle leggi fiscali italiane in materia, lamentano una discriminazione rispetto a coloro che, essendo titolari di una pensione italiana, ottengono automaticamente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, e così pure automaticamente ottengono la TEAM. Qualcuno potrebbe pensare che ciò sia dovuto al fatto che una tassazione del 5% sulla rendita pensionistica appare estremamente agevolata, considerando che un pensionato italiano è tassato mediamente con una imposta pari al 23% della sua rendita, ma questa tesi non convince. Più convincente invece è la considerazione che il finanziamento del sistema sanitario in Svizzera ed in Italia è estremamente differente. Mentre in Italia, infatti, il sistema sanitario si basa su un finanziamento indiretto, di tipo sostanzialmente fiscale, in quanto esso è finanziato da Stato e Regioni mediante il prelievo IRPEF e addizionale regionale, in Svizzera vige un sistema a finanziamento assicurativo obbligatorio: i cittadini pagano premi mensili a casse private e partecipano direttamente alle spese della loro assistenza medica. In altre parole, in Svizzera non esistono contributi sociali per la sanità né un prelievo fiscale generalizzato come in Italia. La spesa sanitaria è sostenuta principalmente dai premi individuali pagati da ciascun residente, anche pensionato. Chiudendo quindi il rapporto con la propria cassa malati privata, l’assicurato svizzero rimane privo di assistenza medica e non ha la possibilità di “trasferire” in alcun modo tale assistenza nel momento in cui decide di emigrare nell’UE.
Una possibile soluzione (anche se onerosa)
Nello scenario sopra descritto, al pensionato svizzero che si trasferisce in Italia o in altro paese Ue, non resta che mantenere attivo il proprio rapporto assicurativo con la cassa malattia svizzera e trasferirlo in Italia tramite richiesta del modello S1, che va chiesto alla cassa con la quale si conclude il contratto valido per l’Italia e consegnata all’ASL della zona di residenza. Sono soltanto 14 le casse malattia svizzere che offrono queste coperture; la lista e i relativi premi mensili si trovano al seguente link: https://www.priminfo.admin.ch/downloads/gesamtbericht_eu.pdf. Questa soluzione è chiaramente più onerosa rispetto ai costi generalmente connessi all’assistenza del sistema sanitario italiano, ma offre il vantaggio di potersi far curare sia in Italia che in Svizzera (verificare la polizza prima della firma). Attualmente il premio annuo più basso è di CHF 3'600 (Helsana); le prestazioni delle varie casse sono sostanzialmente identiche. In alternativa, il pensionato svizzero potrebbe iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario nazionale italiano, ma dovrebbe provvedere autonomamente alla sua copertura assicurativa in occasione di soggiorni in Svizzera e nell’UE, e avrebbe comunque l’onere di opporsi, con un ricorso al tribunale federale, contro il diniego da parte dell’Istituzione comune LAMal alla sua richiesta di svincolo dall’obbligo di pagamento dei premi svizzeri. Con quali esiti al momento non è dato sapere.
Avv. Andrea Giovanni Pogliani

Avv. Andrea Giovanni Pogliani

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