Ci sono pervenute alcune richieste di donne preoccupate che raggiungeranno l’età pensionabile nei prossimi anni. Pubblichiamo perciò di seguito i tempi con i quali andrà in vigore questo aumento, la maggiore flessibilità dell’anticipo o rinvio dell’inizio di godimento nonché del sostegno per le rendite più piccole concesse nei primi anni dal cambiamento così come apparso nel libretto di istruzione per la votazione del 25 settembre scorso.
Abbiamo tralasciato i passaggi che si riferiscono unicamente ai residenti in Svizzera.
Un’unica età AVS di 65 anni per uomini e donne
La riforma AVS 21 introduce un’unica età AVS per uomini e donne, pari a 65 anni, quale punto di riferimento per il pensionamento flessibile: per questo motivo essa viene chiamata età di riferimento. Chi inizia a riscuotere la rendita all’età di 65 anni, riceve una rendita senza riduzioni né supplementi. La nuova età di riferimento 65 si applica anche alla previdenza professionale (casse pensioni).
Innalzamento graduale dell’età di riferimento delle donne
L’età di riferimento delle donne è portata da 64 a 65 anni in quattro tappe successive. Se, come previsto, la riforma entrerà in vigore nel 2024, il 1° gennaio 2025 l’età di riferimento sarà aumentata una prima volta di tre mesi: le prime interessate dall’innalzamento saranno quindi le donne nate nel 1961. La seconda tappa concerne le donne nate nel 1962: per loro l’età di riferimento sarà 64 anni e sei mesi. Per le donne del 1963 sarà 64 anni e nove mesi. Per le donne nate a partire dal 1964 sarà 65 anni. Dall’inizio del 2028 l’età di riferimento sarà quindi 65 anni per tutti.
Le misure compensative attenuano gli effetti dell’aumento dell’età AVS
L’aumento dell’età AVS può incidere sulla pianificazione del pensionamento delle donne che sono alle soglie della pensione. Per questo motivo sono previste due misure compensative. Se la riforma entrerà in vigore a inizio 2024, saranno le donne nate tra il 1961 e il 1969 a beneficiare di queste misure:
- Condizioni migliori in caso di riscossione anticipata della rendita
La prima misura compensativa va a favore delle donne che iniziano a riscuotere la rendita AVS prima dell’età di riferimento. In caso di riscossione anticipata, la rendita AVS è ridotta per tenere conto del fatto che viene versata più a lungo. Per le donne nate tra il 1961 e il 1969, l’AVS 21 prevede una riduzione meno forte rispetto a quella normale, e ciò durante tutto il periodo di versamento della rendita. Più basso è il reddito medio prima del pensionamento, minore sarà la riduzione della rendita. Inoltre, a queste donne sarà ancora concessa la possibilità di anticipare la rendita AVS a partire dai 62 anni. Per le donne nate nel 1970 o successivamente si applicherà invece la stessa regola già in vigore per gli uomini: la riscossione anticipata sarà possibile al più presto dai 63 anni e la rendita AVS sarà ridotta secondo i tassi normali.
- Supplemento di rendita in caso di rinuncia alla riscossione anticipata
La seconda misura compensativa concerne le donne nate dal 1961 al 1969 che non anticipano la riscossione della rendita: esse riceveranno un supplemento di rendita. Il supplemento, che sarà maggiore per i redditi bassi rispetto ai redditi alti, sarà graduato in funzione dell’anno di nascita e ammonterà a un importo compreso tra 12.50 e 160 franchi al mese. Sarà concesso per tutto il periodo di versamento della rendita.
Pensionamento graduale e flessibile (donne e uomini)
Oggi chi sceglie il pensionamento anticipato può anticipare la riscossione della rendita AVS soltanto di uno o di due anni interi. Inoltre è costretto a riscuotere la rendita intera. Con l’AVS 21 il pensionamento sarà più flessibile: la rendita potrà essere riscossa a partire da qualsiasi mese tra i 63 e i 70 anni (*); inoltre sarà possibile farsi versare soltanto una parte della rendita. Questo faciliterà il passaggio graduale al pensionamento. Come la nuova età di pensionamento di 65 anni, anche la maggiore flessibilità e la possibilità del versamento di rendite parziali si applicheranno contemporaneamente alla previdenza professionale.
(*) Le donne nate tra il 1961 e il 1969 potranno riscuotere la rendita già dai 62 anni
Robert Engeler
avv. Andrea Pogliani